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1 N. R.G /2011 Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: e5a51 - Firmato Da: FLAMINI MARTINA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: d03d9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Flamini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g /2011 promossa da: COCCIOLO GIUSEPPE (C.F. CCCGPP56P01H785Z), elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 18, presso lo studio degli avv.ti Antonella Pastore e Angelo De Giorgi, come da delega a margine dell atto di citazione ATTORE contro AZ. OSP. OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO (C.F ), elettivamente domiciliato in Milano, via Emilio Morosini n. 24, presso lo studio dell avv. Andrea Ferrario, che la rappresenta e difende come da procura in calce all atto di citazione notificato CONVENUTO CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d udienza di precisazione delle conclusioni. OGGETTO: Responsabilità professionale medica Fatto e Diritto Con atto di citazione notificato il 16 luglio 2010 Giuseppe Cocciolo conveniva dinanzi al Tribunale di Milano, sezione distaccata di Legnano, l Azienda Ospedaliera di Legnano chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti in seguito agli interventi subiti. Deduceva l attore: che nel 2005, a causa di ripetuti e violenti episodi di epistassi, si era recato, più pagina 1 di 7

2 volte, presso il pronto Soccorso dell ospedale di Cuggiono, dove i sanitari, dopo aver praticato numerosi trattamenti, lo avevano sottoposto ad un intervento di correzione funzionale del setto nasale; che, in seguito all intervento, l attore riportava una perforazione nella parte centrale del settonasale; che, in seguito all operato dei sanitari della struttura sanitaria convenuta, il Cocciolo aveva subito danni patrimoniali e non patrimoniali. L Azienda ospedaliera Ospedale Civile di Legnano (di seguito, per brevità, Ospedale di Legnano) si costituiva chiedendo il rigetto delle domande spiegate dall attore. L istruttoria si articolava nell acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e nell espletamento di una C.T.U. eseguita dal medico legale, dott. Giovanni Ruggero. Sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, riassunte nei fogli di precisazione delle conclusioni depositati all udienza del 18 febbraio 2014, la causa veniva decisa all esito della concessione dei termini di cui all art. 190 c.p.c. Nel merito, le domande spiegate da Giuseppe Cocciolo sono fondate e devono trovare accoglimento per i motivi che seguono. In via generale, è opportuno richiamare il consolidato orientamento della Corte di Cassazione orientamento che merita condivisione pur alla luce delle disposizioni introdotte dalla l. 189/2012, relative all esercente la professione sanitaria, persona fisica e non alla struttura sanitaria - secondo il quale "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/0 1/2009). Orbene dalla relazione di c.t.u., depositata in data le cui conclusioni meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta emerge che: - Al momento dell evento per cui è causa l attore non presentava patologie né croniche né acute; - In presenza di una persistente epistassi e di successivi episodi di espistassi, i protocolli medici prevedono di effettuare dapprima tamponamenti nasali e, solo al persistere degli pagina 2 di 7

3 stessi, procedere ad un intervento di correzione funzionale del setto nasale ed a causticazione chimica. Nel caso in esame le indicazioni al trattamento terapeutico eseguito il 14 ed il 15 ottobre del 2005 e all intervento chirurgico eseguito il erano, quindi, corrette; - Durante l intervento chirurgico l operatore, a causa di inopportune manovre chirurgiche, ha causato una perforazione del setto nasale, tuttora presente; - La predetta perforazione del setto nasale non è da ritenersi una complicazione dell atto chirurgico eseguito sull attore. Le predette conclusioni, argomentate in modo esaustivo, meritano di essere condivise anche alla luce delle contestazioni di parte convenuta, peraltro solo genericamente formulate. Il fatto che il c.t.u. non abbia indicato quali erronee manovre l operatore chirurgico abbia eseguito è del tutto irrilevante ai fini dell accertamento della responsabilità dello stesso. La domanda spiegata dall attore nei confronti dell Ospedale di Legnano può trovare accoglimento nei limiti che seguono. Non è contestata l esistenza di un contratto tra attore e convenuta (avente ad oggetto la prestazione sanitaria per cui è causa) e pacifica la sussistenza di una lesione iatrogena dell integrità psico-fisica del Cuggiono (come accertata e quantificata dal c.t.u.). Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità dell istituto convenuto in relazione al danno patito dall attore, stante la ravvisabilità di un inadempimento contrattuale agli obblighi gravanti sulla struttura sanitaria. A tal proposito, appare opportuno richiamare l orientamento della Suprema Corte, secondo il quale "il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art cod. dv., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua pagina 3 di 7

4 organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (Cass. Sez. 3, sentenza n del14/06/2007). La accertata responsabilità della struttura sanitaria convenuta porta ad una pronuncia di condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti dall attore, nei limiti di seguito indicati. Dalla relazione di c.t.u. emerge che: - Il danno biologico permanente può essere quantificato in una percentuale pari al 4%; - L inabilità temporanea è quantificabile in giorni 5 al 100%, 10 al 75%, 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%; - Le spese mediche sostenute, ritenute congrue dal consulente d ufficio, ammontano ad euro 500,00, mentre non sono prevedibili spese mediche future. In merito alla quantificazione dei danni, occorre premettere che, contrariamente rispetto a quanto invocato dalla difesa di parte attrice, ed affermato da parte della giurisprudenza di merito (in considerazione del fatto che la liquidazione secondo le tabelle milanesi porta a risarcimenti economici ben superiori a quelli ottenuti con l applicazione degli artt. 138 e 139 della l. 209/2005), ritiene questo giudice, concordemente all orientamento seguito dalla Sezione, che debbano trovare applicazione l art. 3 comma 3 L. n. 189/2012, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all attività dell esercente la professione sanitaria sia risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n In particolare non si ritiene di poter condividere la tesi dell applicabilità della c.d. legge Balduzzi alle sole vicende successive alla sua entrata in vigore. A tal proposito, occorre richiamare il noto orientamento della Corte di Cassazione (cfr. 2926/67 delle S.U., 2433/00 e 14073/02), secondo il quale il principio dell'irretroattività della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che pagina 4 di 7

5 resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (Cass /2013). Nel caso in esame l applicazione della c.d. legge Balduzzi a fatti già verificatesi al momento della sua entrata in vigore non incide negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione, ma si limita a fissare nuovi criteri di liquidazione del danno non patrimoniale. A tali considerazioni deve poi aggiungersi come la legge ordinaria non penale ben possa derogare alle disposizioni sulla legge in generale (e, nel caso di specie all art. 1 delle preleggi), atteso che tali disposizioni hanno pari rango come fonti del diritto. E opportuno sottolineare, infine, come nel caso di specie non si verta in un caso di successione di leggi nel tempo. Prima dell introduzione della l. 189/2012, infatti, non vi erano disposizioni normative relative alla liquidazione del danno biologico per le c.d. micropermanenti. Proprio su tale presupposto, infatti, la Corte di Cassazione, nella nota sentenza 12408/2011, aveva indicato l applicazione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano. Solo per completezza, si rileva che le predette argomentazioni risulterebbero valide anche ove non si volessero ritenere applicabili retroattivamente le disposizioni della l. 189/2012. L adozione di un univoco ed espresso criterio normativo, infatti, ben potrebbe essere utilizzato per la liquidazione equitativa, ex artt e 2056 c.c., di danni verificatesi in epoca antecedente all entrata in vigore della l. 189/2012, in tal modo perseguendo proprio quell esigenza di uniformità evidenziata dalla Suprema Corte. Sulla base di tali considerazioni si deve ritenere in linea generale operativo il richiamo svolto dall art. 3 agli artt. 138 e 139 Codice delle assicurazioni per la liquidazione delle micropermanenti sino al 9% anche per fatti avvenuti in epoca antecedente all entrata in vigore della legge Balduzzi. Orbene, a titolo di danno biologico, permanente e temporaneo applicando i criteri di cui all art. 139 del Cod. Ass. con gli importi come modificati dall art. 1 del DM (GU n. 138 del ) deve riconoscersi l importo di euro 4.239,10. Il Giudice, visto l art c.c., e sulla base delle risultanze della C.T.U., ritiene presuntivamente che nel caso di specie la voce del danno non patrimoniale intesa come sofferenza soggettiva in sé considerata, alla luce dell entità del danno ed in assenza di specifiche allegazioni di parte attrice, sia adeguatamente risarcita con la sola applicazione dei predetti valori monetari All attore spetta poi il risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese mediche sostenute, pari ad euro 500,00. pagina 5 di 7

6 Il danno complessivo subito da parte attrice ammonta dunque al valore attuale della moneta ad euro 4.739,10. Su tale importo liquidato al valore attuale della moneta (con riferimento al danno non patrimoniale) non possono essere riconosciuti i c.d. interessi (legali) compensativi con decorrenza dall illecito (alla luce dell insegnamento risalente a Cass. Sez. Un. 17/2/1995 n.1712), giacché si verte in tema di debito di valore. Si ritiene tuttavia, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dall illecito (8 anni e 6 mesi), che vada riconosciuta al danneggiato un ulteriore somma a titolo di lucro cessante provocato dal mancato tempestivo risarcimento del danno da parte dei responsabili (e conseguentemente dalla mancata disponibilità dell equivalente pecuniario spettante ai danneggiati), potendo ragionevolmente presumersi, in ragione dell età del Cocciolo e dell attività lavorativa dallo stesso esercitata, che il creditore ove avesse avuto la tempestiva disponibilità della somma spettante l avrebbe certamente impiegata in modo fruttifero. Ai fini della liquidazione equitativa del lucro cessante derivato dal mancato tempestivo risarcimento per equivalente non si ritiene di far ricorso al criterio degli interessi legali (compensativi) da calcolarsi sull importo riconosciuto e devalutato fino all illecito e poi rivalutato annualmente con l aggiunta degli interessi legali fino alla decisione giudiziale ovvero sul capitale medio rivalutato, pure sovente adottati dalla giurisprudenza. Si ritiene preferibile, perché più rispondente alla finalità perseguita, adottare per la liquidazione equitativa del lucro cessante un aumento percentuale (2% per ciascun anno) proporzionato alla durata del ritardo nel risarcimento per equivalente. Tale criterio equitativo sembra meglio ridurre il rischio di far ricadere sul creditore/danneggiato il tempo occorrente per addivenire ad una liquidazione giudiziale del danno e ad incoraggiare il debitore/danneggiante la cui obbligazione di risarcire per equivalente il danno diventa attuale dal momento in cui esso si verifica a procedere ad una tempestiva riparazione della sfera giuridica altrui lesa, senza essere tentato di avvantaggiarsi ingiustamente della non liquidità del debito risarcitorio. Nel caso di specie, considerato il tempo trascorso da quando il danno si è verificato (2005) l importo in questione viene dunque equitativamente liquidato attraverso una maggiorazione del 17% (2% annuo) dell intero danno, così ottenendo un credito complessivo degli attori pari ad euro 5.544,74 (4.739, ,64 pari al 17%). Sulla somma di euro 5.544,74 corrispondente all intero danno risarcibile liquidato a parte attrice, sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo e con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario. pagina 6 di 7

7 P.Q.M. Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede: a) Accoglie le domande spiegate da Giuseppe Cocciolo e, per l effetto, condanna l Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano a risarcire il danno cagionato all attore e per l effetto a corrispondergli la somma di euro 5.544,74, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo; b) Condanna l Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano a rifondere all attore le spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.800,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario. Firmato Da: BELPERIO ANGELA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: e5a51 - Firmato Da: FLAMINI MARTINA Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: d03d9 Milano, 10 giugno 2014 Il Giudice dott. Martina Flamini pagina 7 di 7

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