Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.
|
|
- Amanda Bernasconi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) Francesca PROIETTI (Magistrato) Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell Ufficio legislativo finanze del Ministro dell economia e delle finanze) Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.). Vizi della cosa venduta: la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo, con la fissazione dell udienza, vale come atto di denuncia del vizio La notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza valgono come atto di denuncia del vizio in quanto volti a rendere edotto il venditore delle doglianze del compratore sulla presenza di vizi della cosa. Inoltre, in ragione della natura processuale dell'atto utilizzato dall'attore per la denuncia, seppur idoneo ad avere anche una valenza sostanziale, va tenuto conto del periodo di sospensione feriale ai fini del computo del periodo di decadenza per la denuncia dei vizi (art. 132 codice del consumo). Tribunale di Palermo, sentenza del omissis Con atto di citazione regolarmente sassss chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro verificatosi in data a causa di un vizio della predetta autovettura. In particolare esponeva che a causa del cedimento strutturale di una "bielletta" di una sospensione, come accertato nel corso di un procedimento sss, aveva perso il controllo della autovettura mentre percorreva la autostrada PA -
2 Mazzara del Vallo; ciò nonostante una revisione avvenuta nel gennaio del 2007 presso l'officina della convenuta. A seguito del sinistro aveva riportato danni permanenti pari al 7% e danni materiali alla autovettura. Concludeva, quindi, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di ,58 per danno biologico, oltre ,00 in relazione al danno al mezzo, con vittoria di spese. Ritualmente costituitasi ssssss liquidazione deduceva di non essere la produttrice del veicolo, ma la venditrice; deduceva la decadenza dall'azione ex art. 132 comma secondo Codice del Consumo. Nel merito allegava il difetto di prova del vizio della cosa e la insussistenza di un diritto al risarcimento del danno, ma solo alla sostituzione del veicolo. Eccessiva, comunque, la richiesta di risarcimento. Concludeva, pertanto, per il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese. Nel corso della prima udienza l'attrice, tenuto conto delle difese della convenuta, chiedeva la autorizzazione alla chiamata in causa della ssss. Giusta autorizzazione, l'attrice chiamava in causa la citata ss Quest'ultima, ritualmente costituitasi, eccepiva il difetto di legittimazione passiva non essendo né produttrice, né importatrice del prodotto, realizzato da altro sssssss Concludeva, quindi, per il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese. Nel corso del processo veniva disposta una C.T.U. medico legale. All'odierna udienza, intese le conclusioni delle parti, la causa veniva decisa ex art. 281-sexies c.p.c.. Va, in primo luogo, rilevato che deve essere rigettata la domanda proposta dall'attrice nei confronti della ssss Detto soggetto, infatti, non è il produttore dell'autovettura, come risulta dal libretto di circolazione, offerto in copia in atti, né l'importatore all'interno dell'unione Europea dello stesso. L'autovettura, infatti, è prodotta sss società con sede in Inghilterra (cfr. doc. 2 fascicolo di parte attrice e doc. 2 della convenuta). Le eventuali domande afferenti la responsabilità del produttore, pertanto, non trovano quale legittimato passivo la citata sss, invece, si occupa della distribuzione del prodotto ai concessionari italiani. Da ciò consegue che le domande proposte dall'attrice nei confronti della Y ssssdevono essere rigettate. Con riferimento alle domande proposte dall'attrice nei confronti della venditrice, va, in primo luogo, rilevato che non vi è contestazione in merito alla sussistenza del sinistro, verificatosi in data mentre la attrice percorreva un tratto autostradale, ed in merito alla data dell'acquisto della autovettura, in data Il bene, pertanto, era ancora coperto dalla garanzia di legge ex art. 132 comma 1 del Codice del Consumo ove si legge "il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene". Il consumatore, quindi, ha avviato un procedimento per accertamento tecnico preventivo nel settembre del 2007 (il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza sono stati notificati il alla convenuta).
3 Con tale azione ha certamente interrotto il termine di prescrizione dell'azione di garanzia di cui all'ultimo comma del citato articolo del Codice del Consumo; effetto interruttivo protrattosi sino al deposito della consulenza del (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n del 19 febbraio 2016). Parimenti il presente giudizio è stato avviato entro il predetto termine di 26 mesi (il deposito della atp è del e la notifica dell'atto di citazione del presente giudizio è del ). Al contempo la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza valgono come atto di denuncia del vizio in quanto volti a rendere edotto il venditore delle doglianze del compratore sulla presenza di vizi della cosa (cfr. sulla funzione e sulla ratio della denuncia dei vizi vd. Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n del 11 dicembre 2015). Al riguardo deve ritenersi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sia avvenuta nel termine di due mesi, previsto a pena di decadenza per la denuncia dei vizi dal secondo comma del citato articolo 132 per un duplice ordine di motivi. Ed infatti, a fronte di un sinistro verificatosi in data , l'attrice ha notificato i citati atti il , dopo il deposito del ricorso in data Tenuto conto del periodo di sospensione feriale il termine di due mesi, a farlo decorrere dal sinistro, andava a scadere il Di tale periodo di sospensione deve tenersi conto in ragione della natura processuale dell'atto utilizzato dall'attrice per la denuncia, seppur idoneo ad avere anche una valenza sostanziale. A ciò si aggiunga che, inoltre, a fronte di un sinistro verificatosi il appare del tutto ragionevole e verosimile che l'attrice abbia verificato la sussistenza del dedotto vizio, oggetto poi di denuncia, in un periodo di almeno 30 giorni. Ciò posto sulle preliminari eccezioni della convenuta, in merito alla sussistenza del dedotto vizio lamentato da parte attrice, va rilevato che la consulenza svolta nell'ambito del procedimento per atp ha dimostrato sia la rottura di una "bielletta", quale parte di una sospensione. L'atp svolta tra le parti nell'ambito del procedimento iscritto al nr /2007 ha consentito di acciarare, con accertamento rigoroso corroborato dall'esito di analisi scientifiche e di laboratorio condotte presso centri specializzati, che l'autoveicolo dell'attrice presentava un danno nella parte della sospensione destra. In particolare si è verificato "un cedimento strutturale proprio (rottura) - magari progressivo - della bielletta, in fase di normale esercizio del veicolo, senza il concorso di fattori esterni. Tale rottura ha certamente dato luogo a modificazioni di assetto dell'avantreno e conseguenti fenomeni di deriva indotti sull'autovettura" (vd. C.T.U. a firma ing. omissis in atti). Nessun concreto elemento di segno contrario è stato fornito nel presente giudizio dal venditore in merito alla insussistenza del citato vizio della cosa e, per l'effetto, della conformità del bene. Del resto la stessa convenuta ha sottolineato le, pur diverse, conclusioni del Laboratorio Materie Plastiche del Dipartimento Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano, ove si legge che "la rottura della
4 bielletta in conseguenza "molto probabilmente" con il contatto o l'urto con un corpo esterno". Anche a ritenere corretto tale assunto, e cioè una rottura provocata da tali eventi, deve, comunque, affermarsi che il bene non era conforme in quanto una autovettura, in condizioni di esercizio del tutto ordinarie come la percorrenza di una autostrada, deve reggere all'urto ovvero al contatto con un corpo estraneo proveniente dal fondo stradale, salva la prova, non fornita nel caso in esame, del verificarsi di un evento del tutto eccezionale ed imprevedibile. La convenuta, quindi, va condannata al pagamento di ,20 per i danni al mezzo, quale danno stimato al mezzo dal CTU. A detto importo deve aggiungersi il danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza del sinistro. Al riguardo la C.T.U. medico-legale ha escluso la sussistenza di un danno biologico permanente riconducibile al sinistro, in occasione del quale è stato diagnosticato solo un "trauma da contraccolpo del rachide cervicale e lombare". In particolare è stata esclusa "la derivazione causale degli odierni disturbi attinenti alla sfera psichica dall'evento traumatico di cui trattasi non appare ragionevolmente attendibile". La C.T.U. ha, inoltre, puntualmente superato le osservazioni del CTP di parte attrice sul punto che sono risultate, invero, non direttamente collegate alle scarne evidenze documentali circa le condizioni della attrice in conseguenza del sinistro. In applicazione dei parametri contenuti nelle tabelle di sssss all'attrice può ben riconoscersi ssssss. Nessun dubbio del resto, tenuto conto del tenore dell'art. 135 comma primo del codice del consumo, che le specifiche tutele previste in detto corpus normativo si aggiungano ai rimedi ordinari, primo fra tutti quello risarcitorio, già previsti nel codice civile per la vendita. Spese vive provate, per il procedimento di ATP e per danni conseguenti al sinistro, per 9655,20. I predetti importi devono essere devalutati alla data del sinistro e sugli stessi va poi applicata la rivalutazione e gli interessi al saggio legale ratione temporis applicabili sulle somme via via rivalutate. Il risarcimento spettante all'attrice, dunque, è pari ad ,84 (di cui 3.672,84 per interessi), oltre interessi dalla decisione al soddisfo. Le spese di lite, tra l'attrice e la convenuta, vanno compensate per un terzo tenuto conto della sproporzione tra il petitum e l'accordato, con condanna della convenuta al pagamento della rimanente quota in favore dell'attrice, incluse quelle per la ATP, disponendone la distrazione in favore dell'avv. omissis antistatario. L'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata. Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività in concreto svolta e rispettivamente, delle tariffe forensi, per l'atp, e dei parametri di cui al d.m. 55/2014 per il presente giudizio. Le spese di CTU e di ATP vanno, dunque, poste a carico della convenuta in via definitiva.
5 pqm Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando: Condanna sssss liquidazione sssal pagamento in favore di sssss,84, oltre interessi dalla decisione al soddisfo; rigetta le domande proposte da sssei confronti della sss compensa le spese di lite tra l'attrice e sssssss in liquidazione Sss per un terzo; condanna ssss in liquidazione SRL al pagamento in favore diss dei rimanenti due terzi delle spese di lite del presente giudizio e di quello per ATP, quota di due terzi che liquida in complessivi 7000,00, oltre spese generali al 15% su 4000,00 e del 12,5% sul resto, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore sss; condanna X al pagamento in favore della sss delle spese di lite che liquida in 3500,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge; pone definitivamente a carico sss liquidazione Ssssle spese della consulenza tecnica d'ufficio e della ATP.
Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 4.7.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 4.7.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliOpposizione a decreto ingiuntivo ed opposizione a precetto: unico atto? Nota a Tribunale di Lecce, sentenza non definitiva del 16.6.2014.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 30.6.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliMediazione e Negoziazione assistita. Ambiti di applicazione.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 15.6.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 7.1.2015 La Nuova Procedura Civile, 1, 2015.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 7.1.2015 La Nuova Procedura Civile, 1, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 23.10.2014 La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 23.10.2014 La Nuova Procedura Civile, 6, 2014 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 12.10.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 12.10.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
DettagliRivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.02.2016 La Nuova Procedura Civile, 1, 2016.
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.02.2016 La Nuova Procedura Civile, 1, 2016 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 8.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 8.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliActio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 (L. D Apollo)
ACTIO QUANTI MINORIS: QUALI CRITERI APPLICARE? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 1066 Luca D Apollo La Cassazione affronta un ipotesi di inadempimento contrattuale relativo ad una vendita immobiliare
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza con sentenza orale (art. 352 e 281sexies c.p.c.) nella causa civile d appello iscritta al, promossa da - il sig. (A), con gli avvocati, domiciliati
DettagliRivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 29.04.2016 La Nuova Procedura Civile, 3, 2016.
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 29.04.2016 La Nuova Procedura Civile, 3, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio
DettagliRivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.06.2016 La Nuova Procedura Civile, 4, 2016.
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.06.2016 La Nuova Procedura Civile, 4, 2016 Editrice Comitato scientifico: Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI
DettagliArticolo di Piero SANDULLI 1
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 5.2.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass. 25345/2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim
Cass. 25345/2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim Se la presenza illegittima di due persone sul ciclomotore non ha avuto alcuna effi cienza causale
DettagliAZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA Policlinico Gaetano Martino di Messina Deliberazione del Direttore Generale n 166 del 24.02.2015 A seguito di Proposta in data 17/02/2015 N 138 U.O.C. SETTORE AFFARI GENERALI
DettagliTRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO, SENTENZA
N. 3810/012 R.A.C.C. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliChiamata del terzo da parte dell opposto: ecco quando e come.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 17.12.2013 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 23.10.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 23.10.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
DettagliGruppo di lavoro. Danno alla persona -------- Note in tema di compensi ai consulenti medico-legali d ufficio alla luce dei limiti del d.m. 30.5.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI REGGIO CALABRIA Gruppo di lavoro Danno alla persona -------- Note in tema di compensi ai consulenti medico-legali d ufficio alla luce
Dettaglilesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nella persona del Dott.ssa Serafina Liosi ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero
Dettagli(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace
DettagliLa mancata contestazione non è prova, ma relevatio ab onere probandi
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 10.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliLIQUIDAZIONE EQUITATIVA DEL DANNO: SÌ, MA SOLO SE L AN È
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.12.2013 La Nuova Procedura Civile, 5, 2013 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
Dettagliriunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. iscritta al n.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: - Dr.ssa Rosaria SavastanoPRESIDENTE - Dr.ssa Annamaria CasadonteGIUDICE - Dr. Giovanni
DettagliSCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA PROGRAMMA II ANNO DIRITTO AMMINISTRATIVO SECONDO CANALE Coordinatore Prof. M. Can. Prima lezione (4 ore) Tema Docente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 9731/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella ha pronunciato la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
Dettaglitempi previsti da L. 241/80 tempi previsti da L. 241/81 tempi previsti da L. 241/82 tempi previsti da L. 241/83 tempi previsti da L.
STRUTTURA DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO L. 241/80 NUMERO PROCEDIMENTI AVVIATI NUMERO PROCEDIME NTI CONCLUSI NEI TERMINI NUMERO PROCEDIMENT I NON CONCLUSI NEI TERMINI MOTIVI DEL RITARDO e Legali Liquidazione
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 10.11.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 10.11.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
DettagliN. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
N. 00279/2016 REG.PROV.CAU. N. 00253/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA in sede giurisdizionale ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / Cont. / Cron. Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
DettagliINDICE-SOMMARIO DEL FASCICOLO 10 o (ottobre 2011) Parte prima - Sentenze commentate
INDICE-SOMMARIO DEL FASCICOLO 10 o (ottobre 2011) LEGENDA: Il simbolo [,] a fianco del titolo segnala che il commento/saggio è stato oggetto di referee secondo quanto indicato alla pagina precedente. Parte
DettagliDELIBERA N. 134/13/CSP
DELIBERA N. ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA BRAVO PRODUZIONI TELEVISIVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE TELEREPORTER ) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DettagliANCHE PER IL TORNEO DI CALCIO DILETTANTE OCCORRE CONTROLLARE LO STATO FISICO DEI GIOCATORI. Corte di Cassazione, sez. III civile, Sentenza 15394/2011
RIVISTA DI ISSN 1825-6678 DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT Vol. VII, Fasc. 2, 2011 ANCHE PER IL TORNEO DI CALCIO DILETTANTE OCCORRE CONTROLLARE LO STATO FISICO DEI GIOCATORI Corte di Cassazione, sez. III
DettagliFirmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: e5a51 - Firmato Da: FLAMINI MARTINA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: d03d9
N. R.G. 17001024/2011 Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: e5a51 - Firmato Da: FLAMINI MARTINA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: d03d9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DettagliIl Giudice, dott. Orazio Muscato, in funzione di delegato del Presidente, nel giudizio di opposizione promosso dall Avv. Xxxxxx del Foro di Varese
T R I B U N A L E D I V A R E S E Il Giudice, dott. Orazio Muscato, in funzione di delegato del Presidente, nel giudizio di opposizione promosso dall Avv. Xxxxxx del Foro di Varese avverso il decreto di
DettagliIl rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo
Il rapporto di lavoro dipendente non si dimostra con fax e cellulare (Cassazione sez. VI civile, Sentenza 30 luglio 2012 n. 13594) commento e testo La previdenza:it D.T. ha convenuto la Warsterner Italia
DettagliIl socio-lavoratore: se non è più socio, non può più lavorare? Nota ordinanza cautelare del 23/09/2013 - Tribunale di Bologna - sezione Lavoro
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 228-8693 Pubblicazione del 9..203 La Nuova Procedura Civile, 5, 203 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliSITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014
ATTI DEPOSITABILI TELEMATICAMENTE CON VALORE LEGALE PRESSO I TRIBUNALI CIVILI ITALIANI SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014 Presso il Tribunali Civili del territorio nazionale - OBBLIGO ai termini della normativa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
DettagliContenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.
Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalia.com Diritto Civile - Tributi Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. I contribuenti
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.6.2014 La Nuova Procedura Civile, 4, 2014
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.6.2014 La Nuova Procedura Civile, 4, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliL estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 29.4.2014 La Nuova Procedura Civile, 3, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliSul giudizio di equità dinanzi al giudice di Pace. Trib. Milano, sez. X civ., sentenza 6 febbraio 2014 (est. Damiano Spera)
Sul giudizio di equità dinanzi al giudice di Pace Trib. Milano, sez. X civ., sentenza 6 febbraio 2014 (est. Damiano Spera) GIUDICE DI PACE PRONUNCIA SECONDO EQUITÀ CAUSE DI VALORE NON SUPERIORE AD EURO
DettagliTribunale di Milano. Sezione V Civile. Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334
Tribunale di Milano Sezione V Civile Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE V CIVILE In persona del Giudice Istruttore, in funzione
DettagliMASSIME CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 2 Gennaio 2012, n 8 (Pres. M.
MASSIME CIVILE AVVOCATO E PROCURATORE Corte di Cassazione Sez. VI civ. 2 Gennaio 2012, n 8 (Pres. M. Finocchiaro; Rel. R. Lanzillo) Avvocato e procuratore Parcella Causa per demansionamento Valore indeterminabile
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliFATTO. Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni
FATTO Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un intervento di mastoplatistica addittiva, asseritamente eseguito senza
DettagliTribunale di Pistoia
Repubblica Italiana Tribunale di Pistoia Sezione civile In nome del Popolo Italiano Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1423/08 R. G. tra le
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
DettagliEsame delle urine e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti
Esame delle urine e guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti In primis, appare opportuno fare alcune precisazioni in merito alla contravvenzione di cui all art. 187 Codice
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.11.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.11.2015 La Nuova Procedura Civile, 3, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
DettagliCorte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA n. DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA VITELLARO / TELECOM ITALIA S.P.A. (GU14 n. 1790/14) L AUTORITÀ NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2014; VISTA la
DettagliRECENTI SVILUPPI GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI RECUPERO DEGLI ONORARI DELL AVVOCATO ex d.lgs. 150/2011
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 7.4.2014 La Nuova Procedura Civile, 2, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliRiesame dei provvedimenti del giudice delegato e accertamento dei crediti in sede di omologazione del concordato preventivo
Riesame dei provvedimenti del giudice delegato e accertamento dei crediti in sede di omologazione del concordato preventivo Tribunale di Padova, 3 aprile 2014. Presidente, relatore Caterina Santinello.
DettagliPROT. n. 1133 del 1 LUGLIO 2014
PROT. n. 1133 del 1 LUGLIO 2014 Provvedimento di revoca dell autorizzazione, alla società Suolo e Salute s.r.l., ad esercitare il controllo e la certificazione sull attività di importazione da Paesi terzi
DettagliCorte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 7 ottobre 2014 n. 21093 Integrale LAVORO ED OCCUPAZIONE - LICENZIAMENTO - DISCIPLINARE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice:
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico dottor Tullio Joppi, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile n. 517/2000 R.G.C. promossa
DettagliCommiss. Trib. Prov. Sicilia Caltanissetta Sez. I, Sent., 29-12-2014, n. 1117. Svolgimento del processo
Commiss. Trib. Prov. Sicilia Caltanissetta Sez. I, Sent., 29-12-2014, n. 1117 Svolgimento del processo In data 4.11.2013 il Sig. R.G., rappresentato e difeso dal dott. Nastasi Marco Valerio Quarto, con
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 5.5.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 5.5.2015 La Nuova Procedura Civile, 2, 2015 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
DettagliCOMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE 01. 0102 - Legale e Contenzioso Registro di Servizio: 39 del 10/07/2012
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA DIREZIONE 01 0102 - Legale e Contenzioso Registro di Servizio: 39 del 10/07/2012 OGGETTO: Tribunale di Bari: Parrocchia SS. Pietro e Paolo c/comune di Gravina in Puglia e I.A.C.P.
DettagliIl ricorrente era un cittadino nei confronti del quale era stato convalidato lo sfratto per morosità.
Sfratto e notifica al destinatario: interviene anche la Suprema Corte Cassazione civile, sez. III, sentenza 31.03.2010 n. 7809 (Manuela Rinaldi) Ai fini del perfezionamento della notifica dell intimazione
DettagliVerbale di deliberazione della Giunta Comunale
C O M U N E D I A L A (Provincia di Trento) N. 135 Registro delibere Verbale di deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: Affido incarico all avv. Anna Maria Tripodi, del foro di Roma, per tutti gli
DettagliMEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo
MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo P&D.IT La previsione di cui all oggi abrogato art. 6 L. n. 39/1989 in ordine alla necessità di iscrizione
DettagliN. 01316/2014 REG.PROV.COLL. N. 01158/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01316/2014 REG.PROV.COLL. N. 01158/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliOsservatorio per la giustizia civile di Milano
Osservatorio per la giustizia civile di Milano Nuove tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale presentate
DettagliTribunale di Taranto, sez. lavoro Sentenza del 15 marzo 2011 Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Tribunale di Taranto, sez. lavoro Sentenza del 15 marzo 2011 Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 15.11.2007, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di
DettagliINCARICHI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI EX ART. 19 LETT. d), COMMA 2 DELLA L.R. 20/2008 E DI DOMICILIAZIONE
INCARICHI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI EX ART. 19 LETT. d), COMMA 2 DELLA L.R. 20/2008 E DI DOMICILIAZIONE Si pubblicano gli incarichi conferiti dalla Regione Lombardia U.O. Avvocatura, ex art 19 lett. d),
DettagliPARTE II VOCI DI SPESA. Titolo I ((Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario)) ART. 9 (L) (Contributo unificato)
1 di 7 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). Vigente al: 4-1-2012 PARTE
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento:
N. 00417/2016 REG.PROV.COLL. N. 01802/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, in persona del giudice Dott. Antonio Ivan Natali, ha emesso la seguente S E N T E N Z
DettagliTribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,
Tribunale di. Atto di citazione **** Nell interesse della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via, n., c.f.:., rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto dall'avv....
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
CdS, sezione quinta, sentenza n. 864 del 23 febbraio 2015 Contratto di Avvalimento Il prestito del requisito tecnico deve comportare il trasferimento delle attività Il contratto generico è illegittimo
DettagliLA RIMESSIONE IN TERMINI ALLA LUCE DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI. RIFLESSIONI SULL ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PERUGIA DEL 17.01.2014.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 6.3.2014 La Nuova Procedura Civile, 2, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliCassazione Civile, Sez. Lav., 31 gennaio 2011, n. 2135 - Tempo occorrente per indossare la divisa e i DPI e obbligo retributivo
Cassazione Civile, Sez. Lav., 31 gennaio 2011, n. 2135 - Tempo occorrente per indossare la divisa e i DPI e obbligo retributivo "Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo occorrente per indossare la
DettagliContributi Omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi Prescrizione Sospensione.
Contributi Omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi Prescrizione Sospensione. Tribunale di Milano 18.11.2011 n. 5591 Dott.Greco M.P.(Avv. Clerici) INPS- SCCI s.p.a.(avv. Vivian).
DettagliContratto di sub trasporto, perdita delle cose trasportate e
Contratto di sub trasporto, perdita delle cose trasportate e possibilità per il submittente di far valere in via diretta verso il sub trasportatore la responsabilità risarcitoria del vettore Tribunale
DettagliTribunale Civile di Bari, Sezione III, Sentenza 4 ottobre 2012.
Tribunale Civile di Bari, Sezione III, Sentenza 4 ottobre 2012. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 17434 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 4419-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 21476 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: GHINOY PAOLA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 267-2013 proposto da: LABORATORIES DOLISOS ITALIA S.R.L.
DettagliRilevabilità d ufficio della nullità e simulazione
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.6.2014 La Nuova Procedura Civile, 4, 2014 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario
DettagliREPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati - dott. Ettore NESTI presidente - dott. Rocco
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria
DettagliDue sentenze del Giudice di Pace di Salerno in tema di risarcimento danni per tardivo recapito di una raccomandata
Due sentenze del Giudice di Pace di Salerno in tema di risarcimento danni per tardivo recapito di una raccomandata Due recenti decisioni (riportate in calce per esteso) del Giudice di Pace di Salerno dott.luigi
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 64615/2013. tra
N RG 64615/2013 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n rg 64615/2013 BEMA CERAMICHE SRL DEBORAH BETTI CONSUELO BETTI STEFANO BETTI PIERA PELUCCHI tra BANCA POPOLARE DI
DettagliCURRICULUM. Dati anagrafici Ciro CARANO, nato a S. Severo (FG) il 07.02.1958, con studio in Trieste L.go don Bonifacio n. 1
CURRICULUM Dati anagrafici Ciro CARANO, nato a S. Severo (FG) il 07.02.1958, con studio in Trieste L.go don Bonifacio n. 1 Laurea In giurisprudenza, a Trieste nel 1980, con voto finale di 110/110 e lode
Dettagliha pronunciato la presente
N. 13491/2015 REG.PROV.COLL. N. 00643/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
Dettaglihttp://www.commercialistatelematico.com
http://www.commercialistatelematico.com AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce componente del Consiglio dell Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi www.studiotributariovillani.it
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«Liquidazione del danno in via equitativa e principio di proporzionalità» (Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2014, N. 15883) danni - valutazione - liquidazione - criteri equitativi Il giudice, esercitando
DettagliSTUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro
L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 25909 Anno 2015 Presidente: PICCININNI CARLO Relatore: TRICOMI LAURA Data pubblicazione: 23/12/2015 SENTENZA sul ricorso 18017-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
DettagliElenco atti di conferimento incarichi di consulenza e collaborazione. Art. 15, c.2 - D. Lgs. n. 33/2013
Elenco atti di conferimento incarichi di consulenza e collaborazione. Art. 15, c.2 - D. Lgs. n. 33/2013 COGNOME E NOME ESTREMI ATTO DI CONFERIMENTO INCARICO OGGETTO DELL INCARICO DURATA DELL INCARICO COMPENSO
DettagliCORSO FGLAW MAGISTRATURA - AVVOCATURA 5056/14 RASSEGNA DI DIRITTO 1 ITALIANO SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE ORDINANZA
5056/14 vms. ce o> 3$' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TERZA SEZIONE CIVILE PAmvo b» h.41 Zrkf. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12282/2008 Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO - Presidente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 17433 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 30301-2011 proposto da: VASQUEZ SANTOS DAYELIN C.F. VZQDLN75T70Z504W,
Dettagli