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836 184 03/10/2019 1 LEGISLATURA N. X Oggetto: Modifica dell'allegato A della deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 703/143 del 24 settembre 2018 (Disciplina delle modalita' per l'applicazione della decurtazione dell'indennita' di carica di cui all'articolo 2, c. 2 L.R. 13 marzo 1995, n. 23) Il 3 ottobre 2019 a Fano presso il Centro per l'impego, l'orientamento e la formazione si è riunito l'ufficio di presidenza regolarmente convocato. PRESENTI ASSENTI Antonio Mastrovincenzo - Presidente X Renato Claudio Minardi - Vicepresidente X Piero Celani - Vicepresidente X Mirco Carloni Boris Rapa - Consigliere segretario - Consigliere segretario X X Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'assemblea legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'ufficio di presidenza Maria Rosa Zampa. LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI PUBBLICATA NEL BURM N. DEL

2 OGGETTO: Modifica dell'allegato A della deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 703/143 del 24 settembre 2018 (Disciplina delle modalita' per l'applicazione della decurtazione dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23). L Ufficio di Presidenza VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione; RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito; VISTI l articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 marzo 1995 n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali) e l articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell Assemblea legislativa regionale delle Marche; VISTA la proposta del dirigente del Servizio Risorse umane, finanziarie e strumentali, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell Assemblea legislativa regionale; con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; D E L I B E R A 1. di apportare alla Disciplina delle modalità per l applicazione della decurtazione dell indennità di carica di cui all articolo 2, comma 2, della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23, di cui all allegato A della deliberazione di questo Ufficio di Presidenza n. 703/143 del 24 settembre 2018, la seguente modifica: L articolo 3 è sostituito dal seguente: Articolo 3 (Esclusioni) 1. Ai fini dell applicazione della decurtazione di cui all articolo 2, comma 2 della l. r. 23/1995, dalla valutazione del reddito complessivo dichiarato dai consiglieri sono escluse le somme derivanti dalle seguenti tipologie di reddito: a) redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente, di cui all articolo 49, comma 2, lett. a) e all articolo 50, comma 1, lett. g), h), h bis) e i) del TUIR; b) redditi dei terreni e dei fabbricati;

3 c) redditi finanziari, redditi da partecipazione in società, redditi da capitale. 2. di approvare il testo della Disciplina delle modalità per l applicazione della decurtazione dell indennità di carica di cui all articolo 2, comma 2 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 indicato al punto 1 coordinato con la modifica approvata nel medesimo punto 1 il quale, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 3. di demandare al Servizio risorse umane, finanziarie e strumentali l adozione degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione. Il Presidente dell Assemblea legislativa regionale Antonio Mastrovincenzo Il Segretario dell Ufficio di Presidenza Maria Rosa Zampa Normativa e principali atti di riferimento: DOCUMENTO ISTRUTTORIO Legge regionale 13 marzo 1995, n.23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali). Articolo 2. Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell Assemblea legislativa regionale delle Marche. Articolo 15. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e successive modificazioni e integrazioni. Deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 703/143 del 24 settembre 2018, Disciplina delle modalità per l applicazione della decurtazione dell indennità di carica di cui all articolo 2, comma 2 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23. Motivazione: Con deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 703/143 del 24 settembre 2018 è stata adottata la disciplina delle modalità attuative per l applicazione della decurtazione dell indennità di carica, come previsto dal comma 2 dell articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23, disciplina contenuta nell allegato A alla suddetta deliberazione L allegato, tra l altro, all articolo 3 elenca, ai fini dell esclusione dalla valutazione del reddito complessivo dichiarato dai consiglieri regionali, alcune tipologie di reddito non riconducibili allo svolgimento di attività lavorativa in senso proprio, facendo esplicito riferimento a determinati quadri indicati nei modelli di compilazione della dichiarazione dei redditi pubblicati sul sito istituzionale dell Agenzia delle Entrate. In sede di attuazione della disciplina, si è rilevato che l elencazione non è esaustiva poiché non fa esplicito riferimento ai quadri presenti nel modello di dichiarazione Redditi Persone Fisiche (ad esempio i quadri RA, RB, RC, RH, RT), ma solo a quelli del modello 730. Allo stesso tempo va, inoltre, sottolineato che i modelli per la dichiarazione dei redditi sono soggetti ad approvazione e modifiche annuali, anche ripetute, da parte del Direttore dell Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento, che, pertanto, potrebbero implicare continue variazioni alla disciplina approvata con la deliberazione dell Ufficio di Presidenza sopra richiamata. Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno apportare una modifica di carattere generale alla attuale disciplina, togliendo il riferimento esplicito ai quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi. A tal fine si propone la seguente modifica al testo di cui all allegato A) alla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 703/143 del 24 settembre 2018: sostituire l articolo 3 con il seguente: Art. 3

4 (Esclusioni) 1. Ai fini dell applicazione della decurtazione di cui all articolo 2, comma 2 della l.r. n. 23/1995, dalla valutazione del reddito complessivo dichiarato dai consiglieri sono escluse le somme derivanti dalle seguenti tipologie di reddito: a) redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente, di cui all articolo 49, comma 2, lett. a) e all articolo 50, comma 1, lett. g), h), h bis) e i) del TUIR; b) redditi dei terreni e dei fabbricati; c) redditi finanziari, redditi da partecipazione in società, redditi da capitale. Esito dell istruttoria: Date le risultanze dell istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell articolo 3 della l.r. n. 14/2003. La sottoscritta, infine, visti l articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. La responsabile del procedimento Roberta Morichelli PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI Il sottoscritto propone all Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente Modifica dell'allegato A della deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 703/143 del 24 settembre 2018 (Disciplina delle modalità per l'applicazione della decurtazione dell'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23), in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articolo 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa ), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell Assemblea legislativa regionale. Il Dirigente Antonio Russi

5 La presente deliberazione si compone di n. 7 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. Il Segretario dell Ufficio di Presidenza Maria Rosa Zampa

6 ALLEGATO A DISCIPLINA DELLE MODALITÀ PER L APPLICAZIONE DELLA DECURTAZIONE DELL INDENNITA DI CARICA DI CUI ALL ARTICOLO 2, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23. Art. 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente atto disciplina le modalità per l applicazione della decurtazione del 50 per cento dell indennità di carica mensile spettante ai consiglieri regionali, in attuazione del comma 2, dell articolo 2 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23 così come modificato dalla l.r. 9 dicembre 2014, n. 34. Art. 2 (Dichiarazioni dei consiglieri ai sensi della lettera a) del comma 3 dell articolo 2 della l.r. n. 23/1995) 1. Agli effetti della applicazione della decurtazione dell indennità di carica mensile nella misura del 50 per cento, ciascun Consigliere regionale presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell articolo 2, comma 3, lettera a) della l.r. n. 23/95, in cui dichiara di aver percepito o di non aver percepito, nell anno precedente, un reddito lordo complessivo, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, pari o superiore al 50 per cento dell indennità di carica annuale, fatti salvi i casi di esenzione dalla dichiarazione previsti dalla legge regionale. Art. 3 (Esclusioni) 1. Ai fini dell applicazione della decurtazione di cui all articolo 2, comma 2 della l.r. 23/1995, dalla valutazione del reddito complessivo dichiarato dai consiglieri sono escluse le somme derivanti dalle seguenti tipologie di reddito: d) redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente, di cui all articolo 49, comma 2, lett.a) e all articolo 50, comma 1, lett. g), h), h bis) e i) del TUIR; e) redditi dei terreni e dei fabbricati; f) redditi finanziari, redditi da partecipazione in società, redditi da capitale. Art. 4 (Controllo delle dichiarazioni dei consiglieri) 1. La verifica delle dichiarazioni di cui all articolo precedente è effettuata dalla struttura competente in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali, anche ai sensi della Delibera dell Ufficio di

7 presidenza n. 127/26 del 21.12.2015 Approvazione delle modalità di effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dai consiglieri e dagli ex consiglieri regionali ai sensi della L.R. n. 23/1995 art. 71 D.P.R. n. 445/2000. 2. La struttura competente procede, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione, al controllo delle dichiarazioni di cui all articolo 2, mediante confronto con le dichiarazioni dei redditi presentate dai consiglieri. Art. 5 (Modalità applicative) 1. La struttura competente, in caso di superamento del limite di reddito, applica la decurtazione del 50 per cento sull indennità di carica lorda mensile a decorrere dal mese successivo alla scadenza del termine previsto per la verifica, procedendo, laddove necessario, ai dovuti conguagli, e ne dà comunicazione ai consiglieri regionali interessati. 2. Per i consiglieri ai quali è stata applicata la decurtazione del 50 per cento si osservano le modalità e i termini di cui al comma 1 qualora dalla dichiarazione annuale presentata risulti un reddito inferiore al limite stabilito. Art. 6 (Provvedimenti conseguenti a rilevazioni di false dichiarazioni) 1. Qualora dai controlli effettuati emergano falsità nelle dichiarazioni, il Dirigente del Servizio competente provvede ad inoltrare la segnalazione all autorità giudiziaria, con indicazione dell illecito penale e del relativo autore, e ad adottare, contestualmente, il provvedimento amministrativo di recupero delle somme indebitamente percepite.