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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 15.5.2019 C(2019) 3580 final ANNEX ALLEGATO della DIRETTIVA (UE).../... DELLA COMMISSIONE recante modifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati IT IT

"ALLEGATO IV" Sezione 1 - Indicatori di rischio armonizzati Gli indicatori di rischio armonizzati sono elencati nelle sezioni 2 e 3 del presente allegato. Sezione 2 - Indicatore di rischio armonizzato 1: indicatore di rischio armonizzato basato sul pericolo, che dipende dalle quantità di sostanze immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 1. Tale indicatore si basa sulle statistiche relative alle quantità di sostanze immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, fornite alla Commissione (Eurostat) a norma dell'allegato I (Statistiche sulla immissione sul mercato dei pesticidi) del regolamento (CE) n. 1185/2009. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a loro volta suddivisi in sette categorie. 2. Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1 si applicano le seguenti regole generali: a) l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato in base alla ripartizione delle sostanze nei quattro gruppi e nelle sette categorie indicati nella tabella 1; b) le sostanze del gruppo 1 (categorie A e B) sono quelle elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di ; c) le sostanze del gruppo 2 (categorie C e D) sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di ; d) le sostanze del gruppo 3 (categorie E e F) sono quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di ; e) le sostanze del gruppo 4 (categoria G) sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di ; f) si applicano le ponderazioni indicate alla riga vi) della tabella 1. 3. L'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato moltiplicando le quantità annuali di sostanze immesse sul mercato per ciascun gruppo della tabella 1 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli. 4. Le quantità delle sostanze immesse sul mercato per ciascun gruppo e ciascuna categoria della tabella 1 possono essere calcolate. Tabella 1. Ripartizione delle sostanze e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1. IT 1 IT

Riga i) a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di ii) Gruppi 1 2 3 4 approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di Categorie approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono candidate alla sostituzione e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di iii) A B C D E F G iv) Microrganismi Microrganismi Non classificate come: endocrini Classificate come: endocrini, se l'esposizione degli esseri umani è trascurabile v) Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 vi) 1 8 16 64 5. Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 1 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013. 6. Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 1 è espresso in rapporto al valore di riferimento. 7. Gli Stati membri e la Commissione calcolano e pubblicano l'indicatore di rischio armonizzato 1 in conformità all'articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2009/128/CE per ogni anno civile ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato. Sezione 3 - Indicatore di rischio armonizzato 2: indicatore di rischio armonizzato basato sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 1. Tale indicatore si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, come comunicato alla Commissione conformemente all'articolo 53, paragrafo 1, di tale regolamento. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a loro volta suddivisi in sette categorie. 2. Per il calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2 si applicano le seguenti regole generali: a) l'indicatore di rischio armonizzato 2 si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Esso è calcolato in base alla ripartizione delle sostanze nei quattro gruppi e nelle sette categorie indicati nella tabella 2 della presente sezione; IT 2 IT

b) le sostanze del gruppo 1 (categorie A e B) sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di ; c) le sostanze del gruppo 2 (categorie C e D) sono quelle elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di ; d) le sostanze del gruppo 3 (categorie E e F) sono quelle elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di ; e) le sostanze del gruppo 4 (categoria G) sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non elencate nell'allegato del regolamento di ; f) Si applicano le ponderazioni indicate alla riga vi) nella tabella 2 della presente sezione. 3. L'indicatore di rischio armonizzato 2 è calcolato moltiplicando il numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per ciascun gruppo della tabella 2 per la ponderazione del pericolo pertinente indicata alla riga vi) ed effettuando poi l'aggregazione dei risultati di tali calcoli. Tabella 2. Ripartizione delle sostanze e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2 Riga i) a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di ii) Gruppi 1 2 3 4 approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di Categorie approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono candidate alla sostituzione e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di iii) A B C D E F G iv) Microrganism i Microrgani smi Non classificate come: endocrini Classificate come: endocrini se l'esposizione degli esseri umani è trascurabile v) Ponderazioni del pericolo applicabili al numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 vi) 1 8 16 64 4. Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 2 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013. IT 3 IT

5. Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 2 è espresso in rapporto al valore di riferimento. 6. Gli Stati membri e la Commissione calcolano e pubblicano l'indicatore di rischio armonizzato 2 in conformità all'articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2009/128/CE per ogni anno civile ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 2 è calcolato. IT 4 IT