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IL DIRIGENTE. VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in particolare l art. 84;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Transcript:

DETERMINAZIONE n. 12 del 08 agosto 2016 Oggetto: Definizione della controversia Pazzo per la Pesca di Manno XXXX / Wind Telecomunicazioni XXXX IL DIRIGENTE VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13; VISTA la legge 14 novembre 1995 n. 481 "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche"; VISTI la legge regionale 25 giugno 2002 n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), in particolare l art. 30, e il Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni, adottato ai sensi dell articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni e pubblicato sul BURT n. 9 del 27/02/2002; VISTA la Delibera Agcom n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive integrazioni; VISTA la Delibera Agcom n. 173/07/CONS "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, Allegato A; VISTA la Delibera Agcom n. 73/11/CONS Allegato A Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori ; VISTA la Delibera Agcom n. 276/13/CONS Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l art. 4, comma 1, lett. e); VISTO il decreto del Segretario Generale n. 10 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto Modifica assetto organizzativo di tre settori a diretto riferimento del Segretario generale e nomina dei dirigenti responsabili con il quale è stato conferito al sottoscritto l incarico di responsabile del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla CPO e all Autorità per la partecipazione ; VISTA l istanza n. 80 del 22 febbraio 2016 con cui la società Pazzo per la Pesca di Manno XXXX chiedeva l intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Wind Telecomunicazioni XXXX (di seguito, per brevità, Wind) ai sensi dell art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A; VISTA la nota del 23 febbraio 2016 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del summenzionato Regolamento, l avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 13 maggio 2016 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all udienza per la discussione della controversia in data 8 giugno 2016; UDITO il solo operatore Wind Telecomunicazioni XXXX, vista l assenza della parte istante; ESAMINATO il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la res controversa; ESAMINATI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. La posizione dell istante. La società istante, intestataria dell utenza telefonica n. 0565 880XXX, ha contestato le fatturazioni ingiustificate da parte dell operatore Wind. In particolare, nell istanza introduttiva del procedimento, l istante ha dichiarato quanto segue: - nel luglio 2014 sottoscriveva un contratto con l operatore Wind con internet flat e telefonate verso tutto con solo scatto alla risposta ; - sin da subito riceveva fatture con importi più elevati di quelli pattuiti che contestava prontamente al call center dedicato; - in data 30 aprile 2015 inviava un formale reclamo via PEC all operatore con il quale, richiamando un precedente reclamo del 1 aprile 2015 (privo di documento d identità del titolare), lamentava gli addebiti elevati e chiedeva i tabulati relativi alla fatturazione del periodo luglio 2014- marzo 2015. In data 16 dicembre 2015 la società istante esperiva nei confronti dell operatore Wind tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso. Corecom Toscana Determinazione n.12 /2016 pag. 2/5

In base a tali premesse, la società istante ha chiesto: i) l annullamento dell insoluto; ii) l indennizzo per mancata risposta a reclami; iii) i tabulati delle telefonate. 2. La posizione dell operatore. La società Wind non ha prodotto alcuna memoria. 3. Motivazione della decisione. Alla luce di quanto emerso nel corso dell istruttoria, le richieste formulate dall istante possono essere parzialmente accolte, come di seguito precisato. In via preliminare si osserva che, con riferimento alla richiesta di cui al punto iii) della domanda, avente ad oggetto la richiesta dei tabulati delle telefonate, la stessa esula dal contenuto tipico delle decisioni cui è chiamato questo Ufficio ed è, come tale, inammissibile. Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell art. 19, comma 4, del Regolamento approvato con Delibera n. 173/07/CONS, l Autorità, ove riscontri la fondatezza dell istanza, può condannare l operatore ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell Autorità. Nel merito: Sull annullamento dell insoluto L utente ha lamentato una fatturazione non corretta in quanto contenente addebiti molto più elevati rispetto a quelli originariamente concordati in sede di stipula contrattuale senza, tuttavia, allegare alcuna documentazione che comprovasse la propria richiesta di storno dell insoluto, non consentendo, quindi, a questa Autorità la verifica di quanto contestato. L utente, in tale sede, avrebbe dovuto depositare le fatture contestate, precisando le singole voci per le quali richiedeva lo storno, spettando all operatore, per il principio dell inversione dell onere della prova, dimostrare la regolarità della fatturazione. Al riguardo, si richiama l orientamento costante di questo Comitato, così come della stessa Autorità Garante per le Comunicazioni, in virtù del quale l istante debba adempiere quanto meno all obbligo di dedurre, con minimo grado di precisione, quali siano i fatti ed i motivi alla base della richiesta allegando la relativa documentazione (ex plurimis Delibera Agcom 68/16/CIR; Delibere Corecom Toscana n. 14/2016, n.156/2016 e n.157/2016 e Determinazione Corecom Toscana n. 26/2015). L utente, viceversa, si è limitato a contestare gli importi fatturati in maniera generica, senza indicare quali, tra le voci addebitate, non sia stata in precedenza concordata in sede di sottoscrizione contrattuale. Pertanto, la richiesta non è meritevole di accoglimento. Sulla richiesta di indennizzo per mancata risposta a reclamo La società istante deduce la mancata risposta ai reclami del 1 e del 30 aprile. Corecom Toscana Determinazione n.12 /2016 pag. 3/5

La doglianza della società istante è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono. In generale si richiama il disposto dell articolo 8, comma 4, della Delibera Agcom n. 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto. La società istante risulta aver inviato all operatore Wind via PEC un reclamo datato 1 aprile 2015 privo di carta d identità della titolare, poi reiterato successivamente con l inoltro del medesimo reclamo con la carta d identità in data 30 aprile 2015; entrambi i reclami risultano inesitati. Sul punto rileva che la mancata risposta al reclamo inviato in data 30 aprile 2015 (unico reclamo correttamente inoltrato all operatore perché completo di carta d identità del titolare), è da considerarsi per l utente una mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore, fondando così il diritto dell utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo da mancata risposta al reclamo, anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all articolo 11, comma 2, della Delibera Agcom n. 179/03/CSP. Per la determinazione dell indennizzo ai sensi dell art. 11 dell Allegato A della Delibera Agcom n. 73/11/CONS, nella fattispecie in esame, considerato che il reclamo è stato ricevuto, come da documentazione in atti, dalla società Wind il 30 aprile 2015, detratto il tempo utile alla risposta (45 giorni) dal lasso di tempo intercorso fino alla data dell udienza di conciliazione (16 dicembre 2015), si riconosce all utente un indennizzo di euro 185,00 (1,00 euro x 185 giorni). CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto; RITENUTO che gli indennizzi riconosciuti dall Autorità (CoReCom) devono soddisfare, ai sensi dell art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell equità, e pertanto tenere indenne l istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura; VISTO l art. 19, comma 7, del Regolamento che attribuisce al dirigente della struttura amministrativa del CoReCom la definizione delle controversie di modesta entità, che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente l importo di euro 500,00; VISTA la relazione istruttoria redatta dal funzionario responsabile del procedimento, Dott.ssa Francesca Sarti Fantoni, ex art. 19 del Regolamento; DISPONE in parziale accoglimento dell istanza avanzata in data 22 febbraio 2016 dalla società Pazzo per la Pesca di Manno XXXX nei confronti di Wind Telecomunicazioni XXXX che detto operatore provveda a corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario intestato alla società istante, l importo di euro 185,00 come indennizzo per la mancata risposta al reclamo, con compensazione delle spese di procedura La somma così determinata a titolo di indennizzo dovrà essere maggiorata della misura corrispondente all importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia. Corecom Toscana Determinazione n.12 /2016 pag. 4/5

E fatta salva la possibilità per l istante di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, come previsto dall art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003. L operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l avvenuto adempimento al presente provvedimento entro il termine di 60 giorni dalla notifica del medesimo. Il presente provvedimento è notificato alle parti e pubblicato sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmesso all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Firenze, 8 agosto 2016 Il Dirigente Dott. Luciano Moretti Corecom Toscana Determinazione n.12 /2016 pag. 5/5