I.C.I.: la mancata indicazione di un solo cespite è omessa dichiarazione

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I.C.I.: la mancata indicazione di un solo cespite è omessa dichiarazione di Enzo Di Giacomo Pubblicato il 12 maggio 2009 la mancata indicazione di un sola unità immobiliare soggetta ad autonoma imposizione equivale ad omessa dichiarazione del cespite In tema di imposta comunale sugli immobili la mancata indicazione di un sola unità immobiliare soggetta ad autonoma imposizione equivale ad omessa dichiarazione dello stesso cespite. Quanto precede è contenuto nella sentenza n. 932 del 16 gennaio 2009 della Corte di Cassazione con cui si afferma che, nel caso di pluralità di immobili posseduti, l omessa dichiarazione di uno solo di essi rappresenta omessa denuncia dello stesso immobile ed è punibile a titolo di omessa presentazione della dichiarazione e non già quale dichiarazione infedele. L art. 10 del D Lgs n. 504 del 1992, recante la disciplina dei versamenti e dichiarazioni in tema di ICI, prevede che i soggetti passivi devono dichiarare su appositi moduli gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall imposta comunale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui è iniziato il possesso. Detta norma, 1

pertanto, ponendo a carico dei soggetti passivi l obbligo di dichiarare gli immobili, nonché di denunciare le modificazioni intervenute, pone in evidenzia una mera inadempienza della condotta richiesta in caso di inosservanza di uno specifico obbligo di facere (rectius: dichiarare; denunciare): nel caso specifico la condotta omissiva sorge a seguito dello scadere del termine fissato per l adempimento. Inoltre il predetto art. 10 attribuisce alla dichiarazione effetto anche per gli anni successivi (1). Da quanto precede emerge che l obbligazione ICI è stabilita in modo autonomo con riferimento ad ogni unità immobiliare. Nella fattispecie in esame la società aveva impugnato alcuni avvisi di accertamento ICI relativi agli anni dal 1995 al 1999, eccependo l illegittimità della sanzione per omessa dichiarazione ritenendo che nella dichiarazione presentata aveva raggruppato tutte le unità immobiliari, ivi compresa quella classificata come D/7, che all epoca della presentazione della domanda era priva di rendita catastale. In seguito alla pronuncia della Commissione tributaria di primo grado che aveva considerato inammissibili i ricorsi proposti dalla società ricorrente, i giudici di secondo grado hanno accolto parzialmente gli appelli della predetta società. Il comune ha proposto ricorso per cassazione eccependo la violazione dell art. 14 del d lgs n. 504 del 1992 per omessa denuncia della dichiarazione ICI. I giudici di legittimità hanno rilevato preliminarmente che in base al dettato dell art. 10 d lgs n. 504/92 i soggetti passivi devono dichiarare ai fini ICI gli immobili posseduti su appositi moduli e che secondo la nomenclatura adottata dal legislatore la dichiarazione è l atto contenente l elencazione dei dati ed elementi 2

rilevanti ai fini dell imposizone degli immobili posseduti dal soggetto, mente la denuncia è l atto di comunicazione delle modificazioni dei predetti dati, e quindi relativi ad immobili già dichiarati; mentre il successivo art. 11 del medesimo decreto prevede il potere di controllo delle dichiarazioni e delle denunce, di verifica dei versamenti da parte dell ente locale. Dal combinato disposto delle predette disposizioni risulta che, ai fini dell ICI, la dichiarazione relativa deve riguardare tutte le unità immobiliari suscettibili di individua imposizione possedute dal soggetto dichiarante per cui la nozione di omissione è da rapportare non al documento materiale in sé ma al suo contenuto concreto: in tal caso l omessa indicazione in denuncia determina una corrispondente omissione di dichiarazione. Sussistendo, pertanto, una totale equiparazione sanzionatoria operata dal legislatore tra omessa denuncia e omessa dichiarazione, la nozione omessa presentazione della prima richiama in modo inequivocabile, pena l inutilità del dettato normativo, la mancata presentazione della dichiarazione delle variazioni intervenute anche per uno solo dei cespiti in precedenza dichiarati. Da qui il medesimo trattamento sanzionatorio di tali fattispecie impone di ritenere omessa la dichiarazione per tutte le unità non specificamente indicate nella dichiarazione ma contenente l indicazione di altri e diversi immobili. La Corte di Cassazione ha affermato, quindi, il principio in base al quale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 11 e 14 d. lgs. n. 504/92, la dichiarazione (analogamente alla denuncia delle variazioni), deve essere effettuata per ogni unità immobiliare soggetta all ICI e l omessa indicazione di una soltanto di queste 3

costituisce omessa dichiarazione per ciascuna delle unità non dichiarate o non denunciate e non già mera infedeltà della dichiarazione presentata per altre unità. Sul tema in esame occorre comunque osservare che l Agenzia del Territorio (determinazione del 18.12.2007, pubbl. in G.U. 22.12.2007, n. 297), nel comunicare l inizio della operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali da parte di comuni, ha chiarito che non sussiste più l obbligo di presentazione della dichiarazione ICI da parte dei soggetti titolari di terreni e fabbricati per comunicare i dati identificativi degli immobili, atteso che detta incombenza spetta dal 1 gennaio 2007 al notaio rogante. Enzo Di Giacomo 12 Maggio 2009 NOTE (1) Cfr. Cass 20 maggio 2005, n. 10639. CTR Lazio 13 febbraio 2007, n. 11; 12 giugno 2006, n. 50. La dichiarazione ICI, ex art. 4

10, comma 4, d lgs n. 504 del 1992, che assume natura di dichiarazione ultrattiva ha effetto anche per gli anni successivi d imposta semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi relativi ad immobili posseduti. 5