Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Documenti analoghi
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

A8-0062/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per i trasporti e il turismo. Relazione

Proposta di decisione (COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD))

6778/14 don/ms/s 1 DPG

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

DIRETTIVA 2014/46/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

P7_TA(2010)0160 Fondo europeo per i rifugiati per il periodo (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***I

(Atti legislativi) REGOLAMENTI

DIRETTIVE. (Testo rilevante ai fini del SEE) visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 192, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 207,

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che definisce le caratteristiche dei pescherecci (rifusione)

Commissione per gli affari costituzionali PROGETTO DI PARERE. della commissione per gli affari costituzionali

A8-0013/35/rev. Emendamento 35/rev Adina-Ioana Vălean a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 aprile 2019 (OR. en)

EMENDAMENTI presentati da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0594),

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti legislativi) REGOLAMENTI

PE-CONS 30/16 DGD 1 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 23 settembre 2016 (OR. en) 2015/0306 (COD) PE-CONS 30/16 MIGR 126 FRONT 280 COMIX 498 CODEC 1003

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che modifica

DGE 1 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 16 settembre 2015 (OR. en) 2015/0028 (COD) PE-CONS 44/15 ENV 447 AGRI 370 MI 436 COMER 93 PECHE 231 CODEC 974

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 28 aprile 2010 (07.05) (OR. en) 9109/10 Fascicolo interistituzionale: 2009/0125 (CNS)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici ***I

***I PROGETTO DI RELAZIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria. Veicoli fuori uso, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ***I

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO. relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2015 sull olio d oliva e le olive da tavola

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

DECISIONE DELEGATA (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

PROGETTO DI PARERE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo 2017/0111(COD) della commissione per i trasporti e il turismo

EMENDAMENTI IT Unita nella diversità IT 2014/0218(COD) Progetto di relazione Inés Ayala Sender (PE v01-00)

9556/19 LA/gma TREE.2. Bruxelles, 18 giugno 2019 (OR. en) 9556/19. Fascicolo interistituzionale: 2010/0186 (NLE) AVIATION 113 RELEX 527

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

***I RELAZIONE. IT Unita nella diversità IT. Parlamento europeo A8-0460/

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 luglio 2017 (OR. en)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. Che modifica

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 22 febbraio 2016 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria. Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 febbraio 2008 (OR. en) 2006/0289 (COD) PE-CONS 3679/1/07 REV 1 ECOFIN 470 SURE 38 CODEC 1275

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti legislativi) DIRETTIVE

Bollettino Giuridico Ambientale 2004

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

EMENDAMENTI presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

TREE.2 UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 marzo 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 17 ottobre 2013 (18.10) (OR. en) 14433/13 Fascicolo interistituzionale: 2012/0066 (COD)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

REGOLAMENTI. (Testo rilevante ai fini del SEE)

EMENDAMENTI presentati da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

PE-CONS 4/1/16 REV 1 IT

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 207,

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Parlamento europeo

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 agosto 2019 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea DECISIONI

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

ECB-PUBLIC INDIRIZZO (UE) YYYY/XX DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA. del [giorno mese] 2016

REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del XXX

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla revisione dello statuto del comitato economico e finanziario

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 251 final.

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

15643/17 fra/tab/ms/s 1 DRI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 13 ottobre 2016 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di regolamento (COM(2018)0279 C8-0191/ /0140(COD))

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, in particolare l articolo 192, paragrafo 1,

Transcript:

10.4.2019 A8-0464/62 62 Considerando 14 (14) Il presente regolamento dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, i programmi di lavoro dovrebbero poter coprire più anni. Il passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali ridurrà l'onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri. (14) La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro ai fini del presente regolamento. In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, i programmi di lavoro dovrebbero poter coprire più anni. Il passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali ridurrà l'onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri.

10.4.2019 A8-0464/63 63 Considerando 15 (15) Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 9. 9 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). soppresso

10.4.2019 A8-0464/64 64 Considerando 17 (17) Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici del programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. (17) Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'unione europea riguardo alla modifica dell'elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici del programma, all'elaborazione e all'aggiornamento del piano strategico pluriennale per il settore delle dogane e all'elaborazione di programmi di lavoro pluriennali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 1 bis. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

10.4.2019 A8-0464/65 65 Articolo 12 paragrafo 1 parte introduttiva 1. La Commissione elabora e tiene aggiornato un piano strategico pluriennale per le dogane che elenca tutti i compiti relativi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema, o parti dello stesso, nelle categorie seguenti: 1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento elaborando e aggiornando un piano strategico pluriennale per il settore delle dogane che elenca tutti i compiti relativi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema, o parti di un sistema, nelle categorie seguenti:

10.4.2019 A8-0464/66 66 Articolo 13 paragrafo 1 1. Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 108 del regolamento finanziario. 1. I programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario sono adottati ai fini del programma. I programmi di lavoro pluriennali enunciano in particolare gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Essi contengono inoltre una descrizione dettagliata delle azioni da finanziare, l'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo.

10.4.2019 A8-0464/67 67 Articolo 13 paragrafo 2 2. La Commissione adotta i programmi di lavoro pluriennali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2. 2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento elaborando i programmi di lavoro pluriennali.

10.4.2019 A8-0464/68 68 Articolo 17 paragrafo 2 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

10.4.2019 A8-0464/69 69 Articolo 17 paragrafo 3 3. La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

10.4.2019 A8-0464/70 70 Articolo 17 paragrafo 6 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

10.4.2019 A8-0464/71 71 Articolo 18 Article 18 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato "comitato del programma Dogana". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. soppresso