COMUNE DI MONTESPERTOLI (Città Metropolitana di Firenze)



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COMUNE DI MONTESPERTOLI (Città Metropolitana di Firenze) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 del 30/04/2015 Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) L anno 2015 il giorno 30 del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari del Palazzo comunale si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio Comunale. Presiede la seduta il Presidente Niccolò Macallé. con l assistenza del Segretario Comunale incaricato della redazione del presente verbale Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti i consiglieri comunali: N.O. COGNOME E NOME PRES. 1 Mangani Giulio P 2 Pierini Marco P 3 Haeusl Florian P 4 Bigi Leonardo P 5 Canuti Valentina P 6 Buti Emanuele P 7 Nistri Alberto P 10 Bellan Cristiana P 11 Ghizzani Jessica P 12 Morelli Asia P 13 Migliorini Andrea P 14 Macallè Niccolo` P 15 CONTI GIULIA P 16 Bocciolini Luca P 17 ZAZZERI EMILIANO A 8 Mori Sauro P 9 Belloni Enrica P Presidente e Consiglieri assegnati n 17 Presenti con diritto di voto n. 16

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la Legge n. 147 del 27/12/2013, Legge di Stabilità dell anno 2014, che ha istituito e disciplinato la nuova Imposta Unica Comunale, come disposto dai seguenti commi dell articolo 1: - comma 639: è istituita l imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l altro collegato all erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone: - dell imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, - della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell utilizzatore, - di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell utilizzatore dell immobile; RILEVATO CHE: - il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale e di aree edificabili, come definite ai sensi dell imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; - pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell IMU e della TASI è la stessa ed è costituita dal valore dell immobile determinato ai sensi dell art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti; - ai sensi del comma 682 della Legge n. 147/2013, il comune, con regolamento da adottare ai sensi dell articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, determina per quanto riguarda la TASI: 1. la disciplina delle riduzioni; 2. l individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura della spesa è diretto il pagamento della TASI. - ai sensi del comma 683 della legge n. 147/2013 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi del comma 682; - le aliquote della TASI possono essere differenziate in regione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; - per quanto previsto dal comma 676 della Legge n. 147/2013 l aliquota di base della TASI è pari all 1 per mille. CONSIDERATO CHE i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adotta, ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 640-680 della Legge n. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: - modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell aliquota massima del 2,5 per mille, l aliquota di base, pari all 1 per mille, o in diminuzione, sino all azzeramento; - modificare, solo in diminuzione l aliquota di base dell 1 per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni; - l articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all aliquota massima consentita dalla Legge statale per l IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse

tipologie di immobile; - l art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella Legge 2 maggio 2014 n. 68, ha disposto che per l anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui sopra, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; VISTA la Circolare 2/DF del 29 luglio 2014; VISTA La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Art. 1, comma 679 che applica le disposizioni previste per il 2014, anche per l anno 2015; VERIFICATO CHE: - con la L. 147/2013, comma 707 è stata soppressa l applicazione dell IMU per i seguenti immobili: 1. abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 2. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 5. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 6. fabbricati strumentali all esercizio dell attività agricola RITENUTO pertanto necessario, in applicazione di quanto consentito dall art. 1 del D.L. n. 16/2014, superare il limite massimo dell aliquota TASI previsto dalla Legge n. 147/2013; RITENUTO pertanto di dover applicare le seguenti aliquote TASI: FATTISPECIE IMPONIBILE Abitazione principale e relative pertinenze diverse dalle categorie catastali A/1, A/8, A/9 Fabbricati rurali strumentali all esercizio dell attività agricola ALIQUOTA 3,3 per mille 1,0 per mille RITENUTO opportuno, al fine della determinazione delle detrazioni per le abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, prevedere scaglioni delle medesime in base a diverse fasce ISEE, secondo quanto segue:

Fasce di reddito ISEE Det. TASI FINO AD 4.000,00 230,00 DA 4.000,00 AD 6.000,00 200,00 DA 6.001,00 AD 10.000,00 175,00 DA 10.001,00 AD 16.000,00 145,00 DA 16.001,00 AD 25.000,00 85,00 DA 25.001,00 AD 35.000,00 58,00 OLTRE 35.000,00 O SENZA ISEE 0,00 RITENUTO altresì, sempre in merito alle detrazioni per le abitazioni principali, di qualsiasi categoria catastale, di prevedere una detrazione pari ad 25,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale; RITENUTA la proposta meritevole di accoglimento; VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi e per gli effetti di cui all art. 49 del d.lgs. 267/00; UDITI gli interventi riportati nel verbale della seduta; Con voti DELIBERA 1) Di individuare i seguenti servizi indivisibili e relativi costi a cui si intende assicurare parte della copertura mediante l introito della TASI come da elenco di seguito dettagliato: Individuazione servizi indivisibile Indicazione analitica costo in corso di iscrizione in bilancio 2015 Segreteria generale, personale ed organizzazione 343.479,00 Gestione economica finanziaria 155.486,00 Ufficio Tecnico 350.494,00 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio scolastico 109.692,00 Altri servizi generali al netto degli oneri straordinari non 797.562,00 pertinenti alla gestione e fondi di svalutazione e riserva Scuola materna 39.629,00 Istruzione elementare 95.989,00 Istruzione media 42.142,00 Funzioni di viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 162.349,00 (quota non finanziata con proventi art. 208 CDS) Illuminazione pubblica e servizi connessi 238.362,00 Urbanistica e gestione del territorio 314.226,00 Servizi di protezione civile 15.298,00 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 977.132,00 Gestione parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, 297.393,00 territorio, ambiente Totale 3.939.233,00 2) Di approvare per l anno 2014, le seguenti aliquote di imposta Comunale sui Servizi

Indivisibili: FATTISPECIE IMPONIBILE Abitazione principale e relative pertinenze diverse dalle categorie catastali A/1, A/8, A/9 Fabbricati rurali strumentali all esercizio dell attività agricola ALIQUOTA 3,3 per mille 1,0 per mille 3) Di stabilire le seguenti detrazioni di imposta per le abitazioni principali non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: Fasce di reddito ISEE Det. TASI FINO AD 4.000,00 230,00 DA 4.000,00 AD 6.000,00 200,00 DA 6.001,00 AD 10.000,00 175,00 DA 10.001,00 AD 16.000,00 145,00 DA 16.001,00 AD 25.000,00 85,00 DA 25.001,00 AD 35.000,00 58,00 OLTRE 35.000,00 O SENZA ISEE 0,00 4) Di stabilire una detrazione pari ad 25,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale di qualsiasi categoria catastale; 5) Di dare atto che le previsioni di entrata contenute nello schema di Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2014-2016 sono state formulate in coerenza con quanto deliberato con il presente provvedimento; 6) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell apposito sito informatico, ai sensi dell art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall art. 11, comma 1, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002 e secondo quanto previsto dal comma 15 dell art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011. Inoltre il Consiglio Comunale in relazione alla necessità di provvedere alla pubblicazione delle aliquote, Con voti DICHIARA Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Provincia di Firenze) SETTORE III - GESTIONE RISORSE OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Il sottoscritto Catia Graziani, Responsabile del SETTORE III - GESTIONE RISORSE, visto l art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n 41 del 10/04/2015. Note: Montespertoli, 10/04/2015 Il Responsabile del Settore (Catia Graziani)

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Provincia di Firenze) SETTORE III GESTIONE RISORSE OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) La sottoscritta Graziani Catia, Responsabile del Settore III Gestione Risorse, visto l art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile sulla proposta di provvedimento indicata in oggetto. n 41 del 10/04/2015. Montespertoli, 10/04/2015 La Responsabile del Settore III Gestione Risorse Graziani Catia La sottoscritta Graziani Catia, Responsabile del Settore III Gestione Risorse, visto l art. 49 e l art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/00 esprime parere NON DOVUTO in ordine alla Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista sulla proposta di delibera indicata in oggetto; Montespertoli, 10/04/2015 La Responsabile del Settore III Gestione Risorse Graziani Catia

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Provincia di Firenze) Letto, confermato e sottoscritto. Il Presidente del Consiglio comunale Niccolò Macallé Il Segretario Generale Stefano Salani CERTIFICATO DI ESECUTIVITA La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/04/2015 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00 X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000 Il Segretario Generale Montespertoli, lì 23/05/2015 Stefano Salani REFERTO DI PUBBLICAZIONE Certifico, che la presente deliberazione è stata affissa all Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi dal 08/05/2015 al 23/05/2015 - Rep. n. ai sensi dell art. 124, primo comma, d.lgs 267/00 e contro di essa non sono state presentate opposizioni. Il Funzionario incaricato