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Transcript:

;), X LEGISLATURA 59 A Seduta Venerdì 28 settembre 2018 Deliberazione n. 341 (Estratto del processo verbale) OGGETTO: Legge regionale - 2015, n. 37. Modifiche alla legge regionale 31 dicembre Presidente: Nicola Irto Consigliere - Questore: Giuseppe Neri Segretario: Maria Stefania Lauria Consiglieri assegnati 31 Consiglieri presenti 18, assenti 13... omissis... Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattordici articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito - presenti e votanti 18, a favore 17, contrari 1 -, ne proclama il risultato: IL PRESIDENTE f.to: Irto "II Consiglio approva"... omissis... IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri IL SEGRETARIO f.to: Lauria E' conforme all'originale. Reggio Calabria, 1 ottobre 2018

Allegato alla deliberazione n. 341 del 28 settembre 2018 X LEGISLATURA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2015, N. 37 Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 settembre 2018. Reggio Calabria, 1 ottobre 2018 IL PRESIDENTE F.to: (Nicola Irto)

RELAZIONE La legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 disciplina le procedure per la trasmissione dei progetti e degli atti amministrativi inerenti l'applicazione della normativa sismica. Là medesima legge ha introdotto, tra l'altro, un sistema informatico di trasmissione dei progetti, nonché degli atti amministrativi ad essi connessi, escludendo la trasmissione cartacea. Stante quanto sopra anche l'istruttoria da parte degli uffici regionali preposti, il rilascio del parere e quant'altro attinente la pratica awiene in forma telematica con firma digitale. La piattaforma SISMI.CA supporta le "Procedure per la denuncia e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica" di cui alla legge regionale n. 37 del 28 dicembre 2015. In sostanza il software supporta i funzionari regionali dei Settori preposti (ex Genio Civile) nell'esaminare i progetti di strutture di ogni genere da un punto di vista dell'applicazione della normativa sismiche. La legge regionale n. 37 del 31.12.2015 all'art. 17 comma 1 demandava alla Giunta regionale l'emanazione del relativo regolamento attuativo e degli eventuali allegati tecnici. Il regolamento e i relativi allegati tecnici sono stati approvati con delibera di Giunta regionale n. 15 del 29 novembre 2016, successivamente modificati e sostituiti dal regolamento regionale n.15/2017. La legge regionale n. 37/2015 e il relativo regolamento sono entrati in vigore con decorrenza il 11 gennaio 2017 e, in contemporanea, è entrata operativa la piattaforma informatica SISMI,CA. Nell'ambito dell'applicazione concreta della piattaforma, si sono manifestate alcune criticità e difficoltà interpretative in alcuni aspetti procedurali/tecnici. A tali criticità si è aggiunta anche l'entrata in vigore, a decorrere da marzo 2018, delle nuove Norme Tecniche a cui la piattaforma non è adeguata in quanto programmata ai sensi delle previgenti NTC 2008. AI fine di affrontare le problematiche sopra esposte è stato istituito, con delibera di Giunta regionale n. 316 del 14.07.2017 un tavolo tecnico costituito dai rappresentanti del dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità, dai rappresentanti degli Ordini professionali e dell'ance Calabria. Il su citato tavolo ha concluso i propri lavori in data 24 ottobre 2017, giusto verbale conclusivo n.9. In data 13 aprile 2018 si è manifestata la necessità di dover riconvocare il tavolo tecnico al fine di redimere ulteriori e soprawenute criticità tecniche/normative legate anche alla riforma e implementazione della piattaforma informatica. Lo stesso tavolo tecnico, recependo le esigenze manifestate dai settori tecnici regionali interessati ha, tra l'altro, proposto di regolamentare il grado di istruttoria a cui si devono attenere i citati uffici regionali nell'esame dei progetti da autorizzare ai sensi della normativa sismica, al fine di determinare il livello di oggettiva responsabilità e garantire uniformità di procedimento tra i vari uffici regionali coinvolti. Regolamentazione che, oltretutto, si è ritenuta indifferibile 1

stante la dubbia interpretazione che, anche a livello di normativa nazionale, si è da sempre manifesta circa le effettive responsabilità dell'ufficio nel rilasciare il visto autorizzativo/diniego. Nel contempo, si è ritenuto di operare una semplificazione e ottimizzazione della piattaforma informatica anche per allineare la stessa a quanto è oggetto di regolamentazione riportato al punto precedente. Per quanto sopra, con la presente legge si intende, essenzialmente, normare il livello del grado istruttorio e, di conseguenza, quello della responsabilità degli uffici regionali preposti senza inficiare, comunque, quelle verifiche essenziali e tecnicamente dovute al fine di garantire i giusti livelli di sicurezza delle opere da realizzare. In definitiva, si tratta di indicare quelle attività istruttorie che, pur consentendo di verificare la conformità dei risultati progettuali con la normativa sismica, non determinerà da parte dell'ufficio preposto a confutare le scelte progettuali e/o procedere, nello specifico, a verifiche e validazione richiedenti la rielaborazione dei calcoli o esame di tabulati numerici allegati alla relazione del calcolo strutturale. Si intende, anche, adeguare la normativa a quelle che saranno le semplificazioni/ottimizzazioni/adeguamenti della piattaforma informatica e i cui dettagli saranno oggetto del successivo regolamento di attuazione. Nello specifico si fa presente che sebbene, in virtù dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 3/2012, non vi fosse la necessità di sostituire i riferimenti al servizio con quelli al settore, si è ritenuto di effettuare comunque tali sostituzioni per esigenze di maggiore chiarezza. Infine, si è ritenuto di operare rinvii mobili alle norme tecniche per le costruzioni (art. 52 TUE) e alla normativa nazionale in materia di contratti pubblici, al fine di evitare che successive modifiche delle stesse normativa imponessero nuovi interventi di modifica della legge regionale. Relazione tecnico - finanziaria a) Contesto tecnico/economico cui si riferisce la legge e gli obiettivi che si intendono realizzare. La legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 disciplina le procedure per la trasmissione e l'istruttoria dei progetti e degli atti amministrativi inerenti l'applicazione della normativa sismica. La medesima legge ha introdotto, tra l'altro, un sistema informatico di trasmissione dei progetti, nonché degli atti amministrativi ad essi connessi, escludendo la trasmissione cartacea. Stante quanto sopra anche l'istruttoria da parte degli Uffici regionali preposti, il rilascio dei pareri e quant'altro attinente la pratica awiene in forma telematica con firma digitale. 2

La Piattaforma SISMI.CA supporta le "Procedure per la denuncia e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica" di cui alla legge regionale n. 37/2015. In sostanza il software supporta i funzionari regionali dei settori preposti (ex Genio Civile) nell'esaminare i progetti di strutture di ogni genere da un punto di vista dell'applicazione delle normative sismiche. La legge regionale n. 37 del 31.12.2015 all'art. 17 comma 1 demandava alla giunta regionale l'emanazione del relativo Regolamento attuativo e degli eventuali allegati tecnici. Il regolamento e i relativi allegati tecnici sono stati, nell'ambito di una fattiva e consueta collaborazione, oggetto di preventiva concertazione con gli ordini professionali. Il sopra citato regolamento comprensivo degli allegati tecnici 1 e 2 è stato approvato con numero 15 del 29 novembre 2016 successivamente modificato e sostituito dal regolamento regionale n. 15/2017. La legge regionale n. 37/2015 e il relativo regolamento sono entrati in vigore con decorrenza 11 gennaio 2017 e, in contemporanea, è entrata operativa la piattaforma informatica SISMI.CA. Nell'ambito dell'applicazione concreta della piattaforma, si sono manifestate alcune criticità e difficoltà interpretative in alcuni aspetti procedurali/tecnici. A tali criticità, si è aggiunta anche l'entrata in vigore, a decorrere da marzo 2018, delle nuove norme tecniche a cui la piattaforma non è adeguata in quanto programmata ai sensi delle previgenti NTC 2008. AI fine di affrontare le problematiche sopra esposte è stato istituito, con delibera di Giunta regionale n. 316 del 14.07.2017 un tavolo tecnico costituito da rappresentanti del dipartimento Infrastrutture, LL.PP. e Mobilità, dai rappresentanti degli ordini professionali e dell'ance Calabria. " su citato ha concluso i propri lavori in data 24 ottobre 2017, giusto verbale conclusivo n. 9. In data 13 aprile 2018 si è manifestata la necessità di dovere riconvocare il tavolo tecnico al fine di redimere ulteriori e soprawenute criticità tecniche/normative legate anche alla riforma e implementazione della piattaforma informatica. Lo stesso tavolo tecnico, recependo le esigenze manifestate dai settori tecnici regionali interessati ha, tra l'altro, proposto di regolamentare il grado di istruttoria a cui si devono attenere i citati Uffici regionali nell'esame dei progetti da autorizzare ai sensi della normativa sismica, al fine di determinare Il livello di oggettiva responsabilità e garantire uniformità di procedimento tra i vari uffici regionali coinvolti. Regolamentazione che, oltretutto, si è ritenuta indifferibile stante la dubbia interpretazione che, anche a livello di normativa nazionale, si è da sempre manifesta circa le effettive responsabilità dell'ufficio nel rilasciare il visto autorizzativo/diniego. 3

Nel contempo, si è ritenuto di operare una semplificazione e ottimizzazione della piattaforma informatica anche per allineare la stessa a quanto è oggetto di regolamentazione riportato al punto precedente. b) Inquadramento Per quanto sopra, con la presente legge si intende, essenzialmente, normare il livello del grado istruttorio e, di conseguenza, quello della responsabilità degli uffici regionali preposti senza inficiare, comunque, quelle verifiche essenziali e tecnicamente dovute al fine di garantire i giusti livelli di sicurezza delle opere da realizzare. In definitiva, si tratta di indicare quelle attività istruttorie che, pur consentendo di verificare la conformità dei risultati progettuali con la normativa sismica, non determinerà da parte dell'ufficio preposto a confutare le scelte progettuali e/o procedere, nello specifico, a verifiche e validazione richiedenti la rielaborazione dei calcoli o esame di tabulati numerici allegati alla relazione del calcolo strutturale. Si intende, anche, adeguare la normativa a quelle che saranno le semplificazioni/ottimizzazioni/adeguamenti della piattaforma informatica e i cui dettagli saranno oggetto del successivo regolamento di attuazione. c) Fruitori della legge Con la legge in esame si intende normare il grado istruttorio a cui si devono attenere gli Uffici regionali preposti nell'esame dei progetti da autorizzare ai sensi della normativa sismica, al fine di determinare il livello oggettivo di responsabilità e garantire uniformità di procedimento tra i vari uffici regionali coinvolti senza inficiare, comunque, quelle verifiche essenziali e tecnicamente dovute al fine di garantire i giusti livelli di sicurezza delle opere da realizzare. Nello specifico si fa presente che sebbene, in virtù dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 3/2012, non vi fosse la necessità di sostituire i riferimenti al servizio con quelli al settore, si è ritenuto di effettuare comunque tali sostituzioni per esigenze di maggiore chiarezza. Infine, si è ritenuto di operare rinvii mobili alle norme tecniche per le costruzioni (art. 52 TUE) e alla normativa nazionale in materia di contratti pubblici, al fine di evitare che successive modifiche della stessa normativa imponessero nuovi interventi di modifica della legge regionale. d) Oneri finanziari La proposta di modifica legislativa della legge regionale n. 37/2015 non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, stante che è da ritenersi esclusivamente di natura normativa senza alcuna incidenza neanche sull'uso del software dedicato. Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato oggetto di modifica. 4

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) Titolo: "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37". La presente legge, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario T ab. 1 Oneri finanziari: I Articolo Descrizione spese Tipologia loc 1 Modifica il titolo della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 2 Tratlasi di una modifica dovuta alla diversa organizzazione degli Uffici Regionali. Non producono nuove spese in quanto di natura ordinamentale. Euro 0,00 3 Trattasi di una modifica per maggiore chiarezza espositiva e necessita citare la fonte normativa delle norme tecniche. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale. Euro 0,00 4 Trattasi di una modifica per maggiore chiarezza espositiva e necessita citare la fonte normativa delle norme tecniche. Non producono nuove spese in quanto di natura ordinamentale. Euro 0,00 5 Si rende necessario disciplinare la procedura in caso di varianti non significative dal punto di vista strutturale. Non producono nuove spese in quanto di natura ordinamentale. Euro 0,00 6 Trattasi di una modifica per maggiore Il chiarezza espositiva e necessita citare la fonte normativa statale soprawenuta. Non producono nuove spese in quanto di natura ordinamentale. Euro 0,00 7 Trattasi di una modifica necessari per Il meglio disciplinare l'iter amministrativo affinché venga uniformata l'istruttoria su tutto il territorio regionale. Non producono nuove spese in quanto di natura ordinamentale. Euro 0,00 5 Carattere temporale Il Importo Il (.~ ).

8 E' necessario richiamare le procedure richiamate dal Regolamento di attuazione. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale. Euro 0,00 9 E' necessario affinché vengano meglio disciplinate le procedure del collaudo statico. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale. Euro 0,00 10 E' necessario affinché vengano meglio Il disciplinate le procedure del deposito del collaudo statico. Non producono nuove spese in quanto di natura ordinamentale. Euro 0,00 11 E' necessario disciplinare meglio l'iter per Il Il Il il rilascio del certificato di rispondenza. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale. Euro 0,00 12 E' la norma transitoria di disciplina del Il Il periodo transitorio. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale. Euro 0,00 13 Reca la clausola di invarianza finanziaria Il Il 14 Reca l'entrata in vigore Il Il In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che dalla presente legge non corrisponde spesa. e) Copertura finanziaria Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria. f) Aspetti procedurali/organizzativi Gli aspetti organizzativi non vengono modificati rispetto a quelli già attuati circa l'attività attinente all'istruttoria delle pratiche ai sensi della normativa sismica, mentre inciderà circa gli aspetti procedurali nell'attività dei funzionari preposti. La legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale. Tab.2 Copertura finanziaria: Programma/Capitolo Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 /1 /1 Il Totale

Art. 1 (Modifica del titolo della I.r. 37/2015) 1. Il titolo della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 "Modifica alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)", è sostituito dal seguente: "Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.". Art. 2 (Disposizioni generali di coordinamento) 1. La parola "Servizio", dovunque ricorrente nelle seguenti disposizioni della I.r. 37/2015, è sostituita dalla parola "Settore": a) articolo 3, comma 3; b) articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7; c) articolo 6, comma 1; d) articolo 7, comma 1; e) articolo 8, commi 1 e 2; f) articolo 9, comma 2; g) articolo 10, comma 1; h) articolo 11, comma 5; i) articolo 12, comma 2; j) articolo 15, comma 1 e 4; k) articolo 16, comma 1. Art. 3 (Modifiche all'articolo 2 della I.r. 37/2015) 1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della I.r. 37/2015, le parole da "nei successivi" e fino a "costruzioni)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 dello stesso d.p.r. 380/2001". Art. 4 (Modifiche all'articolo 3 della I.r. 37/2015) 1. L'articolo 3 della I.r. 37/2015 è cosi modificato: a) nel comma 5, le parole da "emanate" e fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici."; 7

b) nel comma 6, le parole da "nel capitolo" e 'fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001". Art. 5 (Modifiche all'articolo 4 della I.r. 37/2015) 1. L'articolo 4 della I.r.37/2015 è cosi modificato: a) nel comma 2, le parole "Ogni modificazione strutturale, planimetrica e architettonica" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto al comma 2 bis, ogni modifica strutturale"; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. Le varianti che non comportano modifiche strutturali significative sono definite e disciplinate nel regolamento di cui al comma 2."; c) nel comma 6, dopo la parola "o" sono inserite le seguenti: "gli estremi". Art. 6 (Modifiche all'articolo 5 della I.r. 37/2015) 1. L'articolo 5 della I.r. 37/2015 è cosi modificato: a) nel comma 1, le parole da "e delle altre" fino a "integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, delle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001"; b) nel comma 2, le parole da "e dei" fino a "tecniche)" sono sostituite dalle seguenti: "alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001,". Art. 7 (Modifiche all'articolo 6 della I.r. 37/2015) 1. L'articolo 6 della I.r.37/2015 è così modificato: a) nel comma 2, le parole da "di tale" fino a "tali" sono sostituite dalle seguenti: "della piattaforma garantisce l'uniformità della valutazione. I suddetti dati trasferiti dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai fini della verifica,"; b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. Nella valutazione del progetto, al fine del rilascio dell'atto autorizzativo, o di diniego, ai sensi della normativa sismica, il competente Settore tecnico regionale effettua, con le modalità definite nel regolamento di 8

attuazione della presente legge, anche con l'ausilio della piattaforma informatica di cui all'articolo 1, le seguenti verifiche: a) verifica in ordine alla completezza e regolarità formale del progetto esecutivo, relativamente alla: 1) completezza e regolarità della documentazione amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni; 2) presenza della certificazione resa dal progettista strutturale per come disposto dall'articolo 5, comma 3, per gli interventi di sopraelevazione di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001; 3) corretta valutazione e versamento del contributo di istruttoria; 4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati del progetto; 5) regolarità della sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte dei professionisti coinvolti nel procedimento e dell'esecutore se individuato; b) verifica sostanziale in ordine alla conformità del progetto alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, relativamente alla: 1) coerenza del progetto architettonico con il progetto strutturale; 2) coerenza tra la tipologia di intervento dichiarata nell'istanza e gli elaborati progettuali; 3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del livello di conoscenza considerato nel calcolo con il rilievo geometrico-strutturale e le indagini sui materiali; 4) completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali; 5) congruità con la normativa vigente dei parametri inseriti dal progettista strutturale nella piattaforma di cui all'articolo 1, per come specificato nel regolamento di attuazione; 6) relazione di calcolo redatta secondo le modalità definite dalle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001, e in particolare al capitolo 10, paragrafo 2, delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018; 7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture, e delle indagini sui terreni; 8) verifica della scheda di sintesi dei dati inseriti nella piattaforma, per come riportato nel regolamento di attuazione. 3 bis. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione struttura le. 3 ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano: a) la progettazione di impianti e macchinari regolata da specifica normativa di settore; 9 '..'0f ""\,\". ',..." '.. '., '- F

b) la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto; c) le valutazioni sull'appropriatezza delle scelte progettuali compiute dal progettista. 3 quater. Nell'ambito delle verifiche di cui al comma 3 il Settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo di effettuare l'esame dei tabulati numerici allegati alla relazione di calcolo strutturale."; c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'atto a utorizzativo, o di diniego, è rilasciato dal competente Settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui al comma 3.". Art. 8 (Modifiche all'articolo 8 della I.r. 37/2015) 1. Nel comma 1 dell'articolo 8 della I.r.37/2015 le parole "in materia" sono sostituite dalle seguenti: "per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001 e dal regolamento di attuazione". Art. 9 (Modifiche all'articolo 9 della I.r. 37/2015) 1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della I.r. 37/2015 le parole da "anche" fino a "2008" sono sostituite dalle seguenti: "per le opere richiamate dall'articolo 67 del d.p.r. 380/ 2001, nonché dalle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 52 del medesimo d.p.r.380/2001.". Art. 10 (Modifiche all'articolo 11 della Lr. 37/2015) 1. L'articolo 11 della Lr. 37/2015 è cosi modificato: a) nel comma 3, le parole "nel proprio certificato di collaudo" sono sostituite dalle seguenti: ", per come stabilito dal regolamento di attuazione,"; b) nei commi 4 e 5, le parole "NTe 2008", dovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001,". Art. 11 (Modifiche all'articolo 13 della I.r. 37/2015) 1. Nel comma 1 dell'articolo 13 della I.r. 37/2015, dopo la parola "9" sono inserite le seguenti: "e dell'attestazione di rispondenza di cui al comma 3 dell'articolo 11". 10 -t.,.

Art. 12 (Norma transitoria) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della I.r. 37/2015, le disposizioni della presente legge si applicano alle opere per le quali la denuncia di cui all'articolo 3, comma 1, della I.r. 37/2015 è acquisita al protocollo della Regione successivamente all'entrata in vigore della stessa. Art. 13 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 14 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione. E' conforme all'originale e si compone di n. 13 pagine. Reggio Calabria, 1 ottobre 2018 11