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REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 12222 DEL 10/07/2019 STRUTTURA PROPONENTE Direzione: Area: LAVORO AFFARI GENERALI Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali. legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 "Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali". (CONSOLANDI SILVIA) (CAPUTO ROMINA) (O. GUGLIELMINO) (M. NOCCIOLI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE LAVORO E NUOVI DIRITTI, FORMAZIONE, SCUOLA E DIR. ALLO STUDIO UNIV., POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE (Di Berardino Claudio) L'ASSESSORE DI CONCERTO IL DIRETTORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 22/07/2019 prot. 554 ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali. legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore al lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione VISTO l articolo 36 della Costituzione Italiana; VISTO lo Statuto della Regione Lazio, con particolare riferimento all art. 6 comma 5 a norma del quale la Regione riconosce nel diritto al lavoro di ogni persona e nella funzione sociale del lavoro valori fondamentali ed irrinunciabili ai quali ispirare la propria attività e assume iniziative per rendere effettivo tale diritto ; VISTA la legge 13 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ; VISTA la legge 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate ; VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), come integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare l articolo 24 che, nel disciplinare i servizi di progettazione di lavori pubblici, - stabilisce che il compenso sia commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività svolte; - dispone che i corrispettivi individuati siano utilizzati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento del servizio; - vieta alle Pubbliche Amministrazioni di condizionare la corresponsione dei compensi al finanziamento dell opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso; PRESO ATTO che il decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n.172 Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, nell art.19 quaterdecies, introduttivo dell'articolo 13 bis della legge n. 247/2012 in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, - considera equo il compenso che risulti proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione; - individua le clausole da ritenere vessatorie; - estende il principio definito dell equo compenso alle prestazioni rese da tutti i professionisti, prevedendo che La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti ; VISTA la legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie e, in particolare, l articolo 2, comma 112 il quale così recita Ai sensi dell articolo 75 dello Statuto, è istituita, presso l Assessorato regionale competente in materia di lavoro, la Consulta regionale dei lavoratori atipici iscritti alla gestione separata dell Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei libero professionisti del Lazio, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di lavoro ; Pagina 2 / 6

VISTA la legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali e in particolare VISTE - l art. 2 comma 2 che prevede * + la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate * +; - l art. 4 comma 1 che statuisce L amministrazione, al momento del rilascio dell atto autorizzativo o della ricezione di istanze a intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali o comunque esecutori dell opera professionale, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, anche attraverso copia della fattura o parcella di pagamento. la deliberazione di Giunta Regionale n. 12 del 15 gennaio 2019 Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali forensi ; la deliberazione di Giunta Regionale n. 19 del 22 gennaio 2019 Deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 15 gennaio 2019 avente ad oggetto "Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali ; CONSIDERATO che tali disposizioni intendono superare il fenomeno che, soprattutto per effetto della abolizione dei tariffari, ha visto molte Amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste, caratterizzando le procedure di affidamento di servizi professionali; RITENUTO che il valore sociale ed economico delle prestazioni professionali debba essere pienamente riconosciuto dall Amministrazione regionale, che deve essere impegnata ad applicare il principio dell equo compenso nelle proprie procedure di affidamento; RAVVISATA la conseguente necessità di adottare specifici indirizzi nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate della Regione in ossequio alle previsioni dell art. 2 della sopra citata Legge regionale n. 6/2019; RITENUTO al riguardo di stabilire che nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi debbano essere determinati, come previsto dal d.lgs. n. 50/2016 e dal d.l. n. 148/2017 introduttivo dell'articolo 13-bis della legge n. 247/2012, sulla base dei parametri fissati con decreti ministeriali relativamente alle diverse professioni ai fini della liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali; RITENUTO pertanto che i compensi come sopra determinati, nel caso di procedure concorsuali, devono essere presi a riferimento per individuare l importo a base di gara, avendo cura di utilizzare, nei relativi avvisi pubblici, formule che scoraggino i ribassi eccessivi; DATO ATTO che attualmente sono vigenti e devono essere applicati i seguenti decreti ministeriali: - per gli avvocati, il decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ; - per i commercialisti, il Decreto Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ; Pagina 3 / 6

- per i notai e gli assistenti sociali, il Decreto Ministero della giustizia 2 agosto 2013, n. 106 Regolamento recante integrazioni e modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ; - per i consulenti del lavoro, il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali 21 febbraio 2013, n. 46 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro ; - per le professioni sanitarie (Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), il decreto del Ministero della Salute 19 luglio 2016, n.165 Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica ; - per le professioni tecniche come agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare, le tabelle del Decreto Ministero della giustizia 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ; RITENUTO di impartire agli Uffici regionali, agli enti strumentali e alle società controllate della Regione Lazio i seguenti indirizzi in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali affinché sia evitato il ricorso a criteri di valutazione delle offerte potenzialmente idonei ad alterare l equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare e il compenso stabilito nonché l inserimento di clausole contrattuali di contenuto vessatorio: a) negli atti relativi alle procedure di affidamento, gli importi dei compensi professionali, da utilizzare quale criterio o base di riferimento per individuare il prezzo a base di gara, devono essere determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità. b) negli avvisi pubblici relativi alle procedure di affidamento di cui alla lettera precedente, devono essere utilizzate formule che scoraggino i ribassi eccessivi. Il compenso finale dovrà essere conforme ai già menzionati parametri; c) nell impostazione degli atti delle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla Legge n. 4/2013 devono essere proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali; d) nella predisposizione del contratto di incarico professionale, fatta salva la previsione di cui all art. 5 della L.R. n. 6/2019, non devono essere inserite clausole vessatorie, come configurate dall art.13 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247 e in particolare le clausole che consistono: 1) nella riserva per l Amministrazione della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; 2) nell'attribuzione all Amministrazione della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; Pagina 4 / 6

3) nell'attribuzione all Amministrazione della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; 4) nella previsione di clausole che impongono al professionista l anticipazione di spese ovvero la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto del contratto; 5) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 6) nella previsione che, in ipotesi di nuovo contratto sostitutivo di altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente contratto, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; 7) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto; e) nella specifica ipotesi di predisposizione del contratto di incarico professionale con un avvocato del libero foro, sono da considerarsi vessatorie le clausole che consistono nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte. RITENUTO necessario, altresì, adottare il modello di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatto ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, del professionista in merito al pagamento delle proprie spettanze da parte del committente, come previsto dal citato art. 4 comma 1 della L.R. n. 6/2019 di cui all allegato A alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; RITENUTO necessario, altresì, rimandare a specifico atto l adozione di apposite misure dirette a garantire l applicazione delle disposizioni della l.r. 6/2019 nei confronti degli enti, delle aziende del servizio sanitario regionale e delle strutture regionali sanitarie accreditate in conformità a quanto disposto dall articolo 5 della citata legge regionale. ATTESO CHE il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; DELIBERA 1. di impartire agli Uffici regionali, agli enti strumentali e alle società controllate della Regione Lazio i seguenti indirizzi in materia di procedure di acquisizione di servizi professionali: a) negli atti relativi alle procedure di affidamento, gli importi dei compensi professionali, da utilizzare quale criterio o base di riferimento per individuare il prezzo a base di gara, devono essere determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità. b) negli avvisi pubblici relativi alle procedure di affidamento di cui alla lettera precedente, devono essere utilizzate formule che scoraggino i ribassi eccessivi. Il compenso finale dovrà essere conforme ai già menzionati parametri; c) nell impostazione degli atti delle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla Legge n. 4/2013 devono essere proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali; Pagina 5 / 6

d) nella predisposizione del contratto di incarico professionale, fatta salva la previsione di cui all art. 5 della L.R. n. 6/2019, non devono essere inserite clausole vessatorie, come configurate dall art. 13 bis della legge 31 dicembre 2012, n.247 e in particolare le clausole che consistono: 1) nella riserva per l Amministrazione della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; 2) nell'attribuzione all Amministrazione della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; 3) nell'attribuzione all Amministrazione della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito; 4) nella previsione di clausole che impongono al professionista l anticipazione di spese ovvero la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto del contratto; 5) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 6) nella previsione che, in ipotesi di nuovo contratto sostitutivo di altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente contratto, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; 7) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.; e) nella specifica ipotesi di predisposizione del contratto di incarico professionale con un avvocato del libero foro, sono da considerarsi vessatorie le clausole che consistono nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte. 2. Di adottare il modello di dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, redatto ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, del professionista in merito al pagamento delle proprie spettanze da parte del committente, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A e di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale. 3. Di rimandare a specifico atto l adozione di apposite misure dirette a garantire l applicazione delle disposizioni della l.r. 6/2019 nei confronti degli enti, delle aziende del servizio sanitario regionale e delle strutture regionali sanitarie accreditate in conformità a quanto disposto dall articolo 5 della citata legge regionale. Dall'attuazione delle disposizioni della presente deliberazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale della Regione Lazio. Pagina 6 / 6

All.A Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - della/ del professionista in merito al pagamento delle proprie spettanze da parte del committente (art. 4 legge regionale Lazio 12 aprile 2019 n. 6) Dati della/del professionista La/il sottoscritta/o nata/o _ a il residente in via n. identificata/o con documento di riconoscimento allegato alla presente dichiarazione: tipo documento n. rilasciato da iscritto a Ordine / Albo/ Collegio professionale Associazione professionale di categoria ex L. 4/2013 della provincia di al n. PEC/mail in qualità di: progettista tecnico incaricato altro specificare per la prestazione: Dati del committente Incarico ricevuto da nata/o a il residente in via n. C.F. (eventualmente)titolare/rappresentante legale della ditta/società C.F./P.I. SEDE Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di esibizione o uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento, come richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità DICHIARA che per la prestazione professionale sopra indicata ha ricevuto il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, nei termini stabiliti dalla lettera o contratto di incarico sottoscritto dalle parti in data Dati del pagamento: V I A R O S A R A I M O N D I G A R I B A L D I, 7 0 0 1 4 5 R O M A T E L + 3 9. 0 6. 5 1 6 8 5229 F A X + 3 9. 0 6. 5 1 6 8 4 8 4 2 W W W. R E G I O N E. L A Z I O. I T O G U G L I E L M I N O @ R E G I O N E. L A Z I O. I T

Si allega: - copia fattura/parcella di pagamento - copia fotostatica del documento di identità in corso di validità Con la firma della presente, la/il sottoscritt dichiara di essere informat sul fatto che i dati contenuti nella presente saranno utilizzati solo a fini di raccolta e trattamento connessi a compiti istituzionali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza del d.lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Luogo, data La/Il professionista