ALLEGATO 1. Capitolato tecnico



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ALLEGATO 1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO LA SEDE DELL EPPI ENTE SITA IN ROMA ALLA PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 3 CIG [Z501183EDA] Capitolato tecnico Art. 1 (Ambito applicativo) Il presente documento ha valore di disciplina generale ed è a corredo dell offerta presentata dall operatore economico per l affidamento del servizio di consulenza in materia di lavoro. Gli operatori economici partecipanti dovranno, a pena di esclusione, sottoscrivere per accettazione e restituire all EPPI il presente Capitolato tecnico nelle modalità indicate nella lettera di invito ad offrire. Art. 2 (Normativa di riferimento) Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa: le disposizioni contenute nel regolamento in economia dell EPPI; il codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 163/2006 con riferimento agli articoli che disciplinano le procedura in economia; il regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 207/2010 con riferimento agli articoli che disciplinano le procedura in economia; le disposizioni contenute nel codice civile. Art. 3 (Direttore dell esecuzione del contratto) L EPPI prima dell esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell esecuzione del contratto. Qualora il direttore del contratto non venga nominato le funzioni ad esso ascrivibili saranno svolte dal Responsabile del procedimento secondo quanto disposto dall art.272, comma 5, del Regolamento di attuazione. Il nominativo del Direttore dell esecuzione del contratto o del Responsabile del procedimento verrà comunicato tempestivamente all operatore economico affidatario. Art. 4 (Avvio dell esecuzione del contratto) L esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l avvio dell esecuzione del contratto. Qualora l esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. Art. 5 (Adempimenti contrattuali) 1. L appalto è a corpo e ha per oggetto il servizio di manutenzione degli impianti tecnologici installati presso la sede dell EPPI sita in Roma alla Piazza della Croce Rossa, 3. 2. L efficacia del presente contratto è annuale e decorre dal 1/01/2015 con eventuale possibilità di proroga da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 23. 3. In considerazione di quanto sopra, resta inteso che la durata dell efficacia del presente contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine. 4 L affidatario si obbliga ad adempiere alle obbligazioni di seguito descritte salvo le modifiche ed integrazioni che potranno essere comunicate dall EPPI nel corso del rapporto contrattuale: 4.1 Manutenzione ordinaria Quadri Elettrici

: quadrimestrale n. 6 quadri da mantenere Per ogni quadro elettrico dovrà essere realizzato un registro di manutenzione costituito da schede tecniche dove vengono indicate le attività di manutenzione che dovranno eseguire i manutentori durante ogni visita, trascrivendo i valori rilevati e le attività eseguite ed eventuali anomalie. In ogni intervento di manutenzione ordinaria, il manutentore dovrà eseguire le seguenti operazioni sia di verifica che di prevenzione così come indicato nel registro di manutenzione. Elenco attività da eseguire : - Verifica tensione alimentazione quadro - Verifica assorbimento quadro - Verifica portata dei cavi - Prova dei differenziali (almeno una volta l anno con strumentazione che analizzi il corretto valore d intervento del differenziale) - Serraggio apparecchiature di comando e protezione e morsettiera cavi - Pulizia quadro (interne ed esterna) - Verifica del corretto traghettamento degli interruttori - Verifica della corrispondenza dello schema elettrico del quadro con quello realizzato 4.2 Manutenzione ordinaria impianto elettrico Forza Motrice : semestrale n.200 punti prese FM Per la manutenzione dell impianto di forza motrice dell edificio verrà realizzato un registro di manutenzione costituito da schede tecniche dove vengono indicate le attività di manutenzione che dovranno eseguire i manutentori durante ogni visita, trascrivendo le verifiche eseguite e eventuali anomalie. In ogni intervento di manutenzione ordinaria il manutentore eseguirà le seguenti operazioni sia di verifica che di prevenzione così come indicato nel registro di manutenzione: - Verranno realizzate delle schede del registro manutenzioni personalizzate dove verranno individuati tutti i locali dell edificio in modo che il manutentore che effettua la verifica del corretto funzionamento delle prese e dell'impianto di terra, degli interruttori, prese interbloccate installate nell edificio possa indicare con precisione eventuali anomalie riscontrate. - Durante la manutenzione ordinaria dell impianto di distribuzione di forza motrice se viene trovato un componente dell impianto non funzionante il tecnico provvederà alla sostituzione se ciò costituisce un pericolo al corretto funzionamento dell impianto, in caso contrario lo segnalerà sul registro. A questo punto si provvederà a segnalarlo al committente con relativa relazione tecnica e preventivo. il registro che rimane dal committente verrà redatto un foglio di lavoro dove il tecnico indicherà eventuali anomalie rilevate o azioni preventive, che poi la ditta manutentrice comunicherà alla

committenza per via informatica con relativa relazione tecnica e preventivo per l eliminazione delle anomalie rilevate o azioni 4.3 Manutenzione ordinaria impianto illuminazione d emergenza : quadrimestrale n.24 corpi illuminanti d emergenza con batteria autonoma n.1gruppo soccorritore 6kWA a servizio di 49 corpi illuminanti Per l impianto d illuminazione d emergenza dovrà essere realizzato un registro di manutenzione costituito da schede tecniche dove vengono indicate le attività di manutenzione che dovranno eseguire i manutentori durante ogni visita, trascrivendo le verifiche eseguite e eventuali anomalie. sia di verifica che di prevenzione così come indicato nel registro di manutenzione: - Identificazione corpo illuminante d emergenza - Verifica funzionamento circuito di alimentazione lampade emergenza - Prove funzionamento lampade d emergenza con TEST a 20 - Identificazione delle lampade guaste - Verifica disposizioni delle lampade d emergenza in funzione delle planimetrie con indicata l ubicazione delle lampade - Verifica e test funzionamento gruppo soccorritore SOCOMET a servizio illuminazione emergenza. 4.4 Manutenzione ordinaria illuminazione generale : mensile n.53 vani + servizi + archivi Per la manutenzione dell impianto d illuminazione dell edificio dovrà essere realizzato un registro di manutenzione costituito da schede tecniche dove vengono indicate le attività di manutenzione che dovranno eseguire i manutentori durante ogni visita indicando nella scheda se i corpi illuminanti visionati sono funzionanti o hanno delle anomalie. sia di verifica che di prevenzione così come indicato nel registro di manutenzione: - Nelle schede del registro dovranno essere individuati tutti i locali dell edificio in modo che il tecnico che effettua il controllo sia obbligato a verificare tutti i corpi illuminanti installati nell edificio - Se viene trovato un corpo illuminante non funzionante e il guasto è dovuto alla lampada esaurita il tecnico provvederà alla sostituzione, in caso contrario lo segnalerà sul registro. A questo punto la ditta manutentrice provvederà a segnalarlo al committente con relativa relazione tecnica e preventivo.

4.5 Manutenzione ordinaria impianto di terra : annuale Per l impianto di terra dovrà essere realizzato un registro di manutenzione costituito da schede tecniche dove vengono indicate le attività necessarie per la manutenzione ordinaria che dovrà eseguire il manutentore trascrivendo i valori relativi e le attività eseguite ed eventuali anomalie. Durante l intervento di manutenzione ordinaria il manutentore dovrà eseguire le seguenti operazioni sia di verifica che di prevenzione così come indicato nel registro di manutenzione: - Identificazione dei pozzetti di terra - Verifica e serraggio delle connessioni di terra nei pozzetti - Misura del valore di terra globale - Misura di terra del singolo dispersore - Prove di continuità tra i dispersori e i nodi primari - Verifica della corrispondenza dello schema elettrico con ciò che è realizzato 4.6 Manutenzione ordinaria impianto allarme : semestrale Composto da 6 sensori infrarossi-2 tastiere-1 centrale-1sirena interna 1 sirena esterna-1 combinatore telefonico Per la manutenzione dell impianto d allarme dell edificio dovrà essere realizzato un registro di manutenzione costituito da schede tecniche dove vengono indicate le attività di manutenzione che dovranno eseguire i manutentori durante ogni visita indicando nella scheda se gli apparati visionati sono funzionanti o hanno delle anomalie. sia di verifica che di prevenzione così come indicato nel registro di manutenzione: - Verifica e test funzionamento dei sensori - Verifica e test funzionamento centrale e attivatori - Verifica e test funzionamento avvisatori acustici e ottici - Verifica e test funzionamento avvisatori telefonici su linea urbana - Verifica e test batterie tampone centrale, combinatore telefonico, sirena autoalimentata.

4.7 Manutenzione ordinaria impianto TVCC : semestrale Composto da 5 telecamere esterne- 1 DVR 8canali-1Monitor Per la manutenzione dell impianto TVCC dell edificio dovrà essere realizzato un registro di manutenzione costituito da schede tecniche dove vengono indicate le attività di manutenzione che dovranno eseguire i manutentori durante ogni visita indicando nella scheda se gli apparati visionati sono funzionanti o hanno delle anomalie. sia di verifica che di prevenzione così come indicato nel registro di manutenzione: - Verifica funzionamento e pulizia monitor - Verifica funzionamento e pulizia telecamere - Verifica funzionamento DVR - Test funzionamento DVR da IP - Controllo delle connessioni ai vari apparati 4.8 Manutenzione ordinaria impianto rivelazione incendio : semestrale Composto da 11 sensori di fumo,7 barriere lineari ad infrarossi, 8 avvisatori acustici, 3 targhe ottico acustiche, 1 centrale ad indirizzi. Per la manutenzione dell impianto di rivelazione incendio dell edificio dovrà essere realizzato un registro di manutenzione costituito da schede tecniche dove vengono indicate le attività di manutenzione che dovranno eseguire i manutentori durante ogni visita indicando nella scheda se gli apparati visionati sono funzionanti o hanno delle anomalie. sia di verifica che di prevenzione così come indicato nel registro di manutenzione: - Verifica e test funzionamento dei sensori - Verifica e test funzionamento centrale e attivatori - Verifica e test funzionamento avvisatori acustici e ottici - Verifica e test funzionamento avvisatori telefonici su linea urbana - Verifica e test batterie tampone centrale

4.9 Manutenzione ordinaria impianto diffusione sonora e video : quadrimestrale Per la manutenzione dell impianto di diffusione sonora dell edificio dovrà essere realizzato un registro di manutenzione costituito da schede tecniche dove vengono indicate le attività di manutenzione che dovranno eseguire i manutentori durante ogni visita indicando nella scheda se gli apparati visionati sono funzionanti o hanno delle anomalie. sia di verifica che di prevenzione così come indicato nel registro di manutenzione di manutenzione: - Pulizia impianto audio-video - Verifica funzionamento dei microfoni - Verifica funzionamento e regolazione ricevitori - Verifica funzionamento diffusori acustici - Verifica funzionamento sistema di amplificazione - Verifica funzionamento video proiettore - Verifica funzionamento connessioni audio video tavolo conferenziere sala convegni 4.10 Manutenzione ordinaria Gruppo di Continuità da 40kVA : semestrale Per la manutenzione gruppo di continuità da 40kVA SIEL la società manutentrice dovrà affidare la manutenzione e la supervisione del gruppo di continuità alla casa costruttrice SIEL che prevederà ad effettuare due interventi l'anno con cadenza semestrale oltre ad effettuare un servizio di supervisione remoto della macchina, il manutentore dovrà dare assistenza con un suo personale ai tecnici SIEL durante le attività di manutenzione. Verrà realizzato un registro di manutenzione costituito da schede tecniche dove vengono indicate le attività di manutenzione che verranno svolte con indicato il nome dei tecnici che effettueranno l'intervento. sia di verifica che di prevenzione così come indicato nel registro di manutenzione: - Verifica tensioni - Verifica assorbimenti - Verifica cavi - Verifica tensione/amperaggio delle batterie - Serraggio morsetti - Pulizia quadro elettrico

4.11 Servizio di reperibilità e pronto intervento per gli impianti in manutenzione Il servizio di reperibilità sarà del tipo h 24-365 giorni anno con intervento entro le 5 ore dalla chiamata, per questo tipo di intervento verrà riconosciuto un diritto di chiamata ed il costo orario del personale impegnato. 4.12 Piccoli interventi e sostituzione lampade Per piccoli interventi, fino ad un massimo di 140 ore annue, si intende spostamenti postazioni di lavoro compresa elettrificazione scrivanie, sostituzione lampade esaurite, interventi per anomalie su impianti di allarme e rivelazione fumi e impianto TV.CC. eventuale ricerca guasti su impianto elettrico. I piccoli interventi relativi a spostamenti di postazioni di lavoro compresa elettrificazione scrivanie verranno effettuati in accordo con la committenza con almeno due giorni di preavviso. Non rientra nei piccoli interventi tutto ciò che implica interventi di adeguamento degli impianti alle normative vigenti o sopravvenute così pure nuovi interventi che prevedano gli ampliamenti di impianti esistenti e/o la loro modifica. Art. 6 (Oneri e incombenze a carico dell operatore economico) 1. Faranno carico all operatore economico e si intendono compresi nel corrispettivo tutti gli oneri e i rischi relativi e connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all integrale esecuzione dell oggetto contrattuale. 2. L operatore economico si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione all Ente di ogni circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull esecuzione delle attività oggetto dell affidamento. 3. L operatore economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza da parte dei propri incaricati delle norme, delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, sollevando espressamente e tenendo indenne l Ente da ogni responsabilità ed oneri al riguardo. 4. L operatore economico si impegna a non dare in subappalto l esecuzione del servizio. 5. L operatore economico assicura la resa del servizio senza soluzione di continuità per tutta la durata contrattuale e si impegna a svolgere, con organizzazione imprenditoriale di tutti i mezzi necessari (attrezzature e personale specializzato), a proprio rischio e responsabilità, con competenza di direzione tecnica e, nello stesso tempo, con la più ampia autonomia nella scelta dei mezzi e delle persone necessari per realizzare la fornitura a regola d arte il servizio secondo le modalità, i tempi e le prescrizioni di cui al presente capitolato 6. L operatore economico, dopo aver preso visione del Modello organizzativo di gestione e controllo, ex D.Lgs. 231/01, adottato dal C.d.A. dell Eppi con delibera del 14 dicembre 2012, e del Codice Etico adottato dall Eppi con delibera del 29 marzo 2007, disponibile sul sito www.eppi.it e della parte Speciale del Modello, disponibile presso la sede dell Ente, si impegna a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti nei suddetti documenti, nella consapevolezza che la violazione di tale impegno determinerà la risoluzione di diritto del contratto. 7. Nei cinque giorni precedenti l inizio del servizio, l operatore economico dovrà comunicare al responsabile del procedimento dell EPPI l elenco nominativo del personale che sarà adibito allo stesso con l indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di

riconoscimento. 8. Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale, almeno un giorno prima dell inizio in servizio del nuovo personale. 9. L operatore economico, all atto della sottoscrizione del contratto, deve consegnare copia di polizza assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione). Art. 7 (Divieto di modifiche introdotte dal prestatore di servizi) Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal prestatore di servizi, se non è disposta dal Direttore dell esecuzione del contratto (o dal Responsabile del Procedimento) e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell articolo 311 del d.p.r. 207/2010. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. Art. 8 (Varianti introdotte dalla stazione appaltante) La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento c) nell esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall art. 311 del d.p.r. 207/2010. Inoltre, l esecutore ha l obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. Art. 9 (La sospensione dell esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione) 1 Il Direttore dell esecuzione (o il Responsabile del Procedimento) ordina la sospensione dell esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per: a) cause di forza maggiore; b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d arte della prestazione. Il Direttore dell esecuzione del contratto (o il Responsabile del Procedimento), con l intervento dell esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell esecuzione (o il Responsabile del Procedimento), redige i verbali di ripresa dell esecuzione del contratto. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. 2. L operatore economico non può sospendere unilateralmente l esecuzione delle attività contrattuali, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l Ente. L eventuale sospensione delle suddette attività per decisione unilaterale dell operatore economico costituisce grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione di diritto del contratto, restando a carico dell operatore economico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Art. 10 (Verifica di conformità) L esecuzione dell affidamento è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Art. 11 (Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla) L amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l opportunità. La verifica di conformità è effettuata dal Responsabile del Procedimento. Art. 12 (Modalità per concludere la verifica di conformità) La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari. Art. 13 (Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità) Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell esecutore. L esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Responsabile del Procedimento dispone che sia provveduto d ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all esecutore. Art. 14 (Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità) Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. Art. 15 (Emissione del certificato di verifica di conformità) Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Sia nel caso che la difformità del servizio offerto risulti all evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive, l Ente ha il diritto di respingere la prestazione offerta. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere al corretto adempimento. Art. 16 (Contestazioni che l esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità) Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Art. 17 (L attestazione di regolare esecuzione) La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l attestazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile del Procedimento, che si sostanzia con il nulla osta al pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento. Non oltre 45 giorni dalla ultimazione della prestazione verrà emessa l attestazione di regolare esecuzione contenente i seguenti elementi: 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 2) l indicazione dell esecutore; 3) il nominativo del Direttore dell esecuzione;

4) il tempo prescritto per l esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; 5) l importo totale ovvero l importo a saldo da pagare all esecutore; 6) la certificazione di regolare esecuzione. Art. 18 (Esecuzione in danno) In caso di omissioni o inadempienze riscontrate nell esecuzione del servizio rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente, è facoltà dell EPPI far eseguire la fornitura del servizio ad altro operatore economico in danno dell appaltatore. L affidamento a terzi viene notificato all operatore economico inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi. All operatore economico inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall EPPI rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell operatore economico, senza pregiudizio dei diritti dell EPPI sui beni dell operatore economico. Nel caso di minore spesa, nulla compete all impresa inadempiente. L esecuzione in danno non esime l operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Art. 19 (Penali in caso di ritardo) In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, fino al 0,5% dell ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10%, previa contestazione formale a mezzo PEC. L affidatario, con la stessa comunicazione, sarà invitato a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione. Inoltre, se il termine di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l immediata risoluzione del contratto. Art. 20 (Pagamenti) I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni data fattura fine mese, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell appalto relative al periodo di riferimento. Modalità di fatturazione: mensile posticipata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. La fatturazione dovrà avvenire in formato elettronico secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2008 (legge n.244 del 2007) e dal Decreto ministeriale 3 aprile 2013, numero 55. Il codice univoco ufficio dell EPPI per la fatturazione elettronica è: LDOI8H L operatore economico, nel rispetto delle prescrizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all art.3, comma 7, della legge n.136/2010 e successive modificazioni e integrazioni dichiara che il conto corrente bancario IBAN costituisce conto corrente dedicato e che le persone delegate ad operare su tali conti sono: Sig. C.F. Sig. C.F. Art. 21 (Obblighi nei confronti del personale dipendente) 1. Nell esecuzione dell affidamento, l operatore economico si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 2. L operatore economico si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di

svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 3. L operatore economico si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Art. 22 (Sicurezza sul lavoro) 1. L operatore economico è responsabile dell osservanza, anche da parte dei propri dipendenti, delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare di quanto previsto dal d.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. 2. L operatore economico è altresì impegnato a fornire tempestivamente all Ente tutti gli elementi di informazione necessari, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, allo svolgimento dell attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. 3. L operatore economico è comunque responsabile di tutti i danni arrecati a persone, cose e a terzi in genere, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori anche se esterni, nell esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi l Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti dei terzi. Art. 23 (Proroga contrattuale) Il diritto di opzione alla proroga dovrà essere esercitato dall Ente espressamente, per iscritto, a mezzo e- mail pec, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, disgiuntamente per il secondo e terzo anno successivo a quello iniziale. All uopo l operatore economico affidatario si obbliga a prorogare il contratto alle medesime condizioni e termini. Art. 24 (Cessione del contratto) Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con l EPPI. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d azienda o del ramo d azienda che comporti il trasferimento dell intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa. Art. 25 (Risoluzione e recesso) Oltre ai casi specificamente previsti in altre parti del presente contratto l Ente può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell art. 1456 c.c., nelle ipotesi di: a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il presente contratto, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri; b) accoglimento di una domanda o di un ricorso, nei confronti o contro l operatore economico, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell operatore economico; c) cessazione o qualunque sospensione unilaterale delle attività, da parte dell affidatario, anche se motivata dall esistenza di controversie con l Ente; d) cessione del contratto. L Ente si riserva, nei casi di risoluzione e di fallimento dell operatore economico, la facoltà di procedere ai sensi dell art. 140 del D.Lgs. 163/2006. L Ente potrà, altresì, recedere a suo insindacabile giudizio con un preavviso di mesi uno, previo pagamento delle prestazioni già eseguite, senza che l operatore economico possa rivendicare alcunché per la anticipata risoluzione del rapporto contrattuale. Art. 26 (Trattamento dei dati e consenso al trattamento) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi

preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento che verrà effettuato per l esecuzione dell affidamento. Art. 27 (Contratto) Per la sottoscrizione dei contratti si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento in economia dell Ente. Art. 28 (Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip) L EPPI si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall affidatario, nel caso in cui l impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite. Art. 29 (Luogo di esecuzione e Foro competente) Ai fini dell esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere saranno definite al giudizio arbitrale a norma dell art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Roma. Luogo e data... Letto e sottoscritto IL LEGALE RAPPRESENTANTE dell operatore economico...