Aumento di capitale sociale: si presume realizzato con gli utili societari

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Transcript:

Aumento di capitale sociale: si presume realizzato con gli utili societari di Antico/Conigliaro Pubblicato il 6 dicembre 2007 Come è noto, è ormai acclarata la legittimità della presunzione di distribuzione in capo ai soci degli utili non contabilizzati da parte delle società a ristretta base azionaria. Da ultimo, tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione sentenza n. 21415 del 28.9.2007, dep. l 11.10.2007 che ha accolto il ricorso dell Agenzia delle Entrate, atteso che la sentenza impugnata è stata resa in violazione del principio elaborato da questa Corte (sentenza n. 7174/2002) e secondo il quale, nel caso di società a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociali. Altri precedenti si riscontrano sulla stessa linea sin dagli anni 90 cfr. Cassazione, sentenza 19.2.1990, n. 11785 -. A distanza di pochi anni sempre la Cassazione sentenza n. 21573 del 23 giugno 2005 (dep. il 7 novembre 2005) ha affermato che qualora il socio di 1

una società a ristretta base azionaria deduca di aver presentato denuncia penale contro l amministratore, sul cui conto personale sono stati rinvenuti gli utili occultati, il giudice di merito deve valutare se questi elementi indiziari siano tali da vincere la presunzione secondo cui gli utili occulti di una società a ristretta base azionaria vengono percepiti dai soci. Per la Corte, l imputazione si basa su di una regola di esperienza secondo cui nelle società di capitali in cui i partecipanti costituiscono un gruppo ristretto, spesso legato da vincoli più o meno stretti di solidarietà familiare, nella normalità dei casi, si può ragionevolmente ritenere che gli utili occultati siano stati distribuiti proporzionalmente ai singoli soci così come avviene per tutti gli utili nelle società di persone. In ordine al procedimento presuntivo utilizzato, gli estensori della sentenza evidenziano che siamo in presenza di una presunzione semplice, provvista certo di una propria validità di fondo, ma basata sostanzialmente sull id quod plerumque accidit. E la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili non contabilizzati di una società di capitali, a ristretta base azionaria (nel caso di specie, con due soci: marito e moglie), non viene meno per il fatto che, in sede penale, sia stato accertato che il socio di minoranza (la moglie) non aveva partecipato alla gestione aziendale, semmai avrebbe potuto assumere rilievo una controversia civile promossa contro l amministratore ex art. art. 2392 del codice civile (così si esprime la Cassazione con la sentenza 26.10.2005, n. 20851). Ulteriori sentenze sono state emesse di recente, sempre dalla Corte di Cassazione: con la sentenza n. 11724 del 6.4.2006, dep. il 18.5.2006, la Suprema Corte ha affermato che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale nell accertamento di maggior base imponibile a carico di una società di capitali a ristretta base azionaria non occorre una prova specifica dell attribuzione al socio degli 2

utili non contabilizzati, operando una presunzione relativa di ripartizione pro quota superabile dal contribuente tramite prova contraria e con la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati ovvero reinvestiti; con la sentenza n. 25689 del 26.10.2006 (dep. il 4.12.2006) la Corte di Cassazione, nel riconfermare l indirizzo, lo estende di fatto anche in relazione ai proventi illeciti. Per la Cassazione, gli accertamenti tributari di cui è causa traggono origine da evasione di imposta su vendite di prodotti petroliferi effettuati dalla società partecipata senza contabilizzazione nei libri sociali e dunque di attività di occultamento di ricavi messi in atto dalla stessa società. Non è perciò pertinente il richiamo a redditi che deriverebbero dall attività delittuosa compiuta solo da taluni soci che non si rifletterebbe sulla posizione degli altri ; con la sentenza n. 10982 del 3.4.2007, dep. il 14.5.2007, la Corte, una volta acclarata la presunzione secondo cui nelle società di capitali a ristretta base sociale i redditi occulti siano stati distribuiti fra i soci, ne discende l obbligo per la società di provvedere anche alle ritenute alla fonte su tali redditi. Del resto, prosegue la Corte, ex art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 597/1973 i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno nel territorio dello stato la sede legale o amministrativa o l oggetto principale dell attività, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. E nella specie si tratta appunto di redditi accertati nei confronti della società resistente a seguito di maggior redditi accertati in capo a società in accomandita semplice di cui la F. resistente era compartecipe in varia misura ; la Corte richiama precedenti pronunce tra le quali la n. 16885/2003 in cui si è 3

osservato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria ovvero a base familiare, pur non sussistendo a differenza di una società di persone una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, non può considerarsi illogica tenuto conto della complicità che normalmente avvince un gruppo così composto la presunzione (semplice) di distribuzione degli utili extracontabili ai soci. Lo stesso principio è affermato dalla Cassazione nella sentenza del 16.5.2002, n. 7174, la quale, nel caso di società a ristretta base azionaria, ha ritenuto ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, presunzione che non viola, in ogni caso, il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci. Nello stesso senso, Cass. 3.3.2000, n. 2390. Può quindi dirsi ius receptum il principio secondo il quale, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, in caso di accertamento di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti (nello stesso senso vd. anche Cass. n. 20851/2005), con il conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta; con la sentenza n. 7910 del 5.3.2007 (dep. il 30.3.2007) la Cassazione ha ritenuto legittima la pretesa erariale per il pagamento dell Irpef evasa e delle conseguenti sanzioni rivolta al socio accomandatario di una società in accomandita semplice, in conseguenza dell accertamento a suo carico di un maggior reddito, stante la presunzione legale di avvenuta percezione dei maggiori utili (salva la prova del contrario da parte del contribuente), a prescindere dalle 4

circostanze (ininfluenti rispetto all obbligo di pagamento dell Irpef) relative al carattere reale o fittizio della società od anche alla sua ammissibilità o inammissibilità, in base alle norme regolanti l esercizio delle libere professioni. L elemento di novità Come abbiamo visto è assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che gli utili extracontabili di una società di capitale a ristretta base azionaria e/o familiare, si presumono percepiti dai soci. Ma la sentenza della Cassazione n. 24531 del 24 settembre 2007, depositata il 26 novembre 2007, che andiamo ad annotare, fissa un principio inverso rispetto a quello sopra indicato e cioè che la disponibilità finanziaria dei soci, manifestata attraverso l aumento del capitale sociale, lascia presumere che lo stesso derivi dall occultamento di ricavi imputabili alla società. L interessante e per certi versi nuova questione trae spunto da una verifica fiscale della Guardia di Finanza di Avezzano nei confronti della A.O. srl, cui faceva seguito l avviso di accertamento da parte dell ufficio competente. Il rilievo, contestato dalla Parte, riguardava le anticipazioni infruttifere da parte dei soci: secondo la società nessuna norma avrebbe imposto ai soci di documentare la provenienza del denaro versato nelle casse della società. 5

La Commissione adita accoglieva il ricorso, annullando l avviso di accertamento. Avverso tale decisione, l Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di l Aquila, che, con la sentenza n. 107/6/01, pronunciata il 22 maggio 2001 e depositata il 3 luglio 2001, confermava la decisione dei primi giudici, motivando il proprio operato sull assunto della mancanza di elementi indiziari dotati dei necessari requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. Per i giudici del riesame l Ufficio si sarebbe limitato a constatare che si trattava di una società costituita da componenti dello stesso nucleo familiare, ma questa considerazione non avrebbe potuto sostituire la necessità di addurre valide prove circa la presunta natura di reddito societario dei versamenti dei soci. Avverso tale sentenza, l Amministrazione Finanziaria proponeva ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo: omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), atteso che la Commissione appellata avrebbe dedotto la motivazione in relazione ad un solo elemento indiziario, laddove, invece, l accertamento induttivo dell Ufficio sarebbe legittimato dall esiguità dei redditi dichiarati dai soci, assolutamente inidonei a motivare, pertanto, gli ingenti conferimenti fatti alla società, comprensibili solo nel caso che derivino da redditi d impresa occultati. La Cassazione ha accolto il ricorso dell Ufficio. Infatti, i fatti rilevati dall Ufficio e posti a fondamento dell accertamento, ovvero il considerevole aumento di capitale della società costituita a base familiare da soci, che risultano fiscalmente nullatenenti, ha generato nell Ufficio la presunzione che, in effetti, l aumento di capitale 6

nascondesse l occultamento fiscale di redditi societari poi tradotti in aumento di capitale. Quanto sopra costituisce presunzione, sia pure semplice, che imponeva ai contribuenti di dare conto, in qualche modo, della provenienza del denaro oggetto dell aumento di capitale. E pertanto la sentenza depositata pochi giorni fa osserva che su questo punto, la sentenza impugnata appare ultronea e carente nelle sue motivazioni: ultronea nella parte in cui si dice tutt al più si doveva accertare, prima, un maggior reddito ai soci, attraverso, se del caso, accertamento sintetico, dal momento che la fattispecie in esame riguarda unicamente il reddito societario ed i fatti che hanno dato vita alla presunzione sono strettamente inerenti alla gestione societaria. Carente perché l iter logico seguito dall Ufficio è stato ignorato dalla Commissione. Gli estensori della sentenza ricordano che è giurisprudenza di questa Corte che si è in presenza di vizio di insufficiente motivazione ove il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato. Il giudice deve delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata; escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dall adottata decisione (ex multis, Cass. 11198/97). Gianfranco Antico 5 dicembre 2007 7

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