STATUTO Associazione Promozione Sociale KUNE



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STATUTO Associazione Promozione Sociale KUNE Art.1 Costituzione 1. L'Associazione di solidarietà famigliare denominata "Kune con sede in Milano (MI), è una associazione senza fini di lucro che si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa, nonché alla partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e alla formazione degli organi sociali. 2. L Associazione opera, senza fini di lucro al fine dell esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà famigliare e sociale e in un contesto di struttura liberamente e democraticamente autogestita con pari diritti nel pieno rispetto della libertà e dignità di tutti gli associati, prevede l elettività delle cariche associative ed in particolare essa: svolge le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse; i proventi dell attività non sono possono in alcun modo essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta come non possono essere distribuiti utili e/o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. obbligatoriamente impiega gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell Associazione a fini di pubblica utilità, salvo diversa ed ulteriore destinazione imposta dalla legge. 3. L Associazione ha durata illimitata. Lo scopo dell Associazione è: Art.2 Scopo 1. gestire, attraverso forme di auto organizzazione e mutualità familiare, l attività di cura dei bambini nella prima infanzia quali gestire servizi rivolti ai bambini da 0 3 anni che possono essere nidi famiglia, micro nido, comunità e asili nidi; gestire servizi rivolti ai bambini dai 3 6 anni quali scuola dell infanzia e gestire servizi rivolti a bambini fino a 10 anni in servizi quali centri estivi; 2. organizzare momenti educativi e corsi specifici per bambini attraverso la musica, lo sport, lo yoga, la danza, il teatro, la pittura e le lingue straniere; 3. organizzare laboratori, feste di compleanno, aiuto compiti e momenti ludici, ricreativi e didattici per l infanzia; 4. organizzare meeting, riunione e momenti di ascolto per permettere alle famiglie di riunirsi per confrontarsi tra di loro o con professionisti su temi e problematiche inerenti la genitorialità; 5. aiuto alla funzione educativa e genitoriale, a supporto (e non in sostituzione) di tale funzione, senza deleghe educative; 6. fornire iniziative formative per i genitori; istituire osservatori, centri di documentazione studi e raccolta dati, organizzare convegni, manifestazioni e corsi culturali, relativamente all'aspetto spirituale, culturale, morale, educativo, economico, politico, sociale della famiglia; 7. rendere i genitori più autonomi attraverso la diffusione di una cultura per la genitorialità consapevole; 8. organizzare attività espressive e linguistiche volte alla valorizzazione delle emozioni e alla proposta di codici e linguaggi formali come strumento di mediazione e di incontro interpersonale;

9. diffondere informazioni corrette sull evoluzione della gravidanza, del parto e del puerperio, per consentirla alle donne una gestione maggiore della propria salute e contribuire alla demedicalizzazione dell evento nascita; 10. favorire la ricerca e il confronto fra madri e coppie sugli aspetti relativi all allattamento, allo svezzamento ed alla crescita del bambino; 11. offrire ai soci una biblioteca di consultazione, nonché tutti i materiali e prodotti utili a sostegno di quanto proposto all'interno dei programmi didattici e delle attività relative all infanzia; 12. implementare servizi di Consulenza psicopedagogica e psicoterapica rivolta a bambini, adolescenti e adulti; 13. promuovere e gestire corsi specifici e altre attività culturali e didattiche, di formazione e informazione atte a diffondere il pensiero filosofico vegano; 14. promuovere la pubblicazione di riviste, libri, testi, audiovisivi, sussidi informatizzati, sia in proprio che mediante affidamento a terzi, strumentali al perseguimento degli scopi; 15. ottenere finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione dei suddetti progetti; 16. proporre il riconoscimento e l acquisizione da parte degli organismi pubblici del bagaglio culturale e scientifico creato dalle associazioni di base nel settore materno infantile. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l Associazione potrà, tra l altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dar in locazione beni, siano essi mobili che immobili e potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni operanti sempre nell ambito della solidarietà sociale. Art.3 Soci 1. Sono Soci quelli che sottoscrivono l atto costitutivo e quelli che successivamente, a seguito della loro richiesta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto ne condividono gli scopi e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. Il consiglio deciderà sull accoglimento od il rigetto della domanda di ammissione. In caso di rigetto della domanda di iscrizione il consiglio dovrà comunicarne i motivi all interessato. 2. Tutti i soci hanno uguali diritti nei confronti dell Associazione, nel prendere parte alle iniziative dell Associazione e nel partecipare con diritto di voto alle assemblee come anche nell essere eletti alle cariche sociali ed operare a promuovere le iniziative e le finalità dell Associazione. I soci sono tenuti a pagare una quota associativa annua che è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo con delibera e valida per l anno successivo. Il periodo d imposta dell associazione corrisponde con l anno solare di conseguenza anche la quota sociale è determinata ad anno solare. 3. Le quote sociali sono intrasferibili. 4. L ammissione all Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell Associazione e tutti i Regolamenti. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. 5. Tutti i soci cessano di appartenere all Associazione per: dimissioni volontarie; non aver effettuato il versamento della quota associativa; morte; esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell art. 24 Codice civile e deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall Assemblea. In quest'ultimo caso il socio escluso può ricorrere entro 30 giorni alle determinazioni dell Assemblea, la quale decide in via definitiva; i soci recedenti od esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell Associazione. Art.4 Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, ad accedere a ogni formazione ed informazione inerente gli atti posti in essere dall Associazione, a recedere dall appartenenza all Associazione nei modi e termini previsti dal presente statuto. 2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a rispettare le norme previste dai regolamenti debitamente deliberati dal Consiglio Direttivo, a contribuire al raggiungimento dello scopo sociale attraverso la propria opera, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato e richiesto. 3. Di astenersi da ogni comportamento che si ponga in contrasto con gli obiettivi e le regole dell Associazione. Art.5 Organi 1. Sono organi dell Associazione: l'assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente. Art.6 Assemblea 1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci. 2. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio sociale, ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. 3. Le riunioni sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante: comunicazione scritta diretta a ciascun socio mediante fax, mail ordinaria, mediante affissione nella bacheca sociale e/o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, dell avviso di convocazione contenente l ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l adunanza. 4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. 5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega ma ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. 6. Le deliberazioni dell assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15. 7. L'Assemblea ha i seguenti compiti: eleggere i membri del Consiglio Direttivo approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo; approvare il bilancio preventivo e consuntivo; approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 15; lo scioglimento dell Associazione e le modalità di devoluzione del patrimonio sulla base delle disposizioni dell articolo 1 comma 3 del presente statuto; Art.7 Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri compreso il Presidente, eletti dall Assemblea dei Soci, ad eccezione dei primi tre che sono nominati in seno all atto costitutivo. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. 2. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all anno per deliberare in ordine al rendiconto preventivo e consuntivo ed all ammontare della quota sociale.

3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta diretta a ciascun componente mediante fax, mail ordinaria e/o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, oppure mediante affissione nella bacheca sociale. 4. In prima convocazione il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. 5. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure a: eleggere il Presidente; assumere il personale; fissare le norme per il funzionamento dell Associazione; sottoporre all'approvazione dell assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza; nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell Associazione; tenere i libri sociali di competenza; determinare le quote associative annuali. 6. Al Consiglio Direttivo spetta la facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente. Art.8 Presidente 1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei propri componenti. 2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4. 3. Il Presidente rappresenta legalmente l Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell Assemblea e del Consiglio e compie tutti gli atti che impegnano l Associazione verso l esterno. 4. Il Presidente verifica l aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì il diritto di chiederne, a loro spese, eventuali estratti. Egli inoltre custodisce somme e valori dell Associazione ed esegue ogni operazione di cassa aggiornandone la contabilità dell Associazione, è autorizzato a riscuotere pagamenti, quote, contributi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. 5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile. 6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del Consiglio più anziano di età sottoponendo le determinazioni alla ratifica del Consiglio Direttivo. Art.9 Controversie 1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione dal Foro di Milano. 2. Tale determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Art.10 Durata e gratuità delle cariche 1. Tutte le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate. 2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. 3. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell ufficio. Art.11 Patrimonio e risorse economiche 1. Il patrimonio dell Associazione è costituito dai beni mobili e immobili conferiti all atto della costituzione e successive integrazioni e variazioni. Il patrimonio potrà essere incrementato con: acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all Ente a titolo di incremento del patrimonio; lasciti e donazioni con destinazione vincolata; sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali. E comunque fatto salvo l obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. 2. L Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: - quote associative e contributi volontari dei soci; - contributi e liberalità da parte di privati; - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche; - contributi di organismi internazionali; - donazioni e lasciti testamentari; introiti derivanti da convenzioni; - rette ed entrate derivanti dall erogazione di servizi agli associati e a terzi e per prestazioni volte al raggiungimento delle finalità istituzionali; - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all Associazione a qualunque titolo; - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. 3. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato e, come previsto all articolo 1 comma 3, non potranno in alcun modo essere suddivisi fra gli associati, come anche gli avanzi di gestione se conseguiti saranno obbligatoriamente reinvestiti in attività istituzionali. 4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario. Art.12 Quota sociale 1. La quota associativa a carico dei soci è fissata da Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né trasferibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. 2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell assemblea né prendere parte alle attività dell Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. Art.13 Rendiconto 1. Ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale, devono essere redatti, a cura del comitato, il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell Assemblea che deciderà a maggioranza di voti. Tale documento deve essere tenuto presso la sede dell Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare o richiederne una copia. È fatto divieto all Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di attività di utilità sociale definite statuariamente. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad

esse direttamente connesse. Eventuali beni, lasciti e contributi ricevuti dall Associazione dovranno essere ricompresi ed evidenziati nel rendiconto annuale. Art.14 Scioglimento 1. L Associazione si scioglie per delibera dell assemblea straordinaria o per inattività dell assemblea protratta per oltre due anni. 2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell assemblea, dedotte le passività devolveranno il Patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe e che abbia comunque fini di utilità sociale operante in identico o analogo settore della Associazione. Art.15 Modifiche allo statuto 1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci. Art.16 Norma di rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, in particolare le norme del Libro 1, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dalla legge regionale 23/99 riferita alle associazioni di solidarietà familiare. Milano (MI), lì 05 ottobre 2015 Berrobianchi Federica Akele Ramat Ehikioya Roberto Reverdito Tiziana Berrobianchi Fabio