Tribunale Civile di Bari, Sezione III, Sentenza 4 ottobre 2012.
|
|
- Luciano Bevilacqua
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Tribunale Civile di Bari, Sezione III, Sentenza 4 ottobre REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Agnino, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 603/2007 R.G.A.C. vertente TRA V.A., elettivamente domiciliata in Bari al Corso V.E. II n. 60, presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Iazeolla, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura a margine dell'atto di citazione; - ATTRICE - E Villaggio XXXXXXXXXX dei Padri XXXXXXXXXXXXX, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari alla via L. n. 22, presso lo studio dell'avv. Matteo Tarricone e dell'avv. Giuseppina Lanzolla, che lo rappresentano e difendono in giudizio giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; - CONVENUTO NONCHÈ Società XXXXXXX Assicurazioni Coop a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla via M. n. 38, presso lo studio dell'avv. Emilio d'antona che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa; - TERZA CHIAMATA -
2 Oggetto: responsabilità ex art c.c. Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 ottobre 2012 le parti discutevano oralmente la causa concludendo come da allegato separato verbale di udienza. Fatto e Diritto Il presente giudizio sorge dai seguenti fatti, per come emersi dall'istruttoria espletata. In data 21 febbraio 2005, verso le ore 19.00, in Bari, alla Piazza G.C., V.A. mentre saliva le scale per accedere al Villaggio XXXXXXXXXX dei Padri XXXXXXXXXXXXX, al fine di assistere la celebrazione della messa, rovinava in terra a causa della presenza sul secondo gradino di una sostanza oleosa trasparente, invisibile ad occhio nudo, sulla quale si evidenziavano le striature lasciate dalle scarpe dell'attrice, provocandosi lesioni alla salute. All'incidente assisteva P.D., la quale, sentita come teste all'udienza dell'8 aprile 2010, descriveva in questa sede giudiziaria il fatto per come appena riportato ed aggiungeva che dopo la caduta dell'attrice aveva notato sul secondo gradino una sostanza oleosa trasparente; altro teste intervenuto successivamente alla caduta - L.P., marito dell'attrice - riferiva di aver notato la presenza di sostanza grassa sugli scalini estesa circa cm. L'odierna attrice veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale locale, ove le veniva diagnosticata la frattura base V metatarso destro (cfr. copia cartella clinica prodotta). Ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere al Villaggio XXXXXXXXXX, il quale avrebbe omesso la dovuta manutenzione delle scale, parte attrice lo evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale, per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti. Il Villaggio XXXXXXXXXXX resisteva alla domanda, ritenendola infondata, spiegava altresì chiamata di terzo nei confronti della propria compagnia di assicurazioni, dalla quale intendeva essere manlevata. 2
3 Si costituiva in giudizio la terza chiamata che eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. La causa era istruita con l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una consulenza medica, ed alla udienza del 4 ottobre 2012, dopo la discussione orale ad opera dei procuratori delle parti costituite, era introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La domanda attorea è infondata e deve essere quindi rigettata. Evidenziati i fatti costitutivi della pretesa giudizialmente azionata, spetta al giudicante dare una qualificazione giuridica della domanda, secondo il brocardo latino da mihi factum dabo tibi ius (cfr. di recente Cass. Civ., Sez. Lav., 26 settembre 2011, n : "In tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa"). Nel caso di specie, l'attrice deduce che il pregiudizio di cui chiede ristoro le sia derivato dalla cosa del convenuto, vale a dire le scale. Ne consegue, che questo giudicante ritiene di dover correttamente inquadrare la fattispecie concreta nell'ambito della cornice normativa prevista dall'art c.c. Al riguardo, la responsabilità oggettiva prevista dall'art c.c., è invocabile nei confronti del custode per i danni arrecati dai beni dei quali ha la concreta disponibilità, incombendo sul danneggiato l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. 3
4 Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sul convenuto-custode, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. (Cass. n del 25/07/2008). Occorre, dunque, avere riguardo alla causa concreta del danno: se infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, il custode ne risponde ai sensi dell'art c.c.; invece, ove il custode dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberata dalla responsabilità per cose in custodia (Cass. n del 06/06/2008). In tale ultima ipotesi, l'insorgere del fattore di pericolo può considerarsi fortuito, solo finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Pertanto, deve escludersi la responsabilità del custode ove si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. 4
5 L'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini, la responsabilità del custode è esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile a segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. Nel caso di specie, alla luce dell'espletata istruttoria, si ritiene che ricorra l'ipotesi del caso fortuito tale da escludere la responsabilità dell'ente convenuto in quanto, la macchia di olio si è formata in maniera imprevista e certamente non tempestivamente eliminabile. Invero, Michele XXXXXXXX - il prete che stava celebrando la messa - ha riferito che poco prima del verificarsi della caduta era passato sui luoghi di causa e non aveva notato nulla. Si ritiene, pertanto, che la situazione di pericolo determinata dalla macchia di olio non fosse tempestivamente eliminabile e segnalabile agli utenti della chiesa, neanche usando l'ordinaria diligenza, mancando il tempo strettamente necessario a provvedervi. In altri termini, non può dirsi sussistente una responsabilità per condotta omissiva, in relazione alla omessa custodia e/o manutenzione del bene, poiché la presenza della macchia d'olio non era tempestivamente eliminabile neppure con la più attenta manutenzione del bene, tenuto conto della esiguità del tempo trascorso tra la formazione della macchia ed il successivo passaggio dell'attrice (il teste M. passato sui luoghi di causa poco prima della caduta non aveva notato nulla); peraltro, l'attrice non ha fornito la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto, non avendo la macchia d'olio le caratteristiche oggettive dell'insidia, dal 5
6 momento che i testimoni hanno riferito che si trattava di una grossa macchia oleosa (di circa cm di estensione), e quindi percepibile con l'ordinaria diligenza. attrice. Da quanto precede discende quindi il rigetto della domanda di parte Le spese seguono la soccombenza anche nei confronti del terzo chiamato atteso che in tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (Cass., 10 novembre 2011, n ), e sono liquidate in dispositivo ai sensi del decreto ministero della giustizia n. 140/2012 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 agosto Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa debbono essere poste a carico della parte soccombente. P.Q.M. Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, rigetta la domanda proposta da V.A. contro il Villaggio XXXXXXXXXXXX dei Padri XXXXXXXXXXX, in persona del suo legale rappresentante in carica; - condanna V.A. alla rifusione in favore del Villaggio XXXXXXXXXXXX dei Padri XXXXXXXX, in persona del suo legale rappresentante in carica, delle competenze di giudizio, che si liquidano in euro 3450,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge; 6
7 - condanna V.A. alla rifusione in favore della Società XXXXXXXXXXX Assicurazioni Coop a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle competenze di giudizio, che si liquidano in euro 3090,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge - pone definitivamente a carico di V.A. le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto. Bari, 4 ottobre 2012 Il Giudice dott. Francesco Agnino 7
TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliArt. 148 CdA. Mancato invio della documentazione medica: improponibilità della domanda (M. Marchese)
Con la sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto la improponibilità sia della domanda proposta dal conducente, diretta ad ottenere il risarcimento per le lesioni subite, sia di quella proposta
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO SENTENZA
N. R.G. 1058/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE DISTACCATA DI CASTELNUOVO DI PORTO in composizione monocratica, Il Giudice unico dott. Antonio
DettagliFGVS. Il danneggiato ha l'onere di fare tutto il possibile per individuare il responsabile del sinistro (M.Mar
FGVS. Il danneggiato ha l'onere di fare tutto il possibile per individuare il responsabile del sinistro (M.Mar Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di incidente causato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4963 Anno 2019 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: TATANGELO AUGUSTO Data pubblicazione: 20/02/2019 ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 17910 del ruolo generale dell'anno
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliFGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)
La mancata indicazione del paese di immatricolazione del veicolo estero, presunto danneggiante, equivale alla mancata identificazione del veicolo. Richiesta risarcimento di danni a cose: inapplicabilità
DettagliGdP Nola. Insidia stradale. Lesioni. Incompetenza per materia del GdP: la persona non è un bene mobile.
Insidia stradale. Lesioni personali. Domanda quantificata in euro 1.000,00: incompetenza per materia ai sensi dell'art. 7, 1 comma c.p.c.. Il Giudice di Pace è competente unicamente per le cause relative
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. Ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano. Mancato deposito del fascicolo di parte (A.
Nella sentenza in esame, il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di mancato deposito del fascicolo di una delle parti, deve pronunciarsi nel merito sulla base delle già acquisite risultanze istruttorie
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE. Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ALESSANDRO PETRONZI ha pronunciato, al termine della udienza di
DettagliCaduta di pedone in pieno giorno: il pericolo è evitabile con la normale diligenza (M.Marchese)
In tema di lesioni a seguito di incidente stradale affinché le condizioni della strada assumano un'esclusiva efficienza causale dell'evento, è necessario che le sue anomalie assumano i caratteri dell'insidia
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio
Dettagli* * * * * REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI PERUGIA SENTENZA
Abstract. Il Tribunale di Perugia in persona del G.O.T., ritenendo, contrariamente all orientamento attualmente dominante (affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Giuseppe DISABATO, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero *** / ***** di Ruolo
DettagliSentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali
Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del 17.6.09 in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali Autore: Vingiani Luigi In: Magistratura ordinaria In particolare
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano sentenza contro IN PUNTO: di parte attrice:
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il Tribunale di Bolzano, in persona del giudice unico dottor Tullio Joppi, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile n. 517/2000 R.G.C. promossa
DettagliN SENT N RGAC N CRON CONCLUSIONI:
N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese), composto da
DettagliAssicurazione contro gli infortuni domestici. Azione diretta contro istituto assicuratore: inammissibilità (A
L'attore, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito presso l'abitazione di una conoscente assicurata contro gli infortuni domestici, ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione che
DettagliOGGETTO: pagamento somma.
Abstract. Il Tribunale di Perugia, considerando che sul documento contratto di vendita di pacchetto turistico, stando alla documentazione prodotta, si fa riferimento ad alcune condizioni non meglio esplicitate
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 281 sexies
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I
Dettaglilesioni tali da ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale S. Maria della Misericordia in Perugia, dalle quali risultavano postumi da
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI PERUGIA SEZIONE CIVILE Nella persona del Dott.ssa Serafina Liosi ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al numero
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE Il Giudice di Pace di Termini Imerese, in nome del Dr. Luigi Fortunato, ha emesso la seguente SENTENZA nella
DettagliCass. 6095/2015. Sassi dal cavalcavia: nessun risarcimento. Scritto da Francesco Annunziata Sabato 11 Aprile :00
Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ritenuto che il lancio di sassi da un cavalcavia integra il caso fortuito ed ha escluso il risarcimento dei danni richiesti da un automobilista. Invero,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass. 9253/2015. Incidente procurato da auto rubata non assicurata: azione di regresso nei confronti del p
Auto rubata, priva di copertura assicurativa, viene coinvolta in un incidente stradale. L'impresa designata propone azione di regresso nei confronti del proprietario del veicolo al fine di ottenere il
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 29.10.2013, alle ore 11.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 2147/12 R.A.C.C.,
DettagliInsidia stradale. Danno evitabile con la normale diligenza: colpa concorrente del danneggiato (M. Marches
Nella sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che in tema di lesioni a seguito di incidente stradale affinché le condizioni della strada assumano un esclusiva efficienza causale dell'evento,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 21318 Anno 2015 Presidente: FINOCCHIARO MARIO Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA Data pubblicazione: 21/10/2015 SENTENZA sul ricorso 1130-2014 proposto da: CALVINO MAURIZIO CLVMRZ72L23F839V,
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliCass /2015. Insidia stradale. Nessun risarcimento per la caduta in una buca sulla strada di casa
Il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stradale - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto
DettagliInfortunio scolastico: legittimazione passiva dell'amministrazione ministeriale (A. Fuscellaro)
Risarcimento danni per lesioni personali da infortunio scolastico. Legittimazione passiva della amministrazione ministeriale competente e non dell'istituto scolastico seppure il medesimo sia dotato di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliTelefonia. Tentativo conciliazione presso Camera di Commercio: improcedibilità della domanda (A. Ventim
Il tentativo di conciliazione è uno strumento deflattivo che persegue lo scopo di favorire la soluzione stragiudiziale della generalità delle liti in materia di utenze telefoniche e, attesa la materia
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 15240 Anno 2014 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 03/07/2014 SENTENZA sul ricorso 7357-2010 proposto da: PAOLETTI NICOLETTA PLTNLT61R70D612Q,
DettagliInterruzione della prescrizione: atto giudiziale e atto stragiudiziale (A. Fuscellaro)
La lettera raccomandata in quanto atto di natura negoziale e non giudiziale, ha carattere recettizio, pertanto, produce i suoi effetti interruttivi solo quando viene a conoscenza del destinatario. L'atto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)
Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti
DettagliSegnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato i Sig.ri M.G. e D., convenivano in giudizio innanzi il Giudice di Pace di Ceccano per l'udienza del
DettagliCorte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 novembre gennaio 2016, n. 681 Presidente Vivaldi Relatore De Stefano
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 novembre 2015 18 gennaio 2016, n. 681 Presidente Vivaldi Relatore De Stefano Svolgimento del processo [if!supportlists] [endif]1. II Comune di Gaeta ricorre,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione. Dott. Lorenza Calcagno. s e n t e n z a
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI GENOVA Nona sezione composto dai seguenti magistrati: Dott. Mario Tuttobene presidente Dott. Lorenza Calcagno giudice Dott. Pietro Spera
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Cass. 24342/2015. La responsabilità del custode è esclusa se il danno è causato da terzi o dallo stesso da È principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui la responsabilità del custode,
DettagliCass. 9276/ Art. 149 D.Lgs. 209/2005: ma il responsabile civile va citato in giudizio?
Nella ordinanza che segue, la Corte di Cassazione sfiora ma non tocca e, quindi, non risolve il problema relativo alla necessità di evocare o meno in giudizio anche il responsabile del danno, nel caso
DettagliErrata indicazione del nominativo della compagnia di Assicurazione: improcedibilità della domanda.
Errata indicazione del nominativo della compagnia di Assicurazione: improcedibilità della domanda. L'onere imposto al danneggiato di richiedere all'assicuratore il risarcimento dei danni almeno sessanta
DettagliCass. 3146/2017. Quando l'indennizzo diretto è applicabile anche in caso di collisione tra più di due veico
Con la ordinanza che segue la Corte di Cassazione ha ritenuto che la procedura di indennizzo diretto prevista dall'art. 149 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005
Dettaglin. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa
n. R.G. 5640/2015 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Terza Civile Sezione specializzata in materia di impresa Oggi 25 febbraio 2016 innanzi al dott. Leonardo Scionti, sono comparsi: per parte opponente
DettagliSentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013
N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliCondominio - Annullamento delibera assembleare - Nomina amministratore senza maggioranza assoluta
Nulla la delibera assembleare nella parte in cui riconfermava il precedente amministratore in assenza della maggioranza assoluta dei condomini, in violazione del comma 2 dell' art 1136 cc. Tribunale di
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA. Sezione specializzata in materia d impresa SENTENZA
così composto: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sedicesima Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d impresa Dott. Stefano Cardinali Dott. Umberto
DettagliDanno da insidia stradale: riparto dell onere probatorio tra danneggiato e custode
MASSIMA Cassazione civile sez. III - 09/05/2017, n. 11225 Danno da insidia stradale: riparto dell onere probatorio tra danneggiato e custode In materia di responsabilità per custodia di una strada soggetta
DettagliSentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene
Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra
N. R.G. 8107/2014 M.B. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8107/2014 tra e BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA ATTORE CONVENUTO Oggi
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
DettagliTribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g /2014 tra S.R.L.
N. R.G. 10677/2014 Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. e ATTORE/I PeIr S.R.L. l av. CONVENUTO/I O.it oggi sostituito Oggi 7 marzo 2017 ad
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano - ha pronunciato la SENTENZA
DATA 05/06/2012 ENTE GIUDICANTE TRIBUNALE DI TARANTO, GIUDICE UNICO DOTT. CLAUDIO CASARANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto II sezione giudice dott. Claudio Casarano
DettagliTribunale di Torino, 17 maggio 2010
Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile
DettagliMOTIVI DELLA DECISIONE Alessandro, sul presupposto di essere proprietario di un immobile, sito nel comune di S. Pietro di Legnago e destinato fin dagl
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Verona Firmato Da: MARIGLIANO PASQUALE Emesso Da: Postecom CA2 Serial#: e0c85 - Firmato Da: VACCARI MASSIMO Emesso Da: Postecom CA3 Serial#:
DettagliCorte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n
Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 25 maggio 2016, n. 10821 SENTENZA sul ricorso 26471-2012 proposto da: (OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l avvocato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 21152 Anno 2017 Presidente: ARMANO ULIANA Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA Data pubblicazione: 12/09/2017 ORDINANZA sul ricorso 18589-2016 proposto da: MARRAS ANDREA GIOVANNI, elettivamente
DettagliUFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA SEZIONE 1
ca UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PISA Si comunica a: SEZIONE 1 Avv. ANDREA DOVERI VIA OBERDAN, 57 56127 PISA PI Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza Procedimento Numero: 2674/2017
DettagliTribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 28.5.2013, alle ore 10.30, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n 5309/11 R.A.C.C.,
DettagliPALERMO SENTENZA N. 2665/2010 MASSIMA
Scuola - insegnanti - culpa in vigilando : responsabilità istituto scolastico - esclusione - legittimazione passiva Ministero Autore: Avv. Diego Ferraro In: Magistratura ordinaria TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
DettagliOpposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
DettagliUNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI
Data 14/06/2012 Ente giudicante Numero 1134 TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA, GIUDICE UNICO DOTT. GIANLUIGI MORLINI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott.
DettagliCass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.
Con la sentenza che segue, la Corte di Cassazione, confermando un precedente orientamento, ha ritenuto che il certificato di proprietà e la carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.
Dettaglipagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.
DettagliORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5802 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 23/03/2016 ORDINANZA sul ricorso 22951-2014 proposto da: GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato
DettagliCass /2013. Brecciolino sulla strada: responsabilità della società esecutrice dei lavori ex art c
Cass. 19905/2013. Brecciolino sulla strada: responsabilità della società esecutrice dei lavori ex art. 2051 c Brecciolino sulla carreggiata non segnalato e caduta di un uomo a bordo di motociclo: applicabilità
DettagliSentenza n. 391/2017 pubbl. il 07/03/2017 RG n /2014 Repert. n. 1177/2017 del 08/03/2017
N. R.G. 10677/2014 CARROZZERIA Tribunale Ordinario di Modena SEZIONE PRIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10677/2014 tra S.R.L. BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. e ATTORE/I CONVENUTO/I
DettagliSentenza n. 2/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
Ingiuria art. 594 c.p.c denuncia costituzione parte civile assunzione dichiarazioni parti civili anche come testi e imputato rinuncia al mandato del difensore parte civile conclusioni in assenza di parte
DettagliContestazione violazione CdS fatta al minore: illegittimità (M.Cuomo) Scritto da Maria Cuomo Venerdì 28 Giugno :27
Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di infrazioni al codice della strada commesse da minorenni, la contestazione deve essere immediatamente effettuata ai genitori o a chi
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 339 Anno 2016 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: D'AMICO PAOLO Data pubblicazione: 13/01/2016 SENTENZA sul ricorso 7359-2013 proposto da: FOIS LUIGI FSOLGU80S181452K, considerato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 3 Num. 18553 Anno 2018 Presidente: VIVALDI ROBERTA Relatore: MOSCARINI ANNA Data pubblicazione: 13/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 26298-2016 proposto da: NAPODANO MARIA ROSARIA, IOVANE
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente
DettagliTRIBUNALE DI UDINE sezione civile. Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: Dott.
Ist. Fall. Cron. TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai signori magistrati: Dott. Alessandra BOTTAN Presidente Dott. Gianfranco PELLIZZONI Giudice
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliCass /2016. Insidia stradale: il danneggiato non deve provare la pericolosità della strada.
Al fine di stabilire come debba ripartirsi l'onere della prova tra danneggiato e custode, nei casi in cui si applichi l'art. 2051 c.c., la Corte di Cassazione, da diverso tempo, ha distinto due ipotesi.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 3 Num. 12895 Anno 2014 Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA Relatore: SESTINI DANILO Data pubblicazione: 09/06/2014 SENTENZA sul ricorso 23438-2008 proposto da: CONSIGLIO GIUSEPPE CNSGPP44R19F299H,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TREVISO VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TREVISO TERZA SEZIONE CIVILE VERBALE D UDIENZA CON SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC nel procedimento iscritto al n 130 del ruolo generale dell
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliGiudice di Pace di Ceccano. Sentenza aprile 2012, n. 400 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI CECCANO
La disciplina della responsabilità per attività pericolose dettata dall'art. 2050 c.c. è applicabile anche in ipotesi di attività di carattere squisitamente tecnico svolta da enti pubblici, quale la produzione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O S E N T E N Z A
N. 9860/2015 R.G. R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O -Sezione Undicesima Civile- Il Tribunale, in composizione monocratica,
DettagliSentenza n. 9292/2016 pubbl. il 25/07/2016 RG n /2013
N. R.G. 31243/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -1 Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO Docmoyn Dott. -yr rromo RAGoNEsi - Presidente - - Consigliere - Oggetto lappalto PRIVATO Dott.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Dopo la notificazione della cartella esattoriale il termine di prescrizione del credito diventa decennale (M.
Con la sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che in relazione a contributi, sanzioni, accessori e spese, con la formazione della cartella esattoriale, si determina un effetto novativo delle
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA. Sezione Specializzata in Materia di Impresa
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Specializzata in Materia di Impresa Il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliSentenza n. 4575/2017 pubbl. il 02/10/2017 RG n /2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa civile Nrg. 31405/2015
DettagliCass /2018. Casella piena: la notifica PEC è valida. Scritto da Francesco Annunziata Mercoledì 23 Maggio :54
Il titolare dell' "account" di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo,
DettagliCass. 3266/2016. Indennizzo diretto - Fase stragiudiziale e compensi professionali
In tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'art. 9, comma 2, del d.p.r. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell'art. 150, comma l, del d.lgs. 7 settembre
DettagliSentenza n /2014 pubbl. il 18/12/2014 RG n /2013 Repert. n /2014 del 18/12/2014
N. R.G. 57663/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -
foriginale1 REPUBBLICA ITALIANA 3, 7 6 8 / 2 0 1 7 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI
Dettagli