COMUNE DI ARICCIA ORDINANZE PROVINCIA DI ROMA. Ordinanza n 28 del 01/03/2012



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COMUNE DI ARICCIA PROVINCIA DI ROMA ORDINANZE Ordinanza n 28 del 01/03/2012 OGGETTO: RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI-BONIFICA MATERIALI IN ETERNIT

relazione di servizio dell Ufficio Ambiente del 28/02/2012 con la quale si segnala la presenza di materiale riconducibile a rifiuti solidi urbani ed alla presenza di manufatti presumibilmente in cemento amianto composti da lastre e tubi in via Lega Latina foglio 6 particella 41; Visto il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti; Visto l articolo 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo o nel suolo, nonché l immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale la rimozione, l avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi; Visto il D.M. 06/09/1994 normative e metodologie tecniche di applicazione dell art. 6, c. 3 e dell art. 12, c. 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell impiego dell amianto ; Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; CONSIDERATO CHE A motivo dell usura del materiale presente la situazione può diventare seriamente pericolosa per l incolumità delle persone creando un danno ambientale di notevole entità a causa della presenza sul posto di materiali inquinanti ( vetro, plastica, legname, materiale da costruzione e demolizione edile e manufatti presumibilmente in cemento amianto ); La rimozione e/o asportazione dei materiali presenti nell area deve avvenire mediante Ditte specializzate e appositamente autorizzate al trasporto e/o trattamento di tali sostanze; L area interessata è in via Lega Latina foglio 6 particella 41 di proprietà della società TOS IMMOBILIARE GALLORO SRL nella persona del sig. Sandro Medici in qualità di Amministratore Unico della società, con sede in via Nicolò Porpora 12 00198 ROMA; RITENUTO Pertanto ordinare alla società TOS IMMOBILIARE GALLORO SRL nella persona di del suo Amministratore Unico il sig. Sandro Medici; ORDINA All Amministratore Unico sig. Sandro Medici della società TOS IMMOBILIARE GALLORO SRL con sede in via Nicolò

Porpora 12 00198 ROMA, di provvedere, a propria cura e spese: 1) alla rimozione, entro 30 giorni, del materiale presente nell area interessata ( vetro, plastica, legname e materiale da costruzione e demolizione edile); 2) alla bonifica dell area dove è presente materiale presumibilmente in cemento amianto ed al conseguente ripristino dei luoghi e messa in sicurezza dell area entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, tramite ditta autorizzata, ai sensi del D.M 06/09/1994, art. 3; Di predisporre e trasmettere a questo Comune e alla ASL RMH-SISP, entro e non oltre 10 giorni dalla ultimazione dei lavori di bonifica, una relazione redatta da un tecnico competente nella quale si certifichi l avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei luoghi in ottemperanza della presente Ordinanza Sindacale. AVVERTE Che, nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all esecuzione d ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell articolo 255 del D.lgs. n. 152/06. DEMANDA Al Comando di Polizia Municipale il compito di controllo e vigilanza sull esecuzione della presente ordinanza. All Ufficio Messi Comunali per provvedere alla notifica: Al sig. Sandro Medici in qualità di Amministratore Unico della società TOS IMMOBILIARE GALLORO SRL sede in via Nicolò Porpora 12 00198 ROMA; Alla ASL RMH Dipartimento di Prevenzione- servizio Igiene e Sanità pubblica, Borgo Garibaldi 12 00041 Albano Laziale RM ; COMUNICA

che il responsabile del presente procedimento è il Dott. Giorgio Brunori, Dirigente dell Area I; che, ai sensi dell art. 8 comma 2 lett. D) della legge n. 241/1990, l interessato o altro soggetto formalmente delegato possono prendere visione degli atti relativi al presente provvedimento presso l Area I del Comune di Ariccia, nell orario di apertura al pubblico; che, ai sensi dell articolo 3 comma 4 della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione. Dalla Residenza Municipale, 29/02/2012 Sindaco Dott. Emilio Cianfanelli

RELATA DI NOTIFICA Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di DICHIARA di avere notificato oggi questo atto al sig. mediante consegna di copia dello stesso a mani di nella sua qualità di Ariccia lì, IL RICEVENTE IL MESSO NOTIFICATORE