ALLEGATO A DELLA DELIBERA P.G.N /2015 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLA RELATIVA RISCOSSIONE

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ALLEGATO A DELLA DELIBERA P.G.N.344643/2015 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLA RELATIVA RISCOSSIONE Art.1 (sostituzione dell'art.3) 1. L'art.3 del regolamento in oggetto è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo 3: Art. 3 Interpello 1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali. 2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Art. 3 Interpello 1. Il diritto di interpello -disciplinato a livello legislativo dall'art.11 della L.212/2000- trova applicazione anche con riferimento ai tributi comunali secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento. 2. I soggetti legittimati così come individuati dall'art.2 comma 1 del D.Lgs.156/15- possono interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relative all'applicazione di tributi locali nelle ipotesi di cui all'art.11 comma 1 della L.212/21000. 3. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria. Art.2 (sostituzione dell'art.4) 1. L'art.4 del regolamento in oggetto è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo 4: Art. 4 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello 1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente indirizzata al Comune. 2. La richiesta deve contenere a pena di inammissibilità: - i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante; - la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'amministrazione di rispondere; Art. 4 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello 1. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente (o altro soggetto legittimato) indirizzata al Comune. 2. La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui all'art.2 comma 2 del D.Lgs.156/15 ed contenere gli elementi indicati dall'art.3 del medesimo D.Lgs.156/15. 3. L'istruttoria dell'interpello è effettuata ai sensi dell'art.4 del D.Lgs.156/15. 4. Sono inammissibili le istanze di interpello

- la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata; - la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato. rientranti nelle casistiche di cui all'art.5 del D.Lgs.156/15. Art.3 (sostituzione dell'art.5) 1. L'art.5 del regolamento in oggetto è abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo 5: Art. 5 Effetti dell'interpello 1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. 2. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma. 3. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità dalle risposte fornite senza che nel frattempo siano intervenute modificazioni delle disposizioni tributarie applicabili, saranno rettificati od annullati d'ufficio o su istanza del contribuente. 4. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia. Art. 5 Effetti dell'interpello 1. L'esercizio del diritto di interpello da parte del contribuente impone al Comune di dare risposta scritta e motivata entro i termini specificatamente previsti dall'art.11 della L.212/2000. 2. Ai sensi dell'art.11 comma 3 della L.212/2000: a) quando la risposta non è comunicata al contribuente nel termine sopra previsto, il silenzio equivale a condivisione da parte del comune della soluzione prospettata dal contribuente nell'interpello; b) gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. 3. Il parere reso è privo di effetti in caso di incompletezza o di difetto di corrispondenza al vero di elementi e circostanze indicati nell'atto di interpello e rilevanti ai fini della pronuncia. 4. La presentazione di un'istanza di interpello- ai sensi dell'art.11 comma 5 della L.212/2000- non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta l'interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

5. le risposte alle istanze di interpello rese dal comune non sono impugnabili, secondo quanto previsto dall'art.6 del D.Lgs.156/15. Art.4 (modifiche all'art.31) 1. All'art.31 comma 1 (Determinazione dell'entità degli interessi tributari) del regolamento in oggetto prima del punto è inserita la seguente previsione: Art. 31 Determinazione dell'entità degli interessi tributari 1. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale. 2. La misura di cui al comma 1 si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 01 gennaio 2007. Art. 31 Determinazione dell'entità degli interessi tributari 1. La misura degli interessi dovuti per rapporti di credito e debito relativi ai tributi locali è pari al tasso di interesse legale, in attesa dell'emanazione del D.M. Di cui all'art.13 comma 2 del D.Lgs.159/15 sul tasso unico (di cui al medesimo art.13 comma 1). 2. La misura di cui al comma 1 si applica anche ai rapporti di imposta pendenti al 01 gennaio 2007. Art.5 (nuovo art.35bis) 1. Dopo l'art.35 è inserito il seguente nuovo articolo 35bis (con correlata integrazione dell'indice del Regolamento): Art.35bis Sospensione dei rimborsi e compensazione 1.1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. 2. Il Comune può valutare di disporre il rimborso dei tributi di propria competenza mediante compensazione quando si tratti di debito e credito consolidati. Art.6 (modifiche all'art.37) 1. L'art.37 comma 5 del regolamento in oggetto è abrogato e sostituito dal nuovo seguente comma 5: Art.37 riscossione coattiva. Art.37 riscossione coattiva.

5.Nella riscossione coattiva di cui al precedente comma il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata: a) compenso da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione; detto compenso non sarà superiore a quello che il contribuente avrebbe dovuto pagare a favore di Equitalia S.p.A. (art. 17 D.Lgs. 112/99) per la medesima attività di riscossione; b) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 3 punti percentuali; c) recupero spese legate alla produzione e notifica dell atto di ingiunzione fiscale, nella misura di euro 10,80 (oneri fiscali compresi) per singola ingiunzione; d) penalità per ritardato pagamento: 25 euro per singola ingiunzione. Questa penalità trova applicazione relativamente ai corrispettivi dei servizi a domanda individuale e delle quote di contribuzione per le quali sia previsto un sistema di sollecito pagamenti preingiunzione. Per i servizi scolastici/educativi questa specifica previsione comporta il superamento, a far data dal 01/01/2012, di quanto in precedenza disposto con delibera PG 227216/2010 con riferimento al c.d. secondo sollecito (di cui al punto 3 della prima proposta ivi deliberata) e conseguente avvio della riscossione coattiva dopo la scadenza del primo sollecito. e) rimborso spese di produzione della comunicazione di cui all art.1 comma 544 della L. 228/2012: Euro 2,00 (oneri fiscali compresi) per ogni comunicazione inviata. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro le azioni cautelari ed esecutive non possono essere intraprese prima del 5.Nella riscossione coattiva di cui al precedente comma il debitore è soggetto ai seguenti oneri nella misura di seguito indicata: a) rimborso spese da riconoscere al comune per l'attività di supporto alla riscossione, nella misura del: - 3,8% del debito ingiunto, in caso di pagamento entro la scadenza dell'ingiunzione; - 7,6% del debito ingiunto, in caso di pagamento oltre la scadenza dell'ingiunzione; b) interessi di mora, da calcolarsi dalla data di scadenza di pagamento dell'ingiunzione alla data di effettivo pagamento, nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 3 punti percentuali; c) recupero spese legate alla produzione e notifica dell atto di ingiunzione fiscale, nella misura di euro 10,80 (oneri fiscali compresi) per singola ingiunzione; d) penalità per ritardato pagamento: 25 euro per singola ingiunzione. Questa penalità trova applicazione relativamente ai corrispettivi dei servizi a domanda individuale e delle quote di contribuzione per le quali sia previsto un sistema di sollecito pagamenti preingiunzione. Per i servizi scolastici/educativi questa specifica previsione comporta il superamento, a far data dal 01/01/2012, di quanto in precedenza disposto con delibera PG 227216/2010 con riferimento al c.d. secondo sollecito (di cui al punto 3 della prima proposta ivi deliberata) e conseguente avvio della riscossione coattiva dopo la scadenza del primo sollecito. e) rimborso spese di produzione della comunicazione di cui all art.1 comma 544 della L. 228/2012: Euro 2,00 (oneri fiscali compresi) per ogni comunicazione inviata. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro le azioni cautelari ed esecutive non possono

decorso di centoventi giorni dall'invio di una comunicazione, tramite posta ordinaria, contenente il dettaglio del dovuto. f) altri oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelative ed esecutive (fermo amministrativo, pignoramenti mobiliari e immobiliari). In tali ipotesi il rimborso spese a carico del debitore non dovrà essere superiore a quello già riconosciuto a favore di Equitalia S.p.A. in base alle norme vigenti (tabella D.M. 21 novembre 2000). g) diritti e oneri derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile. In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia presso il tribunale, rimangono comunque a carico del debitore i diritti di notifica dell'atto di citazione. essere intraprese prima del decorso di centoventi giorni dall'invio di una comunicazione, tramite posta ordinaria, contenente il dettaglio del dovuto. f) oneri di rimborso spese a carico del debitore per attività cautelative ed esecutive (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, pignoramenti mobiliari e immobiliari), quantificati in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000. g) diritti, oneri e spese di assistenza legali derivanti dalle attività esecutive svolte ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile. Le spese di assistenza legale sono determinate nella misura delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e comunque non superiore al 20% del dovuto risultante dall'atto esecutivo. In caso di pagamento integrale del dovuto prima dell'iscrizione a ruolo della controversia presso il tribunale rimangono comunque a carico del debitore i diritti di notifica dell'atto esecutivo e le spese di assistenza legale, nella misura ad egli più favorevole tra il 50% delle spese di lite liquidabili dal giudice dell'esecuzione secondo quanto previsto dalle norme o dagli usi vigenti e il 10% del dovuto risultante dall'atto esecutivo.