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Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 10.05.2016 La Nuova Procedura Civile, 3, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) Francesca PROIETTI (Magistrato) Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell Ufficio legislativo finanze del Ministro dell economia e delle finanze) Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). Decreto ingiuntivo non opposto, efficacia del giudicato Il provvedimento monitorio non opposto si configura come provvedimento giurisdizionale idoneo ad acquistare autorità ed efficacia di cosa giudicata sia sul punto della regolarità formale del titolo, sia, soprattutto, sotto lo speculare aspetto dell'esistenza del credito e ciò, tanto in ordine all'oggetto, che ai soggetti del rapporto, così che l'efficacia del decreto si estende a tutte le questioni relative, impedendo che in altro e successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto giuridico, questo possa essere legittimamente posto (nuovamente) in discussione. L'efficacia del giudicato si produce non soltanto in relazione a ciò che costituisce l'oggetto della pronuncia di ingiunzione, ma anche con riferimento agli accertamenti che ne costituiscano i necessari antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronuncia stessa. Massime rilevanti: Il decreto ingiuntivo, sebbene emesso in base ad una cognizione sommaria della domanda, consente pur tuttavia all'ingiunto di proporre una opposizione funzionale ad introdurre un giudizio a cognizione piena sul rapporto sostanziale controverso, dell'esistenza e fondatezza del quale il creditore deve dare dimostrazione nonostante la veste formale di convenuto che assume nell'opposizione. Ne consegue che, omessa tale opposizione nel termine stabilito dall'art. 641

c.p.c., il giudice nel "dichiarare esecutivo il decreto", ne determina ipso facto il passaggio in regiudicata (contro il decreto sono, difatti, ammessi i soli rimedi delle impugnazioni straordinarie, come consonantemente opinato in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità), giudicato la cui efficacia non può non estendersi al coacervo di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della domanda fatta valere (cfr. Cass. n. 18791 del 28.08.2009). Gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita che formi oggetto della domanda, ma anche a quella, implicita, inerente sia all'esistenza e alla validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge (Cass. s.u., 16.11.1998 n. 11549). La preclusione da giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non ha natura soltanto processuale, ma copre anche il deducibile non dedotto con l'opposizione, e cioè i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito azionato anteriori al decreto (Cass. 10.4.2000, n. 4531) Tribunale di Grosseto, sentenza del 13.1.2016, n. 20 omissis Va preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità della procura alle liti conferita al difensore di parte attrice opponente Risulta dagli atti che la procura alle liti risulta conferita ai difensori di parte opponente da Yxxxx indicato anche in atto di citazione come il legale rappresentante e liquidatore della xxx liquidazione. La suddetta procura risulta apposta in calce all'attestazione di esecutività del decreto ingiuntivo dal cancelliere in data 30.07.2012. Dunque la delega difensiva risale a data prossima e successiva a tale data, ancorchè antecedente alla notifica dell'atto di citazione del 20.11.2012. Dalla documentazione prodotta in atti ed in particolare dalla visura della camera di commercio di Roma emerge che il Y era stato nominato liquidatore della società opponente in data 3.07.2012, con contestuale cessazione dalla medesima carica del precedente amministratore xxxxx L'iscrizione della nomina a liquidatore risulta essere stata richiesta dal P. in data 1.08.2012 ed inserita nel registro delle imprese a far data dal 27.08.2012. Il xxx quale socio accomandatario della Mxxx sentenza passata in giudicato in data 23.04.2007 alla pena di un anno e mesi quattro di reclusione, oltre all'applicazione delle pene accessorie previste dalla legge fallimentare. A tale ultimo proposito dunque il xxx data dal 23.04.2007 era inabilitato all'esercizio di un'impresa commerciale con relativa incapacità per la durata di xxx come previsto dall'art. 216 RD 26771942 per chi sia stato condannato per uno dei fatti di bancarotta di cui all'art. 216 LF. Ne consegue che alla data in cui è stato nominato liquidatore della xxxx non avrebbe potuto assumere il suddetto incarico, seguendo alla sua nomina, in dispregio dell'intervenuta inabilitazione all'esercizio dell'impresa, la decadenza ex lege ex art. 2382 c.c. con effetto retroattivo.

Dunque, pur essendo stata iscritta la intervenuta decadenza del xxxxxx di liquidatore nel registro delle imprese solo in data 22.11.2012 con comunicazioni all'interessato ed alla società del 22 e 23 novembre 2012 al momento del conferimento della procura alle liti il xx comunque privo per legge dalla capacità di esercitare il ruolo di liquidatore e legale rappresentante della società attrice, avendo l'iscrizione valore non costitutivo, ma meramente dichiarativo in funzione della tutela ed informazione dei terzi. Nè risulta peraltro che la suddetta iscrizione di intervenuta decadenza dalla carica sia stata oggetto i impugnazione alcuna e neppure emerge che in epoca successiva la società abbia provveduto a sostituire xxx altro liquidatore, con conseguente impossibilità di alcuna forma di sanatoria della procura conferita da soggetto che non poteva assumere alcuna carica rappresentativa della società e, avendola assunta, doveva esserne dichiarato decaduto con effetto retroattivo fin dalla nomina. La dichiarazione di decadenza dall'incarico di liquidatore, peraltro seguita da accurata nota esplicativa da parte del conservatore addetto al registro delle imprese di Roma, non risulta dunque essere frutto di mero errore materiale, come ritenuto da parte opponente, che collega la problematica sollevata in ordine al potere rappresentativo xx alla sua qualità di socio accomandatario xx fallita nel 2003, con procedura che sarebbe stata chiusa ed a cui sarebbe seguita la riabilitazione xxxxxxxx (senza che sia stata peraltro mai prodotta la relativa documentazione di riferimento). Da ciò deriva quindi la nullità della procura conferita da soggetto privo per legge di ogni potere rappresentativo della società attrice opponente. Ne consegue l'inammissibilità della citazione in opposizione come spiegata da parte attrice, per mancanza di valida procura alle liti - mai sanata nei termini ex art. 182 c.p.c. con conseguente carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio. Ciò posto, deve rilevarsi, conformemente con una ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che il decreto ingiuntivo, sebbene emesso in base ad una cognizione sommaria della domanda, consente pur tuttavia all'ingiunto di proporre una opposizione funzionale ad introdurre un giudizio a cognizione piena sul rapporto sostanziale controverso, dell'esistenza e fondatezza del quale il creditore deve dare dimostrazione nonostante la veste formale di convenuto che assume nell'opposizione. Ne consegue che, omessa tale opposizione nel termine stabilito dall'art. 641 c.p.c., il giudice nel "dichiarare esecutivo il decreto", ne determina ipso facto il passaggio in regiudicata (contro il decreto sono, difatti, ammessi i soli rimedi delle impugnazioni straordinarie, come consonantemente opinato in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità), giudicato la cui efficacia non può non estendersi al coacervo di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi della domanda fatta valere (cfr. Cass. n. 18791 del 28.08.2009). Ne consegue, ancora, che il provvedimento monitorio non opposto si configura come provvedimento giurisdizionale idoneo ad acquistare autorità ed efficacia di cosa giudicata sia sul punto della regolarità formale del titolo, sia, soprattutto, sotto lo speculare aspetto dell'esistenza del credito e ciò, tanto in

ordine all'oggetto, che ai soggetti del rapporto, così che l'efficacia del decreto si estende a tutte le questioni relative, impedendo che in altro e successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto giuridico, questo possa essere legittimamente posto (nuovamente) in discussione. L'estensione del giudicato monitorio è determinata, dunque, da tutto ciò che ha formato oggetto di cognizione e valutazione da parte del giudice dell'ingiunzione, purchè si tratti di accertamento necessariamente ed inscindibilmente connesso alla statuizione finale; e l'efficacia del giudicato si produce non soltanto in relazione a ciò che costituisce l'oggetto della pronuncia di ingiunzione, ma anche con riferimento agli accertamenti che ne costituiscano i necessari antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronuncia stessa (cfr. tra altre, Cass. 13.2.2002 n. 2083). Principi non dissimili risultano per altro verso affermati dalle stesse Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 16.11.1998 n. 11549 (ove si legge che la regola secondo cui gli effetti del giudicato sostanziale si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita che formi oggetto della domanda, ma anche a quella, implicita, inerente sia all'esistenza e alla validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto, trova applicazione anche con riferimento al decreto ingiuntivo non opposto nel termine di legge), nonchè da Cass. 10.4.2000, n. 4531 (a mente della quale la preclusione da giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non ha natura soltanto processuale, ma copre anche il deducibile non dedotto con l'opposizione, e cioè i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito azionato anteriori al decreto) e Cass. 24.11.15178 (predicativa della equiparazione tout court del giudicato da decreto a quello da sentenza emessa in un giudizio ordinario non potendosi riesaminare le questioni con esso decise definitivamente per l'acquiescenza del debitore che non abbia tempestivamente proposto opposizione). Il Tribunale, nel condividere e far propri i principi che precedono, non può che rilevare, nella specie, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. omissis del Tribunale di Grosseto per inammissibilità della relativa opposizione priva di valida procura alle liti. Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento danno da lite temeraria spiegata da parte convenuta, la stessa deve ritenersi infondata, non si ravvisandosi i richiesti requisiti per l'accoglimento della domanda. L'azione esperita può infatti considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali, non essendo il alcun modo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie (cfr. Cass. 26.06.2007 n. 14789). Inoltre la parte convenuta non ha nè allegato nè dimostrato il danno subito a seguito dell'instaurazione della presente lite. E' infatti onere della parte che richiede il risarcimento ex art. 96 c.p.c. dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale di controparte, nonchè allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente

l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa; sicchè il giudice non può comunque liquidare alcun danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultano elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. 8.06.2007 n. 597497; Cass. 21.02.2007 n. 4096; Cass. 19.07.2004 n. 13355). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. p.q.m. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta tra le parti come in xxxxx dal Tribunale di Grosseto per intervenuto passaggio in giudicato; respinge la domanda ex art. 96 c.p.c.; condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano in 3.300,00 per compenso professionale, oltre rimb forfxxxxxx per legge.