IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA. (deliberazione del Consiglio dei Ministri del2i marzo 2013)

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IL PRESIDENTE IN QUALlTA' DI COMMISSARIO AD ACTA (deliberazione del Consiglio dei Ministri del2i marzo 2013) DECRETO n. del _ Oggetto: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL 'EMERGENZA BLUE TONGUE NEL TERRiTORiO REGIONALE - Sostituzione del paragrafo 4 dell 'allegato A de! Decreto de! Commissario adacta n. UOOi43120I-I-4. Movimentazioni IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. l, che approva lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la Legge 27 dicembre 1978, n. 833 e ss. mm. e ii., concernente [' istituzione del Servizio Sanitario Nazionale; VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. =. e ii., concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria; VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1994, n. 18 e ss. =. e ii., concernente il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del d.lgs. 50211992; VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e ss. mm. ii., concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"; VISTO il Regolamento n. l del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii., concernente "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale"; VISTO il Piano di Rientro adottato dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 66 del 12 febbraio 2007, in conformità a quanto previsto nell"articolo l, comma 796, della Legge Finanziaria per l'anno 2007 (il "Piano di Rientro"); VISTO l'accordo sottoscritto il28 febbraio 2007 tra la Regione Lazio, il Ministero dell"economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali, conformemente a quanto previsto all'articolo l, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 31 l, ai fini del rispetto degli obiettivi di riduzione del disavanzo sanitario e degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro; VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 6 marzo 2007, n. 149, di recepimento del sopracitato accordo sul Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio; VISTO il nuovo Patto per la Salute sancito in Conferenza Stato - Regioni in data 3 dicembre 2009, con cui, all'art. 13, comma 14, è stato stabilito che per le Regioni già sottoposte ai Piani di Rientro e già commissariate all'entrata in vigore delle norme attuative del medesimo Patto restano fermi l'assetto commissariale previgente per la prosecuzione del Piano di Rientro, secondo programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario ad Acta, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale; PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro tempore della Regione Lazio - dotto Nicola Zingaretti - l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'alt. 2, co. 88 della Legge n. 191/2009 e successive modificazioni e integrazioni, assegnandogli - altresì - quale incarico prioritario Pagina 2/8

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) l'adozione e l'attuazione dei Programmi operativi per gli anni 2013-2015, redatti sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti; PRESO ATTO, altresì, cbe con la suddetta Deliberazione sono stati confermati i contenuti del mandato commissariale affidato a suo tempo al Presidente pro-tempore della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 20 IO, come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati, a decorrere dal corrente anno; DATO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 il Dott. Renato Botti è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro del disavanzo del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 200 I concernente "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria"; VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la Direttiva 2000/75/CEE del Consiglio del 20 novembre 2000 che stabilisce disposizioni specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, recepita con decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 225 relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini; VISTO il Regolamento (CE) n. 126612007 della Commissione del 26 ottobre 2007 e s.m.i. relativo alle misure di applicazione della Direttiva 2000/75/CE per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale, e successive modifiche; VISTA la nota del Ministero della Salute n. 17113 del 6 settembre 2013 con la quale sono dettate disposizioni per la gestione delle positività per Blue Tongue; PRESO ATTO dell'insorgenza, a partire dal I ottobre 2013, di alcuni focolai di Blue Tongue da sierotipo BTVI, dapprima in provincia di Viterbo e di Roma che si sono estesi successivamente anche alle province di Latina e Frosinone; PRESO ATTO del dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute n. 19053 del 0411 0/20 13 recante misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale; PRESO ATTO del dispositivo Dirigenziale del Ministero della Salute n.5662 del 14/0312014, recante misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale; VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00143/2014 del 22 aprile 2014 "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA BLUE TONGUE NEL TERRITORIO REGIONALE"; Pagina 3/8

IL PRESIDE TE IN QUALlTA' DI COMMISSARIO AD ACTA (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21111arzo 2013) PRESO ATTO che a partire dal mese di luglio di questo anno si sono verificati fino ad oggi più di 120 focolai di malattia che hanno determinato una zonizzazione del tenitorio regionale, in relazione alla circolazione virale, del tutto diversa rispetto a quella dello scorsa stagione epidemica, con una vasta area a circolazione virale che si estende in direzione nord sud per più di 100 Km ed almeno 80 km in direzione est ovest, ad alta probabilità di estensione; ali' interno di questa area insistono numerosi allevamenti e la completa inibizione delle movirnentazioni da allevamento ad allevamento all'interno dell'area omogenea a ;~(.~~ circolazione virale determinerebbe il blocco delle attività zootecniche che insistono in tale li, 'ljf' contesto; ~)CONSIDERATO, mol",,h, i~;l\~ _ l'art. 7 del Reg. (CE) 1266/2007 recita testualmente: " l movimenti di animali all'interno della stessa zona soggetta a restrizioni in cui circolano lo stesso o gli stessi sierotipi del virus della febbre catarrale sono autorizzati dall'autorità competente, purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto"; il dispositivo dirigenziale 5662 del 14 marzo 2014 non prevede particolari disposizioni per la disciplina delle movirnentazioni all'interno delle aree in restrizione ed in particolare di quelle con infezioni in atto; con nota n. 138527 del 0411212013 la Direzione Regionale Salute ed integrazione socio-sanitaria aveva comunicato al Ministero della Salute che "Questa Regione in accordo con la Regione Toscana, consente le movimentazioni da vita e da macello di animali sensibili, all'interno del territorio in restrizione costituito da tutte le province con circolazione del BTVl, esclusivamente per aree omogenee contigue e tenendo conto dei territori comunali con o senza infezione in atto. In buona sostanza è così possibile spostare animali non vaccinati all'interno dei comuni con infezione in atto o all'interno del territorio in restrizione senza infezione in atto, ma non il passaggio tra le due tipologie di territorio."; che nessun avviso contrario è pervenuto da parte del Ministero della Salute al riguardo; VISTO il dispositivo del Ministero della Salute n. 18175 del 3 settembre 2014 inerente l'aggiornamento delle zone in restrizione in conseguenza della positività per BTVI nella Provincia di Rieti; RITENUTO di dover fomire indicazioni omogenee alle Aziende Sanitarie Locali per la movimentazione degli animali sensibili alla Blue Tongue all'interno delle aree del territorio regionale attualmente in restrizione ed in particolare di quelle con circolazione virale in atto, al fine di meglio specificare quelle già contenute nel DCA UOOI43/20l4, anche alla luce della situazione epidemiologica detenninatasi nell'attuale stagione epidemica e comunque nel rispetto della normativa europea e nazionale sopra richiamata; VISTO il documento predisposto a tal riguardo dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria avente per oggetto "4.Movill1enlazioni"; Pagina 4/8

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013) RlTE UTO di approvare tale documento in sostituzione del paragrafo 4 dell' allegato A al Decreto del Commissario ad acta n. UOO 143/2014 del 22 aprile 2014 "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA BLUE TONGUE NEL TERRITORIO REGIONALE"; DECRETA per i motivi di CUI ill premessa, che formano palte integrante e sostanziale del presente provvedimento: di approvare, in sostituzione del paragrafo 4 "Movimentazioni in zona omogenea" dell' allegato A al Decreto del Commissario ad acta n. U00143/2014 del 22 aprile 2014 "LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA BLUE TONGUE NEL TERRITORIO REGIONALE", il documento denominato "4.Movimentazioni". allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto. Le Aziende Unità Sanitarie Locali e ristituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, ~ ciascuno per la parte di propria competenza, sono i destinatari del presente provvedimento. II presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Pagina 5/8

All ato al DECRETO N..~..'?2.!..~~;'-Il, REGIONEr LAZIO ~ Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria A l'wsmità V (jb7na70 4. MOVIMENTAZIONI 4.1 MOVIMENTAZIONE PER ANIMALI DA MACELLO Movimenlozione da zona a circolazione virale a zona oll/ologa o zona di reslrizione HTV J valda nere province dellerrilorio regionale -. ;~"~.. a) Il macello deve essere incluso nell'elenco dei macelli designati pubblicato nel SIBT. L'allevatore deve redigere il modello IV e sottoporlo al visto presso gli sportelli aperti al pubblico del Dipartimento della prevenzione nei tre giorni precedenti lo spostamento; il veterinario ufficiale riporta nella sezione E del modo 4 la dicitura "Vincolo alla macellazione - Trasporto autorizzato tra le ore _ e le ore _ - Automezzo e animali trattati con prodotti insetto repellenti". Il servizio veterinario della ASL di partenza deve notificare nelle 24 ore antecedenti lo spostamento alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione, che comunicherà l'arrivo degli animali e l'avvenuta macellazione entro 48 ore dalla macellazione alla ASL di origine. Nel caso di spostamenti per macellazione all'interno della stessa ASL, il Servizio Veterinario può predisporre una procedura interna che garantisca comunque la tracciabilità. b) In deroga a quanto previsto al paragrafo 1.2, in particolare alle azioni da porre in essere da parte del servizio veterinario della ASL in aziende sede di focolaio sospetto o confermato relativamente al divieto di movimentazione degli animali delle specie recettive in uscita dall'allevamento, é consentita, l'uscita degli animali sensibili esclusivamente per la macellazione immediata presso stabilimenti di macellazione ubicati all'interno della zona a circolazione virale, o in zona con circolazione virale contigua. Tali spostamenti sono autorizzati dal servizio veterinario della ASL purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto, da verificare con visita clinica al carico. Il veterinario ufficiale riporta nella sezione E del modo 4 la dicitura "Animali provenienti da focolaio destinati alla macellazione immediata privi di sintomi clinici da Blue Tongue Trasporto autorizzato tra le ore _ e le ore _ - Automezzo e animali trattati con prodotti insetto repellenti". Il servizio veterinario della ASL di partenza deve notificare nelle 24 ore antecedenti lo spostamento alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione, che comunicherà l'arrivo degli animali e l'avvenuta macellazione entro 48 ore dalla macellazione alla ASL di origine. Nel caso di spostamenti per macellazione all'interno della stessa ASL, il Servizio Veterinario può predisporre una procedura interna che garantisca comunque la tracciabilità.., 4.2 MOVIMENTAZIONE PER ANIMALI DA VITA BOVINI MAGGIORI DI 90 GG E OVI-CAPRINI a)non possono essere movimentati animali sensibili da aziende sede di focolaio (sospetto o confermato) per 60 giorni dall'ultimo caso rilevato. Pagina 6/8 Direzione Regionale Salute c Integrazione Sociosanituia Arca Sanici Vctcrirulm Via Rosa Rairn:mdi G:tribaldi. 7 00145 RO~IA Te!. 06.5168.5599 Fa.x 06.5168.4815 PEC ~o.dcna=r:@r~onc.bzio.lcgalmail.il

REGIONEr LAZIO ~ Direzione Regionale Salute e lntegrnzione Sociosanitaria A rrn Smità Vl1mna7Q b)le movimentazioni di animali sensibili da aziende site in zona a circolazione virale sono consentite solo verso aziende ubicate all'interno della stessa zona con circolazione virale o verso aziende ubicate in zone contigue di pari stato sanitario. Tali sposta menti sono autorizzati dal servizio veterinario della ASL purché gli animali da spostare non presentino segni clinici della malattia il giorno del trasporto, da verificare con visita clinica al carico. Il veterinario ufficiale riporta nella sezione E del modo 4 la dicitura "Animali provenienti da azienda posta in zona a circolazione virale privi di sintomi clinici da Blue Tongue- spostamento in vincolo sanitario al destino indicato -Trasporto autorizzato tra le ore _ e le ore _ - Automezzo e animali trattati con prodotti insetto repellenti". L'allevatore che riceve i capi in vincolo deve consegnare il modo IV al servizio veterinario il giorno successivo all'arrivo degli animali. Nel caso di trasferimento tra ASL o tra province, il servizio veterinario della ASL competente per la partenza informa il servizio veterinario della ASL di destino contestualmente al rilascio della certificazione tramite comunicazione fax (o tramite mail); il servizio veterinario della ASL di destino trasmette via fax (o tramite mail) al servizio veterinario della ASL di partenza l'avvenuta consegna del modo IV da parte dell'allevatore di destino. c)per gli allevamenti nei Comuni non ricadenti nel buffer di 4 Km dall'azienda sede di focolaio ma compresi nella zona di restrizione, l'allevatore redige il modo IV e lo sottopone al visto del servizio veterinario per la parte di attestazione sulle qualifiche sanitarie di allevamento e capi presso gli sportelli del Dipartimento della prevenzione, dove viene riportata la dizione "spostamento in vincolo sanitario al destino indicato"; l'allevatore che riceve i capi in vincolo deve consegnare il modo IV al servizio veterinario il giorno successivo all'arrivo degli animali. Nel caso di trasferimento tra ASL o tra province, il servizio veterinario della ASL competente per la partenza informa il servizio veterinario della ASL di destino contestualmente al rilascio della certificazione tramite comunicazione fax (o tramite mail); il servizio veterinario della ASL di destino trasmette via fax (o tramite mail) al servizio veterinario della ASL di partenza l'avvenuta consegna del mod IV da parte dell'allevatore di destino. VITELLI DI ETÀ INFERIORE A 90 GG. Per la categoria dei vitelli scolostrati, anche ai fini della tutela del benessere animale, in considerazione dell'impossibilità di vaccinare e della diseconomicità di sottoporre a test PCR tale categoria di animali, potranno essere valutate dall'autorità Competente Regionale deroghe specifiche, su richiesta delle ASL interessate, per lo spostamento da allevamenti posti in zone a circolazione virale verso aziende poste all'interno delle province in restrizione (aree omogenee). Saranno comunque garantiti la tracciabilità degli spostamenti e i vincoli alla movimentazione: - trattamento degli animali e dei mezzi di trasporto con insetto-repellenti; - trasporto in vincolo sanitario direttamente verso l'allevamento di destino e divieto di ulteriore spostamento nei 60 gg successivi all'arrivo fatta eccezione per la macellazione. 4.3 MOVIMENTAZIONI VERSO TERRITORI INDENNI O CON STATO SANITARIO NON OMOGENEO Pagina 7/8 Direzione Rtgion:llc $1lutc e Integrazione Sociosanictria Arca Sanil;} Vctcnnaria Via Rosa RailTlJndi Garibaldi, 7 00145 ROMA TeI.06.5168.5599 P:a.x 06.5168.4815 PEC: ~o.dcdamarta@rcgionc.bzkl.lcgalmail..it

REGIONEr LAZIO "c Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria A 1m Sanilà Vau'incoia Tale tipologia di movimentazioni sono disciplinate dalle disposizioni del Ministero della Salute che di volta in volta si succedono. A titolo di esempio si cita la disposizione dirigenziale n. 5662 del 14/03/2014 e s.m.i. attualmente in vigore. Pagina 8/8 Direzione Rlf::Dnale Salute c Integrazione Sociosarutuia Arca Sanità Veterinaria Via Rosa Rairrondi Garibaldi, 7 00145 ROMA 'l'cl. 06.5168.55')9 l'a.. 06.5168.4815 PEC: LBo.de.Damarra@n::gionc.bzio.lcg:alrrutil.it