Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni DELIBERA N. ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA PER LA VIOLAZIONE DELL ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 L AUTORITÀ NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2014; VISTO l articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ; VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante Adozione del nuovo Regolamento concernente l organizzazione ed il funzionamento dell Autorità ; VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, e, in particolare, l articolo 9; VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, l art. 1; VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 recante Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014 ; VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014 ; VISTA la nota del 20 maggio 2014 (prot. Agcom n. 25520) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso all Autorità, unitamente alla documentazione istruttoria acquisita, la relazione sugli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Colleretto Giacosa per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale, in relazione alle seguenti iniziative:

a) distribuzione, in data 24 aprile, casa per casa di un giornalino cartaceo Colleretto informa n. 14 (stampato a spese del Comune) che contiene un resoconto dettagliato dell operato dell Amministrazione uscente; b) diffusione, in data 25 aprile, del medesimo giornalino in versione elettronica utilizzando la mailing list dei cittadini in possesso dell Amministrazione comunale e spedita dall indirizzo e-mail del Comune; c) diffusione, in data 25 aprile, di un manifesto, attraverso gli stessi mezzi informatici, che annuncia che il Comune di Colleretto Giacosa ha conseguito la nomina di Borgo Sostenibile del Piemonte da parte di Environment Park; d) diffusione, in data 6 maggio, della copia del giornale La Sentinella del Canavese, sempre attraverso la mailing list del Comune, assegnando alla comunicazione l oggetto paola, corrispondente al nome di battesimo del Sindaco e seguita nel testo dalla frase un risultato importante favorito dal Comune di Colleretto Giacosa ; e) diffusione, in data 8 maggio, attraverso lo stesso canale informativo, della comunicazione relativa alla prossima apertura dei cantieri di due opere pubbliche. ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la memoria del 14 maggio 2014 e la successiva nota integrativa del 15 maggio 2014, con cui il Sindaco del Comune di Colleretto Giacosa ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue: - l amministrazione comunale di Colleretto distribuisce periodicamente casa per casa e attraverso una mailing list di cittadini che hanno fornito il loro consenso all invio, il giornalino cartaceo che contiene un resoconto dettagliato del suo operato; in particolare, il n. 14, oggetto di segnalazione, conteneva l aggiornamento di precedenti informative e una breve sintesi della relazione di fine mandato redatta ai sensi dell art. 4 del d.lgs 149/2011, pubblicata integralmente sul sito istituzionale del Comune; - la notizia relativa alla dichiarazione di Borgo Sostenibile era già nota e pubblicata su Facebook dal 18 aprile nonché ripresa da vari articoli della stampa locale successivamente; - l articolo pubblicato su La Sentinella del Canavese fa riferimento ad un attività organizzata da un azienda privata e non dal Comune, anche se quest ultimo l ha favorita; - le informazioni diffuse, relative all apertura dei cantieri, erano già note ai cittadini in quanto pubblicate sul precedente n. 13 del periodico CollerettoInforma a gennaio 2014, distribuito in forma cartacea ed elettronica alla medesima lista di cittadini; - l Amministrazione si impegna a non inviare più alcuna comunicazione ai cittadini; 2

- la segnalazione relativa al giornalino CollerettoInforma è avvenuta oltre il termine prescritto dalla legge n. 28/2000 a pena di improcedibilità. VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Co.re.com. Piemonte in considerazione della duplice circostanza che la segnalazione sarebbe stata inoltrata dal consigliere Moore Thomas Harry oltre i dieci giorni dal fatto, come invece prescritto dall art. 10 della legge n. 28/00, che l impegno dell Amministrazione comunale a non diffondere ulteriori comunicazioni costituisce una forma di adeguamento spontaneo e rispristino delle condizioni di rispetto della normativa in materia di comunicazione istituzionale; RITENUTO, in via preliminare, quanto all eccezione di improcedibilità dell esposto sollevata dal Comune di Colleretto e accolta dal Co.re.com. Piemonte, che l Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla legge n. 28/2000, è comunque legittimata a perseguire d ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di par condicio elettorale, facoltà espressamente riconosciuta dall art. 10 della legge n. 28 del 2000 e ribadita dall art. 27, comma 6, della delibera n. 138/14/CONS e dall art. 24, comma 6, della delibera n. 139/14/CONS; CONSIDERATO che l art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale; CONSIDERATO che il divieto sancito dall art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014; CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell amministrazione e dei suoi organi titolari ; CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell avvio e del percorso dei 3

procedimenti amministrativi; f) promuovere l immagine delle amministrazioni, nonché quella dell Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d importanza locale regionale, nazionale ed internazionale (cfr. art. 1, comma 5); RILEVATO in particolare che, l art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa finalizzata, tra l altro, a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale ; RITENUTO, pertanto, che la distribuzione del giornalino CollerettoInforma n. 14 e del manifesto, in versione cartacea ed elettronica, così come la diffusione del giornale locale La Sentinella del Canavese e delle comunicazioni relative all apertura dei cantieri, attraverso l utilizzo della posta elettronica del Comune di Colleretto Giacosa, sono riconducibili alla nozione di comunicazione istituzionale, così come individuata dalla legge n. 150/00; RILEVATO che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto le comunicazioni sono state diffuse in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative; RILEVATO, altresì, che la diffusione del giornalino CollerettoInforma n. 14 e del manifesto, così come la diffusione del giornale locale La Sentinella del Canavese e delle comunicazioni relative all apertura dei cantieri costituiscono forma di comunicazione istituzionale vietata in quanto non ricorrono i requisiti cui la norma àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito; RITENUTO, quindi, che le fattispecie oggetto di segnalazione, consistenti nella distribuzione in data 24 e 25 aprile 2014, rispettivamente, in versione cartacea ed elettronica, del giornalino CollerettoInforma n. 14 e del manifesto, in data 25 aprile 2014, così come la diffusione del giornale locale La Sentinella del Canavese e delle comunicazioni relative all apertura dei cantieri, inoltrate dall indirizzo di posta elettronica del Comune, integrino la violazione del divieto sancito dall art. 9 della legge n. 28 del 2000; RITENUTO, infine, che il mero impegno assunto dall Amministrazione dopo la contestazione del fatto a non porre in essere per il futuro altre violazioni della norma non risulta essere una condotta idonea a rimuovere gli effetti della violazione già commessa non ravvisandosi nella stessa gli estremi di un ravvedimento operoso o comunque di un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ai sensi e per gli effetti di cui all art. 27, comma 7, della delibera n. 138/14/CONS; RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall articolo 9 della legge n. 28/2000; 4

RITENUTO pertanto di non aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Piemonte; RITENUTA l applicabilità, al caso di specie, dell articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale l Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l indicazione della violazione commessa ; UDITA la relazione del Presidente; ORDINA al Comune di Colleretto Giacosa, di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla home page, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine. Dell avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all Autorità al seguente indirizzo: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi Centro Direzionale Isola B5 Torre Francesco 80143 Napoli, o via fax al numero 081-7507877, o all indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica. La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è notificata al Comune di Colleretto Giacosa ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni. Roma, 28 maggio 2014 IL PRESIDENTE Angelo Marcello Cardani Per attestazione di conformità a quanto deliberato IL SEGRETARIO GENERALE Francesco Sclafani 5