SCHEDA N. 10. A- VISITE MEDICHE (ART. 40 comma 1 lettera i) CCPL) Scheda n.10 visite mediche/gravi patologia/assenze per malattia



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SCHEDA N. 10 A- VISITE MEDICHE (ART. 40 comma 1 lettera i) CCPL) Il dipendente può assentarsi dal lavoro per effettuare visite mediche specialistiche, o manutenzione protesi, adeguatamente e debitamente documentate, per il tempo strettamente necessario. Dette assenze non potranno superare in ciascun anno scolastico, l ammontare dell orario settimanale di lavoro - 36 ore per il personale ATA, AE e coordinatori pedagogici con orario di lavoro a tempo pieno, ed in proporzione in caso di rapporto a tempo parziale; - 25 ore per il personale insegnante delle scuole per l infanzia - 18 ore per il personale insegnante della formazione professionale Si ricorda che i permessi per visita medica devono essere utilizzati per giustificare l assenza all interno delle fasce di presenza obbligatoria e comunque, in caso di assenza per l intera giornata a garanzia del teorico giornaliero. VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE E MANUTENZIONE PROTESI Il dipendente può assentarsi dal lavoro per effettuare visite mediche specialistiche, adeguatamente e debitamente documentate o per manutenzione protesi, ivi compresa la manutenzione e consegna protesi ortopediche presso lavoratori tecnici specializzati, per il tempo strettamente necessario. Dette assenze non potranno superare i limiti sopra riportati. Il tempo utilizzato per il viaggio, che dovrà essere autocertificato dal dipendente, con firma leggibile, in calce al certificato (in ore e minuti) sarà quello strettamente necessario per recarsi dalla sede di servizio alla struttura sanitaria e viceversa. Non possono essere giustificate a tale titolo: - le visite effettuate presso il medico di base; - le visite mediche tese al rilascio e/o rinnovo di documenti non connessi con attività lavorativa, quali ad esempio passaporto, patente di guida, porto d armi ecc. Casi particolari. - Esami e/o terapie che necessitano di una preventiva preparazione e di un successivo riposo, (quali ad esempio colonscopia, gastroscopia ecc), possono essere giustificati con malattia per l intera giornata. A tal fine è necessario informare dell assenza preventivamente il Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione - Settore ATA e produrre successivamente idonea documentazione giustificativa attestante l esame-terapia eseguito. - Se in conseguenza a esami/terapie specialistiche (giustificati con i relativi permessi) e successivamente alla visita del proprio medico di base (giustificata con altri permessi orari), sopravviene o viene diagnosticato uno stato di indisposizione/malattia, il dipendente può essere giustificato, per il resto della giornata con malattia, purchè informi tempestivamente di tale stato la propria Struttura d'appartenenza. Tale assenza sarà considerata a tutti gli effetti come primo giorno di malattia. Compilare il modulo TSK 12 (cod. 16) ed inoltrarlo alla struttura di appartenenza, dove viene conservato Cosa allegare - certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria competente ovvero redatto, timbrato e sottoscritto da un medico specialista iscritto al relativo Albo professionale, attestante la data, la durata in ore e minuti della visita, comprensiva dell'eventuale tempo di attesa ambulatoriale (in caso di ciclo di cure può essere cumulativo).

- autocertificazione del tempo viaggio. - qualora non fosse stato possibile prima o dopo la visita rientrare presso la sede di lavoro anche autocertificazione delle ragioni di tale impossibilità. Codice giustificativo 16 Visita medica specialistica VISITE MEDICHE RICHIESTE DALL'AMMINISTRAZIONE Per l'effettuazione di visite mediche o prestazioni sanitarie connesse ad accertamenti richiesti in base a specifiche disposizioni di legge e/o contrattuali, le relative assenze in orario di servizio sono giustificate per l effettiva durate delle visite e per il necessario tempo viaggio. Rientrano in tali fattispecie: - le visite mediche collegiali per l'accertamento dello stato di inidoneità psico-fisica parziale o totale all'attività lavorativa, nell'ambito di procedimenti di cambio mansioni o di risoluzione del rapporto per inidoneità fisica; - le visite mediche collegiali per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità contratte dai dipendenti; - le visite mediche richieste dall'inail; - le visite mediche o prestazioni sanitarie connesse con il rinnovo del libretto sanitario di lavoro o di altri documenti richiesti per lo svolgimento della propria attività lavorativa; - altre visite mediche prescritte da specifiche disposizioni di legge. Non rientrano in tali fattispecie: - preparazione documenti per l assunzione - riconoscimento L. 104/1992 Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. - accertamento stato di invalidità se richiesto dal dipendente codice giustificativo 7B Visita medica richiesta dall'amministrazione VISITE MEDICHE DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 Rientrano tra le visite mediche giustificate in orario di lavoro quelle richieste ai sensi dell'articolo 55 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626, nonché le assenze per gli ulteriori accertamenti sanitari eventualmente prescritti dal medico competente (ma non le eventuali terapie prescritte) nell'ambito della visita di controllo prescritta dal citato decreto. È possibile giustificare oltre all effettiva durata delle visite mediche anche il tempo necessario per recarsi dalla sede di lavoro al luogo di visita medica e viceversa. Codice giustificativo 7F- visita D.lgs 626/94. ASSENZE PER CURE TERMALI Per espressa disposizione di legge non è possibile concedere ai dipendenti di pubbliche amministrazioni permessi, congedi o aspettative per l effettuazione di cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche. L assenza dal servizio per cure termali è giustificata solo nei confronti dei dipendenti mutilati o invalidi, sulla base di specifica autorizzazione del Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione - Settore ATA. Il Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione provvederà alla verifica dell istanza ed a comunicare l eventuale autorizzazione all effettuazione delle cure termali unitamente al relativo codice giustificativo per l assenza.

B- ASSENZE PER MALATTIA GRAVE PATOLOGIA - CERTIFICAZIONI SANITARIE E CONTROLLI (ART. 45 CCPL) Al dipendente assente per malattia spetta: - l intera retribuzione fondamentale mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi dodici mesi di assenza; - il 50% della retribuzione di cui al punto precedente per gli ulteriori sei mesi. I suddetti periodi sono riproporzionati in caso di rapporto a tempo parziale verticale anno. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente l'evento morboso in corso. Si ricorda che non è considerata malattia l'assenza antecedente la presentazione in servizio, (es: malattia per l'intera o parziale mattina prima di entrare in servizio): tale assenza va giustificata con differente causale, quale ore di recupero, saldo attivo e/o permesso breve. E'malattia invece la giornata di eventuale allontanamento dal servizio per malessere o altro impedimento fisico. Tale giornata viene considerata, ai fini del rispetto dell'obbligo sia di certificazione sia di invio del certificato, come primo giorno di malattia. CONSERVAZIONE DEL POSTO Superato il periodo di assenza di cui sopra (cd periodo di comporto), il dipendente assente per malattia può richiedere di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi (periodo di conservazione del posto), senza diritto ad alcun trattamento retributivo e senza maturazione dell'anzianità di servizio. L assenza può essere autorizzata solo dopo accertamento sanitario delle condizioni di salute del lavoratore per il tramite dell'azienda provinciale per i Servizi Sanitari, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. COMPUTO MALATTIA Ai fini del conteggio della durata complessiva della malattia si considerato per intero il periodo compreso fra la data di inizio e di fine di ciascuna malattia. Il sabato (se non lavorativo), la domenica, ogni altra festività o i riposi verranno ricompresi nel conteggio della durata complessiva della malattia, salvo che i periodi prima e dopo tali giornate non lavorative siano giustificati con distinti certificati medici comprovanti diagnosi diverse. Non rientrano nel computo: - le assenze per infortunio riconosciuto dall'inail, - le assenze per grave patologia e per l effettuazione di terapia salvavita; - la malattia in gravidanza; - la malattia per causa di servizio. Per far valere la non computabilità di queste ultime tre assenze è comunque necessario che il dipendente interessato faccia specificare dal medico competente le ragioni dell assenza sul certificato. ASSENZE IN REGIME DI DAY-HOSPITAL E DAY-SURGERY I trattamenti in day-hospital o day-surgery (operazione in giornata) sono considerati come i ricoveri che prevedono ospedalizzazione. Tali ricoveri devono essere certificati dalla struttura sanitaria: il certificato va spedito al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione - Settore ATA, secondo i tempi e modi già individuati per le assenze per malattia.

Imputare l assenza con il codice 26 Ricovero ospedaliero COMUNICAZIONI ASSENZA PER MALATTIA L'assenza per malattia, il ricovero ospedaliero ovvero la sua eventuale prosecuzione, deve essere comunicata, congiuntamente alla sua durata presumibile: - per il personale ATA/IFP/Assistente educatore: alla Istituzione scolastica/formativa presso cui si presta servizio; - per il personale coordinatore pedagogico e insegnante delle scuole dell infanzia: al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione Settore ATA, Tel. 0461/491370-1458, entro e non oltre l'inizio del turno di lavoro, ovvero non oltre le ore 09.00 nell'ipotesi di orario di lavoro privo di fasce di presenza obbligatoria, del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento; - per il personale della scuola in utilizzo presso strutture provinciali: al Servizio di assegnazione ed al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione Settore ATA, Tel. 0461/491370-1369, entro e non oltre l'inizio del turno di lavoro, ovvero non oltre le ore 09.00 nell'ipotesi di orario di lavoro privo di fasce di presenza obbligatoria, del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. E'onere del dipendente avvisare durante tutti i giorni di assenza fino a quando non sia effettivamente a conoscenza della corretta prognosi (durata dell'assenza). Comunicare tempestivamente lo stato di malattia Per le Segreterie dei circoli di coordinamento Inviare quotidianamente - entro e non oltre le ore 09.00 del mattino - una e-mail contenente i nominativi del personale assente per malattia in quel giorno (anche per lunghe prognosi già certificate la comunicazione dovrà avvenire giornalmente), con l eventuale recapito se diverso da quello noto all Amministrazione, al seguente indirizzo di posta elettronica pers.ata@provincia.tn.it o inviare un fax al n. 0461/491480. La mail dovra riportare il seguente oggetto: COMUNICAZIONE ASSENZE PER MALATTIA CIRCOLO N. In ogni caso tutte le segreterie sono tenute a far seguire ulteriori comunicazioni, con le modalità anzidette, nel caso di successiva conoscenza di ulteriore personale assente per malattia dopo le ore 9.00 (ritardata comunicazione del dipendente part-time pomeridiani - abbandono servizio da parte dei dipendenti per malattia). INOLTRO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA E'obbligatorio certificare la malattia per le assenze che si protraggono oltre i due giorni lavorativi; il certificato medico redatto in originale entro il terzo giorno (medico di base, specialista, ecc.) dovrà essere inoltrato all'amministrazione entro la quinta giornata (e non più la terza) di inizio della malattia ovvero dalla sua prosecuzione. Nel caso i due giorni lavorativi di assenza siano intervallati da una festività e/o riposo (es. venerdì e lunedì), l assenza del secondo giorno lavorativo (nel nostro esempio lunedì) deve essere comunque documentata. In caso di ripetute malattie non certificate o di assenza ingiustificata al domicilio attestata dalla struttura sanitaria incaricata del controllo, l Amministrazione ha la facoltà di chiedere al dipendente, la documentazione delle malattia fin dal primo giorno di assenza. Il dipendente deve consegnare il certificato medico come di seguito descritto: - per il personale ATA/IFP/Assistente educatore: alla Istituzione scolastica/formativa presso cui si presta servizio;

- per il personale coordinatore pedagogico e insegnante delle scuole dell infanzia: al circolo di assegnazione; - per il personale della scuola in utilizzo presso strutture provinciali: al Servizio di assegnazione. Sarà cura delle competenti Segreterie inoltrare la documentazione medica, debitamente protocollata, al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione Settore A.T.A, via Gilli 3 38100 Trento. Particolarità: - nell ipotesi in cui il quinto giorno per l invio del certificato ricada in un periodo nel quale il dipendente non è tenuto a prestare attività lavorativa (ad esempio part-time verticale settimanale, turnisti), e l'assenza si protragga anche nelle successive giornate, si considera quinto giorno la prima giornata in cui il dipendente deve riprendere servizio; - nell'ipotesi di ricovero ospedaliero dovranno essere consegnati in originale all'amministrazione sia il certificato di ricovero sia quello di dimissione; - nel caso di certificato rilasciato dal Pronto soccorso, si considera valida la prognosi riportata sul certificato stesso, salvo che questo non rinvii al medico di base. Ecco alcuni esempi di invio/consegna entro il quinto giorno per il personale con articolazione oraria su 5/6 giornate settimanali: GIORNO INIZIO MALATTIA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato GIORNO CONSEGNA/SPEDIZIONE CERTIFICATO MEDICO Venerdì Sabato Lunedì Lunedì Martedì Mercoledì In caso di continuazione dello stato di malattia il dipendente deve far redigere il certificato medico entro il primo giorno lavorativo non giustificato e spedirlo/consegnarlo entro la quinta giornata non coperta. Ecco alcuni esempi per il personale che presta attività su 5 giorni: ULTIMO GIORNO COPERTO DA PRECEDENTE CERTIFICATO GIORNO DI REDAZIONE CERTIFICATO MEDICO DI CONTINUAZIONE Lunedì Martedì Sabato Martedì Mercoledì Lunedì Mercoledì Giovedì Lunedì Giovedì Venerdì Martedì Venerdì Lunedì Mercoledì Sabato Lunedì Giovedì Domenica Lunedì Venerdì GIORNO DI CONSEGNA/SPEDIZIONE CERTIFICATO MEDICO DI CONTINUAZIONE CALCOLO GIORNI DI PROGNOSI Sono conteggiati dalla data di emissione del certificato medico, salvo che il medico non indichi una decorrenza diversa.

Qualora, peraltro, sia stata prestata attività lavorativa per l intero proprio turno di lavoro nel giorno della redazione del certificato, i giorni di prognosi vanno conteggiati dal primo giorno successivo, giorno di effettiva assenza dal servizio. Se, invece, è stato abbandonato il servizio a causa della malattia e non si sia prestata attività lavorativa per l intero turno di lavoro, tale giorno è considerato ai fini del conteggio, primo giorno di assenza per malattia. I due giorni lavorativi senza obbligo di certificazione (non interrotti da festività e/o riposi) sono aggiunti d'ufficio all'inizio dell'eventuale certificato medico, se non già da questo ricompresi. Il rientro anticipato in servizio rispetto alla prognosi indicata sul certificato medico è possibile solamente con un certificato di fine malattia redatto dal medico. VISITA FISCALE Il dipendente, anche a tempo parziale, assente per malattia (compresa la malattia per causa di servizio e la malattia in gravidanza) è tenuto a rendersi reperibile al domicilio 1 comunicato all'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ivi compresi sabato, domenica e festività, qualora ricompresi nel periodo di malattia regolarmente certificato. Casi particolari: - in caso di residenza/domicilio privo di numerazione per mancata assegnazione da parte del Comune, è necessario fornire tutti gli estremi utili per l'identificazione dell'abitazione (come ad esempio la descrizione dei luoghi più prossimi all'edificio, il percorso da seguire, la descrizione dell'abitazione), per agevolare il medico fiscale, - il personale che, durante l assenza per malattia, dimori in luogo diverso da quello noto all Amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione, all Istituzione Scolastica di riferimento, indicando il relativo nuovo indirizzo, al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione per il personale insegnate scuola infanzia e coordinatore pedagogico e per il personale in utilizzo presso strutture provinciali; - il dipendente può essere autorizzato ad assentarsi dal proprio domicilio durante le citate fasce di reperibilità per l'effettuazione di visite mediche, prestazioni/terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, dei quali il medesimo è tenuto a dare preventiva informazione e successiva certificazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. La preventiva informazione deve essere data all Istituzione Scolastica/formativa di assegnazione, indicando il relativo nuovo indirizzo, nonché al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione per il personale insegnante scuola infanzia e coordinatore pedagogico e per il personale in utilizzo presso strutture provinciali, telefonando ai numeri n. 0461/491370 491458, entro le ore 09.00; - il dipendente dovrà successivamente inoltrare apposito certificato redatto dal medico o dalle strutture sanitarie attestante il giorno e l'ora in cui si è recato per le prestazioni specialistiche/terapie, al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione Settore A.T.A, via Gilli 3 38100 Trento; - il dipendente che si ammali all estero deve avvisare il più velocemente possibile la struttura di assegnazione dell insorgenza della malattia e comunicare l indirizzo al quale è reperibile. Qualora l assenza si protragga oltre due giorni lavorativi, il certificato medico deve essere inviato in originale al Servizio gestione risorse umane della scuola e della 1 Si ricorda che è necessario: - verificare che l indirizzo in possesso dell'amministrazione sia aggiornato (per eventuali controlli rivolgersi al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione- Settore ATA, tel. 0461/491370-1458), posto che la comunicazione relativa alla variazione di residenza e di dimora temporanea è un preciso obbligo contrattuale; - aggiornare l'indirizzo in occasione di numerazione, di rinnovo di numerazione o ridenominazione della località o della via in cui si risiede/domicilia.

formazione Settore A.T.A, via Gilli 3 38100 Trento. Può eventualmente essere anticipato via fax al n. 0461-491480. Non è richiesta la traduzione del certificato medico se reso in lingue neolatine o in inglese, purché sia perfettamente leggibile, intelligibile e scritto a chiare lettere; Nel caso di controllo fiscale si possono verificare le seguenti particolari ipotesi: Caso 1 controllo durante il primo giorno lavorativo d'assenza senza certificato e inidoneità solo per la giornata espressa dal medico fiscale COSA FARE il proseguimento della malattia per più di due giorni, non interrotti da festività o riposi, deve essere attestato con un ulteriore certificato del medico personale Caso 2 controllo effettuato quando il medico personale ha già emesso un certificato e il medico fiscale attesta una prognosi inferiore a quella indicata COSA FARE il proseguimento della malattia deve essere certificato con un ulteriore certificato del medico personale Caso 3 controllo effettuato quando il medico personale ha già emesso un certificato e il "medico fiscale" attesta una prognosi superiore a quella indicata Caso 4 dipendente non trovato al domicilio a seguito di controllo medico fiscale COSA FARE non è necessaria nessuna ulteriore certificazione COSA FARE presentarsi a visita ambulatoriale, come da invito del medico fiscale, salvo rientro in servizio il giorno della visita (che non esclude però eventuali valutazioni disciplinari) o impossibilità certificata dal medico personale GRAVE PATOLOGIA (articolo 45 comma 3 del CCPL) In caso di patologie gravi, secondo le indicazioni del D.Lgs del Ministero della Sanità del 29 aprile 1998 n. 124 o del decreto interministeriale 21 luglio 2000 n. 278 art. 2, comma 1, lettera d) punti 1) e 2), che richiedano terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o day hospital, nonché i giorni di assenza dovuti alle terapie salvavita, debitamente certificati dall APSS, dall ASL o struttura convenzionata. Il dipendente affetto da gravi patologie, in aggiunta al periodo massimo di comporto, di un anno di aspettativa, frazionabile in trimestri. Il dipendente interessato al riconoscimento di grave patologia deve formulare richiesta avvalendosi dell apposito modello, ed inviarlo al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione unitamente a certificato medico attestante la patologia sofferta. Nell istruttoria della domanda il Servizio può avvalersi dell Azienda sanitaria per l espressione di specifico parere. Il riconoscimento della grave patologia è valido per l anno scolastico di riferimento. Ad avvio di un nuovo anno scolastico, il dipendente, permanendone i requisiti, dovrà formulare nuovamente richiesta di riconoscimento grave patologia allegando nuova certificazione medica.

Al dipendente affetto da grave patologia, che ne faccia esplicita richiesta, è altresì possibile riconoscere: - l esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità fiscale per le assenze per malattia correlate alla grave patologia; - l ammissione ai permessi per visita medica specialistica in deroga (vedi sotto) Anche in questo caso la richiesta deve essere formulata avvalendosi del modello allegato, e lo stesso deve essere inviato al Servizio gestione risorse umane della scuola e della formazione. Sarà cura del Servizio informare l Istituzione scolastica/formativa ovvero il Circolo di Coordinamento dell avvenuto riconoscimento. PERMESSI PER VISITE MEDICHE PER CURE RIABILITATIVE E TERAPEUTICHE PER GRAVI PATOLOGIA Il dipendente, in caso di autorizzazione, può assentarsi dal lavoro per cure riabilitative e terapeutiche per gravi patologie, che richiedano terapie di lunga durata, senza limiti di monte ore. L autorizzazione ha durata annuale e, pertanto, sarà cura del dipendente alla scadenza richiederne il rinnovo qualora sussistano ancora i presupposti. Cosa allegare certificazione medica attestante la patologia sofferta e la necessità di frequenti accertamenti clinici e visite mediche, anche senza prognosi, attestante la correlazione della prestazione rispetto alla patologia sofferta. - la gestione di tale permesso è analoga alla visita medica specialistica cod. 16. - codice giustificativo 1L visita specialistica in deroga INFERMITA PER CAUSA DI SERVIZIO In caso di infermità contratte per causa di servizio il dipendente, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell infermità, deve presentare apposita domanda all Amministrazione, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Nella stessa istanza deve indicare specificatamente la natura dell infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull integrità fisica. Richiesta al Servizio Gestione risorse umane della scuola e della formazione Settore ATA avvalendosi dell apposito modello. INFERMITA'ASCRIVIBILE A RESPONSABILITA'DI TERZI Nel caso di assenza per malattia dipendente da un evento causato da un terzo, ad esempio un incidente stradale o un evento colposo accaduto al di fuori dell'orario di lavoro, il dipendente è tenuto a darne comunicazione entro trenta giorni all'amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni corrisposte al dipendente durante l'assenza per malattia. In caso di omessa comunicazione o di indisponibilità a fornire la collaborazione indispensabile per consentire all'amministrazione di far valere presso il terzo responsabile i propri diritti patrimoniali, il lavoratore è sanzionabile sul piano disciplinare con la multa, fatti salvi gli obblighi risarcitori. Comunicazione al Servizio Gestione risorse umane della scuola e della formazione Settore ATA avvalendosi dell apposito modello.