COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. che modifica

Documenti analoghi
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO. Che modifica

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 27 febbraio 2008 (OR. en) 2006/0289 (COD) PE-CONS 3679/1/07 REV 1 ECOFIN 470 SURE 38 CODEC 1275

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 aprile 2013 (12.04) (OR. en) 8355/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0104 (COD)

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, Articolo 1

15083/16 hio/pdn/s 1 DRI

UNIONE EUROPEA. Strasburgo, 11 marzo 2009 (OR. en) 2008/0026 (COD) LEX 993 PE-CONS 3706/2/08 REV 2 STATIS 156 CODEC 1456

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

6778/14 don/ms/s 1 DPG

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

Documento di seduta ADDENDUM. alla relazione. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori. Relatore: Maria Grapini A8-0329/2016

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del 17/12/2009

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

5861/18 fod/buc/am 1 DRI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2016 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 luglio 2016 (OR. en)

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria. Misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali ***I

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 1º giugno 2017 (OR. en) (UE-Islanda/Liechtenstein/Norvegia/Svizzera)

IL PARLAMENTO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 47, paragrafo 2,

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

ECOMP.3.B UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 20 marzo 2019 (OR. en) 2018/0040 (COD) PE-CONS 44/19 UD 51 CODEC 403

DECISIONI COMMISSIONE

***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. /.. DELLA COMMISSIONE. del

ECB-PUBLIC INDIRIZZO (UE) YYYY/XX DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA. del [giorno mese] 2016

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO (CEE) N. 315/93 DEL CONSIGLIO dell'8 febbraio 1993 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari

COMMISSIONE Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea,

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1150/2009 DELLA COMMISSIONE

PE-CONS 66/17 DGG 1A UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 14 febbraio 2018 (OR. en) 2016/0274 (COD) PE-CONS 66/17 ECOFIN 1080 RELEX 1077 IA 210 CODEC 2005

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

EMENDAMENTI presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6, e l'articolo 132,

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 207,

EMENDAMENTI presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

L 353/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 luglio 2015 (OR. en)

UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2014 (OR. en) 2011/0228 (COD) LEX 1540 PE-CONS 25/1/14 REV 1 AGRILEG 21 VETER 8 CODEC 278

Gazzetta ufficiale delle Comunitàeuropee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

EMENDAMENTI presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto. DI REGOLAMENTO (CE) n../2009 DELLA COMMISSIONE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 dicembre 2013 (OR. en) 16665/13 POSEIDOM 21 REGIO 277 ENV 1102 AGRI 771 SOC 974 SAN 473

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) DIRETTIVE

A8-0126/ EMENDAMENTI presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

Anneleen Van Bossuyt a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Gazzetta ufficiale dell'unione europea DECISIONI

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DIRETTIVA 2004/51/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004

TESTI APPROVATI Edizione provvisoria

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

TESTI APPROVATI. Mercati degli strumenti finanziari: fornitori di servizi di crowdfunding ***I

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 maggio 2017 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del XXX

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D014779/01.

Direttiva 90/658/CEE del Consiglio

Transcript:

COMMISSIONE DELLE COMUNÀ EUROPEE Bruxelles, 22.12.2006 COM(2006) 916 definitivo 2006/0300 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (presentata dalla Commissione) 2

2006/0300 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione 1, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2, visto il parere della Banca centrale europea, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3, prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione 4. (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l'adozione di misure di esecuzione di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche 1 2 3 4 GU C [ ] del [ ], pag. [ ]. GU C [ ] del [ ], pag. [ ]. GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/1/CE (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9). GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11). 3

sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali. (3) Secondo la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 5 relativa alla decisione 2006/512/CE, gli atti già in vigore devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili. Tale dichiarazione indica un elenco di atti che devono essere adeguati urgentemente, ivi compresa la direttiva 2002/87/CE. (4) Occorre, in particolare, conferire alla Commissione la facoltà di adottare misure volte a chiarire gli aspetti tecnici di alcune definizioni stabilite nella direttiva 2002/87/CE, specialmente per consentire di tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali e per garantire l'applicazione uniforme di tale direttiva all'interno della Comunità. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a completare la direttiva 2002/87/CE con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, è opportuno che siano adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. (5) La direttiva 2002/87/CE prevede un limite di durata per quanto riguarda le competenze di applicazione conferite alla Commissione. Nella dichiarazione congiunta sulla decisione 2006/512/CE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno affermato che tale decisione fornisce una soluzione orizzontale che soddisfa le richieste del Parlamento europeo di controllare l'esecuzione degli atti adottati in codecisione e che, di conseguenza, le competenze di esecuzione devono essere conferite alla Commissione senza limiti di durata. Il Parlamento europeo e il Consiglio si sono inoltre impegnati ad accertare che siano adottate al più presto possibile proposte destinate ad abrogare le disposizioni degli atti in questione che prevedono un limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione. In seguito all'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo, le disposizioni che prevedono tale limite di durata nella direttiva 2002/87/CE devono essere soppresse. (6) Occorre pertanto modificare opportunamente la direttiva 2002/87/CE. (7) Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2002/87/CE sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Pertanto non occorre adottare disposizioni a questo scopo, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2002/87/CE è modificata come segue: (1) l articolo 20, paragrafo 1, è modificato come segue: 5 GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1. 4

a) le parole ", in conformità della procedura stabilita all'articolo 21, paragrafo 2," sono soppresse; b) è aggiunto il seguente comma: "Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2."; (2) l'articolo 21 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo: "2. "Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l articolo 5bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa."; b) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi. Articolo 2 La presente direttiva entra in vigore il [ ] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Il Presidente Per il Consiglio Il Presidente 5