REGOLAMENTO SULL ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI

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REGOLAMENTO SULL ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI Art. 1 - Competenza a) Il Collegio dei docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattica - educativa - formativa. b) Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale. c) E ammessa alla riunione la sola componente docente oltre al Dirigente Scolastico, salvo diversa deliberazione collegiale, sempre e comunque a maggioranza qualificata (metà più uno dei votanti). d) Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori secondo quanto previsto nel presente regolamento. Art. 2 - Convocazione a) Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio nell'ambito del Piano delle attività. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi le necessità. L O.d.g. deve essere comunicato con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l O.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima. b) Il Collegio, anche su iniziativa di un solo componente, può deliberare l'inserimento di uno o più punti all'o.d.g. per la seduta successiva. c) La convocazione del Collegio dei Docenti è disposta dal dirigente scolastico, che lo presiede, a mezzo di circolare pubblicata sul sito della scuola e all'albo docenti almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. d) L avviso di convocazione contiene l elenco dei punti inseriti nell ordine del giorno, indica la data, l ora di inizio e di termine dell adunanza e la sede dove la stessa sarà tenuta. Art. 3 - Attribuzioni della presidenza a) Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare: - apre e chiude la seduta - illustra i punti all'o.d.g. - dà la parola, guida e modera la discussione e cura l ordinato svolgersi dei lavori - stabilisce la sequenza delle votazioni; b) Il Primo Collaboratore sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento e funge da segretario. c) Entro 15 gg lavorativi successivi ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà affisso in

sala insegnanti, perché sia possibile richiederne in forma scritta eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva. Art. 4 - Attribuzioni del Collegio dei Docenti a) Il Collegio dei docenti elabora il POF sulla base delle norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999, tenendo conto sia degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto sia delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti; il Collegio dei docenti, nell esercizio dell autonomia didattica, organizzativa e dell autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo: - cura la programmazione dell azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più idoneo allo loro tipologia e ai ritmi di apprendimento degli studenti; - formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi e l assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento e/o riorientamento scolastico; - provvede che la scelta, l adozione e l utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti con il POF e rispettose delle norme vigenti e vengano attuate con criteri di trasparenza e tempestività; - propone al Consiglio di Istituto la stipula di contratti di prestazione d opera con esperti al fine di garantire l arricchimento dell offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. b) Per migliorare la propria organizzazione il Collegio dei docenti si articola in dipartimenti, commissioni di lavoro, funzioni strumentali che individua Art. 5 - Adunanza del Collegio dei docenti a) È dovere d ufficio dei docenti partecipare alle riunioni del Collegio. L assenza, non dovuta a malattia, deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. Questi stabilisce con propria determinazione le forme per la verifica delle presenze. Per la validità delle adunanze del Collegio dei docenti è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei docenti in servizio, senza computare a tal fine il dirigente scolastico, b) Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale o foglio firme di presenza. c) I docenti che escono dalla sede della riunione dopo l appello ne danno avviso al segretario del Collegio che ne registra l uscita e avverte il Dirigente Scolastico dell eventuale sopravvenuta carenza del numero legale. In tal caso il Dirigente Scolastico sospende l adunanza per 20 minuti. Art. 6 - Modalità di svolgimento delle adunanze a) Le adunanze del Collegio docenti sono normalmente segrete. b) Nessuna persona estranea può avere accesso e partecipare alla adunanza. c) Il Dirigente Scolastico può ammettere la presenza di qualsiasi persona la cui partecipazione sia ri-

tenuta utile in relazione all argomento da trattare. Art 7 - Numero legale per la validità delle deliberazioni a) Il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei docenti dell Istituto. b) I docenti che si astengono dal voto, o se questo è segreto, le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. c) Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalla normativa vigente, per i quali si richieda un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Collegio dei Docenti su argomento di competenza esclusiva del Collegio stesso si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di una unità al totale dei votanti. Se il numero dei votanti è pari, in caso di parità di voti la mozione non è approvata. d) Quando al Collegio dei docenti sia richiesto di esprimere proposte o pareri è sufficiente la maggioranza relativa. e) Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla mozione e quello degli astenuti. Nelle votazioni a scrutinio segreto su persone viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti. Art. 8 - Discussione a) Ogni volta che il Collegio debba assumere una deliberazione, i docenti hanno sempre facoltà di parlare, per una succinta spiegazione del proprio voto. b) Sugli argomenti compresi all'o.d.g. i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta. Nessun docente può, di norma, iscriversi a parlare o prendere la parola più di una volta per ogni punto all'o.d.g. ; ha comunque diritto ad una replica. c) Gli interventi devono essere succinti (max 5' circa); in caso contrario il Presidente può togliere la parola. d) Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto salvo che per segnalare irregolarità nella votazione stessa. e) Gli emendamenti alla proposta di delibera vanno presentati per iscritto o comunque formulati per esteso e dettati al verbalizzante. Art. 9 - Modi di votazione a) I voti in Collegio sono espressi, per alzata di mano, per votazione nominale o a scrutinio segreto. Il Collegio vota normalmente per alzata di mano. Il dirigente scolastico chiede di alzare la mano, nell ordine, ai docenti favorevoli, ai contrari, agli astenuti. Le votazioni nominali sono effettuate chiamando i docenti in ordine alfabetico, a rispondere sì o no oppure astenuto. b) La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo docente, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. Nessun docente può allontanarsi dal luogo della riunione fino a conclusione della stessa. c) Una proposta di delibera è approvata: 1. se votata all'unanimità

2. se votata a maggioranza Nel caso 2 si distinguono due tipi di maggioranza: - maggioranza relativa (metà + uno dei votanti a favore), richiesta per mozioni riguardanti questioni di indirizzo didattico vincolanti tutti i docenti; - maggioranza (per tutte le altre proposte e iniziative, la cui attuazione non coinvolge l'intero corpo docente). In caso di parità prevale il voto del Presidente. Art.10 - Votazioni segrete a) La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Dirigente Scolastico, chiusa la discussione, dichiara di dover passare ai voti. Non può esserci elezione segreta quando sia richiesto un procedimento di designazione che preveda la valutazione comparativa da parte del Collegio di titoli dei candidati. Possono avvenire a scrutinio segreto: le nomine, le designazioni, gli incarichi da affidarsi a docenti e che implicano una scelta tra persone. b) La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede uguali di colore e formato e prive di segni di riconoscimento. In caso di nomine o designazioni risultano validamente nominati o designati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, i docenti aventi maggiore anzianità di servizio. I nominativi votati nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando dal primo in eccedenza. Art. 11 - Proclamazione del risultato delle votazioni a) Terminata la votazione il presidente, con l assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle sch de, al computo dei voti e comunica al collegio il risultato con la formula Il Collegio approva o Il Collegio non approva. b) Non sono ammesse proteste sulle deliberazioni del Collegio: se pronunziate non si inseriscono a verbale. Art. 13 - Conclusione delle adunanze a) Il presidente dichiara chiusa l adunanza dopo aver concluso la trattazione degli argomenti all ordine del giorno. b) Se all ora fissata per la conclusione del Collegio restano da trattare altri argomenti, il presidente, completata la discussione e la votazione della proposta in esame, dichiara chiusa la seduta. Per l esame dei punti all ordine del giorno non trattati il dirigente scolastico procederà alla riconvocazione del Collegio dei docenti, a meno che il Collegio non richieda a maggioranza relativa di proseguire la discussione. Il presente Regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 9 settembre 2014. Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Matilde CUCCUINI