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N. R.G. 2015/8727 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 8727/2015 promossa da: XXXXXXX, nato a Lakanghemou (Mali) il 1.1.1980, elettivamente domiciliato in Milano alla via Manara n. 7 presso lo Studio dell avv. Anna Brambilla e rappresentato e difeso, giusta procura allegata agli atti (doc, 10), dall avv. Gioacchino Belloni del Foro di Rieti. - ricorrente - E MINISTERO DELL INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE DI MILANO - resistente - E Con l intervento del PUBBLICO MINISTERO. Il Giudice dott. Marta Bianca de Costanzo, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 08/07/2015, ha pronunciato la seguente Pagina 1 ORDINANZA Conclusioni del ricorrente: Piaccia al Tribunale di Milano, previa sospensione del provvedimento impugnato, accertare e dichiarare il diritto del sig. XXXXXXX ad ottenere la protezione umanitaria ex art. 5 co. 6 D.Lgs. 286/98 anche alla luce dio quanto disposto dagli artt. 2 e 10 della Costituzione Italiana. Con vittoria di spese e competenze del giudizio. Conclusioni del P.M.: rigettarsi il ricorso.

Con ricorso ex art. 35 Dlgs n. 25/2008, tempestivamente depositato in data 16.02.2015, il sig. XXXX impugnava il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Milano, provvedimento notificato in data 14.01.2015, che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale. In sede di audizione giudiziale il ricorrente, di etnia soninké e di religione mussulmana, ha riferito di essere nato e vissuto in Mali, nella regione di Kayes, a Lakanghemou, dove ha moglie e due figli. Ha dichiarato di avere lasciato il Mali nel 2013 per motivazioni esclusivamente familiari (contrasti e difficile convivenza con i parenti) ed economiche, emigrando in Burkina Faso, Niger, Libia ed infine in Italia. Sostiene che la moglie, che sarebbe una cugina, viene mantenuta dalla famiglia d origine. Nel corso dell istruttoria la difesa del ricorrente depositava brevi note illustrative della situazione del Paese, nel corso dell udienza del 8.07.2015, precisava le conclusioni come indicato e la causa veniva trattenuta in decisione. Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 35 del D.Lvo 28.1.2008 n. 25 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), così come modificato dal D.Lgs. 150/2011, è fondato e deve essere accolto. Nel caso in esame, la difesa del ricorrente, consapevole della non sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di una forma più ampia di protezione internazionale (status di rifugiato) ha chiesto, per il proprio assistito, il riconoscimento della protezione umanitaria. Questo Giudice osserva quanto segue. La giurisprudenza ha precisato che in sede di valutazione del diritto alla protezione internazionale, il giudice, attraverso i propri poteri ufficiosi, può e deve cooperare all accertamento delle condizioni che possono legittimare l accoglimento del ricorso, acquisendo, anche d ufficio, le informazioni necessarie a conoscere l ordinamento giuridico e la situazione del Paese d origine (Cass. S.U. n.27310/2008). Complementare a tale affermazione è quella secondo cui, in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull adempimento dell onere di provare la sussistenza del Pagina 2

fumus persecutionis a suo danno nel paese d origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione, abitudini, pratiche, sulla base di informazioni esterne ed oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza (Cass. 26056/2010). Sul giudice incombe, quindi, un dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese di provenienza, dovere imposto dall art. 8 co.3 del D.Lgs. 25/2008; ogni domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese d origine del richiedente asilo. Alla luce delle richiamate premesse normative e giurisprudenziali, dalla consultazione delle principali fonti di informazione internazionali (UNHCR; viaggiaresicuri.it; ECOI.net) emerge che il Mali attraversa attualmente una delicata fase di stabilizzazione post - conflitto ed è teatro di una missione militare internazionale sotto egida ONU. Le Autorità maliane stanno gradualmente, e non senza difficoltà, reinsediandosi nei principali capoluoghi settentrionali (Mopti, Gao, Timbuctu), rimasti per oltre un anno sotto il controllo di gruppi armati legati al narco - traffico e al terrorismo islamista (gruppi che restano comunque tuttora attivi). Preoccupante rimane la situazione in alcuni centri del Nord, tra cui in particolare Kidal. Nella notte del 7 marzo u.s., un attentato in un bar frequentato anche da stranieri nella capitale Bamako ha provocato morti e feriti. Dato tale quadro complessivo di sicurezza estremamente critico ed in continua evoluzione, nonché la costante, concreta minaccia di azioni ostili a danno dei cittadini e della popolazione civile, tutto il Mali, compresa la capitale Bamako, è da considerarsi a rischio, che diviene estremamente elevato nelle regioni a nord della capitale. Questo Giudice ritiene che non possa riconoscersi all odierno ricorrente la protezione sussidiaria, essendosi in parte attenuate le precedenti criticità, e non riscontrandosi più nel paese una situazione di vero e proprio conflitto armato interno caratterizzato da violenza indiscriminata. Tuttavia, come riportato dalle fonti internazionali, gran parte del territorio maliano è ancora interessato da un quadro complessivo di sicurezza critico, che essendo in costante evoluzione deve essere monitorato. La Suprema Corte (Cass. Ordinanza n.6880/2011) ha precisato che l'introduzione della protezione sussidiaria, per le caratteristiche intrinseche ed il regime normativo cui è assoggettata, può ritenersi in parte nuova ed in parte assimilabile, esclusivamente sotto il profilo dei requisiti Pagina 3

necessari per il suo riconoscimento, ai permessi di natura umanitaria enucleabili dalla lettura coordinata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 ed art. 19. Ed ancora la Corte continua osservando che permane, comunque, in capo allo straniero la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale). (Cass. ord. 6880/11).L art. 32 co. III D. L.vo 25/08 prevede, infatti, che la Commissione territoriale, nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario ( ) trasmette gli atti al questore per l eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell art. 5 comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. La Cass. S.U. 19393/09 ha posto alla base della valutazione dei seri motivi di carattere umanitario che possono giustificare la richiesta di un permesso temporaneo di natura umanitaria l art. 2 e l art. 10 co. 3 Cost. per iscrivere le richieste di asilo nei diritti fondamentali di rango costituzionale, poi aggiungendo la Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 ratificata con la legge 722/1954 e l art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo. In particolare, l art. 5 co. 6 T.U. Immigrazione non individuando, neppure in via esemplificativa, i seri motivi che potrebbero fondare il riconoscimento della protezione umanitaria, è suscettibile di ampia interpretazione e consente di ricondurvi situazioni soggettive, come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti, ma anche oggettive, ossia relative al paese di provenienza, come una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali e situazioni analoghe. Nel caso di specie, le recenti modifiche, ancora oggetto di monitoraggio internazionale da parte dell ONU, lo stato di confusione persistente in modo particolare nel nord del Paese, ma, come si evince dalle fonti internazionali, esteso anche al resto del Mali ed in particolare alla capitale Bamako e l esigenza di verificare l effettività del predetto miglioramento, pongono comunque il ricorrente in una situazione di particolare vulnerabilità, tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. Pagina 4

Nulla sulle spese, nessuno essendosi costituito per l Amministrazione resistente. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa: accoglie il ricorso e riconosce al sig. XXXXXXX la protezione internazionale nella forma della protezione umanitaria; nulla sulle spese; dispone che la presente ordinanza sia comunicata alle parti a cura della cancelleria ex art. 19 n.9 D.Lvo. 150/2011. Milano, 16 settembre 2015 Il Giudice Marta Bianca de Costanzo Pagina 5