PROVINCIA DI VENEZIA IL CONSIGLIO PROVINCIALE Nelle persone dei Sigg.ri N Componenti N Componenti 1 Balleello Marina 19 Madricardo Mariagrazia no 2 Benozzi Marco no 20 Martin Renato 3 Bortoluzzi Pietro 21 Nesto Roberta 4 Boscolo Capon Beniamino 22 Palmarini Guerrino 5 Bullo Claudio 23 Paludetto Camillo no 6 Busatta Stefania no 24 Pellizzer Lionello no 7 Cagnato Diego 25 Populin Elisabetta 8 Carradori Elena no 26 Ragno Serena 9 Corlianò Gianmarco no 27 Serafini Amato Loredana 10 Cosmo Elisa no 28 Sopradassi Gianni 11 Dal Cin Roberto 29 Stival Giancarlo 12 Fabi Sabina 30 Teso Emiliano no 13 Ferro Vanni 31 Tomei Andrea 14 Fogliani Giuliano 32 Tosello Riccardo 15 Fontana Paolo 33 Universi Massimo 16 Fornasier Michele no 34 Valerio Michael 17 Fusati Graziano 35 Vianello Diego 18 Lodoli Marino 36 Zecchinato Damiano E della Presidente della Provincia Zaccariotto Francesca Presidente della seduta BALLEELLO MARINA Segretario della seduta NEN STEFANO Scrutatori: Lodoli Marino, Stival Giancarlo, Risultano assenti i Consiglieri: Benozzi Marco, Busatta Stefania, Carradori Elena, Corlianò Gianmarco, Cosmo Elisa, Fornasier Michele, Madricardo Mariagrazia, Paludetto Camillo, Pellizzer Lionello, Teso Emiliano N. 64/2013 di Verbale Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell adunanza SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 12/11/2013 OGGETTO: MODIFICA DELL ART. 22 DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE
La Presidente del Consiglio invita a trattare la seguente proposta di deliberazione Modifica dell art. 22 del Regolamento del corpo di polizia provinciale : Ravvisata la necessità di dotare il Corpo della Polizia provinciale di armi appropriate (tipo Carabine calibro 22 ) atte a contenere il proliferare esponenziale di specie nocive di fauna selvatica in zone densamente abitate, nonché di apposita carabina lancia siringhe anestetizzanti per far fronte alle numerose richieste (Forze dell Ordine, Ulss, cittadini, etc) per la cattura di animali di grossa taglia fuggiti dai loro ricoveri (Tori, cavalli etc) nonché di cinghiali, cervi etc che pericolosamente attraversano il territorio e le strade della Provincia; atteso che la competente Questura di con lettera n.6h/pas del 27/10/2011, per poter rilasciare l autorizzazione necessaria all acquisto, detenzione ed utilizzo delle suddette armi, ha ritenuto necessaria la presentazione di una richiesta sorretta da conforme previsione regolamentare; ritenuto, allo scopo, di integrare l art. 22 del Regolamento del Corpo della Polizia provinciale approvato con deliberazione del Consiglio provinciale del 16/11/1995, prot. n. 54900, come da seguente prospetto: Art. 22 Armi in dotazione (Vecchio testo) Art. 22 Armi in dotazione (Nuovo testo) 1. In conformità con quanto previsto dall art.4, comma 1 del D.M.1.3.87, n 145 l arma da difesa personale in dotazione ai dipendenti con la qualifica di agente o ufficiale di P.S. è assegnata dal Comandante agli addetti al Corpo Provinciale. L Amministrazione provinciale fornisce, in via continuativa, un solo esemplare di arma da difesa personale (pistola semi automatica del modello consentito dalla legislazione vigente con relative munizioni). 1. In conformità con quanto previsto dall art.4, comma 1 del D.M.1.3.87, n 145 l arma da difesa personale in dotazione ai dipendenti con la qualifica di agente o ufficiale di P.S. è assegnata dal Comandante agli addetti al Corpo Provinciale. L Amministrazione provinciale fornisce, in via continuativa, un solo esemplare di arma da difesa personale (pistola semi automatica del modello consentito dalla legislazione vigente con relative munizioni). 2. Per lo svolgimento dei compiti d Istituto gli appartenenti al Corpo possono essere dotati delle seguenti armi da caccia: a) Fucile a canna ad anima liscia, semiautomatico, calibro 12 con relative munizioni; 2. Gli addetti alla Polizia provinciale aventi la qualifica di Pubblica Sicurezza portano, per difesa la seguente pistola di cui può essere dotato il Corpo: pistola semiautomatica calibro 9 x 21;
b) Fucile a canna rigata a ripetizione di claibro non inferiorie a mm. 5,6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, munito di cannocchiale e relative munizioni; c) Fucile lancia siringhe, con relativi proiettili a narcotico. 3. Le armi di cui sopra sono detenute dai possessori in via continuativa e sono portate senza licenza nell ambito territoriale di servizio. 4. Le armi avute in dotazione non potranno in nessun caso essere prestate o cedute ad altri e dovranno essere custodite con la massima cautela a cura del possessore. 3. Le armi di cui sopra sono detenute dai possessori in via continuativa e sono portate senza licenza nell ambito territoriale di servizio. 4. Per l espletamento dei compiti d Istituto gli addetti utilizzano, durante il servizio, armi lunghe delle seguenti tipologie: Fucile a canne giustapposte lisce, caricamento singolo manuale per ogni canna, calibro 410; Fucile a canna liscia, caricamento multiplo e funzionamento semi-automatico, calibro 12; Carabina ad aria compressa, calibro 5,5; Carabina a canna rigata, caricamento multiplo e ripetizione semplice, calibro 30/06 (con cannocchiale); Carabina a canna rigata, caricamento multiplo e ripetizione semplice, calibro 223 rem; Carabina a canna rigata, caricamento multiplo e funzionamento semi-automatico, calibro 22 lungo e corto (con cannocchiale); Carabina lancia siringhe anestetizzanti; Mazzetta di segnalazione; Spray antiagressione. 5. L impiego delle armi di cui ai punto 4 suddetto è consentito solo per particolari
servizi di istituto disposti dal Comandante. 5. Le operazioni di caricamento e scaricamento, pulizia e controllo devono essere effettuate in luogo idoneo e, possibilmente, non in presenza di altre persone. 6. E vietato portare in sevizio armi diverse da quelle avute in dotazione, fatta eccezione per le armi lunghe il cui impiego è disciplinato dal successivo comma. 7. L impiego delle armi di cui ai punto b), c) è consentito solo per particolari servizi di istituto disposti attraverso ordine scritto del Comandante. 8. La perdita, anche se temporanea, della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza comporta l obbligo per l interessato di riconsegnare all Ufficio del Comandante le armi avute in dotazione. 9. Le armi avute in dotazione devono essere consegnate all Ufficio del Comandante qualora il detentore sia collocato a risposo e/o trasferito ad altro diverso servizio. 6. I modelli delle armi corte e lunghe in dotazione al Corpo devono risultare fra quelli previsti dal catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, di cui all art.7 della legge 18 aprile 1975 n.110 e successive modificazioni. 7. Agli addetti al corpo possono essere altresì assegnate armi di tipologie diverse da quelle sopra elencate, purché di modelli iscritti al catalogo medesimo. 8. Le armi avute in dotazione non potranno in nessun caso essere prestate o cedute ad altri e dovranno essere custodite con la massima cautela a cura del possessore. 9. Le operazioni di caricamento e scaricamento, pulizia e controllo devono essere effettuate in luogo idoneo e, possibilmente, non in presenza di altre persone. 10. E vietato portare in sevizio armi diverse da quelle avute in dotazione, fatta eccezione per le armi lunghe il cui impiego è disciplinato dai suddetti comma 2 e 4. 11. La perdita, anche se temporanea, della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza comporta l obbligo per l interessato di riconsegnare all Ufficio del Comandante le armi avute in dotazione. 12. Le armi avute in dotazione devono essere consegnate all Ufficio del Comandante qualora il detentore sia collocato a risposo e/o trasferito ad altro diverso servizio. visto il d.lgs 267/2000 e s.m.i.; vista la L. n.157 dell 11/02/1992 e successiva L.R. n.50 del 9/12/1993,
DELIBERA 1) di modificare l art. 22 del Regolamento del corpo di Polizia provinciale nel seguente nuovo testo: 1. In conformità con quanto previsto dall art. 4, comma 1, del D.M.1.3.87, n 145 l arma da difesa personale in dotazione ai dipendenti con la qualifica di agente o ufficiale di P.S. è assegnata dal Comandante agli addetti al Corpo Provinciale. L Amministrazione provinciale fornisce, in via continuativa, un solo esemplare di arma da difesa personale (pistola semi automatica del modello consentito dalla legislazione vigente con relative munizioni). 2. Gli addetti alla Polizia provinciale aventi la qualifica di Pubblica Sicurezza portano, per difesa la seguente pistola di cui può essere dotato il Corpo: pistola semiautomatica calibro 9 x 21; 3. Le armi di cui sopra sono detenute dai possessori in via continuativa e sono portate senza licenza nell ambito territoriale di servizio. 4. Per l espletamento dei compiti d Istituto gli addetti utilizzano, durante il servizio, armi lunghe delle seguenti tipologie: Fucile a canne giustapposte lisce, caricamento singolo manuale per ogni canna, calibro 410; Fucile a canna liscia, caricamento multiplo e funzionamento semi-automatico, calibro 12; Carabina ad aria compressa, calibro 5,5; Carabina a canna rigata, caricamento multiplo e ripetizione semplice, calibro 30/06 (con cannocchiale); Carabina a canna rigata, caricamento multiplo e ripetizione semplice, calibro 223 rem; Carabina a canna rigata, caricamento multiplo e funzionamento semi-automatico, calibro 22 lungo e corto (con cannocchiale); Carabina lancia siringhe anestetizzanti; Mazzetta di segnalazione; Spray antiagressione.
5. L impiego delle armi di cui ai punto 4 suddetto è consentito solo per particolari servizi di istituto disposti dal Comandante. 6. I modelli delle armi corte e lunghe in dotazione al Corpo devono risultare fra quelli scritti al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, di cui all art.7 della legge 18 aprile 1975 n.110 e successive modificazioni. 7. Agli addetti al corpo possono essere altresì assegnate armi di tipologie diverse da quelle sopra elencate, purché di modelli iscritti al catalogo medesimo. 8. Le armi avute in dotazione non potranno in nessun caso essere prestate o cedute ad altri e dovranno essere custodite con la massima cautela a cura del possessore. 9. Le operazioni di caricamento e scaricamento, pulizia e controllo devono essere effettuate in luogo idoneo e, possibilmente, non in presenza di altre persone. 10. E vietato portare in sevizio armi diverse da quelle avute in dotazione, fatta eccezione per le armi lunghe il cui impiego è disciplinato dai suddetti comma 2 e 4. 11. La perdita, anche se temporanea, della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza comporta l obbligo per l interessato di riconsegnare all Ufficio del Comandante le armi avute in dotazione. 12. Le armi avute in dotazione devono essere consegnate all Ufficio del Comandante qualora il detentore sia collocato a risposo e/o trasferito ad altro diverso servizio. La Presidente del Consiglio cede la parola all Assessore Canali per l illustrazione della proposta. L Assessore Canali illustra la proposta di deliberazione, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta. La Presidente del Consiglio cede la parola al Consigliere Boscolo Capon, in qualità di Presidente della I Commissione consiliare. Il Consigliere Boscolo Capon dà atto dell avvenuto esame del provvedimento da parte della I Commissione consiliare, come da intervento integralmente riportato nel resoconto verbale della seduta. Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, la Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato. La votazione, espressa in forma palese con il sistema elettronico, dà il seguente risultato accertato dagli scrutatori: presenti n. 27 (postazioni attivate) astenuti n. 1 Zaccariotto (non votante)
votanti n. 26 favorevoli n. 26 contrari n. / La Presidente proclama l esito della votazione con la formula il Consiglio approva La Presidente MARINA BALLEELLO Il Segretario generale STEFANO NEN