Comune di Corato CONSULTA DEI CORATINI NEL MONDO

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Transcript:

Comune di Corato CONSULTA DEI CORATINI NEL MONDO REGOLAMENTO INDICE ART. 1 ISTITUZIONE ART. 2 FINALITA ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA ART. 4 BENEMERENZE ART. 5 SPESE ART. 6 DESIGNAZIONI E NOMINE ART. 7 COMPETENZE DELLA CONSULTA ART. 8 COMPITI DELLA CONSULTA ART. 9 GENESI DELLA CONSULTA ART. 10 ORGANI DELLA CONSULTA ART. 11 ASSEMBLEA PLENARIA ART. 12 ASSEMBLEA SPECIALE ART. 13 ESECUTIVO ART. 14 UFFICIO DI SEGRETERIA ART. 15 DURATA DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA ART. 16 DECADENZA DIMISSIONI REVOCA SURROGA ART. 17 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ART. 18 MODIFICHE AL REGOLAMENTO ART. 19 PUBBLICAZIONE ART. 20 NORMA TRANSITORIA

TITOLO I FINALITA E COMPOSIZIONE ART. 1 ISTITUZIONE 1. Il Comune di Corato istituisce la Consulta dei Coratini nel Mondo. ART. 2 FINALITA 1. La Consulta ha lo scopo di favorire l incontro con la città di quanti, pur non residenti, traggano le proprie origini da Corato. 2. Scopo della Consulta è anche quello di additare al pubblico apprezzamento i coratini che abbiano onorato il nome della città, per essersi particolarmente distinti nel campo delle scienze, delle attività professionali, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport, delle iniziative sociali e filantropiche e di trarre, dalle esperienze maturate, recisproci stimoli, proposte e progetti volti a migliorare le condizioni di vita nella città di Corato e nei luoghi di emigrazione. ART. 3 COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA 1. La Consulta dei Coratini nel Mondo è costituita da: - Membri benemeriti; - Membri onorari; - Membri di diritto. 2. Sono Membri benemeriti i coratini non residenti, designati dalla Giunta Comunale, nel numero massimo di due all anno, su indicazione della quinta Commissione Consiliare e della Commissione Consiliare competente in materia di politiche sociali, che abbiano acquisito nei settori di cui all art. 2, comma 1, del presente Regolamento, documentati meriti speciali confermati dal curriculum personale da depositare agli atti della Segreteria della Consulta. 3. Sono membri onorari: - i Presidenti delle Associazioni dei Coratini costituite al di fuori del territorio comunale; - un rappresentante di origine o di discendenza coratina, in linea paterna o materna, di ciascuna delle Associazioni extraregionali ed extranazionali dei Pugliesi emigrati, iscritte allo specifico Albo della Regione Puglia. 4. Sono Membri di diritto: - il Sindaco; - i Presidenti delle Associazioni degli emigrati e delle Associazioni che hanno come scopo prevalente quello di coltivare rapporti con emigrati in Paesi esteri, con sede a Corato; - due Consiglieri Comunali espressione delle minoranze, eletti a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno. A parità di voti, prevale il più anziano di età; - i Presidenti della Commissioni Consiliari permanenti; - i Presidenti delle altre Consulte comunali già costituite; - i Presidenti delle Associazioni degli Industriali, degli Artigiani, dei Commercianti e degli Agricoltori, con sede a Corato; - un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, con sede a Corato. 2

5. I Membri onorari e di diritto possono farsi sostituire a termine o in via definitiva. TITOLO II FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA ART. 4 BENEMERENZE 1. A titolo di benemerenza, ai cittadini designati dalla Giunta Comunale è conferito, all atto della loro nomina a membro onorario permanente della Consulta, un distintivo d oro con la riproduzione dello stemma di Corato ed una pergamena con la riproduzione dello stemma di Corato, delle generalità dei designati e la loro condizione di Membro benemerito della Consulta Comunale dei Coratini nel Mondo. 2. La benemerenza è conferita dal Sindaco in seduta solenne del Consiglio Comunale da tenersi in occasione delle festività di San Cataldo, Patrono della città. ART. 5 SPESE 1. Ai Membri Benemeriti della Consulta è assicurato, per la partecipazione all Assemblea plenaria e alla seduta solenne di cui all articolo precedente, un rimborso spese pari al costo del biglietto aereo di andata e ritorno dal luogo di residenza oltre al vitto e all alloggio per un periodo massimo di tre giorni. ART. 6 DESIGNAZIONI E NOMINE 1. Le designazioni e le nomine dei Membri della Consulta sono effettuate entro novanta giorni dall avvio di ciascuna consigliatura. ART. 7 COMPETENZE DELLA CONSULTA 1. La Consulta esercita funzioni consultive e propositive in ordine all attività dell Amministrazione comunale relativa alle materie di cui ai successivi artt. 8 e 13. ART. 8 COMPITI DELLA CONSULTA 1. La Consulta ha il compito di esprimere pareri e formulare proposte agli Organi comunali, allo scopo di: a- ottimizzare i rapporti tra la città e i suoi figli non residenti; b- valutare l opportunità di diffondere esperienze vissute e mutuare progetti realizzati in realtà geografiche e socio-economiche diverse da quelle locali; c- promuovere e sostenere l incentivazione di scambi culturali ed economici con le regioni nelle quali i coratini non residenti esplicano la propria attività; d- intensificare i rapporti con le Autorità politiche ed amministrative di residenza dei coratini emigrati per tutelarne al meglio la dignità e le condizioni di vita. 3

ART. 9 GENESI DELLA CONSULTA 1. Il Sindaco, ad avvenuta adozione della delibera di designazione dei Membri Benemeriti, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli a partecipare all Assemblea Plenaria, alla seduta di Consiglio ed alla cerimonia di conferimento delle benemerenze. 2. Contestualmente, il Sindaco richiede alle Associazioni, alle Organizzazioni sindacali ed alle Consulte cittadine di voler comunicare, nel termine di trenta giorni, a pena di esclusione, le generalità dei Membri di diritto dell Assemblea indicati dalle medesime. 3. Raccolte le generalità dei Membri della Consulta, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione ricognitiva, formalizza la composizione dell Assemblea Plenaria della Consulta comunale dei Coratini nel Mondo, indicando nel Sindaco la figura del suo Presidente. 1. Sono Organi della Consulta: a - L Assemblea Plenaria; b L Assemblea Speciale; c L Esecutivo. ART. 10 ORGANI DELLA CONSULTA ART. 11 ASSEMBLEA PLENARIA 1. l Assemblea Plenaria è l Organo supremo della Consulta. Essa è costituita da tutti i Membri della Consulta, è presieduta dal Sindaco ed è convocata una sola volta all anno, in concomitanza con i festeggiamenti in onore del Patrono di Corato. 2. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei componenti in carica. In seconda convocazione, da fissarsi a distanza di mezz ora, la seduta è valida quale che sia il numero dei componenti presenti. ART. 12 ASSEMBLEA SPECIALE 1. l Assemblea Speciale, costituita dai Membri di diritto, si riunisce, di norma, nei mesi di Febbraio, di Giugno e di Novembre e tutte le altre volte che lo ritenga il Presidente o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. 2. L Assemblea Speciale è presieduta dal Sindaco ed è convocata con avviso trasmesso almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, con allegato l elenco degli argomenti posti all ordine del giorno. 3. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e, in seconda convocazione, da fissarsi a distanza di mezz ora, la presenza di almeno un terzo più uno dei componenti in carica. 4. Le riunioni dell Assemblea Plenaria e di quella Speciale sono pubbliche e sono precedute da pubblico manifesto che ne annuncia la convocazione e l ordine del giorno. 4

ART. 13 ESECUTIVO 1. L Esecutivo è eletto dall Assemblea Speciale ed è costituito da: a- il Sindaco o l Assessore alle Politiche sociali che lo presiede; b- cinque Membri dell Assemblea ordinaria proposti dal Presidente ed eletti per alzata di mano. 2. L Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta motivata di almeno tre componenti del medesimo. 3. Il Presidente, nella prima decade di Novembre di ciascun anno presenta al Presidente del Consiglio Comunale e, tramite il medesimo, ai Capigruppo consiliari, dettagliata relazione sull attività svolta dalla Consulta nel corso dell anno. 4. Il Consiglio Comunale, in apposita seduta da tenersi prima dell esame del bilancio di previsione, esamina la relazione ed affida alla Giunta Comunale gli indirizzi conseguenti. 5. Rientra nei compiti dell Esecutivo: a predisporre i lavori delle Assemblee e curarne l ordine del giorno; b - attuare forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Consiliare permanente competente in materia di politiche sociali; c curare i rapporti con le forze politiche e sociali; d attivare canali di comunicazione permanenti, anche telematici, con i Membri dell Assemblea plenaria non residenti e trasmettere loro i provvedimenti più significativi dell Amministrazione Comunale Bilancio di previsione e Conto consuntivo, Piano Triennale ed elenco annuale delle Opere Pubbliche, Diario ed elenco di manifestazioni ed eventi comunali di rilievo, Verbali delle Assemblee Speciali della Consulta, Verbale della seduta di Consiglio Comunale per il conferimento delle Benemerenze, iniziative attinenti alle finalità della Consulta, ecc. richiedendone pareri,osservazioni e proposte. ART. 14 UFFICIO DI SEGRETERIA 1. Le funzioni di Ufficio di Segreteria della Consulta sono svolte dal personale del Comune indicato dal Segretario Generale. ART. 15 DURATA DEGLI ORGANI DELLA CONSULTA 1. Gli Organi della Consulta hanno la stessa durata del Consiglio Comunale in carica alla data della nomina. 2. I Membri onorari permanenti dell Assemblea non sono soggetti a decadenza per assenze ripetute e sono riconfermati ad ogni rinnovo dell Assemblea plenaria della Consulta. ART. 16 DECADENZA DIMISSIONI REVOCA SURROGA 1. In caso di assenza ingiustificata di un Membro dell Assemblea Speciale o dell Esecutivo per tre sedute consecutive, l Assemblea stessa ne dichiara la decadenza. 2. Le eventuali dimissioni di un Membro sono indirizzate, in forma scritta, al Presidente dell Assemblea tramite l Ufficio Protocollo del Comune. 5

3. Il Membro dell Assemblea Speciale, dimissionario o decaduto, è surrogato, ove ciò sia possibile, da altro rappresentante indicato dall organismo di cui è espressione. 4. Per gli altri Membri degli Organi della Consulta, in caso di surroga, sono adottate le medesime procedure previste per la loro nomina. 5. La surroga non opera in caso di dimissioni di un Membro onorario permanente. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 17 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento diventa esecutivo dopo la pubblicazione di legge ed entra in vigore in coincidenza con l insediamento del Consiglio Comunale eletto alle amministrative della primavera 2008. 2. Tutte le cariche nell ambito degli Organi della Consulta non danno diritto ad alcun compenso. ART. 18 MODIFICHE AL REGOLAMENTO 1. Le eventuali modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive di disposizioni del presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, previo parere della quarta e della quinta Commissione Consiliare permanente. ART. 19 PUBBLICAZIONE 1. Il presente Regolamento, dopo l approvazione, è pubblicato all Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni. ART. 20 NORMA TRANSITORIA 1. Tutti i casi non previsti dal presente Regolamento sono disciplinati dalle norme di legge vigenti in materia. 6