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Civile Sent. Sez. 5 Num. 11619 Anno 2017 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: FASANO ANNA MARIA Data pubblicazione: 11/05/2017 SENTENZA sul ricorso 21939-2012 proposto da: EQUITALIA SUD SPA in persona del responsabile del Contenzioso Esattoriale e legale rappresentante pro tempore, elettivwflonte domiciliato in ROMA VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE VARI', che lo rappresenta e difende giusta delega in 2017 calce; 101 - ricorrente - contro PERUGINI FEDERICA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO POMPEI, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce; - controricorrente - nonchè contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SGROI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO giusta delega in calce; - resistente con atto di costituzione - avverso la sentenza n. 4453/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/06/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO; udito per il ricorrente l'avvocato VARI' che si riporta al contenuto del ricorso e ne chiede l'accoglimento; udito per il resistente l'avvocato D'ALOISIO che ha chiesto il rigetto; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del 2 motivo di ricorso e l'assorbimento del l motivo.

R.G.N. 21939/12 FATTI DI CAUSA Federica Perugini impugnava innanzi al Tribunale civile di Roma il preavviso di fermo amministrativo notificato in data 7.4.10, assumendo l'omessa notifica della cartella presupposta. Il Tribunale civile di Roma rigettava l'opposizione con sentenza n. 19054/2010, che veniva impugnata dalla contribuente. La Corte di appello di Roma accoglieva l'appello, rilevando la nullità della notifica della cartella presupposta per violazione dell'art. 7 della legge n. 890 del 2012, con conseguente nullità del preavviso di fermo impugnato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Equitalia Sud S.p.A. svolgendo due motivi. Si è costituita con controricorso Federica Perugini. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è fondato e va accolto. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la sentenza impugnata per violazione dell'art. 345 c.p.c. (divieto di nova ed i- nammissibilità dell'appello). La ricorrente censura il fatto che il giudice di secondo grado si sarebbe pronunciato in ordine ad una domanda ed al relativo thema decidendum modificati in sede di ricorso in appello, avendo denunciato per la prima volta in tale sede la nullità della notificazione della cartella sottesa al preavviso di fermo, deducendo la violazione dell'art. 60 del d.p.r. 600 del 1973 e dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982. l

2.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, in quanto il giudice di appello avrebbe errato nel rilevare la nullità della notifica della cartella di pagamento, applicando erroneamente l'art. 7 della legge n. 890 del 1992, sostenendo che, in caso di cartella di pagamento notificata a mezzo di servizio postale e consegnata al portiere presso l'indirizzo di residenza del destinatario, sia necessario l'invio mediante raccomandata di una comunicazione al destinatario stesso, alla luce del dettato normativo di cui all'art. 7, comma 6, della legge n. 890 del 1982. 3.Per ragioni di priorità logica va esaminato il secondo motivo di ricorso. La censura è fondata. La questione oggetto di esame riguarda la regolarità o meno del procedimento notificatorio della cartella di pagamento presupposta al fermo amministrativo. Invero, in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, può trovare applicazione l'art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso, la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ri- 2

cevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione (cfr. Cass. sent. n. 14327 del 2009, n. 14105 del 2000). Quando l'ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle indicate dalla lege n. 890 del 1982 (Cass. n. 17598 del 2010, Cass. n. 911 del 2012, Cass. n. 14146 del 2014, Cass. 19771 del 2013, Cass. 16949 del 2014). Infatti, con specifico riferimento a cartella notificata a mezzo portiere dal concessionario, si è affermato che: «In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte del d.p.r. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992 (in applicazione del principio la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata)». (Cass. Sez. 6-5, ord. n. 12086 del 2016). Questa Corte ha, inoltre, precisato che in caso di consegna al portiere, l'invio della lettera raccomandata di cui al comma quarto dell'art. 139 c.p.c. non attiene alla perfezione dell'operazione di notificazione, sicchè la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesti di nullità previste dall'art. 160 3

cod.proc.civ. (v. Cass. Sez. 6-5, Ord. n. 16949 del 2014, Cass.n. 15315 del 2006, n. 16164 del 2003). 4. A tale principio non si è uniformato il giudice di appello, ritenendo invalida la notifica della cartella effettuata presso il portiere senza l'invio di una seconda raccomandata, sul presupposto erroneo dell'applicabilità della legge n. 890 del 1992. All'accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue l'assorbimento del primo; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017.