CAPO I - IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA



Documenti analoghi
REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI MONTEROTONDO Provincia di Roma REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

COMUNE DI MENAGGIO Provincia di Como REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI OFFANENGO Provincia di Cremona

P08 -AS-Esercizio dell'attività di noleggio con conducente - Rev

COMUNE DI SPILIMBERGO

REGOLAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

COMUNE DI RANZO PROVINCIA IMPERIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTUTE CON CONDUCENTE.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE (Autobus - Minibus - Autovetture)

Corpo di Polizia Municipale Via M. Spadola n Ragusa Tel Fax e mail polizia.municipale@comune.ragusa.

INDICE DEGLI ARTICOLI

COMUNE DI CAMIGLIANO Provincia di Caserta

DATA. Data di nascita Cittadinanza Sesso M F Luogo di nascita Comune Prov. Stato Residenza Comune Via, Piazza, ecc N CAP

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

COMUNE DI BRUGHERIO (PROVINCIA DI MILANO) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino

COMUNE DI PARTANNA. PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI Città d arte e Turistica III SETTORE S.U.A.P

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI n.1 (una) AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI.

C O M U N E DI M A N T O V A REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

COMUNE DI BAGNONE (Provincia di Massa Carrara)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

CITTA DI POGGIARDO. Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE. LEGGE 15 GENNAIO 1992, n.

I N D I C E. Pag. 2 di 6

C I T T A DI M A T I N O. PROVINCIA DI LECCE Piazza Municipio Matino tel 0833/ fax 0833/ E mail: info@comune.matino.le.

COMUNE DI GANGI. Provincia di Palermo REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA

COMUNE DI FLORIDIA Provincia di Siracusa

COMUNE DI SANTA NINFA

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA CAPO I

BANDO PUBBLICO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 08 AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE DA RIMESSA

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI CON CONDUCENTE

COMUNE DI FOLLO REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA CAPO I IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC) Tutte le regole per autovetture, autobus e taxi a cura di Franco Medri*

CITTA DI SAN DANIELE DEL FRIULI. Regolamento Comunale per l esercizio del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa

COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA

Fondo. Comune di Fondo Provincia di Trento. Approvato in prima stesura dal Consiglio comunale in seduta del 27/12/2012 con deliberazione n.

con sede legale in via/piazza n., partita i.v.a., c h i e d e

REPUBBLICA DI SAN MARINO. Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Città di Tirano REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE. Provincia di Sondrio

Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 27/09/02

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

COMUNE DI PORCARI. Servizio Commercio e Attività Produttive P.za F. Orsi n.1 Tel Fax

SOMMARIO CAPO I - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI BRUGHERIO (PROVINCIA DI MILANO) REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

COMUNE DI MONDOLFO PROVINCIA DI PESARO E URBINO

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA SERVIZIO ATTIVITA ECONOMICHE COMUNE DI FUSIGNANO

COMUNE DI BONASSOLA Provincia della Spezia Via Beverino 1 cap tel fax

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON AUTOVETTURA, MOTOCARROZZETTA E MINIBUS

L.R. 14 luglio 2009, n. 11 (1). Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti (2).

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI VACANZA PER MINORI DI CUI ALL ARTICOLO 7, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2000, N. 13 CAPO I

COMUNE DI CORCHIANO Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE, MOTOCARROZZETTE, NATANTI E VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE

C O M U N E D I CASALE MARITTIMO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER L USO DEGLI AUTOMEZZI DELLA PROVINCIA DI VARESE

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO PROVINCIA DI SALERNO P.zza A. Amabile, 1 C.F

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE VALLEDORIA. Provincia Sassari REGOLAMENTO COMUNALE NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

ALLEGATO A. Alla Provincia Regionale di Catania denominata Libero consorzio Comunale ai sensi della L.R. 8/14. Marca da bollo da 16,00

Comune di Castel Campagnano Provincia di Caserta Settore Amministrativo Finanziario

COMUNE DI VILLA RENDENA -PROVINCIA DI TRENTO- REGOLAMENTO TAXI E AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI TRIGGIANO Provincia di Bari

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

COMUNE DI TERNATE Provincia di Varese REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TAXI E DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO REGOLAMENTO COMUNALE PER L UTILIZZAZIONE DI VOLONTARI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE

CITTÀ DI FOLIGNO. Regolamento per la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide

2^ SESSIONE ANNO 2016

AO ORDINE MAURIZIANO DI TORINO. Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte. Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

CITTÁ DI MORBEGNO (Provincia di Sondrio)

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

Domanda di autorizzazione

PARTE IV ATTIVITA DEI PROMOTORI FINANZIARI Art. 104 (Ambito di attività)

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER IL RILASCIO DI N.1 LICENZA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

BANDO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Bando di concorso per l assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.

REGOLAMENTO PER RILASCIO ABBONAMENTI ANNUALI PER SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLO ONEROSO PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI (STALLI GIALLI).

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOVETTURE E AUTOBUS CON CONDUCENTE

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

(Provincia di Caltanissetta) REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA


BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L ASSEGNAZIONE DI N.3 (TRE) AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE.

COMUNE DI LOVERE PROVINCIA DI BERGAMO

Transcript:

REGOLAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA esercitato con: - autovettura o motocarrozzetta - veicoli a trazione animale - natanti CAPO I - IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA Art. 1 Principi generali e definizione del servizio 1. Tutte le attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento delle persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli, motocarrozzette, mezzi nautici e veicoli a trazione animale con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto terzi, necessitano dell autorizzazione comunale e sono soggette alle norme del presente Regolamento e degli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esso, nel rispetto della vigente normativa di settore. 2. E escluso dalle norme del presente Regolamento l esercizio del trasporto pubblico di linea. 3. E escluso altresì dalle norme del presente Regolamento, l esercizio dell attività di taxi, in quanto disciplinato con apposito, specifico Regolamento e l esercizio del servizio di noleggio con conducente con veicoli oltre i nove posti. 4. Il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) svolto con autovettura o motocarrozzetta assicura la mobilità di trasferimento dell utenza, che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto, senza limiti di tempo o di percorso. 5. Per noleggio con conducente con mezzi nautici, si intende un servizio effettuato con imbarcazioni condotte da conducente abilitato, rivolto ad un utenza indifferenziata, che si rivolge al vettore, presso il pontile di attracco per un trasporto via mare a tempo e/o a viaggio o per una meta predeterminata. 6. Per noleggio di mezzi a trazione animale si intende un particolare servizio effettuato con carrozze trainate da cavalli, condotti da un vetturino, che offre il servizio a tempo e/o a viaggio, sostando in apposite aree predisposte dal Comune. Art. 2 Altre tipologie di servizio 1. Allo scopo di istituire nuove tipologie di servizio, che abbiano per finalità lo sviluppo nell ambito urbano, di un sistema di trasporto collettivo di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto alle tipologie di trasporto già esistenti, l Amministrazione comunale, sentito il parere delle Associazioni rappresentative di Categoria e dei Consumatori, verifica, previo studio di fattibilità, la possibilità che, anche gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle Leggi vigenti in materia, possono eff ettuare tali tipologie di servizio. 2. allo scopo d incentivare iniziative legate all economia del turismo e/o della promozione dell attività lapidea si chiarisce che in aree private e/o in concessione, l attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento delle persone effettuata dal proprietario e/o concessionario dell area non rientrano nel presente regolamento. 3. l Amm.ne Com.le per casi specifici quali ad esempio bando di gara per gestione punti informativi turistici - potrà assegnare (sempre nel rispetto dei requisiti soggettivi) un numero da un minimo di n 5 ad un massimo di n 10 autorizzazion i d esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente. Art. 3 Disciplina del servizio 1. I servizi di cui all art. 1 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente Regolamento. 2. I servizi di cui all art. 2 saranno disciplinati da apposito provvedimento dell Amministrazione comunale. 3. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana, dagli usi e dalle consuetudini. Pagina 1 di 13

Art. 4 Autorizzazione d esercizio 1. L esercizio del servizio pubblico di noleggio con conducente e subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di Carrara. 2. Ogni autorizzazione consente l immatricolazione di un solo mezzo utilizzato nel servizio. Art. 5 - Figure giuridiche di gestione 1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, ed in particolare dall art. 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l esercizio del servizio pubblico non di linea possono: a) essere iscritti in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all Albo delle Imprese Artigiane previsto dall art. 5 della Legge 8 agosto 1985 n. 443: b) associarsi in cooperative di produzione lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge; d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell articolo 1 della legge. 2. Nei casi di cui ai punti b) e c), e consentito conferire l autorizzazione alla cooperativa o al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il conducente del servizio di noleggio e reintegrato nella titolarità dell autorizzazione con effetto immediato, dietro apposita richiesta al Settore competente. 3. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall art. 7, comma 3 della Legge 15.01.1992 n. 21. Art. 6 Condizioni d esercizio 1. In capo ad uno stesso soggetto non è ammesso il cumulo delle autorizzazioni per l esercizio del servizio taxi e dell autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi. 2. E ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l esercizio del servizio di noleggio con conducente. 3. E inoltre ammesso il cumulo della licenza per l esercizio del servizio di taxi e dell autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. 4. Per poter conseguire l autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, e obbligatoria la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di Carrara, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell utenza. 5. E vietato stazionare su aree pubbliche. 6. Per conseguire l autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente con un mezzo a trazione animale, e obbligatoria la disponibilità nel territorio del Comune di Carrara di un ricovero idoneo, sotto il profilo della destinazione d uso ed igienico-sanitaria, a far sostare l animale. 7. Per conseguire l autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente con imbarcazione, e necessario avere la disponibilità nel territorio comunale di un pontile di attracco o di sosta del natante. 8. Per rimessa si intende un luogo ubicato in area privata, anche scoperta, di dimensioni sufficienti ed idonea per accogliere il veicolo, da utilizzare nel servizio in regola con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione incendi, igiene e sicurezza. 9. Nell esercizio dell attività devono essere osservate le norme a tutela dell incolumità delle persone e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Art. 7 Numero delle autorizzazioni 1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta l Amministrazione comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 01.03.1995 e quindi è pari a 100 unità (di cui 20 già assegnate). 2. L amm.ne com.le deciderà - in una seconda fase - se bandire un concorso di assegnazione unico o graduarlo nel tempo. Pagina 2 di 13

Art. 8 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea 1. Nei casi di necessità, i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea. 2. L autorizzazione e concessa dall Amministrazione Comunale nel rispetto della vigente normativa, in presenza di regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell autorizzazione di servizio di noleggio con conducente. 3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare, tra l altro, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti. Art. 9 Modalità di svolgimento del servizio 1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non e obbligatoria. 2. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati della Comunità europea e consentita, per reciprocità, l acquisizione di servizi nel territorio comunale. 3. L Amministrazione comunque può stabilire, con provvedimento del Responsabile dell Ufficio competente, ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio. 4. L esercente il servizio di noleggio con conducente ha l obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l esercizio dell attività, compresa l autorizzazione comunale, e di esibirli a richiesta degli organi preposti all espletamento dei servizi di vigilanza. 5. Il prelevamento dell utenza ovvero l inizio del servizio per qualsiasi destinazione avviene con partenza dalla sede del vettore ubicata sul territorio comunale o dalla rimessa indicata nell autorizzazione o comunque da diverso luogo stabilito con il richiedente. 6. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. 7. Il titolare dell autorizzazione trasmette annualmente all Ufficio comunale competente l elenco dei dipendenti o collaboratori famigliari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno. Art. 10 Competenze per l applicazione e la gestione del Regolamento 1. La valutazione delle problematiche connesse all organizzazione ed all esercizio del servizio in applicazione del presente Regolamento, compete al responsabile dell Ufficio competente del Comune di Carrara. 2. Il responsabile dell Ufficio competente, nel rispetto della Legge 241/90 e dello Statuto comunale, svolge le funzioni di cui all art. 4 comma 4 della Legge n. 21/92, nonché le seguenti: a) vigila sull esercizio del servizio e sull applicazione del presente Regolamento, avvalendosi a tal fine degli Uffici del Comando di Polizia Municipale; b) promuove indagini conoscitive sullo svolgimento del servizio sul territorio, su segnalazione degli utenti; c) segnala problemi e formula proposte alla Commissione Regionale Consultiva di cui all art. 2 della Legge Regione Toscana 06.09.1993 n. 67. CAPO II - LA PROFESSIONE DI OPERATORE DI SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE Art. 11 Requisiti per l esercizio della professione di servizio di noleggio con conducente mediante autoveicoli o motocarrozzetta 1. L esercizio della professione di conducente di autovettura o motocarrozzetta per servizio di noleggio e consentito ai cittadini italiani o equiparati in possesso dei seguenti requisiti: a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada; b) iscrizione nel Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici di autovetture e motocarrozzette tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente, come previsto dalla Legge Regionale n. 67/93; c) essere proprietario o avere la disponibilità anche in leasing del veicolo utilizzato per il servizio; Pagina 3 di 13

d) avere a disposizione, per il servizio di noleggio con conducente, una rimessa nel Comune di Carrara, idonea allo svolgimento dell attività, definita ai sensi dell art. 6 del presente Regolamento. 2. Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell autorizzazione: a) aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi ed essere sottoposto con provvedimento esecutivo a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell autorità giudiziaria; b) essere stato assoggettato e/o non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge; c) l essere incorso in condanne a pene che comportino l interdizione dalla professione di noleggiatore o taxista o l incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli art. 178 e seguenti del Codice Penale; d) l essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti revoca o di decadenza di precedente autorizzazione, anche se da parte di altri Comuni; e) aver ceduto una precedente autorizzazione da meno di 5 anni. CAPO III - MODALITA DI RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE Art. 12 Bando per l assegnazione delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni per l esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate a seguito di bando pubblico per titoli, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all art. 11; 2. Il bando di concorso e indetto su decisione dell Amm.ne Com.le, che ne decide la quantità da mettere a bando, dal momento in cui si sono rese disponibili una o più autorizzazioni di noleggio con conducente, a seguito di denuncia, revoca, decadenza o per aumento del contingente numerico o mancate richieste in occasione di precedenti bandi. Art. 13 Pubblicità del bando 1. Al bando di concorso e data pubblicità adeguata, tale da consentire un utile cognizione e un effettiva partecipazione a quanti possono avervi interesse; 2. In ogni caso, la pubblicità del bando concorsuale, ai fini di cui sopra, e effettuata con riguardo al migliore contemperamento delle esigenze e principi di trasparenza ed economicità dell azione amministrativa; 3. Il bando e altresì pubblicato integralmente all Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell Amm.ne Com.le, per tutto il periodo di tempo prescritto per la presentazione delle domande di ammissione; Art. 14 Contenuti del bando 1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti: - numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare; - elencazione di titoli oggetto di valutazione ai fini dell assegnazione e criteri di preferenza; - indicazione dei criteri di valutazione dei titoli; - indicazione del termine per la presentazione delle domande; - indicazione del termine di chiusura delle operazioni di valutazione; - schema di domanda per la partecipazione al concorso. Contenuto facoltativo del bando può essere la valutazione teorico - pratica relativamente a: - l accertamento della conoscenza pratica delle lingue straniere; - conoscenza del regolamento comunale d esercizio; - conoscenza della toponomastica relativa all area urbana del Comune. Art. 15 Titoli oggetto di valutazione e titoli di preferenza 1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l esercizio del servizio di noleggio con conducente, dovranno essere valutati i seguenti titoli: titolo di studio: diploma di scuola media inferiore punti 1 diploma di scuola media superiore (il cui corso duri almeno 5 anni) punti 2 Pagina 4 di 13

diploma di laurea (triennale) punti 3 diploma di laurea (quinquennale) punti 4 titolo e/o autocertificazione che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo punti 3 conoscenza desumibile dalla presentazione di un titolo specialistico: certificazioni PET - Trinity/Delft/Goethe Institute liv. B1 PUNTI: 1,5 (per ciascuna lingua straniera conosciuta); certificazioni First- Trinity/Delft/Goethe Institut liv. B2 e/o attestati di frequenza corsi specifici all estero PUNTI: 2 ( per ciascuna lingua straniera conosciuta); La conoscenza della lingua straniera acquisita attraverso il conseguimento dei diplomi di scuola media inferiore e/o superiore è così valutata: a) scuola media inferiore 0,20 ( per ciascuna lingua straniera conosciuta); b) scuola media superiore/corsi di formazione: punti 0,50 ( per ciascuna lingua straniera conosciuta). I punteggi di cui sopra sono cumulabili fino ad un massimo di punti 3. servizio prestato in qualità di titolare di un impresa che gestisce servizi di trasporto pubblico non di linea: a semestre fino ad un massimo di 2 semestri punti 1 periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di un impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea o di linea: a semestre fino ad un massimo di 3 semestri punti 1 altri titoli inerenti la professione, relativi a: conoscenza di tecniche di primo soccorso (previa attestazione) puntii 5 conoscenza attrazioni turistiche del territorio provinciale (guida turistica) punti 3 conoscenza uso strumenti multimediali (titolo ECDL) punti 2 2. il 50% delle autorizzazioni messe a bando (arrotondate per eccesso) vengono assegate ai più giovani di età, conteggiandosi a tal fine solamente l anno di nascita, senza tener conto di mese e giorno. 3. A parità di punteggio e preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che e stato dipendente di impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi. 4. Costituisce, in subordine, titolo preferenziale, a parità di punteggio, la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap. 5. In caso di ulteriore parità di punteggio, l autorizzazione viene assegnata al più anziano di età, conteggiandosi a tal fine solamente l anno di nascita, senza tener conto di mese e giorno. Quando anche l età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si dovrà far riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso. 6. In caso di ulteriore parità si procede a pubblico sorteggio, alla presenza degli interessati. Art. 16 Procedure per l espletamento del Concorso per l assegnazione delle autorizzazioni 1. All espletamento delle procedure concorsuali, provvede l Ufficio competente, nella persona del Responsabile del Settore competente, attraverso la nomina di una Commissione di concorso, nel rispetto dei principi generali dell attività amministrativa fissati dalla Legge 241/90 nonché dallo Statuto comunale. Art. 17 Attività della Commissione di bando per l assegnazione delle autorizzazioni 1. La Commissione di bando osserva, di norma, nell espletamento delle procedure concorsuali, il seguente ordine dei lavori: - determinazione dei candidati ammessi e dei casi in cui sia necessario richiedere documentazione integrativa o chiarimenti; Pagina 5 di 13

- individuazione del termine del procedimento concorsuale, che deve essere contenuto entro il limite massimo di tre mesi dalla data di scadenza del Bando, salvo eventuale proroga, adeguatamente motivata; - valutazione dei titoli di preferenza prodotti dai candidati, con attribuzione del relativo punteggio; - formulazione della graduatoria di merito. Art. 18 Assegnazione e rilascio dell autorizzazione 1. Il responsabile dell Ufficio competente, approvata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione che sarà rilasciata secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali; 2. L'ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro 30 giorni a presentare la documentazione richiesta; 3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del presente regolamento con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa sul territorio comunale di Carrara nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo; 4. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da pubblici uffici o privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme della dichiarazione sostituiva prevista dal DPR 445/2000, fatti salvi i necessari accertamenti d ufficio da parte dell Amministrazione comunale. Art. 19 Trasferibilità dell autorizzazione 1. L autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d azienda o di un ramo della stessa; 2. Il trasferimento dell autorizzazione d esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare a persona da questo designata purché iscritta nel Ruolo Provinciale di cui all art. 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell autorizzazione: a) essere titolare dell autorizzazione da almeno cinque anni; b) aver compiuto sessantesimo anni; c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio di malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida. 3. Nel caso di inabilità o inidoneità permanente del titolare, lo stesso deve presentare, contestualmente alla richiesta di trasferimento, apposita certificazione in corso di validità rilasciata dalla Commissione medica dell Azienda Sanitaria Locale; 4. Nel caso di ritiro definitivo della patente di guida del titolare, lo stesso deve produrre contestualmente alla richiesta di trasferimento, copia dell atto che dispone il ritiro definitivo del documento; 5. Il trasferimento mortis causa dell autorizzazione per l esercizio del noleggio con conducente con autovettura e motocarrozzetta, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull indicazione del nuovo titolare-erede, l autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi, a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo, il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l autorizzazione decade ed è messa a concorso; 6. L Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell autorizzazione per atto tra vivi o mortis causa subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale; b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all indicazione dell eventuale soggetto terzo, diverso dall erede, a cui volturare l autorizzazione; Pagina 6 di 13

c) il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti per l esercizio della professione di noleggiatore. 7. Il titolare che abbia trasferito l autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura o motocarrozzetta, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all acquisizione di una nuova autorizzazione. 8. Qualora con il decesso del titolare dell impresa individuale l impresa risulti trasferita a persona priva dell idoneità professionale o a minore d età, e consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel Ruolo per la durata di due anni, oppure fino al raggiungimento della maggiore età del minore. Art. 20 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio 1. Nel caso di assegnazione dell autorizzazione o di acquisizione della stessa per acquisto di azienda o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 60 giorni, qualora l assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile. 2. Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata, nel termine perentorio di cinque giorni, all Ufficio competente. Art. 21 Sostituzione o collaborazione alla guida 1. I titolari di autorizzazioni di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di famigliari, qualora l impresa familiare sia costituita ai sensi dell art. 230 bis del codice civile. 2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali. 3. La possibilità di esercitare in servizio attraverso la costituzione dell impresa familiare, nonché l effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all Ufficio competente, allegando la seguente documentazione: a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all art. 10, comma 4 della Legge 15.01.1992 n. 21; b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà del collaboratore familiare, o scrittura privata firmata, autenticata e registrata, relativa al possesso dei requisiti previsti dall art. 10, comma 1, lettere a) c) e d) e all insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al comma 2 dello stesso art. 10; c) atto registrato comprovante la costituzione dell impresa familiare o la sua modifica; d) copia della patente di guida, del Certificato di Abilitazione Professionale e dell iscrizione del collaboratore nel Ruolo dei Conducenti ai sensi dell art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21; e) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS e INAIL. 4. L ufficio competente verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull atto autorizzatorio del titolare. 5. La non conformità dell attività svolta alle forme previste dall art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l immediata revoca del nulla osta rilasciato. 6. Le variazioni o lo scioglimento dell impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato. Art. 22 Rinuncia all autorizzazione 1. Il titolare o l erede che intenda rinunciare all esercizio dell autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia all Ufficio competente. CAPO IV - TIPOLOGIA DELLE AUTOVETTURE Art. 23 Caratteristiche delle autovetture 1. Il servizio e esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dalla vigente normativa, ivi compreso quanto disposto dall art. 12 della Legge 21/92. Pagina 7 di 13

2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.). 3. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono portare all interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta Noleggio oppure N.C.C. e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura Noleggio con conducente, inamovibile e con lo stemma e nome del Comune di Carrara, nonché di un numero progressivo del numero della licenza. Art. 24 Sostituzione del mezzo 1. In caso di sostituzione dell autovettura, i titolare deve comunicare all Ufficio competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. 2. L Ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei dovuti contrassegni previsti dall art. 23 del presente regolamento, rilasciando apposito nulla osta per le operazioni di immatricolazione e di revisione; quindi l Ufficio appone sull autorizzazione di esercizio un annotazione relativa all intervenuta sostituzione. 3. Al fine di migliorare la qualità dell offerta di trasporto, l Amministrazione comunale, con determinazione del Responsabile dell Ufficio competente, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire mezzi già autorizzati. Art. 25 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture 1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate per servizio pubblico non di linea che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l interruzione del servizio per almeno 15 giorni continuativi, su richiesta degli interessati, il Responsabile dell Ufficio competente può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di tale veicoli al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere analoghe caratteristiche; b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell arco dell anno; c) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto prestata presso le competenti autorità. 2. L autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo da sostituire che di quello sostituito e deve essere conservata a bordo di quest ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza. Art. 26 Pubblicità sulle autovetture 1. Nel rispetto della vigente normativa, l applicazione di messaggi pubblicitari all interno o all esterno dell autovettura deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile dell Ufficio competente. Art. 27 Idoneità dei mezzi di servizio 1. L Ufficio Polizia Municipale dispone tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull idoneità dei mezzi al servizio, in ottemperanza alle eventuali direttive impartite dal Responsabile dell Ufficio competente sulle caratteristiche degli automezzi. 2. I controlli della Polizia Municipale avranno ad oggetto le disposizioni del presente Regolamento circa i veicoli, rimanendo inteso che i controlli tecnici previsti dal vigente Codice della Strada rimangono a carico delle autorità competenti. 3. I commi precedenti si applicano anche nel caso di sostituzione di veicolo. CAPO V - NORME COMPORTAMENTALI Art. 28 Comportamento del conducente durante il servizio 1. Nell esercizio della propria attività, il conducente di servizio pubblico non di linea deve osservare i seguenti obblighi: a) comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza; Pagina 8 di 13

b) seguire il percorso più breve e informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria; c) prestare servizio nei confronti dell utenza portatrice di handicap, garantendo tutta l assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità; d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; e) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il veicolo; f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria; g) consegnare consentire l occupazione di tutti i posti per cui i veicolo e omologato; h) consegnare al Comando di Polizia Municipale,entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all interno del veicolo; i) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari; j) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri; k) rilasciare al cliente la ricevuta o altro documento fiscale attestante il prezzo pagato per il trasporto; l) esporre in modo ben visibile sull autoveicolo: - l apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui e riportato il nome e lo stemma del Comune; - l autorizzazione comunale; - le tariffe praticate. m) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse. 2. Nell esercizio della propria attività al conducente e vietato: a) seguire percorsi diversi dalla via più breve; b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all art. 8; c) portare animali propri in vettura; d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata su base chilometrica; f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo; g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap; h) rifiutare il trasporto di cani accompagnatori di non vedenti. Art. 29 Comportamento degli utenti 1. Agli utenti del servizio e fatto divieto di: a) fumare; b) gettare oggetti dai veicoli, sia fermi che in movimento; c) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, di intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l imbrattamento della vettura; d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito; e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada. Art. 30 -Interruzione del trasporto 1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l importo corrispondente al percorso effettuato. Art. 31 trasporto portatori di handicap 1. Il conducente del servizio di noleggio ha l obbligo di prestare tutta l assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap, con gli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. 2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap e effettuato gratuitamente. Pagina 9 di 13

3. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall art. 2 del D.P.R. 384/78. CAPO VI - TARIFFE Art. 32 Tariffe 1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.1993, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima. Gli importi devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno presso l Ufficio competente. 2. Il corrispettivo del trasporto e concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo ed il massimo di quelli depositati. 3. Devono essere tenuti a bordo eventuali supplementi tariffari. Art. 33 Contachilometri 1. I veicoli adibiti a servizio noleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale. 2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente e l Ufficio competente. CAPO VII - NOLEGGIO CON IMBARCAZIONI Art. 34 Disciplina del servizio 1. L esercizio del servizio di noleggio con conducente effettuato con mezzi nautici e disciplinato, per la parte di competenza dell Amministrazione comunale, dalle norme contenute nel capo I del presente Regolamento, ove applicabili, e dai successivi articoli. 2. Per poter conseguire l autorizzazione ed esercitare l attività di noleggio di imbarcazione con conducente e necessario disporre di un pontile di attracco nel Comune di Carrara dove avviene lo stazionamento dei mezzi. Art. 35 Requisiti 1. Oltre ai requisiti professionali previsti dalla Legge Regionale Toscana n. 67 del 06.09.1993 e dal presente Regolamento, il richiedente deve essere in possesso dell abilitazione alla guida di mezzi nautici adibiti al servizio pubblico, rilasciata dall Autorità marittima competente e deve dimostrare una capacità tecnica organizzativa per la gestione del servizio di che trattasi. Art. 36 Segni distintivi delle imbarcazioni 1. Sulle imbarcazioni destinate a noleggio con conducente dovranno essere apposti, ben visibili, due cartelli del tipo approvato per il noleggio delle autovetture. 2. Le imbarcazioni devono essere dichiarate idonee, a tale scopo, dalle Autorità preposte all immatricolazione e Registro dei mezzi nautici. Art. 37 Numero autorizzazioni 1. La Giunta Comunale determina il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto stabilito dall art. 4 della deliberazione della Regione Toscana n. 131 del 01 marzo 1995 (criteri di redazione dei regolamenti per l esercizio dei servizi di trasporto non di linea). CAPO VIII - NOLEGGIO CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE Art. 38 Disciplina del servizio 1. Il servizio per il noleggio di mezzi a trazione animale e disciplinato dalle norme contenute nel capo I del presente Regolamento, ove applicabili e dai successivi articoli. Pagina 10 di 13

Art. 39 Aree di sosta 1. La Giunta Comunale, con proprio atto, individua le aree sulle quali le carrozze possono sostare, in attesa dell utenza, tenendo presente il particolare tipo di servizio effettuato con uso di animali e dei problemi igienico ambientali che gli stessi possono causare. Art. 40 Segni identificativi 1. I veicoli a trazione animale devono essere muniti dei segni identificativi previsti dal D.M. 19 novembre 1992 e dovranno recare nella parte posteriore, ben visibile, una targhetta in metallo, di cm. 15x8 con scritto servizio pubblico n. e lo stemma del Comune. Art. 41 Autorizzazioni da rilasciare 1. La Giunta Comunale determina il numero delle licenze da rilasciare, nel rispetto di quanto stabilito dall art. 4 della deliberazione della Regione Toscana n. 131 del 01.03.1995 (criteri di redazione dei regolamenti per l esercizio dei servizi di trasporto non di linea). Art. 42 Accessorio obbligatorio per le carrozze 1. I conducenti di vettura a trazione animale, in servizio pubblico di piazza, sono obbligati a dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra, di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito evitandone la dispersione su suolo pubblico. CAPO IX -VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI Art. 43 Addetti alla vigilanza 1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e demandata all Ufficio Polizia Municipale ed agli Ufficiali ed Agenti di cui all art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689. Art. 44 Sanzioni pecuniarie 1. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., e dalla Legge Regionale 81/2001. 2. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 per le seguenti violazioni: a) non presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche; b) non tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell espletamento del servizio e nei confronti dell utenza; c) non prestare soccorso ed assistenza ai passeggeri in tutte le fasi del soccorso; d) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap; e) non rispettare la disciplina del trasporto bagagli ed animali; f) non tenere a bordo l autorizzazione comunale; g) non esporre il contrassegno rilasciato dal Comune e/o il numero della licenza e/o il numero di telefono comunale per i reclami e/o copia delle tariffe; h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti; i) non mantenere l autovettura pulita ed efficiente; j) non presentare il veicolo all Ufficio di Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche; k) non tenere a bordo dell autovettura copia del regolamento; l) non consegnare al Comando di Polizia Municipale,entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all interno del veicolo; m) non effettuare il percorso più vantaggioso; n) non ultimare la corsa, ove sia scaduto il turno; o) effettuare lo stazionamento su suolo pubblico; Pagina 11 di 13

p) non disporre di autoveicoli idonei al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.); q) non portare all interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore dell autovettura un contrassegno con la scritta Noleggio oppure N.C.C. e non dotare di una targa posteriore recante la dicitura Noleggio con conducente, inamovibile e con lo stemma e nome del Comune di Carrara, nonché di un numero progressivo dell autorizzazione r) non portare a conoscenza dell utenza l esistenza di eventuali supplementi tariffari; s) consentire la conduzione del veicolo a soggetti non autorizzati; t) trasportare un numero di persone superiori al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione. 3. Chiunque, privo dell autorizzazione, perché mai ottenuta o revocata o decaduta, eserciti l attività di servizio di noleggio con conducente e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 500,00. 4. Chiunque eserciti l attività di servizio di noleggio con conducente, con l autorizzazione sospesa, e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 500,00. 5. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell ambito di un impresa familiare regolarmente costituita, e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 500,00. 6. Per tutte le altre violazioni alle norme comportamentali o a adempimenti amministrativi non espressamente sopra riportate sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00. 7. L amministrazione comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie. 8. In caso di violazioni commesse da un sostituto alla guida, da un collaboratore o da un dipendente dell impresa di noleggio, l accertamento e contestato anche al titolare dell autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione. 9. L organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all Ufficio competente. Art. 45 Sospensione dell autorizzazione 1. L autorizzazione e sospesa dal Responsabile dell Ufficio competente per un periodo non superiore a 6 mesi nei seguenti casi: a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe; b) manometta il contachilometri; c) incorra, per la terza volta nell arco di un anno nella violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento comunale ai sensi del precedente articolo; d) incorra nelle violazioni di cui agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. 2. La sospensione viene comunicata all Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l adozione dei provvedimenti di competenza. Art. 46 Decadenza dell autorizzazione 1. Il Responsabile dell Ufficio competente dispone la decadenza dell autorizzazione nei seguenti casi: a) quando in capo al titolare dell autorizzazione venga a mancare il requisito di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all art. 3 della L.R. 6/9/1993 n. 67 e art. 7 L.n 21/92 nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell attività previsti dal presente Regolamento e dalla vigente normativa; b) quando il titolare dell autorizzazione incorra, nell arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi; c) quando il titolare dell autorizzazione interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell arco di un anno; d) quando il titolare dell autorizzazione abbia di fatto trasferito la rimessa fuori dal territorio comunale. 2. La decadenza viene comunicata all Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l adozione dei provvedimenti di competenza. Pagina 12 di 13

Art. 47 Effetti consequenziali alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della autorizzazione 1. Nessun indennizzo è dovuto dall Amministrazione comunale all assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza dell autorizzazione. Art. 48 Responsabilità nell esercizio del servizio 1. Eventuali responsabilità derivanti dall esercizio del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell autorizzazione, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto. Art. 49 Reclami 1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all Ufficio competente che, verificato il relativo fascicolo, trasmette gli atti all Ufficio Polizia Municipale, che procede per l adozione delle eventuali sanzioni previste dal vigente Regolamento. 2. In ogni vettura deve essere esposto visibilmente un cartello con indicato l Ufficio competente come competente per i reclami, devono altresì essere esposti i relativi numeri telefonici di reperibilità dello stesso. Art. 50 Approvazione del Regolamento 1. Il presente Regolamento e tutti gli altri a contenuto regolamentare, in materia di servizio di noleggio con conducente, sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate nel rispetto della Legge 241/1990 e s.m.i. Art. 51 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente. 2. Dell approvazione del presente Regolamento è data notizia sul B.U.R.T. Pagina 13 di 13