REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DENOMINATO

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REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DENOMINATO "TERRE DI CORIANO" (Manuale d uso) (ALLEGATO alla Delibera del Consiglio Comunale n. del /2019)

Articolo 1- Titolarità, denominazione ed uso del marchio 1. Il presente regolamento individua le norme di utilizzo del marchio denominato Terre di Coriano di cui è titolare il Comune di Coriano, rappresentato nell Allegato 1. 2. Di tale marchio il Comune verifica il corretto e legittimo uso in conformità con le proprie finalità statutarie ed il presente Regolamento. Art. 2 Finalità del Regolamento 1. Il Comune di Coriano con il presente regolamento persegue le seguenti finalità: - promuovere il territorio del Comune di Coriano valorizzando i fattori di attrattività ambientale, paesaggistica, culturale e delle tipicità e della tradizione locale, nel rispetto dei principi della sostenibilità; - fare del turismo una possibile fonte di conoscenza e scambio di valori sociali e culturali per il residente e per l ospite; - favorire la crescita di una rete di operatori turistici e di aziende agricole, artigiane e del commercio idonea a caratterizzare il sistema di offerta turistica del territorio del Comune di Coriano per una particolare attenzione ai valori della sostenibilità e della tipicità locale; - favorire un percorso volontario di miglioramento continuo dei livelli di qualità dell ospitalità offerta dal sistema turistico del territorio del comune di Coriano. Articolo 3 - Obiettivi e finalità del marchio 1. Il Comune di Coriano intende avvalersi del marchio come strumento base per lo sviluppo di azioni di marketing territoriale per promuovere le produzioni, i servizi, le manifestazioni e gli eventi, valorizzandone la qualità, ai fini di: - promuovere la visibilità e l immagine del Comune di Coriano e del suo territorio; - potenziare la comunicazione culturale e turistica; - salvaguardare le tradizioni locali, con particolare riferimento al tema dell eccellenza dei prodotti tipici; - semplificare le attività di promozione attraverso la valorizzazione di un immagine unitaria, che si possa riconoscere quale indicazione istituzionale della qualità dell offerta del territorio. Articolo 4 - Destinatari del marchio 1. Il Comune di Coriano riconosce la facoltà di utilizzare il marchio a tutti i soggetti interessati a collaborare al progetto di divulgazione dell immagine di Coriano e del suo territorio. 2. Possono richiedere la concessione del marchio: le aziende alberghiere e di ricettività in genere (B&B, agriturismi, ecc.) le aziende della ristorazione le aziende agricole le aziende artigiane le aziende del commercio altri operatori che erogano servizi della filiera integrata turistico-culturale privati che intendano pubblicizzare il marchio tramite apposizione su prodotti o servizi

3. Il marchio contraddistingue prodotti e servizi di soggetti operanti nel Comune di Coriano ed aventi con il Comune stesso relazioni e rapporti di collaborazione in termini di promozione e valorizzazione del territorio comunale. 4. I soggetti che possono richiedere la concessione d uso del marchio da apporre sui propri prodotti/servizi devono avere la sede operativa ed esercitare l attività, per la quale il marchio viene richiesto, entro il territorio del Comune di Coriano. Sono ammesse in deroga associazioni ed aziende che lavorano e producono con merito prodotti e servizi con le loro attività all interno del Comune, nonostante il posizionamento della ditta sia esterna al territorio comunale. 5. I soggetti organizzatori di manifestazioni ed eventi potranno richiedere la concessione d uso del marchio al solo fine di promuovere il marchio stesso o nel caso che l attività organizzata preveda finalità di promozione del territorio del Comune di Coriano. 6. Sono ammessi all uso in concessione del marchio le tipologie di prodotti o servizi risultanti dalla registrazione del marchio effettuata presso la Camera di Commercio. 7. Le imprese, associazioni o enti che intendono fruire del marchio vengono iscritte presso l apposito Registro istituito dal Comune. Art. 5 - Requisiti dei soggetti interessati 1. Possono ottenere l utilizzo del marchio i soggetti indicati al precedente art. 4 in possesso dei seguenti requisiti, ferma restando l osservanza degli adempimenti previsti dalla legge per i rispettivi settori di appartenenza. - Per il settore alberghiero e della ricettività: accessibilità alla struttura attraverso la rete Internet; - Per il settore agricolo: le aziende agricole con attività di produzione di prodotti tipici locali; - Per il settore artigiano: attività di artigianato, specificamente connesse alle consuetudini locali ed agli elementi tipici del patrimonio storico e culturale locale; attività di produzione alimentare specializzate in prodotti tipici e produzioni tradizionali locali; - Per il settore del commercio: lavorazioni di artigianato, specificamente connesse alle consuetudini ed agli elementi tipici del patrimonio storico e culturale locale; prodotti agroalimentari tipici locali, prodotti tradizionali locali, prodotti di aziende che aderiscono a patti di filiera locali riconosciuti dalle Istituzioni; Art. 6 - Impegni per i soggetti interessati 1. Con la concessione dell utilizzo del marchio gli interessati si impegnano a perseguire i seguenti obiettivi: a. tutela e valorizzazione dell ambiente e delle risorse naturali attraverso comportamenti responsabili e consapevoli che mirano: - al risparmio e all efficienza energetica - alla riduzione dei consumi idrici e alla corretta gestione del ciclo delle acque

- alla riduzione e a una corretta gestione dei rifiuti, limitando l uso di imballaggi, di prodotti usa e getta e favorendo la raccolta differenziata - all utilizzo di prodotti e servizi a basso impatto ambientale b. rispetto e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e culturale locale c. impiego di prodotti, materie prime e ingredienti della filiera agro-alimentare locale d. offerta e promozione di prodotti, servizi, ricette locali e della tradizione locale e. corretta informazione per identificare l origine, l autenticità e la qualità dei prodotti e dei servizi offerti f. collaborazione fra le varie categorie per organizzare iniziative ed eventi atti a favorire lo scambio e l incontro e la promozione della Filiera g. promozione di una corretta politica qualità/prezzo h. rispetto dell obbligo di esporre o promuovere materiali promozionali i. partecipazione a momenti di formazione e di aggiornamento j. esposizione di una vetrofania che identifichi immediatamente l esercizio come titolare della concessione del marchio Art. 7 - Vantaggi per i soggetti interessati 1. I soggetti interessati alla concessione dell utilizzo del marchio, ottengono i seguenti vantaggi: - utilizzo del marchio Terre di Coriano in parallelo con quello del soggetto interessato, nelle comunicazioni ed identificazioni - inserimento negli strumenti appositamente creati per promuovere il marchio Articolo 8 - Attribuzione del marchio 1. Il marchio è concesso in uso esclusivamente dal Comune. 2. Ciascun soggetto, che risponde alle caratteristiche individuate agli articoli precedenti, può richiedere al Comune l autorizzazione all utilizzo del marchio secondo le norme del presente Regolamento. 3. L attribuzione del marchio avviene in virtù di un contratto di licenza per uso del marchio, stipulato dal Responsabile dell Area competente ed il richiedente (licenziatario). Articolo 9 - Rilascio e durata della concessione 1. L accesso all uso del marchio avviene secondo il seguente iter procedurale: - presentazione della domanda di concessione dell uso del marchio da parte del richiedente, che dovrà fornire i dati necessari ad individuare le caratteristiche, anche sotto il profilo qualitativo, della propria attività, dei prodotti e servizi per i quali intende utilizzare il marchio; - realizzazione dell istruttoria da parte dell Area competente circa la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con lo svolgimento di eventuali visite ispettive; - la concessione della licenza all uso del marchio. 2. La concessione della licenza non è esclusiva. 3. Può essere concesso l utilizzo gratuito per avvenimenti nell interesse del Comune, e quando lo stesso Comune si propone come soggetto attivo. Articolo 10 - Sorveglianza e controllo 1. A garanzia del corretto impiego del marchio, il Comune identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento dei prodotti e/o servizi, tramite l Area competente che

procede ai necessari accertamenti. Ad ogni soggetto che richiede l utilizzo del marchio sarà fornito un manuale di istruzioni (in formato digitale) da seguire per il rispetto delle regole di utilizzo, unitamente ai formati digitali in file del marchio per l esecuzione degli strumenti. 2. I controlli effettuati dal Comune non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente. 3. Il Comune avrà facoltà di perseguire legalmente, secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi, tutti coloro che utilizzano il marchio senza la preventiva autorizzazione. Articolo 11 - Segnalazione di violazioni 1. Qualora il licenziatario venga a conoscenza di violazioni del marchio, si impegna a darne immediata informazione al Comune. 2. Segnalazioni in tal senso possono pervenire, a titolo esemplificativo, anche da parte delle associazioni dei consumatori o delle associazioni dei produttori / erogatori di servizio coinvolti, da parte degli organismi ufficiali di controllo o di altri pubblici ufficiali. 3. Le segnalazioni devono essere supportate da prove oggettive, ossia da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili. Articolo 12 - Modalità d uso del marchio 1. L apposizione del marchio in etichetta sul prodotto / servizio avviene in accordo con le seguenti specifiche: a) il marchio stesso; b) la denominazione del marchio: Terre di Coriano c) l indicazione del Comune in cui ha sede l impresa. 2. Il marchio deve essere riprodotto dal beneficiario esattamente come da file fornito dal Comune, rispettando le dimensioni e i colori originali forniti dall Ente stesso. 3. Nell ambito dei controlli, deve essere verificata la veridicità dell indicazione di provenienza apposta, con eventuale segnalazione agli organi competenti delle irregolarità rilevate. Articolo 13 - Uso autorizzato del marchio 1. E vietato l uso di segni distintivi che possano trarre in inganno terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle normative nazionali e comunitarie vigenti in materia. 2. Il licenziatario potrà usare il marchio sia da solo sia abbinato ai propri marchi o a stemmi istituzionali 3. Eventuali abusi nell uso del marchio da parte di aziende non iscritte nell apposito registro saranno perseguiti a norma di legge. 4. Il licenziatario si impegna nell uso del marchio a non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque ledere, la reputazione del marchio medesimo. 5. Il licenziatario non può cedere la licenza, concedere sub-licenze, o altrimenti disporre del marchio nei confronti di terzi. Articolo 14 - Decadenza e sanzioni 1. La riproduzione o l utilizzazione del marchio a scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento e dalla concessione di utilizzo, che non siano stati preventivamente approvati per iscritto dal Comune, comporterà la immediata decadenza dal diritto di utilizzo del marchio.

2. La decadenza dal diritto di utilizzo del marchio è prevista, altresì, oltre che al termine del periodo di concessione, nei casi seguenti: - pubblicità ingannevole; - mancato rispetto della normativa; - frode; - uso del marchio in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la concessione; - ostacolo o impedimento allo svolgimento dei controlli previsti nell ambito del presente regolamento d uso. 3. Qualora il marchio venisse utilizzato in maniera non conforme il Comune potrà procedere alla revoca immediata della concessione del marchio, riservandosi di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine del Comune. Art. 15 - Corrispettivo per l uso del Marchio 1. L uso del Marchio viene concesso a titolo gratuito ai soggetti di cui all art. 4, ad eccezione dei privati che intendano pubblicizzare il marchio tramite apposizione su prodotti e servizi 2 Per tutti i soggetti che non hanno la concessione gratuita, l uso del Marchio viene concesso previo pagamento di un corrispettivo stabilito con delibera della Giunta Comunale 3. Il Licenziatario dovrà provvedere al pagamento di eventuali oneri fiscali e/o imposte doganali connesse a o derivanti dalla commercializzazione dei Beni e/o dei Servizi in qualsivoglia Stato. Art. 16 - Durata della Licenza 1. La Licenza è da considerarsi valida ed efficace per tre (3) anni a partire dalla sottoscrizione del Contratto. 2. Al termine, le Parti vaglieranno liberamente la possibilità di estendere la durata del Contratto per ulteriori tre (3) anni, tramite accordo scritto. In ogni caso, nessuna Parte sarà obbligata alla discussione sulla proroga del presente Contratto. 3. In caso di scadenza o per qualsiasi causa di scioglimento del Contratto, il licenziatario: a) non avrà diritto ad alcuna indennità o compenso; b) dovrà immediatamente cessare l uso del Marchio, nonché la vendita dei Beni e/o la fornitura dei Servizi recanti il Marchio.