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Orientamenti e raccomandazioni Orientamenti e raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Parigi Cedex 07 Francia Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 www.esma.europa.eu 1 10-06-2013 ESMA/2013/322

Data: 10-06-2013 ESMA/2013/322 ice Ind I. Ambito di applicazione 3 II. Scopo 3 III. Conformità e obblighi di informativa 3 IV. Orientamenti e raccomandazioni 4 ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Parigi Cedex 07 Francia Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 www.esma.europa.eu 2

I. Ambito di applicazione Soggetti interessati 1. Il presente documento contiene orientamenti e raccomandazioni che si applicano alle autorità nazionali competenti. Oggetto 2. Gli orientamenti e le raccomandazioni definiscono gli elementi che le autorità nazionali competenti devono analizzare nella valutazione di un accordo di interoperabilità e, di conseguenza, indicano su quali aspetti dell accordo di interoperabilità le controparti centrali (CCP) interessate dovranno concentrare l attenzione. 3. Gli orientamenti e le raccomandazioni non introducono nuovi requisiti per le CCP oltre a quelli indicati nel Regolamento EMIR o nelle pertinenti norme tecniche. Tuttavia, specificano come tali requisiti devono essere soddisfatti al fine di concludere accordi di interoperabilità solidi e stabili. 4. Gli orientamenti e le raccomandazioni si concentrano sui rischi che potrebbero derivare dagli accordi di interoperabilità e illustrano le aree su cui le CCP devono focalizzarsi e che le autorità nazionali competenti devono verificare al fine di attenuare tali rischi. Tempistica 5. I presenti orientamenti e raccomandazioni si applicano dal 10-06-2013. II. Scopo 6. Lo scopo dei presenti orientamenti e raccomandazioni è migliorare il rigore e l uniformità delle norme applicate nelle valutazioni degli accordi di interoperabilità. III. Conformità e obblighi di informativa Status degli orientamenti 7. Il presente documento contiene orientamenti e raccomandazioni generali nonché orientamenti e raccomandazioni dettagliate. In entrambi i casi si tratta di orientamenti e raccomandazioni ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Parigi Cedex 07 Francia Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 www.esma.europa.eu 3

emanate ai sensi dell articolo 16 del Regolamento ESMA 1. A norma dell articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento ESMA, le autorità nazionali competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni. 8. Le autorità nazionali competenti alle quali si applicano gli orientamenti e le raccomandazioni devono conformarsi ad essi integrandoli nelle loro prassi di vigilanza. Obblighi di informativa 9. Le autorità nazionali competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti e raccomandazioni devono notificare all ESMA se si conformano o intendono conformarsi a tali orientamenti e raccomandazioni, indicando le ragioni della mancata conformità, entro due mesi dalla data di pubblicazione da parte dell ESMA, all indirizzo posttrading@esma.europa.eu. In caso di mancata risposta entro tale termine, le autorità nazionali competenti saranno ritenute non conformi. Sul sito web dell ESMA è disponibile un modello per le notifiche. IV. Orientamenti e raccomandazioni per favorire valutazioni uniformi, efficienti ed efficaci degli accordi di interoperabilità 10. Alla luce dei requisiti stabiliti agli articoli 51, 52 e 53 del Regolamento, che devono essere rispettati dalle CCP che concludono un accordo di interoperabilità, l ESMA propone che le autorità nazionali competenti, nell esaminare una proposta di interoperabilità a norma dell articolo 54 del Regolamento, ne valutino l applicazione sulla base dei criteri enunciati negli orientamenti e raccomandazioni riportate di seguito. ORIENTAMENTO E RACCOMANDAZIONE UNO: RISCHIO GIURIDICO (articolo 52, paragrafo 1, lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 648/2012) Orientamento e raccomandazione generale 1 Un autorità nazionale competente deve accertare che l accordo di interoperabilità sia chiaramente definito, trasparente, valido ed esecutivo in tutte le giurisdizioni competenti, verificando altresì che una CCP abbia messo in atto un quadro di riferimento per la valutazione periodica di tali fattori prima di concludere un accordo di interoperabilità. 1 Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione. ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Parigi Cedex 07 Francia Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 www.esma.europa.eu 4

a) Documentazione Orientamenti e raccomandazioni dettagliate Nell applicazione dell orientamento e della raccomandazione generale 1, le autorità nazionali competenti devono almeno tenere conto che la documentazione: i. specifichi chiaramente, in forma vincolante, i diritti e gli obblighi delle CCP ai sensi dell accordo di interoperabilità; ii. sia compatibile con i processi di attenuazione dei rischi della CCP; iii. istituisca un processo di verifica periodica della documentazione, volto a garantire che quest ultima si mantenga adeguata e definisca le responsabilità delle CCP nell ambito di tale processo; iv. istituisca un processo per consultare il comitato dei rischi e i partecipanti diretti laddove la conclusione, o le eventuali modifiche, dell accordo di interoperabilità possano avere un impatto materiale sui rischi ai quali è esposta la CCP, nonché per informare i partecipanti diretti laddove la conclusione, o le eventuali modifiche, dell accordo di interoperabilità possano incidere sulle loro attività; v. indichi chiaramente il processo e le persone responsabili di sorvegliare e garantire il funzionamento dell accordo di interoperabilità; vi. definisca chiaramente il meccanismo di risoluzione delle controversie per le controversie derivanti dall accordo di interoperabilità; vii. definisca chiaramente le condizioni e la procedura per la cessazione dell accordo di interoperabilità. b) Analisi giuridica Nell applicazione dell orientamento e della raccomandazione generale 1, le autorità nazionali i. che la CCP abbia valutato con un elevato grado di affidabilità che gli accordi di compensazione tra le controparti centrali interoperabili siano validi ed esecutivi; ii. che la CCP abbia valutato con un elevato grado di affidabilità che le proprie regole e procedure concernenti il momento di immissione degli ordini di trasferimento nei suoi sistemi ed il momento di irrevocabilità siano state definite conformemente all articolo 52, paragrafo 1, del Regolamento; iii. che la CCP abbia valutato con un elevato grado di affidabilità la possibilità che sorgano questioni giuridiche transfrontaliere a seguito della sua partecipazione all accordo di interoperabilità, in particolare per quanto riguarda le sue procedure in caso di inadempimento e l esecutività dei contratti di garanzia; iv. che la controparte centrale abbia valutato con un elevato grado di affidabilità che le sue procedure per la gestione dell inadempimento della CCP interoperabile siano valide ed esecutive; v. che la CCP abbia un elevato grado di affidabilità riguardo all esecutività delle proprie regole in materia di inadempimento nei confronti delle controparti centrali interoperabili nonché riguardo alla applicabilità delle sue procedure di interoperabilità. ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Parigi Cedex 07 Francia Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 www.esma.europa.eu 5

ORIENTAMENTO E RACCOMANDAZIONE DUE: LIBERO ED EQUO ACCESSO (articolo 51, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (UE) n. 648/2012) Orientamento e raccomandazione generale 2 Un autorità nazionale competente deve accertare che l accordo di interoperabilità garantisca un accesso non discriminatorio e che la mancata approvazione o le restrizioni alla conclusione di un accordo di interoperabilità siano motivate esclusivamente da considerazioni sui rischi. a) Documentazione Orientamenti e raccomandazioni dettagliate Nell applicazione dell orientamento e della raccomandazione generale 2, le autorità nazionali competenti devono almeno tenere conto che la documentazione: i. che disciplina l accordo di interoperabilità non contenga disposizioni che impongano restrizioni o creino ostacoli alla conclusione o alla futura estensione dell accordo di interoperabilità ad altre CCP, a meno che tali disposizioni non siano giustificate da considerazioni sui rischi; ii. che disciplina l accordo di interoperabilità non limiti indebitamente la cessazione dell accordo di interoperabilità qualora una delle CCP interoperabili ritenga necessario porvi termine sulla base di considerazioni sui rischi opportunamente giustificate. In tali circostanze, la CCP che decida di porre fine all accordo di interoperabilità deve giustificare adeguatamente nei confronti della propria autorità nazionale competente i motivi che l hanno indotta a porre termine all accordo e fornire ai partecipanti diretti, alle piattaforme di negoziazione servite dalla CCP e ad altre controparti centrali interoperabili, se del caso, il più ampio preavviso possibile. ORIENTAMENTO E RACCOMANDAZIONE TRE: INDIVIDUAZIONE, SORVEGLIANZA E GESTIONE DEI RISCHI (articolo 52, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e articolo 52, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012) Orientamento e raccomandazione generale 3 Un autorità nazionale competente deve accertare che, prima di concludere un accordo di interoperabilità, una controparte centrale abbia messo in atto un quadro generale per l individuazione, la sorveglianza e la gestione, su base periodica, dei rischi potenziali derivanti da tale accordo. ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Parigi Cedex 07 Francia Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 www.esma.europa.eu 6

Orientamenti e raccomandazioni dettagliate a) Politiche, procedure e sistemi generali i. che l accordo di interoperabilità non incida sul rispetto, da parte delle CCP aderenti all accordo, dei requisiti che le stesse sono tenute a osservare a norma del Regolamento e delle pertinenti norme tecniche o di regolamenti equivalenti di paesi terzi. A tale proposito, i requisiti in questione devono essere soddisfatti da ogni CCP in maniera autonoma, in particolare per quanto riguarda le risorse finanziarie prefinanziate, compresi i margini; ii. che le CCP si scambino le necessarie informazioni sulle rispettive attività, compreso, ove pertinente, il potenziale ricorso a terzi quali fornitori di servizi essenziali, che permettono a ogni CCP di effettuare valutazioni periodiche efficaci e di individuare, sorvegliare e attenuare tutti i nuovi o maggiori rischi, interdipendenze o effetti di ricaduta che potrebbero derivare dall accordo di interoperabilità; iii. che esista un processo di verifica periodica del quadro di gestione dei rischi della CCP in seguito alla valutazione di cui al punto (ii); iv. che esista un processo nell ambito del quale le CCP interoperabili possano concordare eventuali modifiche all accordo di interoperabilità e risolvere le controversie; v. che esista un processo: a. per comunicare alle CCP interoperabili eventuali modifiche delle regole della controparte centrale; e b. nell ambito del quale le CCP interoperabili possano concordare eventuali modifiche delle regole di una controparte centrale che abbiano un impatto diretto sull accordo di interoperabilità; vi. in caso di accordi di interoperabilità ai quali aderiscono tre o più CCP, che la controparte centrale abbia definito politiche, procedure e sistemi volti a individuare, sorvegliare, valutare e attenuare i rischi derivanti dagli accordi collettivi nonché i diritti e gli obblighi delle diverse controparti centrali interoperabili; vii. che i meccanismi operativi, la capacità di trattamento e i meccanismi di gestione dei rischi della CCP siano sufficientemente modulabili e affidabili sia per i picchi di attività, attuali e previsti, trattati attraverso il collegamento interoperabile che per il numero di CCP aderenti all accordo di interoperabilità; viii. che gli accordi in materia di comunicazione tra le CCP interoperabili garantiscano una comunicazione tempestiva, affidabile e sicura; ix. che le procedure di gestione degli inadempimenti della CCP siano concepite in modo da garantire che la gestione dell inadempimento di un partecipante diretto di una controparte centrale non pregiudichi le attività delle CCP interoperabili o le esponga a rischi aggiuntivi; x. che la CCP abbia valutato la necessità di specifiche procedure di gestione degli inadempimenti alla luce dell accordo di interoperabilità; xi. che la procedura per la cessazione dell accordo di interoperabilità da parte di una qualsiasi delle CCP interoperabili sia chiara e trasparente e determini una cessazione ordinata che non esponga indebitamente le CCP interoperabili a rischi aggiuntivi. b) Requisiti prudenziali ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Parigi Cedex 07 Francia Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 www.esma.europa.eu 7

i. che i rischi finanziari, compresi i rischi di custodia, derivanti dall accordo di interoperabilità siano individuati, sorvegliati, valutati e attenuati altrettanto rigorosamente al pari delle esposizioni della CCP derivanti dai suoi partecipanti diretti; ii. che la CCP sia dotata di processi, procedure e modelli di rischio adeguati, comprese metodologie per le prove di stress, grazie ai quali possa prevedere in modo adeguato le proprie esposizioni finanziarie e le esigenze di liquidità derivanti dall accordo di interoperabilità; iii. che la controparte centrale abbia valutato, raccolto o abbia accesso alle risorse della CCP interoperabile necessarie a coprire i rischi di credito e di liquidità derivanti dall accordo di interoperabilità, anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili; iv. che la CCP abbia individuato gli eventuali rischi derivanti dall intervallo intercorrente tra le richieste di margini tra le controparti centrali interoperabili e la disponibilità delle relative garanzie; v. che le CCP interoperabili non siano autorizzate a contribuire ai reciproci fondi di garanzia in caso di inadempimento o alle altre risorse finanziarie quali definite all articolo 43 del Regolamento; c) Inadempimento di una CCP interoperabile i. le potenziali esposizioni della CCP derivanti da perdite su crediti non coperte laddove le linee di difesa in caso di inadempimento della CCP siano esaurite; ii. la misura in cui la portabilità delle posizioni dalla CCP inadempiente a una CCP non inadempiente o un fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP interoperabile, finalizzato a coprire le esposizioni derivanti dagli strumenti finanziari compensati attraverso l accordo di interoperabilità, contribuirebbero a ridurre le esposizioni tra le CCP interoperabili; iii. la garanzia che i partecipanti diretti siano informati dei rischi introdotti dall accordo di interoperabilità in linea con l articolo 38, paragrafo 2, del Regolamento e con l articolo 10 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali; iv. i rischi dell accordo di interoperabilità collettivo qualora più di due CCP aderiscano a un accordo di interoperabilità; v. il probabile fabbisogno di liquidità derivante dall accordo di interoperabilità, come nel caso in cui la richiesta di margine ad una CCP interoperabile non venga soddisfatta. d) Modelli di gestione dei rischi differenti i. che la controparte centrale sia dotata di un processo per valutare periodicamente le eventuali differenze esistenti tra i quadri di gestione dei rischi delle CCP interoperabili e individuare i ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Parigi Cedex 07 Francia Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 www.esma.europa.eu 8

rischi che potrebbero derivare dall utilizzo di tali modelli o controlli differenti, comprese la valutazione dei risultati delle prove di stress e la verifica delle procedure in caso di inadempimento, e che disponga di meccanismi per attenuare tali rischi; ii. che, in seguito alla valutazione di cui al punto (i), le CCP interoperabili dispongano di un processo per la revisione dei loro quadri di gestione dei rischi e la valutazione delle azioni possibili, compresa la necessità di un ulteriore convergenza dei quadri di gestione dei rischi. e) Profilo di rischio e criteri di ammissione dei partecipanti i. che la controparte centrale abbia valutato il profilo di rischio di ciascuna CCP interoperabile, compresi gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalle sue politiche di ammissione dei partecipanti, al fine di accertare che l accordo di interoperabilità non determini un indebolimento del quadro generale di gestione dei rischi della CCP; ii. che la controparte centrale sia dotata di politiche, procedure e sistemi che le consentano regolarmente di sorvegliare, valutare e attenuare gli eventuali rischi derivanti dalle interdipendenze, inclusi quelli relativi ad entità o gruppi di entità che agiscono come partecipanti diretti o fornitori di servizi essenziali a una o più controparti centrali interoperabili. A tale proposito, i limiti di concentrazione fissati da ogni CCP devono essere riesaminati al fine di assicurare che si mantengano adeguati alla luce dell accordo di interoperabilità, in particolare qualora dall accordo scaturiscano maggiori rischi di interdipendenze. f) Gestione delle esposizioni i. che la CCP abbia individuato le modalità di copertura delle esposizioni derivanti dall accordo di interoperabilità, tra cui: a. le modalità di calcolo del margine conformemente all articolo 41 del Regolamento e al Capo VI del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali; b. le modalità con cui farà fronte alle esposizioni in seguito all inadempimento di una controparte centrale interoperabile senza ridurre la capacità della CCP di rispettare gli obblighi assunti nei confronti dei propri partecipanti diretti; c. le ipotesi per la determinazione e lo scambio dei margini tra le CCP interoperabili. Tali ipotesi devono comprendere una dettagliata spiegazione alle autorità nazionali competenti delle eventuali differenze esistenti tra i parametri di gestione del rischio applicati alle esposizioni tra le CCP interoperabili e quelli applicati ai partecipanti diretti; ii. che la controparte centrale abbia messo a punto strumenti di gestione dei rischi, quali politiche in materia di margini o di fondi di garanzia in caso di inadempimento, volti a far fronte a un eventuale indebolimento del quadro generale di gestione dei rischi della CCP determinato dall accordo di interoperabilità; ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Parigi Cedex 07 Francia Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 www.esma.europa.eu 9

iii. che la controparte centrale abbia predisposto meccanismi, che risultino trasparenti per i suoi partecipanti diretti, volti a far fronte alle esposizioni derivanti dall accordo di interoperabilità, anche in condizioni di mercato estreme ma plausibili. ORIENTAMENTO E RACCOMANDAZIONE QUATTRO: DEPOSITO DI GARANZIE (articolo 53, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 648/2012) Orientamento e raccomandazioni generali 1. Un autorità nazionale competente deve accertare che una CCP interoperabile depositi garanzie con modalità che le consentano di tutelarsi dall inadempimento di una qualsiasi delle CCP interoperabili. ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Parigi Cedex 07 Francia Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 www.esma.europa.eu 10

ORIENTAMENTO E RACCOMANDAZIONE CINQUE: COOPERAZIONE TRA AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI (articolo 54, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 648/2012) Orientamento e raccomandazione generale 1. Fatta salva la procedura di autorizzazione di cui all articolo 17 del Regolamento, le autorità nazionali competenti responsabili della valutazione dell accordo di interoperabilità devono cooperare strettamente tra loro durante la fase di valutazione. A tal fine devono condividere le informazioni durante il processo nonché le rispettive relazioni di valutazione dei rischi prima di completarle e presentarle ai rispettivi collegi in linea con la procedura prevista dall articolo 17 del Regolamento. Fatte salve le disposizioni relative al collegio di cui all articolo 18 del Regolamento, le autorità nazionali competenti responsabili della vigilanza delle CCP interoperabili devono cooperare strettamente tra loro in via regolare. 2. Laddove l accordo di interoperabilità sia concluso tra una CCP autorizzata a norma dell articolo 17 del Regolamento e una CCP riconosciuta a norma dell articolo 25 del Regolamento, devono essere stipulati accordi di cooperazione tra l autorità nazionale competente e l autorità competente del paese terzo al fine di rispettare le disposizioni del paragrafo 1 del presente documento di orientamenti e raccomandazioni. La conclusione dei pertinenti accordi può essere favorita tramite l accordo di cooperazione tra l AESFEM e l autorità competente del paese terzo, come stabilito in conformità dell articolo 25, paragrafo 7, del Regolamento. ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Parigi Cedex 07 Francia Tel. +33 (0) 1 58 36 43 21 www.esma.europa.eu 11