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COMUNE D BORGETO Citta Metropolitana di Palermo ORDNANZA DEllA COMMSSONE STRAORDNARA N 3 h Del 1Q_ t> 5 2v f q, Oggetto: Misure di prevenzione incendi epulizia fondi incolti LA COMMSSONE STRAORDNARA ( con i poteri del Sindaco) Premesso: che l'approssimarsi della stagione estiva richiede l'adozione di misure volte a prevenire l'innesco e;o il propagarsi di fenomeni di incendi che potrebbero interessare il territorio comunale e costituire pericolo per a pubblica e privata incolumita; che tale rischio diviene piu elevate nei casi di incuria e abbahdono dei terreni da parte dei proprietari per a presenza incontrollata di vegetazione, sterpaglia, rovi, che costituisce una delle cause di innesco e di propagazione degli incendi; Considerate che al fine di prevenire e/o mitigare l'insorgenza del fenomeno occorre adottare ogni opportuna iniziativa e vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediate di incendi; VSTE le Leggi Regionali n 16 del 06041996 en 14 del 31081998 e smi; VSTA a Legge 21112000, n 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e smi; VSTO il Titolo del Dto Lvo n139 dell' 08032006 e smi in materia di prevenzione incendi; VSTA 'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n 3606/2007; VSTO il Dlgs n 152 del 03042006 e successive modifiche ed integrazioni; PRESQ ATTO del Decreta egge' 24 giugno 2014 n 91, convertito in Legge 11082014 n 116 che modifica il Digs 152 del 03042006, riguardante a brusiatura dei residui vegetali; VSTO il Decreta Assessoriale Territorio e Ambiente n 234 Gab del 30092014, che recepisce quanta previsto dall'art 14 comma 8 Legge n 116 del 11082014, che ha introdotto il comma 6 bis all' art 182 del D Lgs 03042006, n 152; VST gli artt 449, 650 e 652 del Codice Penale; VST gli artt 14 e 29 del codice della strada 30 Aprile 1992, n285 Visto il decreta legislative 2 gennaio 2018, n 1 ( Codice della protezione civile); VSTA a nota prot n 0059463 del 30042018 della Prefettura di Palermo Area V - Protezione Civile, avente ad oggetto "Attivita propedeutiche alia campagna antincendio boschivi"; VSTO il DLvo n267 del 18082000 e smi;

/ ORDNA Art 1 - Durante il periodo compreso tra a data del 15 giugno 2018 ed i1 15 ottobre 2018 e fatto divieto, in prossimita di boschi terreni agrari ejo cespugliati, lungo le strade, comunali e provinciali ricadenti sui territorio comunale di: a) accendere fuochi; b) usare apparecchi a fiamma ibera o elettrici che producono faville; c) di fumare ejo compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma ャゥ イセ L@ con conseguente pericolo di innesco d) dalle ore 6,00 aile ore 9,00, ad esclusione delle giornate calde e ventose, nel periodo dell'anno che va dal 1 gennaio al 14 giugno e dal 16 ottobre al 31 dicembre e consentita a combustione di materiale agricola e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quant'ita giornaliere non su'periori a tre metri steri (Lo stero e l'unita di mi'sura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cuba vuoto per pieno) per ettaro (art 14 comma 8 Legge n 116 del 11082014) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Siciliana, a combustione di residui vegetali, agricoli e forestali e sempre vietata Art 2 proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cure e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumita e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alia estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonche al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alia rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale, etc ), gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafuoco dovranno, nel rispetto delle specifiche norme di tutela vigenti per i siti stessi, essere preventivamente concordati con gli Enti e le Autorita territorialmente competenti alia loro gestione e vigilanza, nonche con il Distaccamento Forestale di riferimento Nei terreni di estensione superiore a mq 3000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, e ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco distanti almena metri 6,00 (sei) dal confine con le proprieta limitrofe al terrene, da estendere a metri 20,00 (venti) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc ) predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati, entro e non oltre il 31 maggio 2018, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sara facolta di questa Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza 'indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica Tutti i soggetti sopra indicati dal 1 giugno 2018 al 15 ottobre 2018 devono provvedere al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire 2

tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne a sicurezza antincendio soggetti inadempienti saranno responsabili dei danni che, a seguito d'incendio si dovessero verificare a carico di persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza delle presente ordinanza Art 3 La sterpaglia, a vegetazione secca in genere, presenti in prossimita ᄋセ ゥ @ strade pubbliche e private, nonche in prossimita di fabbricati e/o impianti ed in prossimita di otti interclusi, di confini di proprieta, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt 20,00 Art 4 concessionari di impianti esterni di gas di petrolia liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanna l'obbligo di mantenere sgombra priva di vegetazione l'area circostante al ssrbatoio per un raggio non inferiore a mt 50,00 Art 5 Nel caso di aree intestate a piu proprietari, gli obblighi di cui all'art 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorche collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benche non ancora di fatto frazionata) quanta rappresentativamente (per canto di tutti i comproprietari), purche si provveda, nell'una e nell'altra eventualita, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli Uffici Comunali di Protezione Civile, fatta salva, in caso di inadempienza e di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successive art 8 Tali obblighi fanno altresi carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non piu viventi, nonche ai nuovi proprietari od ai legail rappresentanti di societa, cooperative, etc che avessero nel frattempo rilevato a proprieta dei relativi immobili, laddove, perc, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito Art 6 A fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a cia (anche in relazione aile responsabilita imputabili in caso di incendi), i soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art 2 che abbiano provveduto alia lora esecuzione sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco, per il tramite deii'ufficio Comunale di Protezione Civile semplice accertamento, da parte degli Organi elencati al successive art 11, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, sempreche a relativa area non sia stata frattanto interessata - anche nel corso del procedimento di cui appresso - da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui all'art 8 comma 2, costituira titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine ( da 3 a 10 giorni, secondo a gravita della situazione valutata dai citati Organi) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilita di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle セイ エ @ diffide, a mancata comunicazione di cui sopra, in quanta finalizzata alia lora verifica selettiva e mirata, costituira titolo per a constatazione d'ufficio, ' 3! i!

7 / Art 7 Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato gli ゥョエ イカセョエゥ @ di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 31 maggio con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, mediante conferimento differenziato presso appositi centri, con divieto assoluto, comunque, di abbandonare sulle predette aree cumuli di alcun genere Art 8 Fermo restando le norme previste dagli artt 423,423 bis e 449 del codice penale le violazioni aile norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni: - nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sara elevata una sanzione pecuniaria da ewro 169,00 ad euro 6'80,00 determinata ai sensi dell'art 29 del vige11te Codice della Strada - per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sara elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 cosi come previsto dall' art 40, comma 3 della egge regionale 6 aprile 1996, n 16; - nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni e attivita determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, sara applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1032,00 e non superiore ad euro 10329,00, ai sensi dell'art 10 della Legge n 353 del 21112000; - trovano, inoltre, applicazione le disposizioni previste dal D Lgs 152/2006 Art 9 Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando, comunque, l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt 423, 4?3 bis, 424, 425, 449 e 650 del CP Art 10 Chiunque avvisti un incendio e obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alia Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per a sua individuazione ai seguenti numeri telefonici: 115 Vigili del Fuoco; 1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale; 0918981093 Comando di Polizia Municipale di Borgetto; Art 11 Gli Ufficiali e gli agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il ッ ュセュッc@di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire a presente Ordina0za, il Comando di PM, in particolare, e incaricato di provvedere alia convalida degli accertamenti all'uopo effettuati nonche all'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art 14 della Legge 689/81, sulla scorta dei procedimenti come descritti all'art 8 Art 12 Alia presente Ordinanza sara data ampia pubblicita attraverso a pubblicazione aii'aibo del Comune nel sito internet: wwwcomuneborgettopait Art 13 La presente Ordinanza e immediatamente esecutiva, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccita o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art 2, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria e per evitare il rischio di incendi Avverso a presente ordinanza e ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Palermo entro 30 giorni dalla pubblicazione aii'aibo Pretoria o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale 4

dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana Dalla Residenza Municipale,, La Commissione Straordinaria N= :;:s r;' セ @ _ 'lla セ @ ' 5