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3. Ho l onore di informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure in oggetto.

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nomina degli amministratori.

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Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 12-12-2002 C(2002) 4860 CORR. Così come corretta dalla lettera C(2003) 312 del 15-01-2003 Oggetto: Aiuti di Stato N 301/2002 Italia (Provincia Autonoma di Trento) Legge Provinciale 1/2002, articoli 91 e 97 Misure collegate alla manovra finanziaria pubblica per l anno 2002 Signor Ministro, I. Procedura con lettera del 25 aprile 2002, protocollata il 26 aprile 2002, la Rappresentanza permanente dell'italia presso l'unione Europea ha notificato alla Commissione la misura in oggetto ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE. Con lettere del 14 agosto 2002, 6 settembre, 24 ottobre e con fax del 7 novembre 2002, protocollate rispettivamente il 26 agosto 2002, 11 settembre 2002, 30 ottobre 2002 e 7 novembre 2002, nonché nel coso di numerosi contatti telefonici, la Rappresentanza permanente e le autorità nazionali competenti hanno comunicato alla Commissione le informazioni complementari richieste con lettera del 29 maggio 2002 (rif. AGR 012981), Mi pregio d informarla che la Commissione non ha obiezioni da sollevare nei confronti delle misure notificate ai sensi degli articoli 87 e 88, del Trattato CE. Nell adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni: I. Descrizione ARTICOLO 91 La misura notificata è un regime "quadro" che definisce le condizioni generali per la concessione alle cooperative agricole, in alternativa agli agricoltori membri, di aiuti destinati a indennizzare questi ultimi delle le perdite causate da avverse condizioni atmosferiche. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

1. Base giuridica. Legge provinciale n.1 del 19 febbraio 2002, articolo 91. 2. Durata d'applicazione del regime. Cinque (5) anni: dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2005. 3. Bilancio. 1.800.000 nel bilancio di previsione 2003. 4. Beneficiari. Gli aiuti saranno concessi a tutte le cooperative di produttori aventi un loro stabilimento nel territorio della Provincia Autonoma di Trento che conservano, trasformano e commercializzano i prodotti agricoli, le quali hanno subito, a causa d avverse condizioni atmosferiche, una riduzione nell apporto di prodotto destinato alla commercializzazione come prodotto fresco non inferiore al 35%, in alternativa agli agricoltori membri che hanno subito un danno di almeno il 20%, in quanto tutta la Provincia Autonoma di Trento è considerata zona svantaggiata. 5. Determinazione delle perdite. Le perdite sono determinate comparando la quantità di prodotto destinato alla commercializzazione come prodotto fresco conferita dai membri della cooperativa nell anno colpito dalle avverse condizioni atmosferiche con la media del prodotto conferito nelle ultime tre annate non caratterizzate da perdite a seguito di avversità atmosferiche. Qualora manchino nell arco degli ultimi cinque anni tre annate non caratterizzate da perdite dovute a danni causati da avversità atmosferiche, il conferimento medio sarà calcolato in base alla resa media nella zona moltiplicata con la rispettiva superficie coltivata, da cui si sottrarranno le percentuali medie non destinate al mercato fresco. 6. Ammontare dell'aiuto. L'ammontare dell'aiuto da concedere alle cooperative non potrà superare il 60% delle perdite dovute alla riduzione della quantità di prodotto conferita alla cooperativa e supererà la somma dei danni effettivi subiti dagli agricoltori soci della cooperativa ammissibili all indennizzo. I danni effettivi dei soci delle cooperative sono calcolati sulla base del prezzo medio liquidato nell anno colpito dalle avversità atmosferiche, con riguardo alla zona di riferimento. Al fine di evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto pagabile non dovrà superare il livello medio della produzione durante il triennio di riferimento moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrarrà la produzione effettiva nell'anno in cui si é verificato l evento, moltiplicata per il prezzo medio in quell anno. Dall ammontare dei danni calcolati in base ai criteri cui sopra saranno detratti gli eventuali importi derivanti da assicurazioni, contributi diretti nonché costi di produzione non sostenuti dagli agricoltori. L'aiuto non può essere cumulato ad alcun altro aiuto, avente la medesima finalità, accordato dalla Provincia, da altri enti pubblici locali, dallo Stato o dall'unione europea.

Le autorità italiane, con lettera del 24.10.2002, si sono esplicitamente impegnate a notificare alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88 paragrafo 3del Trattato CE, tutti gli individuali futuri che soddisfano le condizioni del presente regime quadro, destinati alle cooperative agricole, in alternativa agli agricoltori soci delle stesse, per indennizzare questi ultimi delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche, corredando ogni notifica di adeguate informazioni meteorologiche. Nella stessa lettera le autorità competenti si sono altresì impegnate a modificare il testo dell'articolo 91 sulla base della decisione della Commissione. ARTICOLO 97 Quest'articolo prevede un aiuto sotto forma di premio destinato ad incoraggiare l'utilizzo di metodi di produzione agricola rispettosi dell'ambiente e in particolare a favore dell'utilizzo delle tecniche di confusione sessuale (trappole con sostanze attraenti sessuali) al posto dei prodotti chimici tradizionali, per proteggere i vigneti ed i frutteti dai parassiti. 1. Base giuridica Legge provinciale n.1 del 19 febbraio 2002, articolo 97. 2. Durata d'applicazione del regime. Cinque (5) anni: dell'dell'1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2005. 3. Bilancio. 800.000 nel bilancio di previsione 2003. 4. Beneficiari Agricoltori, cooperative di agricoltori, enti pubblici e privati produttori agricoli, che si impegnano formalmente ad utilizzare le tecniche di confusione sessuale invece dei prodotti chimici tradizionali, per proteggere i vigneti ed i frutteti dai parassiti, per almeno cinque anni consecutivi. 5. Ammontare dell'aiuto L ammontare dell aiuto non eccederà il costo aggiuntivo causato dall utilizzo di prodotti rispettosi dell'ambiente e precisamente: a) Vigneti. Le vigne possono essere attaccate da due lepidotteri, la tignola e la tignoletta. Il costo medio (prezzo 2001) del prodotto fitosanitario per il trattamento chimico (estere fosforico, esempio: Chlorpyriphos Methyl) è di 38,74 per ettaro ( /ha), il costo medio (prezzo 2001) dei dispenser di feromone utilizzati nella tecnica della confusione sessuale è: i) per i due lepidotteri, di 170,44/ha; ii) per la sola tignoletta, di 113,63/ha. Le autorità italiane vogliono concedere un premio il cui importo è dato dalla differenza tra il costo medio dei dispenser per ettaro ed il costo medio del prodotto chimico per ettaro, ossia: i) per i due lepidotteri, di 131,70/ha (170,44-38,74); ii) per la sola tignoletta, di 74,89/ha (113,63-38,74).

b) Frutticoltura Gli alberi da frutto, nel caso in esame i meli, possono essere attaccati da due lepidotteri, la carpocapsa e la cydia. Il costo medio per ettaro (prezzo 2001) del prodotto fitosanitario per il trattamento chimico (quale Flufenoxuron Cascade, estere fosforico Clopyryphos Ethyl e Methyl, Quinalfos) è: i) nelle zone di fondovalle, di 197,59/ha; ii) nelle zone di collina e montagna, di 127,86/ha. Il costo medio/ha (prezzo 2001) dei dispenser utilizzati nella tecnica della confusione sessuale è: - per i due lepidotteri, di 273/ha; - per la sola carpocapsa, di 230/ha. Le autorità italiane vogliono concedere un premio il cui importo è dato dalla differenza tra il costo medio dei dispenser per ettaro ed il costo medio del prodotto chimico per ettaro, ossia: i) nelle zone di fondovalle: - per i due lepidotteri di 75,41/ha ( 273-197,59); - per la sola carpocapsa di 32,41/ha ( 230-197,59); ii) nelle zone di collina e montagna: - per i due lepidotteri, di 145,14/ha ( 273-127,86); - per la sola carpocapsa, di 102,14/ha ( 230-127,86). 3.1. Gli aiuti così calcolati non possono essere cumulati ad alcun altro aiuto, avente lo stesso fine, accordato dalla Provincia, da altri enti pubblici locali o statali o dall'unione europea. Queste misure sono supplementari rispetto a quelle previste dal Piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento, così come approvato dalla Commissione, con particolare riferimento alla sotto-misura 6.1 che interviene solamente per le aziende agricole che producono con il metodo dell agricoltura biologica ai termini del regolamento (CE) 2092/1991. L intervento previsto all'articolo 97 riguarda solo le aziende agricole convenzionali, al fine di incentivare, su tutto il territorio provinciale, l'utilizzo di tecniche di protezione delle coltivazioni più rispettose dell'ambiente (cfr. lettera del 24 ottobre 2002). 3.2. Gli aiuti saranno concessi nel rispetto delle condizioni fissate agli articoli 22, 23, 24 e 51 del Regolamento (CE) 1257/1999 1 ed in particolare le autorità italiane richiederanno agli agricoltori che desiderano beneficiare della misura d'aiuto la sottoscrizione, al momento della domanda, di un impegno agro ambientale in tal senso avente durata minima quinquennale (cfr. lettera del 24 ottobre 2002). 1 GU L 160 del 26.6.1999, pagg. 90 e 98

III. Valutazione A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino e minaccino di falsare la concorrenza. Le misure in oggetto rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE, in quanto conferiscono ad alcune imprese benefici economici di cui non avrebbero normalmente beneficiato e, così facendo, ne migliorano la competitività rispetto ad altri agricoltori comunitari che non fruiscono dello stesso tipo di aiuti 2. Considerando che questi agricoltori operano su un mercato internazionale altamente competitivo, la misura considerata incide sugli scambi tra Stati membri. Il divieto di cui all articolo 87, paragrafo 1 é tuttavia soggetto ad alcune eccezioni. Pertanto le misure in oggetto potranno essere considerate compatibili con il mercato comune soltanto se rientrino in una delle eccezioni previste dal trattato. Articolo 91 Per quanto riguarda l'articolo 91, l'unica deroga applicabile è quella contemplata dall'articolo 87, paragrafo 2, punto b), ai sensi del quale sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. Secondo la prassi costante della Commissione, avverse condizioni atmosferiche come gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità non possono come tali essere considerate calamità naturali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Tuttavia, a causa dei danni che tali eventi possano arrecare alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricoli, la Commissione, al punto 11.3.1 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo 3 (in seguito Orientamenti), ha assimilato tali eventi a calamità naturali se il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20% della produzione normale nelle zone svantaggiate ed al 30% nelle altre zone. Nel caso in esame, solo le cooperative che hanno subito una riduzione degli apporti di prodotto destinato alla commercializzazione come prodotto fresco non inferiore al 35%, hanno diritto all aiuto per compensare quelli tra i loro soci che hanno subito una perdita dello stesso prodotto di almeno il 20%, dato che la Provincia autonoma di Trento rientra fra le zone svantaggiate. Il che é conforme al punto 11.3.1 degli Orientamenti. La determinazione delle perdite ed il calcolo dell ammontare dell'aiuto sono conformi ai punti 11.3.2. e 11.3.6 degli Orientamenti. La misura notificata prevede l'erogazione degli aiuti alle cooperative di produttori e non ai singoli agricoltori. Con lettera del 14 agosto 2002, le autorità italiane hanno garantito che l'aiuto sarà erogato soltanto alle cooperative che s impegnano a devolvere il contributo, ricevuto dall amministrazione provinciale, alle aziende produttrici danneggiate, a titolo di 2 Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti si assiste a una possibile distorsione di concorrenza rispetto alle imprese che non beneficiano dello stesso contributo, causa C-730/79, Raccolta 1980, pag. 2671, paragrafi 11 e 12. 3 GU C 232 del 12.8.2000, p. 19

pagamento compensativo per le perdite subite, proporzionalmente ai danni da loro effettivamente sofferti, così previsto al punto 11.3.8 degli Orientamenti. La Commissione prende atto dell'impegno delle autorità italiane a notificare individualmente alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato, ogni singolo aiuto che sarà concesso in base al presente regime, corredato dei dati meteorologici necessari per poterlo valutare, così come previsto dal punto 11.3.1 degli Orientamenti. ARTICOLO 97 Per quanto riguarda gli aiuti previsti all'articolo 97 l'unica deroga applicabile é quella di cui all'articolo 87, paragrafo 3, punto c), del trattato CE, secondo la quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione nota che si tratta di aiuti agro ambientali disciplinati dal punto 5 degli Orientamenti, il quale fa riferimento agli articoli 22, 23, 24 e 51 del Regolamento (CE) 1257/1999. Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare le condizioni richieste dagli articoli 22, 23, 24 e 51 di suddetto regolamento e la durata minima (cinque anni) degli impegni agroambientali, richiesta formalmente agli agricoltori, è conforme a quanto previsto da entrambi i testi cui si fa riferimento. Per quanto riguarda l'ammontare degli aiuti, esso è nettamente inferiore a quello previsto dal Regolamento (CE) 1257/1999 per le culture perenni ed annuali (rispettivamente 900 e 600 per ettaro). Pertanto la misura risulta conforme al punto 5.3.1. degli Orientamenti. IV. Conclusioni ARTICOLO 91 Sulla base delle considerazioni cui supra, il regime quadro notificato può essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del Trattato in quanto aiuto destinato ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. La Commissione ricorda alle autorità italiane il loro impegno a notificare, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato, ogni singolo aiuto che sarà concesso in base al presente regime, corredato dei dati meteorologici necessari per poterlo valutare, così come previsto dal punto 11.3.1 degli Orientamenti. ARTICOLO 97 Sulla base delle considerazioni cui supra, gli aiuti previsti dall'articolo 97 possono essere considerati compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato come aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La presente decisione riguarda soltanto le misure d'aiuto sopra descritte, secondo l'interpretazione fattane dalla Commissione e nei limiti degli impegni accettati dalle autorità italiane.

Le autorità competenti presentano, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore dei presenti regimi, una relazione dettagliata sulla loro attuazione, così come previsto al punto 23.2. degli Orientamenti. Si ricorda alle autorità italiane il loro impegno a modificare i testi degli articoli 91 e 97 della legge notificata, per renderli conformi agli Orientamenti. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla sua data di ricezione. Se la Commissione, entro il termine indicato, non riceve una domanda motivata in tal senso, essa presumerà l'esistenza del consenso per la comunicazione a terzi e per la pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http: //europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. La domanda dovrà essere inviata per mezzo di lettera raccomandata o via fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura Direzione H.2. Ufficio: Loi 130 5/120 B-1049 BRUXELLES fax (32.2.2967672) Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione