REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Art.1 Finalità e scopi del Regolamento Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del commercio su area pubblica, per la vendita diretta al consumatore di merci varie. Il commercio su area pubblica è uno spazio di area appositamente attrezzata per la vendita al dettaglio di merci varie e si svolge nei limiti di spazio e nel giorno fissato, cosi come stabilito dalla deliberazione istitutiva. Art. 2 Direzione e vigilanza del commercio su area pubblica Alla direzione del commercio su area pubblica, è preposto l Ufficio di Polizia Locale al quale spetta il compito di fare osservare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, comprese quelle di Polizia amministrativa e d igiene, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall amministrazione comunale Art.3 Frequenza e localizzazione area destinata al commercio Il Commercio su area pubblica ha frequenza settimanale e si effettua nella giornata di venerdi, rispettando il seguente orario ; 08.00-13.00. Lo svolgimento del mercato avviene in località Largo Alpini, osservando tutte le prescrizioni in materia di igiene e sanità. Art. 4 Domanda per l assegnazione del posteggio L interessato all assegnazione della domanda al posteggio su area pubblica, devono presentare domanda al Sindaco di Maccagno nella quale specificare, A) Dati anagrafici B) Possesso dei requisiti di cui all art.5 L.r. 15/2000 C) Di non possedere più di una autorizzazione nello stesso mercato D) Il settore o i settori merceologici dell attività di vendita
E) La denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l indicazione del posteggio chiesto in concessione Art. 5 Assegnazione dei posteggi L autorizzazione alla vendita e la relativa concessione del posteggio, è competenza del Funzionario Responsabile dell Ufficio Polizia Locale. L autorizzazione viene rilasciata in applicazione della graduatoria formatasi che il Comune pubblica entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande di concessione. L autorizzazione abilita all utilizzo del posteggio richiesto. Nella formulazione della graduatoria, il Comune si attiene nell ordine ai seguenti criteri di priorità; A) Maggior numero di presenze maturate nel singolo mercato B) Anzianità nel registro delle imprese C) Anzianità dell attività di commercio in arre pubbliche attestata dal Registro Imprese Art. 6 Assegnazione dei posteggi temporaneamente non utilizzati. Spunta I posteggi temporaneamente non utilizzati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro imprese. Art. 7 Produttori agricoli Ai produttori agricoli è riservato un posteggio del mercato settimanale Nel caso il posteggio riservato alla categoria non fosse temporaneamente utilizzato, potrà essere concesso con le modalità di cui al precedente articolo 6. Art. 8 Subingresso alla concessione del posteggio Il trasferimento della titolarità del ramo d azienda, in affitto o proprietà, comporta sia il trasferimento dell autorizzazione che del posteggio, sempre che sia provata l effettiva cessione dell azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali (e di quelli professionali per il settore alimentare) La comunicazione dell effettivo subingresso deve avvenire entro 4 (quattro) mesi dal traferimento dell azienda in proprietà o gestione, pena la decadenza del diritto di esercitare l attività del dante causa.
Art. 9 Sanzioni pecuniarie e accessorie Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, è punito con una sanzione amministrativa da 2.582 a 15.493. Si applica la sanzione accessoria del sequestro della merce e delle attrezzature dell attività svolta abusivamente Chiunque 1- violi le limitazioni e i divieti del Comune di Maccagno 2- non rispetta le prescrizioni inerenti il rispetto degli orari 3- non rispetta le prescrizioni in materia di esposizione dei prezzi sulle merci poste in vendita 4- non rispetti le norme igienico-sanitarie e non effettui le normali operazioni di pulizia dell area data in concessione è punito con una sanzione amministrativa da 516 a 3.098. Art. 10 Sospensione dell attività e dell utilizzo del posteggio Il Funzionario Responsabile nei casi di particolare gravità o recidiva, ovvero qualora sia riscontrata la medesima violazione per due volte nel corso di un anno, può sospendere l attività e quindi l utilizzo del posteggio fino ad un massimo di giorni 20 (venti) I casi di gravità citati sono a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali b) l abusiva estensione di oltre un terzo dell area autorizzata c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. Art. 11 Revoca dell autorizzazione e del posteggio Il Funzionario responsabile dell Ufficio Polizia Locale revoca l autorizzazione e il relativo posteggio nei seguenti casi a) nel caso in cui il titolare non inizi l attività entro sei mesi dalla data dell avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare c) qualora il titolare non risulti piu provvisto dei requisiti morali e professionali( per il settore alimentare) richiesti per l esercizio dell attività d) nel caso di mancata comunicazione dell avvenuto subingresso entro i termini di cui all art. 8 del presente Regolamento.
Art. 12 Commercio in forma itinerante E vietato il Commercio in forma itinerante su tutto il territorio del Comune di Maccagno. Art. 13 Tassa di occupazione La tassa di occupazione di suolo pubblico adibito a posteggio viene applicata nella misura stabilita dall Amministrazione Comunale. L esazione deve essere effettuata mediante pagamento anticipato della quota semestrale in due rate; la prima da versare entro il 31 Gennaio, la seconda entro il 31 Luglio. L Ufficio di Polizia Locale rilascia regolare quietanza della somma riscossa. Nei casi di cui agli artt. 10 e 11 del presente Regolamento, non si procede ad alcun rimborso della tassa annuale già riscossa. L occupazione del posteggio concesso, tenuto conto delle dimensioni totali dell area adibita a mercato settimanale, non deve essere superiore a mq.32 Art. 14 Esposizione della merce Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l altezza minima dal suolo di cinquanta centimetri E consentito agli assegnatari di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, l uso di banchi di altezza dal suolo inferiori a cinquanta centimetri. Gli assegnatari di vendita alimentari, esclusi i prodotti confezionati o in recipienti chiusi e la frutta e verdura, devono adottare gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con il pubblico, osservando le disposizioni igienico-sanitarie di cui al successivo art. 16. Le merci esposte, devono essere contrassegnate da chiari e leggibili cartellini dei prezzi, salvo i prodotti per i quali la legge non impone la pubblicazione del prezzo. Art. 15 Pesatura della merce Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, devono essere costantemente regolati e puliti e disposti in modo tale che l acquirente ne possa visualizzare e controllare la pesatura Non è ammesso l utilizzo di bilance a stadera, rette a mano. Art. 16 Requisiti igienico sanitari L Ordinanza del Ministero della Sanità del 3/4/2002, fissa i requisiti igienico-sanitari delle aree pubbliche, dei posteggi, delle costruzioni stabili, degli autonegozi e dei banchi temporanei, prescrivendo che le strutture evidenziate debbano essere rese conformi ai seguenti requisiti; a- all interno degli autonegozi, gli alimenti devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione
b- i prodotti ortofrutticoli freschi ed i prodotti alimentari non deperibili, confezionati o non, devono essere collocati sui banchi temporanei di vendita ad un livello di 50 centimetri dal suolo, come già menzionato nell art.14 c- per la vendita dei prodotti della pesca, i banchi temporanei devono essere forniti di idoneo sistema refrigerante, serbatoio dell acqua potabile, livello con erogatore automatico di acqua, adeguato piano di lavoro d- i banchi temporanei possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili (es- i latticini freschi e quelli che recano le indicazioni di mantenimento tra 0 + 6 gradi) o cotti o già preparati, ma devono essere forniti di sistema per il mantenimento della temperatura prevista e- è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purchè prodotto in acqua potabile f- è vietata sulle arre pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca, la decapitazione, eviscerazione, sfilettautra, possono essere effettuate solo nelle costruzioni fisse ed autonegozi e nei banchi temporanei purchè al momento e su richiesta dell acquirente. In caso di violazione alla suddetta ordinanza, sarà inflitta una sanzione amministrativa di 258,00. Il rapporto va inoltrato alla Asl locale competente. Art. 17 Operazioni di carico e scarico delle merce Le operazioni di carico, scarico e sistemazione delle merci, possono iniziare mezz ora di quella fissata per la vendita e comunque non oltre le ore 08.00 Le operazioni di sgombero del posteggio e di carico delle merci, devono essere compiute entro un ora dal termine della cessazione della vendita e comunque non oltre le ore 14.00. Gli assegnatari devono Art. 18 Altri obblighi dell assegnatario a) avere sempre con loro l autorizzazione comunale per l esercizio del commercio su aree pubbliche che devono esibire a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Polizia locale b) alla chiusura delle operazioni di vendita, contemporaneamente allo sgombero, devono provvedere alla pulizia dell area in concessione, accantonando tutto il materiale di scarto ed i rifiuti secondo le disposizioni impartite dal Funzionario Responsabile dell Ufficio Polizia Locale A loro volta, gli assegnatari non devono a) gettare rifiuti sul suolo pubblico o residui di ogni sorta che vanno raccolti in appositi contenitori b) vendere merce non compresa nel settore di vendita dichiarato nella domanda di cui all art.4 c) adottare sistemi di vendita e/o pubblicità che rechino molestia e disordine d) adottare la vendita di merci con il sistema della riffa e) Danneggiare in qualsiasi modo il suolo, le piante, gli immobili e le attrezzature di proprietà comunale e/o privata f) Usare altoparlanti e apparecchi di amplificazione o diffusione sonora g) Occupare il posteggio ed effettuare la vendita fuori dagli orari stabiliti dal presente Regolamento h) Accendere fuochi
Art. 19 Dimensionamento ottimale dell area da adibire a commercio ambulante Premesso che con Delibera di Consiglio Comunale n 30/93 è stata individuata in Località Largo Alpini l area da destinare a mercato settimanale, cadente nel giorno di venerdi e che la stessa delibera ha previsto la suddivisione dell area in n 10 posteggi complessivi (di cui uno riservato ai Produttori agricoli) si ritiene che il dimensionamento ottimale dell area di commercio, tenuto conto delle caratteristiche del mercato, del numero di posteggi disponibili sia il seguente N 3 Posteggi riservati alla vendita di prodotti del settore alimentare N 6 Posteggi riservati alla vendita di prodotti del settore non alimentare N 1 Posteggio riservato alla categoria dei Produttori Agricoli Per un totale di n 10 posteggi. I posteggi dati in concessione e temporaneamente non utilizzati, saranno assegnati con i criteri di cui all art. 6 del presente Regolamento. Art. 20 Entrata in vigore Il presente Regolamento, costituito da n 20 articoli, entra in vigore ad avvenuta esecutività