DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Trattamenti pensionistici di guerra. d iniziativa della senatrice FASIOLO XVII LEGISLATURA

Documenti analoghi
DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Trattamenti pensionistici vittime di guerra

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PAGLIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 633

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1618

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

MALAN, BIANCONI, BONFRISCO, DE PETRIS, FABBRI, FEDELI, FISSORE, GRANAIOLA, MERLONI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, RIZZOTTI, VALENTINI, FAVERO

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

SEN AT0 DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Provvidenze in favore dei grandi invalidi. d iniziativa del senatore GIOVANARDI XVII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470

LANNUTTI, LANZI, CASTIELLO, ROMANO, MININNO, VANIN, VACCARO, ORTIS, PIRRO, NOCERINO, AUDDINO, FEDE, GALLICCHIO, DONNO, GIANNUZZI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 215

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 508

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 304

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2).

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA. DISEG. v? (N S39

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2432

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa della deputata MIOTTO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

FAVERO, GIACOBBE, MICHELONI, MOSCARDELLI, ORRÚ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della Croce d onore per i meriti umanitari

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione di autocaravan

d iniziativa dei senatori COMAROLI, MUNERATO e CONSIGLIO

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1742

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 144

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 25

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 465

CASTELLONE, MAIORINO, CORBETTA, DELL OLIO, ACCOTO, LANZI, PARAGONE, PIRRO, TRENTACOSTE, LANNUTTI, GIARRUSSO, LA MURA, MORONESE, ROMANO, DONNO,

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 76. Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

Legge 3 agosto 2004, n "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice"

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1545

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure per il sostegno dell imprenditoria femminile

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata.

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, GIRO, LIUZZI e AUGELLO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1261

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

Roma,23/12/2009. Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali LORO SEDI. Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati LORO SEDI

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2411

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 317

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 676

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Transcript:

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1742 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice FASIOLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2015 Trattamenti pensionistici di guerra TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1742 ONOREVOLI SENATORI. L ultimo conflitto mondiale ha lasciato tracce indelebili in tutti noi, ferite ancora aperte soprattutto in quei pochi cittadini italiani ancora in vita che da tale guerra hanno subito danni fisici e morali e che ancora oggi portano i segni evidenti delle mutilazioni e delle invalidità subite, nonché ai loro congiunti superstiti. Se è vero che negli ultimi anni le tante emergenze e la grave crisi economica hanno reso più complicato il reperimento degli stanziamenti necessari a consentire la revisione definitiva dei trattamenti pensionistici di guerra, è pur vero che verso tale materia è stata rivolta sempre poca attenzione. Giova ricordare che l ultimo intervento effettivo sulle pensioni di guerra dirette risale al 1991. È dunque evidente che la progressiva riduzione del valore reale di tali trattamenti dovuta al divario tra l inflazione reale e l adeguamento automatico hanno reso le pensioni attualmente corrisposte a tali soggetti del tutto inadeguate a svolgere la funzione risarcitoria a cui sono tenute nel rispetto del vigente principio dell equo risarcimento del danno subito da cittadini che hanno sacrificato la loro integrità fisica al servizio della collettività nazionale. In particolare, si rileva che, attualmente, la pensione percepita da coloro che hanno subito durante l ultimo conflitto mondiale la perdita del 100 per cento della propria integrità fisica (1ª categoria semplice) corrisponde a poco più di 800 euro e che a coloro a cui è stata riconosciuta una percentuale di invalidità inferiore vengono corrisposte somme che non esitiamo a definire irrisorie. Lo stesso dicasi per le pensioni in favore dei superstiti dei caduti e degli invalidi di guerra, i cui trattamenti sono anch essi di entità molto esigua, pari alla metà dei corrispondenti trattamenti diretti. Inaccettabile è poi la situazione delle vedove dei grandi invalidi che percepiscono un assegno di superinvalidità largamente inferiore a quello percepito dal dante causa e che per tale motivo si trovano spesso in grandi difficoltà economiche dopo aver dedicato la loro vita ad assistere il proprio coniuge. Tra l altro, va anche tenuto conto del fatto che attualmente nella pensionistica di guerra non viene contemplato il risarcimento del danno biologico, previsto, invece per le vittime del terrorismo (articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206), nonostante la normativa vigente preveda l equiparazione tra le due categorie (articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302). La concessione di un miglioramento dei trattamenti pensionistici di guerra trova quindi un ulteriore motivazione nella necessità di colmare tale lacuna e tale ingiustificata differenziazione nella valutazione delle infermità, seppure in modo molto parziale e per via indiretta. Entrando ora nel merito della proposta in esame, non può sfuggire come si è cercato di intervenire in tale materia cercando di contenere i miglioramenti economici, in considerazione della situazione economica in cui versa il Paese, miglioramenti che, di certo, non tengono conto del perduto potere d acquisto intervenuto in ventidue anni dall ultimo provvedimento legislativo emanato in materia, ma che, tuttavia, non può ignorare le esigenze di una benemerita categoria. Difatti, con l articolo 1, comma 1, si prevede un aumento del 10 per cento delle ta-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1742 belle C (pensioni dirette), E (assegni di superinvalidità), F (assegni di cumulo), M (pensioni ai genitori di caduto), N (pensioni di reversibilità dalla 2ª all 8ª categoria) allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; con l articolo 1, comma 2, si prevede un analogo aumento per l assegno di maggiorazione per le vedove indigenti e per le indennità di accompagnamento. Con l articolo 2 si propone di elevare l assegno supplementare al 60 per cento dell assegno di superinvalidità fruito in vita dal grande invalido e di comprendere nell assegno supplementare stesso anche il 60 per cento dell assegno di cumulo di cui alla tabella F, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978. Con l articolo 3, si propone di rideterminare le pensioni spettanti alle vedove e orfani di guerra in una misura pari al 60 per cento della pensione di 1ª categoria, in luogo dell attuale 55 per cento circa. Tutti i miglioramenti contenuti negli articoli 1 e 3 sono scaglionati in due anni, con un primo incremento del 5 per cento nel 2015 ed un successivo ulteriore 5 per cento nel 2016. L articolo 4 reca la copertura finanziaria. Pur consapevole che gli aumenti previsti dal presente disegno di legge rispondono solo in minima parte alle aspettative dei pensionati di guerra, riteniamo che la loro approvazione, che auspichiamo avvenga celermente in considerazione dell età dei soggetti interessati, ormai ultraottantenni, e della costante e naturale diminuzione delle partite di pensione (attualmente il 16 per cento rispetto all anno precedente), costituisca un primo segnale di una rinnovata attenzione da parte del Parlamento e del Governo alle richieste di una categoria particolarmente benemerita, la cui vita è stata ed è segnata dalle grandi sofferenze arrecate dalla guerra.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1742 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Nuovi importi dei trattamenti pensionistici di guerra) 1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, F, M e N, allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2015 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2016. 2. Gli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, dall articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, sono aumentati del 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2015 e di un ulteriore 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2016. Art. 2. (Assegno supplementare) 1. L articolo 38, quarto comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2015 ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell assegno di superinvalidità della tabella E e dell assegno di cu-

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1742 mulo della tabella F fruiti in vita dal grande invalido». Art. 3. (Vedove ed orfani minorenni. Orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico. Vedove grandi invalidi) 1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, l importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è elevato di una misura pari alla metà della differenza tra l importo attuale e il 60 per cento dell importo della pensione di 1ª categoria di cui alla tabella C. 2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l importo della pensione di cui alla tabella G, allegata al citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è determinato nella misura del 60 per cento dell importo della pensione di 1ª categoria di cui alla tabella C. Art. 4. (Copertura finanziaria) 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in euro 31.276.583,23 per l anno 2015 e in euro 31.276.583,23 a decorrere dall anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1742 2. II Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

E 1,00