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Foglio informativo MUTUO QUALSIASI FINALITA CLIENTI AZIENDE INFORMAZIONI SULLA BANCA Credito Cooperativo MediocratiSocietà Cooperativa per Azioni Sede legale ed amministrativa: Via Alfieri 87036 Rende (CS) Tel. 0984.841811 Fax 0984.841805 e-mail: credito.cooperativo@mediocrati.bcc.it - sito internet: www.mediocrati.it Registro delle Imprese di Cosenza n. 46914 n. R.E.A. 156519 Cod. ABI 07062.3 Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d Italia al n. 5419 Iscritta all Albo delle Società Cooperative al n. A160927 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS È IL MUTUO Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine (superiore a 18 mesi). In genere la sua durata va da un minimo di 5 anni a un massimo di 30 anni. Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare mutui già ottenuti con le stesse finalità. Il mutuo può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama ipotecario. Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso. A chi si rivolge Il rapporto disciplinato dal presente foglio informativo può essere acceso da persone giuridiche e/o titolari di partita IVA per qualsiasi finalità. Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del muto sia il tasso di interesse sia l importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Pagina 1 di 10

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Rischio di cambio Nel mutuo ipotecario erogato in valuta estera può individuarsi in capo al cliente un rischio di cambio determinato dalla normale incidenza della congiuntura di mercato sulla divisa presa a riferimento; potrebbe cioè verificarsi, nel corso del rapporto, un apprezzamento della valuta estera prescelta per il finanziamento rispetto alla valuta nazionale con un conseguente aggravio di oneri per il cliente in relazione al rimborso del prestito. Rischio di variazioni unilaterali delle condizioni economiche Se contrattualmente previsto, la banca può variare unilateralmente, in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche (tassi d interesse ed altre commissioni e spese del servizio) secondo quanto previsto dall art. 118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93). Per saperne di più: la Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.mediocrati.it e presso tutte le filiali della banca. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Esempio: finanziamento di euro 50.000,00 a favore di non socio della banca valore commerciale immobile in ipoteca 100.000 durata 10 anni - rata mensile tasso fisso vigente al momento della stipula 5,30% importo delle rate 537,78 commissione incasso rata: 2,00 commissione istruttoria fidi: 1.200,00 oneri a favore di terzi: perizia tecnica: 300 assicurazione certificato incendio: 146,70 (calcolata sul valore commerciale dell immobile per la durata del finanziamento) imposta sostitutiva: 125,00 TAEG: 6,208% Il tasso di interesse, l importo della rata e il TAEG sono riportati in via meramente esemplificativa. Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l iscrizione dell ipoteca. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo. VOCI Importo massimo finanziabile COSTI - Acquisto immobile nostro intervento massimo pari all 80% del valore cauzionale della perizia tecnica; - Acquisto locali per uso commerciale nostro intervento pari al 70% del valore cauzionale della perizia tecnica; - Acquisto capannoni industriali, terreni e/o locali per uso commerciale di elevata estensione (e conseguente scarsa fungibilità); Pagina 2 di 10

Durata Criterio di calcolo degli interessi MUTUO QUALSIASI FINALITA CLIENTI AZIENDE nostro intervento pari al 50% del valore cauzionale riportato in perizia tecnica; - Ristrutturazione di immobili specificamente documentata importo erogabile massimo pari all 80% del valore cauzionale di perizia dell intervento di ristrutturazione; - Costruzione di capannoni industriali e/o locali per uso commerciale (e conseguente scarsa fungibilità); nostro intervento pari al 50%, del costo di costruzione; - Ristrutturazione di capannoni industriali e/o locali per uso commerciale, specificamente documentata; importo erogabile massimo pari al 50% del valore cauzionale di perizia dell intervento di ristrutturazione. - Finanziamenti per liquidità e/o consolidamento debiti ; nostro intervento pari al 50% del valore di stima della perizia tecnica, non correlato ad alcuna categoria di immobile (valore cauzionale dell immobile) - Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative Min. 18 mesi e un giorno Max 10 anni Anno civile Durata del mutuo Tasso soci Tasso non soci fino a 5 anni 4,55% 4,75% oltre 5 e fino a 10 anni 5,10% 5,30% oltre 10 e fino a 15 anni 5,40% 5,60% Tasso di interesse nominale annuo fisso I tassi fissi vengono determinati il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno in base al seguente parametro Irs di periodo arrotondato ai cinque centesimi percentuali superiori, pubblicato di norma da IL SOLE24ORE e/o da riviste equipollenti, riferito all ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello del trimestre di applicazione (ad esempio: ultimo giorno lavorativo di giugno per il tasso applicato nel trimestre di luglio-settembre).: fino a 5 anni Euro Irs Lettera 5Y/6M aumentato di uno spread di: 4,50 punti per soci; 4,70 punti per non soci oltre 5 e fino a 10 anni Euro Irs Lettera 10Y/6M aumentato di uno spread di: 4,50 punti per soci; 4,70 punti per non soci oltre 10 e fino a 15 anni Euro Irs Lettera 15Y/6M aumentato di uno spread di: 4,50 punti per soci; 4,70 punti per non soci Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso da quello indicato in tabella, in relazione all andamento del parametro di riferimento al momento della stipula. Stesso tasso dell ammortamento Due punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora Istruttoria Aziende socie: 1,20% dell importo del mutuo (min. 1.000) Pagina 3 di 10

Aziende non socie: 1,50% dell importo del mutuo (min. 1.200) Spese per avviso scadenza rata 0,00 Spese incasso rata con Mensile 2,00 Bimestrale 2,50 Trimestrale 5,00 Semestrale: 7,00 addebbito in conto corrente(automatico o manuale) e/o con pagamento per cassa Per ogni altra comunicazione (comprese quelle ex art. 119 d. 0,00 lgs 385/93) Spese per estinzione anticipata 1 (in percentuale sul debito residuo) Tipo di ammortamento Tipologia di rata Periodicità delle rate 2% Non si applica per i mutui estinti con erogazione di analogo finanziamento concesso dal ns Istituto Piano di ammortamento francese Variabile Mensile Bimestrale Trimestrale Semestrale RATING DI LEGALITA In ottemperanza all art. 4 del D.M. del 20 febbraio 2014 n. 57 in ipotesi di concessione di finanziamenti ad imprese a cui è stato attribuito un rating di legalità, ottenibile su istanza di parte all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione al credito dell impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove riscontrano la rilevanza rispetto all andamento del rapporto creditizio. Il rating di legalità ha un range tra un minimo di una stelletta a un massimo di tre stellette. La presenza del rating di legalità per l impresa richiedente comporta, pertanto, un miglioramento dei tempi d istruttoria, dei costi d istruttoria e delle condizioni economiche da applicare per l operazione. La Banca, rispetto alle condizioni standard, applicherà le riduzioni di seguito riportate: Rating di legalità tempi d istruttoria costi d istruttoria pricing Le pratiche dovranno essere gestite con carattere di priorità rispetto alle altre. -10% dal listino - 0,25 p.p. dal listino -25% dal listino - 0,50 p.p. dal listino -50% dal listino - 0,75 p.p. dal listino Con riferimento agli affidamenti in conto corrente, in sede di revisione, nell ipotesi di modifica del rating originariamente attribuito, la banca provvederà ad applicare le condizioni previste in relazione al nuovo rating assegnato. ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO Data Parametro Valore Euro Irs Lettera 5Y/6M 0,35% 31/12/2015 Euro Irs Lettera 10Y/6M 1,05% Euro Irs Lettera 15Y/6M 1,45% Euro Irs Lettera 5Y/6M 0,05% 31/03/2016 Euro Irs Lettera 10Y/6M 0,60% Euro Irs Lettera 15Y/6M 0,90% 1 Si precisa che al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento. Pagina 4 di 10

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL IMPORTO DELLA RATA Durata del finanziamento (anni) 5 10 15 Tasso di interesse applicato Importo della rata mensile per 50.000,00 di capitale Soci: 4,55% 933,37 Non soci: 4,75% 937,93 Soci: 5,10% 532,87 Non soci: 5,30% 537,78 Soci: 5,40% 405,99 Non soci: 5,60% 411,30 Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.mediocrati.it ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: Spese per perizia tecnica immobile ipotecato (obbligatoria) Spese per perizia tecnica immobile ipotecato (obbligatoria) Fino ad 200.000 300 fisse Fino ad 350.000 1,50 per mille dell importo stimato Fino ad 500.000 1,25 per mille dell importo stimato Fino ad 2.000.000 1,00 per mille dell importo stimato Oltre 2.000.000 0,75 per mille dell importo stimato Per i valori intermedi superiori a 350.000 si applica la formula seguente: T= {[(t1-t2)/(l2-l1)]x(l2-vi)} + t2 t1= tasso applicato al limite massimo dello scaglione inferiore t2= tasso applicato al limite massimo dello scaglione superiore l1= importo massimo del primo scaglione l2= importo massimo del secondo scaglione Vi= valore intermedio ai due scaglione Per i mutui a SAL per ogni stato di avanzamento lavori 150 Adempimenti notarili: Polizza vita (se richiesta dalla banca): Spesa assicurazione immobile (obbligatoria): Il cliente è tenuto a stipulare una polizza assicurativa incendio fabbricati, che copre tutti i rischi materiali e diretti che possono riguardare il FABBRICATO (con annessi, connessi ed eventuali dipendenze). Se la polizza assicurativa è sottoscritta attraverso Assimoco SPA il costo del premio è pari allo 0.12 per mille del valore commerciale dell immobile ipotecato per il numero degli anni di durata (esempio durata di 10 anni su un importo di mutuo pari a Euro 50.000 e valore commerciale pari a 100.000, il costo è pari ad Euro 146,70). Sono esclusi dalla polizza assicurativa i terreni offerti a garanzia Pagina 5 di 10

Tasse ipotecarie: Rimborso imposta sostitutiva ex art. 15 dpr 601/73: TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell istruttoria Tempo massimo tra la data di presentazione della documentazione completa e la stipula del contratto: 90 giorni. Disponibilità dell importo Le somme erogate sono temporaneamente poste a garanzia dell adempimento degli oneri di iscrizione ipotecaria e, ove previsto, della produzione di polizza assicurativa per danni che dovesse subire l immobile ipotecato. Cessato il vincolo le somme entrano nella piena disponibilità del cliente. Tempo massimo tra la stipula del contratto e la messa a disposizione delle somme: 30 giorni, previa acquisizione di tutta la documentazione utile per l erogazione. ALTRO Rimborso spese per consegna informazione precontrattuale 0,00 Spese assicurazione annuale* 5,00 *Il Credito Cooperativo Mediocrati stipula ogni anno una polizza infortuni a favore dei clienti (persone fisiche, ditte individuali, società semplici di fatto e società a nome collettivo, titolari di conti correnti di corrispondenza, depositi a risparmio, mutui chirografari ed ipotecari, anticipazioni su titoli e valori, anticipazioni su merci e documenti rappresentativi di merci, anticipazioni su crediti, sovvenzioni cambiarie) che assicura il caso morte e l invalidità permanente quando questa risulti pari o superiore al 65% della totale. Per tutte le fattispecie di infortunio e rischio coperte dalla polizza e per i relativi indennizzi si rimanda alle principali condizioni generali del contratto di assicurazione che possono essere richieste presso le filiali della banca. ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto tutto insieme prima della scadenza del mutuo. Per i contratti di mutuo ipotecari stipulati per finalità diverse dall acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 2% calcolato sul debito residuo anticipatamente corrisposto. Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest ultimo la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta Pagina 6 di 10

può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni. Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche Ai sensi dell art.13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, la Banca comunica all Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l estinzione dell obbligazione medesima. L Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell ipoteca, procede a cancellare l ipoteca medesima d ufficio, cioè senza necessità di un apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall estinzione dell obbligazione. Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca estingue il rapporto al momento dell integrale pagamento del debito nonché dell eventuale compenso per estinzione anticipata, ove dovuto. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della Banca [BCC Mediocrati - Ufficio reclami, Via Alfieri - 87036 Rende (CS); e-mail: ufficioreclami@mediocrati.bcc.it PEC: 07062.bcc@actaliscertymail.it ], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito della banca www.mediocrati.it, chiedere presso le filiali della Banca d Italia, chiedere alla banca oppure consultare l apposita Guida Pratica a disposizione della clientela presso ogni filiale della banca. Nei casi in cui la contestazione alla Banca tragga origine dalla mancata erogazione del finanziamento, dal mancato incremento o dalla revoca di finanziamento, dall'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente, quest'ultimo può decidere di presentare direttamente istanza al Prefetto, in forma riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero degli Interni al fine di avviare la procedura di ricorso all'abf. Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'abf oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla Pagina 7 di 10

conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. LEGENDA Comunicazione periodica Euribor (Euro Interbank Offered Rate) Imposta sostitutiva Informazione precontrattuale Ipoteca Istruttoria Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Perizia Piano di ammortamento Piano di ammortamento francese Quota capitale Quota interessi Rata variabile Spese di istruttoria Comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all anno; dà informazioni circa lo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate. È il tasso d interesse praticato nell area dell Euro per le operazioni di finanziamento a breve termine tra le banche di prima categoria (cioè con rating massimo). Viene pubblicato alle ore 11.00 del mattino, sulla base della comunicazione giornaliera, effettuata da un panel di banche di riferimento alla Federazione Bancaria Europea, della quotazione alla quale esse sono disposte a trattare. L Euribor è in altri termini - il tasso d interesse che una banca primaria con temporanea carenza di liquidità è disposta a pagare ad un altra banca con eccesso di liquidità per ottenere un prestito espresso in Euro a breve termine (ad esempio, l Euribor 1 mese è il tasso d interesse per un prestito della durata di un mese). L Euribor è il principale indicatore dei tassi a breve termine; il quotidiano Il Sole-24 Ore - inserto Finanza e Mercati, sezione Tassi a breve Termine ne riporta i valori rilevati per il giorno precedente. Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell immobile. Copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del contratto medesimo. Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l espropriazione del bene e farlo vendere. Pratiche e formalità necessarie all erogazione del mutuo. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Relazione di un tecnico che attesta il valore dell immobile da ipotecare. Piano di rimborso del mutuo con l indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. La somma tra quota capitale e quota interessi varia, in aumento o in diminuzione, al variare del parametro di riferimento. Le spese di istruttoria remunerano la Banca per la valutazione del merito creditizio del Cliente e vengono addebitate indipendentemente dall esito Pagina 8 di 10

Spread Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso di interesse di preammortamento Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) MUTUO QUALSIASI FINALITA CLIENTI AZIENDE della valutazione Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune non sono comprese, per esempio quelle notarili. Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell economia e delle finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per estinzione anticipata dei finanziamenti II 2 maggio 2007 l'associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001 0,50 %; 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto d.l) stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. Pagina 9 di 10

d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia: le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%. Pagina 10 di 10