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UFFICIO ATTIVITA PRODUTTIVE REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLE AUTORIZZAZIONI AL COMMERCIO PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (Art. 8 comma 4 del D. Lgs.vo 114/98 Approvato con atto C.C. n. 11 del 06.04.2004

I N D I C E Art. 1 Norme procedurali comuni Art. 2 Correlazione con altri procedimenti Art. 3 Autorizzazione Art. 4 Trasferimento di sede Art. 5 Ampliamento della superficie di vendita Art. 6 Modifica del settore merceologico Art. 7 Riduzione della superficie di vendita Art. 8 Cessazione dell attività Art. 9 Subingresso Art.10 Gestione di reparto Art.11 Modifiche societarie Art.12 Sospensione Art.13 Decadenza e revoca dell autorizzazione Art.14 Pubblicità dell autorizzazione Art.15 Commercio associato ad attività produttiva Art. 1 Norme procedurali comuni

1. L apertura, l ampliamento della superficie di vendita, l estensione merceologica ed il trasferimento di sede di medie strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da richiedere tramite la presentazione del Mod. COM 2, predisposto dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni. 2. Il subingresso, la riduzione della superficie di vendita, l eliminazione di un settore merceologico precedentemente trattato e la cessazione dell attività sono soggetti a comunicazione da presentare tramite il Mod. COM 3 predisposto dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni. 3. Il Mod. COM 2, compilato in tutte le sue parti, fra l altro deve essere corredato: dai riferimenti catastali relativi ai locali che si intendono utilizzare nonchè da una planimetria con l indicazione della destinazione d uso di ciascun locale e l individuazione della superficie di vendita suddivisa per settore merceologico e una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato; in caso di società, da un autocertificazione relativa alla costituzione della Società, ovvero fotocopia di un certificato o visura del registro delle Imprese della C.C.I.A.A.; in caso di apertura di esercizio con concentrazione o accorpamento di esercizi deve essere riportato il numero degli esercizi concentrati e l indicazione dei cedenti, con le rispettive generalità, nonché gli estremi dei relativi atti di acquisto, il riferimento all autorizzazione ed alla superficie oggetto di concentrazione o accorpamento; da ogni elemento atto a stabilire il grado di priorità ai sensi dell art. 12 della L.R. 14/99; copia della comunicazione della nomina del preposto (All. A al Mod. COM 2) per il settore alimentare. 4. La domanda di apertura di una medio piccola struttura di vendita nell ambito di un complesso commerciale di vicinato, così come definito al punto 1.6 della deliberazione del Consiglio della Regione Emilia Romagna n. 1253 in data 23.09.1999, viene presentata e valutata singolarmente. 5. La domanda di apertura di una medio-piccola o medio-grande struttura di vendita che si configuri come centro commerciale, nella quale cioè più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, deve riferirsi alla struttura nel suo complesso e deve essere presentata da uno o più operatori, possibilmente in modo contestuale alla richiesta del permesso di costruire. Essa deve essere redatta sulla modulistica messa a disposizione del Comune o su modello conforme e deve essere corredata: a) dalla planimetria del/i locale/i con l indicazione della destinazione degli stessi e l individuazione delle superfici di vendita suddivisa per settore merceologico nonchè da una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato.

Gli esercenti che intendono operare nell ambito del Centro commerciale, a seconda della tipologia di esercizio, devono presentare domanda di autorizzazione all apertura di una media struttura di vendita utilizzando il Mod. COM 2 oppure devono comunicare l apertura di un esercizio di vicinato di cui all art. 7 del D. LGS. 114/1998 utilizzando il Mod. COM 1. Tali domande o comunicazioni possono essere presentate contestualmente alla domanda di apertura del Centro, oppure successivamente, purchè entro il termine indicato nella comunicazione di accoglimento della domanda riferita al Centro Commerciale. Per apertura del centro commerciale si intende l attivazione di almeno il 70% della superficie di vendita prevista dall autorizzazione complessiva del Centro. 6. A seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, ai sensi del 2 comma dell'art. 8 della L. 7.08.1990 n. 241 e con le modalità di cui all art. 3 del D.P.R. 26.04.1992 n. 300, viene data comunicazione dell avvio del procedimento, contenente: l Amministrazione competente l oggetto del procedimento l ufficio e la persona responsabile del procedimento l ufficio in cui si può prendere visione degli atti. In caso di medio-grandi strutture di vendita la comunicazione di avvio del procedimento deve essere inviata, per conoscenza, ai Comuni contermini. 7. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, richiede l integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda, fissando un termine di 60 giorni per la presentazione e avvisando che, decorso inutilmente tale termine, si procederà all archiviazione della domanda. I termini per la formazione del silenzio-assenso decorrono dal ricevimento della domanda regolare e completa, ovvero, dal ricevimento della domanda, qualora l Amministrazione non chieda la regolarizzazione della domanda incompleta entro il termine di dieci giorni. 8. Il responsabile del procedimento, all occorrenza, anche tramite la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell art. 14 della L. 241/1990, verifica: a) che la struttura di vendita di cui si richiede l autorizzazione sia conforme alle Norme del Piano Regolatore Generale vigente (ammissibilità della destinazione d uso, dotazione degli standards di urbanizzazione e dotazione di parcheggi pertinenziali) e a quanto stabilito con Delibera C.C. n. 14/2000); b) che la struttura di cui si richiede l autorizzazione sia conforme ai criteri fissati dal Comune per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita.

9. In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune, in base ai suddetti criteri, individua la domanda prioritaria. 10. L iter della pratica deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione, ovvero dalla data in cui la domanda è completa di tutti i requisiti ed elementi per la valutazione, fatta salva la sospensione dei termini di cui al comma 9. Art. 2.- Correlazione con altri procedimenti 1. Qualora, ai fini dell apertura, ampliamento o trasferimento di sede della struttura di vendita siano necessari interventi edilizi o di cambio di destinazione d uso che implichino il rilascio del permesso di costruire, l interessato, contestualmente alla domanda di autorizzazione amministrativa, deve inoltrare la richiesta di permesso di costruire, citando in ciascuna delle due domande l istanza correlata. L emanazione del permesso di costruire è successivo o, ove possibile, contestuale all autorizzazione commerciale. Qualora, ai fini dell apertura - trasferimento di sede o ampliamento della struttura di vendita, sia necessaria la preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo, l interessato può inoltrare contestualmente la proposta di piano urbanistico attuativo, la domanda di autorizzazione commerciale e la richiesta del permesso di costruire, al fine di un esame congiunto. In tal caso il rilascio dell autorizzazione commerciale è comunque subordinato alla preventiva conclusione dell iter di approvazione del piano urbanistico attuativo. Il rilascio del permesso di costruire è successivo o, ove possibile, contestuale al rilascio dell autorizzazione commerciale. 2. In caso di commercio di prodotti del settore alimentare l inizio dell attività è subordinato all ottenimento dell autorizzazione sanitaria qualora occorrente ai sensi della L. 30.04.1962, n. 283 o negli altri casi, dal parere favorevole dell A.S.L.

Art. 3 - Autorizzazione 1. L autorizzazione all apertura di una media struttura di vendita è redatta dal Comune nell apposito riquadro del Mod. COM2 che il titolare deve presentare al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. entro 30 giorni dall inizio dell attività. 2. L autorizzazione all apertura di un centro commerciale è unica per l intera superficie adibita a commercio e deve contenere l indicazione dell articolazione del centro (n. autorizzazioni superfici distinte fra le diverse tipologie ed i due settori). A seguito del rilascio dell autorizzazione al funzionamento del centro verranno rilasciate singole autorizzazioni alle medie strutture di vendita che si dovranno insediare all interno del centro stesso. Art. 4 Trasferimento di sede 1. La domanda di trasferimento di sede di una media struttura di vendita deve essere presentata utilizzando il Mod. COM 2. 2. La domanda è valutata in base ai criteri fissati dal Comune relativi alle autorizzazioni al commercio per le medie strutture di vendita. Art. 5 Ampliamento della superficie di vendita 1. La domanda di ampliamento della superficie di vendita di una media struttura deve essere presentata utilizzando il Mod. COM 2. 2. La domanda è valutata sulla base dei criteri fissati dal Comune specificatamente per l ampliamento di medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita a seconda della classe dimensionale di appartenenza. 3. Nel caso in cui la domanda del richiedente comporti il passaggio della classe da una mediopiccola ad una medio-grande struttura di vendita, essa è valutata secondo i criteri fissati dal Comune per il rilascio di una nuova medio-grande struttura di vendita.

Art. 6 Modifiche del settore merceologico 1. La modifica o l aggiunta di un settore merceologico in una media struttura di vendita sono subordinate al rispetto dei criteri urbanistici ed al preventivo rilascio di autorizzazione da parte del Comune. 2. La domanda di estensione merceologica deve essere presentata utilizzando il COM 2. Se l estensione riguarda il settore alimentare occorre essere in possesso dei requisiti professionali di cui all art. 5 comma 5 del D. LGS. 114/1998 e compilare anche la parte del Mod. COM 2 riguardante l autocertificazione dei requisiti professionali. Nel caso di Società il legale rappresentante o il preposto devono compilare l allegato B al Mod. COM 2. 3. Il rilascio dell autorizzazione è subordinato al possesso dei requisiti morali e, nel caso di generi alimentari, di quelli professionali, nonché al rispetto dei criteri fissati dal Comune per il rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita. 4. La rinuncia di un settore merceologico si effettua presentando la relativa comunicazione sul MOD. COM 3. Art. 7 Riduzione della superficie di vendita 1. La riduzione della superficie di vendita si comunica al Comune utilizzando il MOD. COM 3. Art. 8 Cessazione dell attività 1. La cessazione dell attività deve essere comunicata al Comune utilizzando il Mod. COM 3.

Art. 9 Subingresso 1. 1.Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto alla sola comunicazione al Comune (art. 26 comma 5 D. LGS. 114/1998). 2. Il subentrante, utilizzando il Mod. COM 3, con allegato atto comprovante l acquisizione dell azienda, comunica il subingresso e dichiara di essere in possesso dei requisiti morali e, nel caso di generi alimentari, dei requisiti professionali di cui all art. 5, comma 5 del D. LGS. 114/1998. 3. Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell Industria Commercio ed artigianato n.3467, punto 11, del 28.05.1999 il subentrante può iniziare l attività immediatamente dopo aver presentato la comunicazione di cui al comma 2. 4. In caso di morte del titolare dell autorizzazione al commercio gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all art. 5 comma 5 del D.LGS. 114/1998, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione. 5. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e, tramite il mod. COM 3, deve comunicare l apertura dell attività per subingresso entro un anno dall apertura della successione. Entro lo stesso termine, può cedere l azienda a terzi. 6. In caso di trasferimento della gestione dell azienda, il subentrante ne dà comunicazione al Comune utilizzando il Mod. COM 3 ed il cedente, a sua volta, comunica la cessazione dell attività, sempre utilizzando il Mod. COM 3. Alla scadenza o in caso di risoluzione del contratto il proprietario, con il COM3, ne dà comunicazione al Comune.

Art. 10 Gestione di reparto 1. Nel caso in cui il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti affidi uno o più di tali reparti affinchè lo/i gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti morali e, qualora trattasi di generi alimentari, anche professionali, devono darne immediata comunicazione al Comune. Contestualmente il gestore autocertifica il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all art. 5 del D. LGS. 114/1998. Art. 11 Modifiche societarie 1. La trasformazione, fusione e scissione di società titolare di autorizzazione amministrativa deve essere comunicata al Comune allegando autocertificazione del legale rappresentante relativa alle modifiche societarie intervenute, ovvero visura o certificato storico della Camera di Commercio, ovvero copia dell atto di modifica prescritto dal codice civile. 2. La variazione della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell esercizio commerciale sono soggetti a semplice comunicazione. 3. Nel caso in cui la società titolare di autorizzazione amministrativa subisca delle modifiche nella compagine sociale che comportino il cambio del/i legale/i rappresentante/i occorre darne comunicazione al Comune allegando il Modello di autocertificazione (v. allegato Mod. COM 2) relativo al possesso dei requisiti morali da parte del/i nuovo/i legale/i rappresentanti/i. 4. In caso di commercio di generi alimentari il nuovo legale rappresentante dovrà allegare alla comunicazione di cui al comma 1 anche l autocertificazione relativa al possesso dei requisiti professionali di cui al comma 5 dell'art. 5 del D. LGS. 114/1998. Nel caso in cui lo stesso legale rappresentante sia privo dei requisiti professionali dovrà o confermare il preposto in carica oppure nominarne un altro con le modalità di cui al successivo comma. 5. La sostituzione del preposto deve essere comunicata al Comune a cura del legale rappresentante della Società. La comunicazione deve essere corredata dall allegato B del Mod. COM 2 compilato e firmato dal nuovo preposto.

Art. 12 Sospensione 1. L esercente che intende sospendere l attività di vendita per un periodo continuativo superiore a 30 giorni è tenuto a darne comunicazione al Comune. 2. La sospensione può avere una durata massima continuativa di 12 mesi, prorogabili soltanto per cause di forza maggiore. Art. 13 Decadenza e revoca dell autorizzazione 1. L autorizzazione alla vendita è revocata qualora il titolare: a) non inizi l attività di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio dell autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità da richiedere entro il predetto termine; b) sospenda l attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di forza maggiore da richiedere entro il predetto termine; c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all art. 5 comma 2 del D. LGS. 114/1998; d) ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell attività disposta ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. LGS. 114/1998. 2. Il procedimento di revoca avviene con le seguenti modalità: a) il Responsabile di Servizio, con lettera raccomandata A.R., avvia il procedimento di revoca, comunicando le motivazioni ed assegnando un termine di 10 giorni per presentare eventuali controdeduzioni. b) in caso di silenzio l autorizzazione viene revocata. c) in caso di presentazione di scritti difensivi il responsabile decide in merito, dandone comunicazione all interessato.

Art. 14 Pubblicità dell autorizzazione 1. Chiunque può prendere visione presso gli Uffici Comunali dell autorizzazione rilasciata. 2. Dei provvedimenti definitivi in relazione alle richieste di apertura, trasferimento ed ampliamento delle medie strutture di vendita viene data notizia mediante affissione all Albo Pretorio Comunale per 15 giorni, ferma restando la notifica in forma amministrativa al richiedente. 3. Per quanto riguarda l accesso agli atti si rimanda allo specifico Regolamento Comunale ovvero alla L. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni. Art. 15 Commercio associato ad attività produttiva: 1. Non è richiesta l autorizzazione commerciale ai titolari di un attività artigianale o industriale, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio. Per quanto riguarda la superficie dei locali o porzioni di locali destinati alla vendita, le condizioni che determinano il cambio di destinazione d uso e l applicazione dei requisiti urbanistici relativi alle attività commerciali sono quelle stabilite dal P.R.G. 2. Qualora ad una attività produttiva si intenda associare l attività di vendita al dettaglio in forme non rientranti nel caso di esclusione di cui al comma precedente, è richiesta l identificazione catastale dei locali ad uso commerciale, il cambio di destinazione d uso ed il rispetto dei conseguenti requisiti urbanistici, nonché l autorizzazione commerciale.