Tribunale Civile di Bari, Sezione III, Sentenza 4 ottobre 2012.

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1 Tribunale Civile di Bari, Sezione III, Sentenza 4 ottobre REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Agnino, ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. 603/2007 R.G.A.C. vertente TRA V.A., elettivamente domiciliata in Bari al Corso V.E. II n. 60, presso lo Studio dell'avv. Giuseppe Iazeolla, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura a margine dell'atto di citazione; - ATTRICE - E Villaggio XXXXXXXXXX dei Padri XXXXXXXXXXXXX, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari alla via L. n. 22, presso lo studio dell'avv. Matteo Tarricone e dell'avv. Giuseppina Lanzolla, che lo rappresentano e difendono in giudizio giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta; - CONVENUTO NONCHÈ Società XXXXXXX Assicurazioni Coop a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla via M. n. 38, presso lo studio dell'avv. Emilio d'antona che la rappresenta e difende in giudizio giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa; - TERZA CHIAMATA -

2 Oggetto: responsabilità ex art c.c. Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 ottobre 2012 le parti discutevano oralmente la causa concludendo come da allegato separato verbale di udienza. Fatto e Diritto Il presente giudizio sorge dai seguenti fatti, per come emersi dall'istruttoria espletata. In data 21 febbraio 2005, verso le ore 19.00, in Bari, alla Piazza G.C., V.A. mentre saliva le scale per accedere al Villaggio XXXXXXXXXX dei Padri XXXXXXXXXXXXX, al fine di assistere la celebrazione della messa, rovinava in terra a causa della presenza sul secondo gradino di una sostanza oleosa trasparente, invisibile ad occhio nudo, sulla quale si evidenziavano le striature lasciate dalle scarpe dell'attrice, provocandosi lesioni alla salute. All'incidente assisteva P.D., la quale, sentita come teste all'udienza dell'8 aprile 2010, descriveva in questa sede giudiziaria il fatto per come appena riportato ed aggiungeva che dopo la caduta dell'attrice aveva notato sul secondo gradino una sostanza oleosa trasparente; altro teste intervenuto successivamente alla caduta - L.P., marito dell'attrice - riferiva di aver notato la presenza di sostanza grassa sugli scalini estesa circa cm. L'odierna attrice veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale locale, ove le veniva diagnosticata la frattura base V metatarso destro (cfr. copia cartella clinica prodotta). Ritenendo che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere al Villaggio XXXXXXXXXX, il quale avrebbe omesso la dovuta manutenzione delle scale, parte attrice lo evocava in giudizio dinanzi a questo Tribunale, per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti. Il Villaggio XXXXXXXXXXX resisteva alla domanda, ritenendola infondata, spiegava altresì chiamata di terzo nei confronti della propria compagnia di assicurazioni, dalla quale intendeva essere manlevata. 2

3 Si costituiva in giudizio la terza chiamata che eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa, e nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto. La causa era istruita con l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una consulenza medica, ed alla udienza del 4 ottobre 2012, dopo la discussione orale ad opera dei procuratori delle parti costituite, era introitata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. La domanda attorea è infondata e deve essere quindi rigettata. Evidenziati i fatti costitutivi della pretesa giudizialmente azionata, spetta al giudicante dare una qualificazione giuridica della domanda, secondo il brocardo latino da mihi factum dabo tibi ius (cfr. di recente Cass. Civ., Sez. Lav., 26 settembre 2011, n : "In tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa, alla luce dei fatti dedotti in giudizio e a prescindere dalle formule adottate. Ne consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa"). Nel caso di specie, l'attrice deduce che il pregiudizio di cui chiede ristoro le sia derivato dalla cosa del convenuto, vale a dire le scale. Ne consegue, che questo giudicante ritiene di dover correttamente inquadrare la fattispecie concreta nell'ambito della cornice normativa prevista dall'art c.c. Al riguardo, la responsabilità oggettiva prevista dall'art c.c., è invocabile nei confronti del custode per i danni arrecati dai beni dei quali ha la concreta disponibilità, incombendo sul danneggiato l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa. 3

4 Tale responsabilità resta esclusa solo dalla prova, gravante sul convenuto-custode, che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, le quali nemmeno con l'uso della ordinaria diligenza potevano essere tempestivamente rimosse, così integrando il caso fortuito previsto dalla predetta norma quale scriminante della responsabilità del custode. (Cass. n del 25/07/2008). Occorre, dunque, avere riguardo alla causa concreta del danno: se infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, il custode ne risponde ai sensi dell'art c.c.; invece, ove il custode dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, esso è liberata dalla responsabilità per cose in custodia (Cass. n del 06/06/2008). In tale ultima ipotesi, l'insorgere del fattore di pericolo può considerarsi fortuito, solo finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione. Pertanto, deve escludersi la responsabilità del custode ove si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. 4

5 L'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo. In altri termini, la responsabilità del custode è esclusa dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile a segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe. Nel caso di specie, alla luce dell'espletata istruttoria, si ritiene che ricorra l'ipotesi del caso fortuito tale da escludere la responsabilità dell'ente convenuto in quanto, la macchia di olio si è formata in maniera imprevista e certamente non tempestivamente eliminabile. Invero, Michele XXXXXXXX - il prete che stava celebrando la messa - ha riferito che poco prima del verificarsi della caduta era passato sui luoghi di causa e non aveva notato nulla. Si ritiene, pertanto, che la situazione di pericolo determinata dalla macchia di olio non fosse tempestivamente eliminabile e segnalabile agli utenti della chiesa, neanche usando l'ordinaria diligenza, mancando il tempo strettamente necessario a provvedervi. In altri termini, non può dirsi sussistente una responsabilità per condotta omissiva, in relazione alla omessa custodia e/o manutenzione del bene, poiché la presenza della macchia d'olio non era tempestivamente eliminabile neppure con la più attenta manutenzione del bene, tenuto conto della esiguità del tempo trascorso tra la formazione della macchia ed il successivo passaggio dell'attrice (il teste M. passato sui luoghi di causa poco prima della caduta non aveva notato nulla); peraltro, l'attrice non ha fornito la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il fatto, non avendo la macchia d'olio le caratteristiche oggettive dell'insidia, dal 5

6 momento che i testimoni hanno riferito che si trattava di una grossa macchia oleosa (di circa cm di estensione), e quindi percepibile con l'ordinaria diligenza. attrice. Da quanto precede discende quindi il rigetto della domanda di parte Le spese seguono la soccombenza anche nei confronti del terzo chiamato atteso che in tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite (Cass., 10 novembre 2011, n ), e sono liquidate in dispositivo ai sensi del decreto ministero della giustizia n. 140/2012 pubblicato nella gazzetta ufficiale del 22 agosto Anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa debbono essere poste a carico della parte soccombente. P.Q.M. Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, rigetta la domanda proposta da V.A. contro il Villaggio XXXXXXXXXXXX dei Padri XXXXXXXXXXX, in persona del suo legale rappresentante in carica; - condanna V.A. alla rifusione in favore del Villaggio XXXXXXXXXXXX dei Padri XXXXXXXX, in persona del suo legale rappresentante in carica, delle competenze di giudizio, che si liquidano in euro 3450,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge; 6

7 - condanna V.A. alla rifusione in favore della Società XXXXXXXXXXX Assicurazioni Coop a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle competenze di giudizio, che si liquidano in euro 3090,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge - pone definitivamente a carico di V.A. le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto. Bari, 4 ottobre 2012 Il Giudice dott. Francesco Agnino 7

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