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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento,

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ha pronunciato la presente SENTENZA

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente


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di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2687 del 25 ottobre 2008, emessa dal Tar Piemonte, Torino

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Prima) SENTENZA

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ha pronunciato la presente

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Scritto da Valentina Magnano Martedì 19 Luglio :31 - Ultimo aggiornamento Martedì 19 Luglio :51

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contro nei confronti di per l'annullamento

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Transcript:

Pagina 1 di 10 Indietro Pubblicato il 21/11/2017 N. 01627/2017 REG.PROV.COLL. N. 00650/2017 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 650 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Fastweb Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Vecchione, Angela Ferrara, con domicilio eletto presso lo studio Angela Ferrara in Salerno, via Agostino Nifo N. 2; contro

Pagina 2 di 10 Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Cornetta, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, largo dei Pioppi N. 1; nei confronti di Vodafone Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, David Astorre, con domicilio eletto presso lo studio Brunella Merola in Salerno, via Domenico Coda, 8; per l'annullamento del decreto n. 4 del 28 aprile 2017; del decreto n. 3 del 30 marzo 2017, con l'allegato A; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi incluso ove occorrer possa della nota prot. n. 201700057951 del 16 marzo 2017 con il piano dei fabbisogni, nonché della nota prot. 201700059404 del 20 marzo 2017, non conosciuta, e della nota prot. n. 201700068590 del 30 marzo 2017;

Pagina 3 di 10 del Decreto dirigenziale della Provincia di Salerno, n. 9 del 29 giugno 2017 avente ad oggetto l'adesione al contratto quadro SPC 2 di Consip per la fornitura di servizi di connettività e sicurezza. Chiusura del procedimento di riesame avente ad oggetto i decreti n. 3 e 4, della relazione tecnica ivi allegata; di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, oltre che di tutti i provvedimenti e gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio per la declaratoria di nullità, annullabilità e/o inefficacia del contratto esecutivo nelle more eventualmente stipulato tra la Provincia di Salerno e Vodafone, nonché per il risarcimento del danno ingiusto che Fastweb subisce a causa del comportamento antigiuridico dell'amministrazione; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Pagina 4 di 10 Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Salerno e della Vodafone Italia Spa; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2017 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso tempestivamente notificato all amministrazione resistente e regolarmente depositato nella segreteria del Tar, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 3 del 30 marzo 2017, con cui la Provincia di Salerno ha stabilito di scegliere l aggiudicatario mediante estrazione a sorte, nonché il provvedimento n. 4 del 28 aprile 2017, con cui la Provincia di Salerno ha selezionato la società Vodafone come fornitore per i servizi di connettività SPC2 e

Pagina 5 di 10 ha deciso di aderire al corrispondente contratto Consip, contestandone la legittimità e chiedendone l annullamento. Secondo la società ricorrente, la stazione appaltante, nello scegliere il proprio fornitore, avrebbe utilizzato un criterio irragionevole, rappresentato dall estrazione a sorte. L operato dell amministrazione sarebbe, quindi, sfociato nel puro arbitrio. Il provvedimento di scelta del fornitore sarebbe, inoltre, viziato da difetto di motivazione. Con ricorso per motivi aggiunti la società ricorrente ha poi impugnato il provvedimento n. 9/2017 con il quale la Provincia di Salerno ha confermato la scelta del fornitore Vodafone. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Salerno e la Vodafone Italia spa, contestando l avverso ricorso e chiedendone il rigetto. Con ordinanza cautelare n. 407/2017 è stata respinta la domanda cautelare.

Pagina 6 di 10 Alla pubblica udienza del 26 settembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. Tanto premesso in punto di fatto il ricorso è infondato, come già evidenziato in sede cautelare. Si controverte della correttezza del metodo di scelta del contraente rappresentato, in sostanza, dall estrazione a sorte. Ritiene il Collegio che nessuna norma impedisca alla stazione appaltante di ricorrere a questo criterio, come si desume dall art. 54, comma 5, lett. b) d.lgs. 50/2016, secondo cui l amministrazione aggiudica l appalto all offerente che ha presentato l offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l accordo quadro. In questi nessun specifico criterio di aggiudicazione è fissato. L amministrazione ha chiarito che a causa della totale equivalenza dei tre operatori nella gara Consip è praticamente impossibile esprimere qualunque tipo di preferenza da parte

Pagina 7 di 10 dell amministrazione. In considerazione di tale valutazione, l amministrazione si è affidata all estrazione a sorte. Né la società ricorrente è stata in grado di sconfessare le argomentazioni della Provincia di Salerno. In particolare, Fastweb spa ha sostenuto che l amministrazione resistente avrebbe redatto un Piano dei Fabbisogni eccessivamente generico che non avrebbe consentito di formulare un adeguata offerta. Tale doglianza dimostra che la società ricorrente avrebbe dovuto, comunque, contestare il piano fabbisogni tempestivamente proprio perché l ipotizzato carattere di genericità dello stesso avrebbe impedito di articolare un adeguata offerta e, quindi, di partecipare proficuamente alla gara. Alle medesime conclusioni è giunta, peraltro, la giurisprudenza amministrativa in relazione all impugnazione del bando di gara eccessivamente generico che non consente di formulare un adeguata

Pagina 8 di 10 offerta (Cons. St., sez. III, ordinanza 7 novembre 2017, n. 5138), richiedendo l immediata impugnazione del bando. Inoltre, la società ricorrente presentando la propria offerta ha sostanzialmente riconosciuto la legittimità del piano, prestando ad esso acquiescenza. Questo Tar ha già evidenziato che l inammissibilità del ricorso per acquiescenza ai provvedimenti impugnati ricorre quando il ricorrente pone in essere un comportamento contraddittorio: da un lato, pone in essere un comportamento inequivoco di accettazione degli effetti prodotti dal provvedimento, dall'altro lo contesta, impugnandolo (cfr., T.A.R. Salerno, (Campania), sez. II, 07/02/2017, n. 248). In considerazione di tale comportamento contraddittorio è precluso alla società ricorrente contestare il citato piano. Ne deriva, pertanto, che il ricorso sotto tale profilo è inammissibile.

Pagina 9 di 10 Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati: Francesco Riccio, Presidente Maurizio Santise, Primo Referendario, Estensore Valeria Ianniello, Referendario L'ESTENSORE Maurizio Santise IL PRESIDENTE Francesco Riccio

Pagina 10 di 10 IL SEGRETARIO 2014 - giustizia-amministrativa.it Mappa del sito Guida al sito Regole di accesso Accessibilità Condizioni di utilizzo Informativa privacy