tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudan concernente i trasporti aerei tra i loro territori rispettivi ed oltre

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Traduzione 1. (Stato 11 aprile 2013)

Transcript:

Traduzione dal testo originale francese 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudan concernente i trasporti aerei tra i loro territori rispettivi ed oltre Conchiuso il 18 febbraio 1963 Approvato dall Assemblea federale il 1 ott. 1963 2 Entrato in vigore il 21 settembre 1964 Il consiglio federale Svizzero e il Governo della Repubblica del Sudan, considerato che la Svizzera e il Sudan (dappresso Parti), partecipano alla convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, aperta alla firma il 7 dicembre 1944, 3 determinati pertanto a conchiudere un accordo completivo alla convenzione menzionata, per regolare l istituzione di trasporti aerei tra i rispettivi territori ed oltre, hanno convenuto quanto segue: Art. I Per l applicazione del presente accordo, salvo disposizione contraria nel testo: a. l espressione «la convenzione» significa la convenzione relativa alla navigazione aerea civile internazionale, fatta a Chicago il 7 dicembre 1944 4, b. l espressione «autorità aeronautiche» significa, per la Svizzera, l Ufficio aeronautico federale 5 come anche ogni persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate da detto ufficio o funzioni analoghe: per il Sudan, il ministro delle comunicazioni e ogni persona o ente autorizzato ad assumere le funzioni attualmente esercitate dal ministro o finzioni analoghe: c. l espressione «impresa designata» indica l impresa di trasporti aerei designata da una Parte, mediante notificazione scritta all altra e conformemente all articolo III del presente accordo, per esercitare uno o più servizi aerei sulle linee specificate dalla tavola allegata; d. la tavola delle linee relativa al presente accordo è considerata parte integrante dello stesso ed ogni rinvio all accordo si riferisce parimente alla tavola delle linee, salvo speciale disposizione contraria. RU 1964 965; FF 1963 777 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell ediz. franc. della presente Raccolta. 2 DF del 1 ott. 1963 (RU 1963 1176) 3 RS 0.748.0 4 RS 0.748.0 5 Oggi: «Ufficio federale dall aviazione civile» 1

Aviazione Art. II 1. Ciascuna Parte concede all altra i diritti specificati dal presente accordo per stabilire i servizi aerei sulle lince indicate nella sezione corrispondente della tavola allegata (dappresso: «servizi convenuti» e «linee indicate»). 2. Salvo le disposizioni del presente accordo, l impresa designata da ciascuna Parte, per esercitare un servizio convenuto lungo una linea indicata, fruisce dei seguenti diritti: a. sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell altra Parte; b. effettuare, su detto territorio, scali non commerciali; c. fare scalo, sullo stesso territorio, nei punti indicati per questa, linea nella tavola allegata al presente accordo, per imbarcare e sbarcare, nel traffico internazionale, passeggeri, merci e colli postali. 3. Nessuna disposizione del numero 2 del presente articolo deve essere interpretata nel senso di conferire, all impresa designata di una Parte, il diritto d imbarcare, sul territorio dell altra, passeggeri, merci o colli postali trasportati a destinazione di un altro punto del territorio di questa altra Parte, contro pagamento o rimunerazione. Art. III 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare per iscritto all altra Parte, un impresa di trasporti aerei per l esercizio dei servizi convenuti sulle linee indicate. 2. Appena informata della designazione, l altra Parte accorda senza indugio all impresa designata l autorizzazione all esercizio richiesta, salvo le disposizioni dei numeri 3 e 4 del presente articolo. 3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere dall impresa designata dell altra di fornire la prova che essa soddisfa alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano normalmente e in misura ragionevole, conformemente alle disposizioni della convenzione, per l esercizio dei servizi aerei commerciali internazionali. 4. Ciascuna Parte può rifiutare di gradire un impresa di trasporti aerei e può sospendere o revocare la concessione, a detta impresa, dei diritti specificati al numero 2 dell articolo II del presente accordo, oppure vincolare l esercizio di questi diritti a condizioni reputate necessarie, qualora non avesse la prova che la maggior parte della proprietà nonché il controllo effettivo di quest impresa appartengano alla Parte che l ha designata o ai suoi cittadini. 5. L impresa così designata e autorizzata può, dopo aver soddisfatto alle disposizioni dei numeri 1 e 2 del presente articolo, esercitare i servizi convenuti; resta tuttavia intenso che un servizio può essere esercitato solo dopo l entrata in vigore della tariffa, conforme alle disposizioni dell articolo VI del presente accordo. 6. Ciascuna Parte può precludere, all impresa designata, l esercizio dei diritti specificati nel numero 2 dell articolo II del presente accordo, oppure vincolari a condizioni che essa reputa necessarie per esercitarli, qualora l impresa non si conformasse alle leggi e ai regolamenti della Parte che accorda questi diritti, o ometta comunque, nell esercizio della propria attività, di osservare le disposizioni del presente accordo. 2

Servizi aerei Accordo con Sudan Resta tuttavia inteso che questa facoltà può essere usata da una Parte solo dopo aver consultato l altra, a meno che la sospensione immediata o l imposizione di condizioni siano necessarie per prevenire nuove infrazioni alle leggi e ai regolamenti. 7. In applicazione ai numeri 4 e 6 del presente articolo un azione non può essere iniziata prima che l altra Parte ne sia stata informata per iscritto con indicazione dei motivi che mediante consultazione tra le autorità aeronautiche, le due Parti non abbiano trovato un intesa entro 30 giorni a decorrere dalla data della comunicazione. Art. IV Ai carburanti, ai lubrificanti, ai pezzi di ricambio, all attrezzatura normale degli aeromobili e alle provviste di bordo, introdotti nel territorio d una Parte o imbarcati nel detto territorio dall impresa dell altra Parte o per suo conto e destinati esclusivamente agli aeromobili di questa impresa o al consumo a bordo sulle linee designate, è, riguardo ai dazi, spese l ispezione e altri diritti o tasse analoghe di carattere nazionale o locale, riservato il seguente trattamento: a. l esenzione, per i carburanti e i lubrificanti che rimangono a bordo degli aeromobili all ultimo aeroporto di scalo prima di lasciare detto territorio. b. un trattamento uguale a quello accordato agli oggetti analoghi introdotti in detto territorio o imbarcati sullo stesso e destinati ad essere impiegati dagli o sugli aeromobili dell impresa nazionale della prima Parte, oppure il trattamento riservato all impresa estera più favorita, partecipante al traffico internazionale in questo territorio, per i carburanti e i lubrificanti non compresi sotto a, i pezzi di ricambio, la attrezzatura normale degli aeromobili e le provviste di bordo. Questo trattamento è completivo a quello accordato da ogni Parte conformemente all articolo 24 della convenzione e non lo pregiudica. Art. V 1. Alle imprese designate delle due Parti deve essere accordato un trattamento giusto ed equo per l esercizio di servizi convenuti, sulle linee indicate tra i rispettivi territori. 2. Nell esercizio dei servizi convenuti, l impresa designata di ciascuna Parte deve tener conto degli interessi dell impresa designata dell altra Parte, al fine di non pregiudicare indebitamente i servizi esercitati da quest ultima, in parte o interamente, sulle stesse linee. 3. I servizi convenuti eseguiti dalle imprese designate dalle Parti devono adeguarsi alla domanda di traffico pubblico sulle linee indicate; il loro scopo essenziale è di offrire una capacità adeguata ai bisogni normali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, merci e colli postali tra il territorio della Parte che ha designato l impresa ed i paesi di destinazione. Le disposizioni previste per il trasporto di passeggeri, merci e colli postali imbarcati e sbarcati in punti delle linee indicate sul territorio di Stati diversi da quello che ha designato l impresa, devono essere prese conformemente al principio generale che richiede una capacità adattata come segue: 3

Aviazione a. alla domanda di traffico tra il territorio che ha designato l impresa ed i paesi di destinazione; b. alla domanda di traffico della regione sorvolata dall impresa, tenuto conto di altri servizi esercitati da imprese di altri Stati situati in questa regione; c. alle esigenze dell esercizio di un servizio di lungo corso. Art. VI 1. Le tariffe dei servizi convenuti devono risultare modiche, ancorché compilate sulla base di tutti gli elementi determinanti, comprendenti il costo dell esercizio, un beneficio ragionevole, le caratteristiche del servizio, quali la rapidità e il conforto, come pure le tariffe applicate da altre imprese di trasporti aerei che già esercitano su una parte qualunque delle linee indicate. Le tariffe devono essere stabilite conformemente alle seguenti disposizioni. 2. Le tariffe menzionate nel numero 1 del presente articolo sono fissate per ciascuna linea specificata, di comune intesa tra le imprese designate, dopo aver consultato le altre imprese attive su tutta o parte della linea; questi accordi devono essere fondati, per quanto possibile, sul sistema adottato per le tariffe dell Associazione dei trasporti aerei internazionali (IATA). 3. Le tariffe così convenute sono sottoposte all approvazione delle autorità aeronautiche delle due Parti. 4. Se le imprese designate non si accordano riguardo a certe tariffe, o se comunque una tariffa non può essere approvata conformemente al numero 2 del presente articolo, le autorità aeronautiche delle Parti s adopereranno per stabilire una tariffa di comune accordo. 5. Se le autorità aeronautiche non si accordano per approvare o fissare una tariffa conformemente ai numeri 2 e 4 del presente articolo, la vertenza deve essere risolta applicando le disposizioni dell articolo IX del presente accordo. 6. Le tariffe stabilite conformemente alle disposizioni del presente articolo restano in vigore fintanto che saranno fissate nuove tariffe, conformemente alle stesse disposizioni. Art. VII Le autorità aeronautiche delle Parti si consultano, se necessario, al fine di stabilire una stretta collaborazione in tutti i settori relativi all applicazione del presente accordo. Art. VIII Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte forniscono a ragionevole richiesta, all autorità aeronautica dell altra Parte, le informazioni periodiche o altre necessarie per controllare la capacità di trasporto offerta sulle linee designate. 4

Servizi aerei Accordo con Sudan Art. IX 1. Intervenendo una controversia circa l interpretazione o l applicazione del presente accordo le Parti cercano dapprima di risolverla mediante negoziati diretti. 2. Se le Parti non raggiungono un accordo durante i negoziati entro novanta giorni dalla data in cui una delle due Parti ha sollevato la vertenza, a. esse possono convenire di sottoporre la controversia alla decisione di un tribunale arbitrale o d altra persona od ente. Il tribunale arbitrale menzionato è costituito giusta la seguente procedura: 1. ciascuna Parte nomina un arbitro 2. un terzo arbitro, investito della carica di presidente è designato: i. d intesa tra le due Parti, oppure ii. mancando una tale intesa entro sessanta giorni, con decisione del presidente della Corte internazionale di giustizia, a richiesta di una delle Parti. Il presidente di questa Corte consulterà le due Parti prima di procedere alla designazione. b. Se una o l altra Parte non consente a sottoporre la vertenza a una persona, a un ente o a un tribunale arbitrale, giusta la lettera a summenzionata, l altra Parte può compromettere la vertenza in arbitri, designati a questo scopo dal presidente della Corte internazionale di giustizia. 3. Le Parti s impegnano di adattarsi ad ogni decisione presa in applicazione del numero 2 del presente articolo. Art. X 6 1. Qualora l una o l altra Parte reputi necessario modificare una disposizione del presente accordo, essa può domandare che si svolgano consultazioni tra le autorità aeronautiche delle due Parti ed in tal caso le consultazione devono iniziare entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla data della domanda. 2. Qualsiasi modificazione dell accordo entrerà in vigore non appena le due Parti si saranno reciprocamente notificate l adempimento delle loro formalità costituzionali, concernenti la conclusione e l entrata in vigore degli accordi internazionali. 3. Modificazioni dell allegato potranno essere convenute direttamente fra le autorità aeronautiche delle Parti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche. 4. Ove una convenzione multilaterale relativa ai trasporti aerei entrasse in vigore per le due Parti, il presente accordo sarà modificato conformemente alle disposizioni di detta convenzione. Art. XI Ciascuna Parte può, in ogni tempo, comunicare all altra la disdetta del presente accordo; uguale comunicazione dev essere data simultaneamente all Organizzazione 6 Nuovo testo giusto l Accordo del 15 aprile 1995, in vigore dal 4 aprile 1983 (RU 1983 551) 5

Aviazione dell aviazione civile internazionale (OACI). In tal caso, l accordo prende fine dodici mesi dopo che l altra Parte abbia ricevuto la disdetta, a meno che questa non sia stata frattanto ritirata di comune intesa. Mancando la notificazione di ricevimento dell altra Parte, la disdetta è considerata ricevuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte dell OACI. Art. XII Il presente accordo e ogni suo emendamento fatto conformemente all articolo X devono essere comunicati per l iscrizione all OACI. Art. XIII Le disposizioni del presente accordo sono applicate provvisoriamente dal giorno della firma. Il presente accordo entra in vigore appena ratificato o approvato conformemente alle disposizioni costituzionali delle Parti, mediante conferma per via diplomatica. In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente accordo. Fatto a Khartum, il 18 febbraio 1963, in doppio esemplare in lingua francese ed araba, i due testi facendo parimente fede. La traduzione ufficiale in lingua inglese, allegata al presente accordo, sarà determinate in caso di divergenza d interpretazione dei due testi. Per il Consiglio federale svizzero: Etienne Suter Per il Governo della Repubblica del Sudan Suliman Hussein 6

Servizi aerei Accordo con Sudan Allegato 7 A Tavola delle linee I Linee sulle quali l impresa designata dal Sudan può esercitare servizi aerei: Punti di partenza: Punti intermedi: Punti in Svizzera: Punti oltre la Svizzera: Punti in Sudan Il Cairo Atene o Belgrado 8 Roma Zurigo 9 o Ginevra 10 o Basilea 11 Francoforte Londra Tavole delle linee II Linee sulle quali l impresa designata dalla Svizzera può esercitare servizi aerei: Punti di partenza: Punti intermedi: Punti in Sudan: Punti oltre il Sudan: Punti in Svizzera Atene Tripoli o Bengasi 12 Khartum Lusaka Un punto in Mozambico 13 B Note: 1. A scelta delle imprese designate possono essere tralasciati i punti lungo le linee indicate, durante tutti o taluni voli. 2. I punti sulle linee indicate non devono necessariamente essere serviti nell ordine in cui sono enumerati. 3. Ciascuna impresa designata può terminare qualsiasi servizio convenuto nel territorio dell altra Parte. 4. Ciascuna impresa designata può servire punti non menzionati, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra detti punti e il territorio dell altra Parte. 5. Ciascun servizio sarà esercitato su una linea in certa misura diretta. 7 Nuovo testo giusta secondo l Accordo del 15 aprile 1975, in vigore dal 4 aprile 1983 (RU 1983 551) 8 A scelta di ciascuna delle imprese designate. 9 A scelta di ciascuna delle imprese designate. 10 A scelta di ciascuna delle imprese designate. 11 A scelta di ciascuna delle imprese designate. 12 A scelta di ciascuna delle imprese designate. 13 A scelta di ciascuna delle imprese designate. 7

Aviazione In fede di che, i rappresentanti delle due Parti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Kartum, il 15 aprile 1975, in doppio esemplare, in lingua francese e araba, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell interpretazione dei due testi, farà fede la traduzione ufficiale in inglese di queste modificazioni, allegata al presente Accordo. Per il Consiglio federale svizzero: Rémy Godet Per il Governo della Repubblica democratica del Sudan: Mohammed El-Nour El-Sheikh 8