Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta

Documenti analoghi
Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

PROMEMORIA Contributi ai sensi dell'articolo 2 dell'ordinanza sulla frutta per la fabbricazione di prodotti di frutta

(Ordinanza sulla liberazione secondo l OIEVFF) del 16 settembre 2016

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente i provvedimenti di sgravio del mercato della frutta a nocciolo e la valorizzazione della frutta a granelli

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del secondo semestre 2002

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente la determinazione dei fitti agricoli

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero

Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 43 capoverso 1 della legge del 6 ottobre sull imposizione della birra (LIB), ordina:

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza dell UFAG. Modifica del 2 agosto L Ufficio federale dell agricoltura ordina:

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017)

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

del 9 ottobre 1986 (Stato 1 gennaio 2011)

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1

Ordinanza del DEFR concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard 1

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita.

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Voce di tariffa Designazione della merce. ... di cereali panificabili 3081 per l alimentazione di animali altri

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza concernente l importazione e l esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli

Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l AELS e la CE

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell assicurazione malattie

Ordinanza sul controllo del latte

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Transcript:

Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (Ordinanza sulla frutta) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 capoverso 1 e 185 capoverso 3 della legge del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura, ordina: Art. 1 Contributi per l immagazzinamento della riserva di mercato a livello d azienda 1 Possono essere concessi contributi ai costi per le scorte e gli interessi del capitale nell ambito dell immagazzinamento della riserva di mercato a livello d azienda sotto forma di concentrato di succo di mela e di pera (concentrato). 2 I contributi ai costi per le scorte per unità di concentrato sono determinati dall Ufficio federale dell agricoltura (UFAG) sulla base dei costi per le scorte di concentrato. 3 I contributi ai costi per gli interessi del capitale per unità di concentrato sono determinati dall UFAG sulla base: a. del prezzo di fabbricazione del concentrato; e b. del tasso d interesse determinato annualmente dall UFAG; il tasso d interesse si basa su quello applicato dalle banche per il finanziamento di crediti per affari corrispondenti. 4 I costi per le scorte e il prezzo di fabbricazione sono calcolati da un servizio esterno neutrale tenendo conto di aspetti economico-aziendali. 5 Per riserva di mercato a livello d azienda si intende, per le mele e le pere da sidro, un quantitativo destinato alla valorizzazione eccedente l approvvigionamento normale, ma al massimo pari al 40 per cento dell approvvigionamento normale. 6 L approvvigionamento normale di una fabbrica di sidro corrisponde al 110 per cento del quantitativo medio immesso sul mercato di prodotti di mele e pere riferito agli ultimi due anni. RU 2013 3961 1 RS 910.1 1

Produzione agricola Art. 2 Contributi per la fabbricazione di prodotti di bacche nonché di frutta a granella e a nocciolo 1 Sono concessi contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche, frutta a granella e a nocciolo, fresche, intere e pagate al produttore di frutta, elencate nell allegato, nonché per la fabbricazione di aceto da prodotti di mele da sidro e pere da sidro. L importo dei contributi è fissato nell allegato. 2 2 I contributi sono concessi soltanto per la fabbricazione di prodotti: a. valorizzati come derrate alimentari; b. non gravati dall imposta sull alcool; e c. la cui aliquota di dazio ammonta al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato. 3 3 Quale prezzo franco dogana svizzera non tassato si intende il prezzo del prodotto del Paese dal quale è stato importato il quantitativo maggiore di prodotto durante i quattro anni precedenti l anno civile in corso. 4 Quale prezzo del prodotto si intende la media dei prezzi dei quattro anni precedenti l anno civile in corso. In casi eccezionali quale prezzo del prodotto può essere considerata la media dei prezzi di un periodo più breve. Art. 3 4 Persone aventi diritto ai contributi 1 Le fabbriche di sidro industriali con sede in Svizzera ricevono contributi di cui all articolo 1. 2 Le persone con sede o domicilio in Svizzera ricevono contributi di cui all articolo 2. Art. 4 5 2 Concessione dei contributi 1 I contributi di cui all articolo 1 sono concessi soltanto se prima dell inizio del raccolto dell anno civile in corso l organizzazione interessata ha richiesto all UFAG la concessione dei contributi per concentrato di mele e pere del raccolto dell anno civile in corso. Sono concessi per il periodo d immagazzinamento per concentrato di mele e pere raccolte nell anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. 2 I contributi di cui all articolo 2 sono concessi per bacche, frutta a granella e a nocciolo raccolte nell anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Per la fabbricazione di aceto sono concessi per prodotti da mele da sidro e pere da sidro raccolte nell anno civile della presentazione della domanda o 2 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 16 set. 2016, in vigore dal 1 gen. 2017 3 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 16 set. 2016, in vigore dal 1 gen. 2017 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 16 set. 2016, in vigore dal 1 gen. 2017 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 16 set. 2016, in vigore dal 1 gen. 2017

O sulla frutta nei due anni civili precedenti. Sono concessi in base all ordine d entrata delle domande. 3 Non sono versati importi inferiori a 500 franchi. Art. 5 Domande 1 Le domande devono essere presentate in forma cartacea o elettronicamente. 2 Per momento della presentazione si intende l ora stampata sul fax o l ora di entrata dell invio via Internet. 3... 6 Art. 6 7 Obbligo di notifica Chi richiede contributi è tenuto a notificare all UFAG, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all entrata e alla trasformazione di frutta e di prodotti di frutta nonché all utilizzazione e alle scorte di prodotti. Art. 7 Requisiti qualitativi Per bacche, frutta a granella e a nocciolo e prodotti da esse ottenuti per i quali sono concessi contributi l UFAG può prescrivere oneri concernenti la qualità minima. A tale riguardo si basa sulle consuetudini commerciali svizzere o sulle norme di qualità internazionali. Art. 8 Rilevazione dei dati Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 l UFAG può rilevare e analizzare dati specifici delle aziende. Art. 9 Contributi a rilevazioni statistiche nell ambito della frutta L UFAG accorda contributi a rilevazioni statistiche nell ambito della frutta conformemente all ordinanza del 30 giugno 1993 8 sulle rilevazioni statistiche. Art. 10 Esecuzione L UFAG esegue la presente ordinanza. Art. 10a 9 Disposizione transitoria della modifica del 16 settembre 2016 Alla frutta dei raccolti 2015 e 2016 si applica il diritto anteriore. 6 Abrogato dal n. I dell O del 16 set. 2016, con effetto dal 1 gen. 2017 7 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 16 set. 2016, in vigore dal 1 gen. 2017 8 RS 431.012.1 9 Introdotto dal n. I dell O del 16 set. 2016, in vigore dal 1 gen. 2017 3

Produzione agricola Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del 7 dicembre 1998 10 sulla frutta e la verdura è abrogata. Art. 12 11 Modifica di un altro atto normativo Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2014. 10 [RU 1999 415, 2003 4909, 2004 4909, 2005 5267, 2007 4477 n. IV 66, 2008 3575, 2009 6363] 11 La mod. può essere consultata alla RU 2013 3961. 4

O sulla frutta Importo dei contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche, frutta a granella e a nocciolo Allegato 12 (art. 2 cpv. 1) Per le bacche, la frutta a granella e a nocciolo sottoelencate sono concessi i seguenti contributi per 100 kg: Bacche, frutta a granella e a nocciolo Contributo fr./100 kg Mele 17.00 Pere e cotogne 8.50 Mele da sidro e pere da sidro 6.00 Albicocche 21.50 Ciliegie 45.80 Susine, incluse le prugne 51.50 Fragole 141.80 More e lamponi 241.00 Altre bacche 91.30 12 Introdotto dal n. II dell O del 16 set. 2016, in vigore dal 1 gen. 2017 5

Produzione agricola 6