Polizza Nazionale del Volontariato



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PROGETTO SICUREZZA PER IL TERZO SETTORE Polizza Nazionale del Volontariato Con questo slogan è stata presentata nell Aprile 98 a Padova, nell ambito della Manifestazione CIVITAS ed in occasione della 1^ Convention della Solidarietà promossa dal Forum Permanente del Terzo Settore, la Polizza Nazionale del Volontariato. Promotori di questo progetto sono stati: alcune Organizzazioni nazionali di Volontariato, l Agenzia Coverteam e LIGURIA ASSICURAZIONI S.p.A. (Gruppo Fondiaria-SAI), sensibile al problema e con esperienza nel settore specifico. Da quando è entrata in vigore la legge quadro sul volontariato (L. 11/08/91 n. 266), che ha introdotto l obbligo per le organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti, molti sono stati i dubbi interpretativi ed ancor più variegate le soluzioni tecniche proposte (per non parlare dei premi richiesti..): quali tipi di organizzazioni sono soggette all obbligo assicurativo? chi e quando deve essere assicurato? quali garanzie e per quali massimali? cos è il Registro dei Volontari e come si tiene? Una parola definitiva sull argomento è venuta dal lavoro di analisi svolto dai giuristi del Settore, che ha dato organicità e univocità di interpretazione a tutta la materia. Da questo studio è risultato chiaro l obbligo assicurativo anche per le organizzazioni non iscritte nei Registri Regionali o con forma giuridica di associazione non riconosciuta : gli amministratori rispondono in solido con il loro patrimonio personale, per il risarcimento di eventuali danni provocati a terzi dai propri aderenti. Occorreva tradurre in pratica questo impianto tecnico-giuridico ed elaborare un Capitolato di norme (le Condizioni Particolari di Assicurazione), che rispondessero alla previsione della L. 266 e restassero aderenti alla molteplici realtà operative del mondo del volontariato.

Il lavoro è durato oltre un anno e, finalmente, la Polizza Nazionale del Volontariato è diventata uno strumento concreto, che ad oggi tutela l impegno di circa 30.000 volontari in oltre 1.500 Organizzazioni. Gli elementi innovativi che la caratterizzano sono: semplifica modalità e procedure (documento unico, esonero dalle dichiarazioni) consente la possibilità di scelta fra diversi massimali di copertura risponde, anche per la parte economica, alla finalità di un servizio equo e solidale, eliminando qualsiasi differenziazione basata sulla natura dell attività, la dimensione o la localizzazione dell organizzazione ALCUNE CIFRE: 1. le garanzie: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) : 500.000 Infortuni (incluso il rischio in itinere ) morte: 60.000 / 110.000 / 160.000 Invalidità Permanente: 60.000 / 110.000 / 160.000 (tabelle Inail) diaria da ricovero: 30 al giorno Malattia diaria da ricovero: 30 al giorno 2. i premi : vanno da un minimo di 10,00 ad un massimo di 18,00 annui per volontario, a seconda della combinazione di massimali scelta e del numero di volontari assicurati; il premio minimo di polizza è di 200,00; per gli anni successivi, in caso di tacito rinnovo e fermo restando il premio base della polizza iniziale, le eventuali variazioni in aumento nel numero dei volontari, intervenute nel corso dell anno assicurativo, vengono regolate a fine anno sulla base delle effettive presenze ( si considera un dodicesimo del premio per il numero di mesi di presenza sul Registro). Per quanti sono interessati, maggiori informazioni possono essere reperite presso i Centri di Servizio per il Volontariato convenzionati o direttamente alla Segreteria dell Agenzia Coverteam: via Rubicone, 42-00198 Roma Tel. 06/85351461 e-mail : coverteam@mclink.it

PROGETTO SICUREZZA PER IL TERZO SETTORE POLIZZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO (1) CONDIZIONI PARTICOLARI (ESTRATTO) Persone assicurate Le persone assicurate sono tutti gli aderenti che prestano attività di volontariato; in particolare: per l identificazione delle persone assicurate e per la determinazione del loro numero nell ambito di ciascuna organizzazione, si farà riferimento al Registro dei Volontari, la cui tenuta presso ogni organizzazione è obbligatoria in conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale (14/02/92 e 16/11/92) per coloro che aderiscono all organizzazione in data successiva alla stipula della polizza, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel Registro; analogamente, per coloro che cessano dall attività, le garanzie perdono efficacia dalle ore 24 del giorno della cancellazione nel Registro. Esonero dalle dichiarazioni La Contraente è esonerata dall obbligo di denunciare preventivamente i difetti fisici degli Assicurati, salvo che si tratti di persona affetta da malattie, difetti fisici o infermità per le quali diventa inassicurabile a termini delle Condizioni Generali. La Contraente è altresì esonerata dall obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso con altre Compagnie di Assicurazioni. Oggetto dell assicurazione La Polizza Nazionale del Volontariato include in un unico documento le coperture assicurative contro gli connessi allo svolgimento dell attività di volontariato, nonché per verso terzi. L assicurazione vale per gli infortuni che le persone assicurate (fino al 75 anno d età) subiscano esclusivamente nello svolgimento dell attività di volontariato, effettuata nei modi e nei termini stabiliti dalla propria organizzazione, ed è prestata per i casi di: morte invalidità permanente (franchigia 3%; sulla parte eccedente 100.000 Euro fr. 5%) ricovero ospedaliero o istituto di cura (max 30 gg. per evento e 90 gg. anno) Le somme assicurate sono quelle previste nella combinazione prescelta dall organizzazione di appartenenza. Sono considerate attività di volontariato anche: la guida ed uso di mezzi di trasporto dell organizzazione di volontariato; la partecipazione a corsi formativi e di aggiornamento relativi al volontariato, nonché ad assemblee e riunioni associative; il trasferimento dall abitazione o luogo di lavoro al luogo di prestazione dell attività di volontariato e viceversa (rischio in itinere ), escluso l utilizzo del mezzo privato.

In caso di malattia, contratta per contagio durante l espletamento della prestazione di volontariato e per causa di tale prestazione, che comporti il ricovero (ospedale o istituto di cura), è previsto un indennizzo sotto forma di diaria con un massimo di 30 giorni per ogni ricovero, con il limite di 90 giorni per più ricoveri del medesimo Assicurato nella stessa annualità assicurativa La Polizza Nazionale del Volontariato tiene indenni gli Assicurati per i danni che gli stessi possono cagionare a terzi nell esercizio della loro attività di volontariato. Gli assicurati Determinazione del premio e sua regolazione Il premio iniziale è determinato sulla base del numero di volontari iscritti nel Registro alla data di emissione del contratto. Per gli anni successivi, in caso di tacito rinnovo e fermo restando il premio base della polizza iniziale, le eventuali variazioni in aumento nel numero dei volontari, intervenute nel corso dell anno assicurativo, vengono regolate a fine anno sulla base delle effettive presenze risultanti dal Registro, calcolando per ogni persona 1/12 del premio annuo per ogni mese di presenza o frazione del mese. Massimali assicurati Premi COMBINAZIONI / RISCHI ASSICURATI INFORTUNI: CASO MORTE A B C 60.000 110.000 160.000 CASO INVALIDITA PERMANENTE 60.000 110.000 160.000 DIARIA RICOVERO 30 30 30 RESPONSABILITA CIVILE TERZI 500.000 Condizioni aggiuntive: Durata della polizza: tabella INAIL per la valutazione del grado di I.P. un anno Premio annuo pro-capite: combinazione A = 10,00 Premio minimo di polizza: 200,00 B = 14,00 C = 18,00 (1) La polizza è stipulata in convenzione con LIGURIA Società di Assicurazioni S.p.A. (Sede: via Senigallia 18/2 20161 MILANO) e gestita dalla Agenzia Generale COVERTEAM S.a.s. (cod. 290) Iscr. R.U.I. n. A12146

PROGETTO SICUREZZA PER IL TERZO SETTORE A: Agenzia COVERTEAM Via Rubicone, 42 00198 Roma Tel./fax 06 8535 1461 e- mail coverteam@mclink.it POLIZZA NAZIONALE DEL VOLONTARIATO (LEGGE N. 266/91 E D.M. 14.02.92 16.11.92) SCHEDA DI ADESIONE ASSOCIAZIONE: SETTORE DI ATTIVITA : INDIRIZZO SEDE: VIA CITTA CAP PROV. TEL. FAX E-MAIL RECAPITO POSTALE: VIA CODICE FISCALE ASSOCIAZIONE: PRESIDENTE: TEL. RESPONSABILE AMMINISTRATIVO: TEL. N. VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO: ALLA DATA La sottoscritta Associazione chiede di stipulare la Polizza in oggetto, alle condizioni definite in Convenzione, con applicazione della combinazione scelta: A B C con decorrenza dalle ore 24 del Data: firma 1. INVIARE VIA FAX LA SCHEDA DI ADESIONE DEBITAMENTE COMPILATA 2. ALLEGARE LA COPIA DEL REGISTRO DEI VOLONTARI 3. EFFETTUARE IL PAGAMENTO DEL PREMIO CON: - VAGLIA POSTALE A: O CON - BONIFICO BANCARIO A: 4. TRASMETTERE VIA FAX COPIA DEL VAGLIA O DELLA CONTABILE (LA COPERTURA DECORRE DALLE H 24 DEL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO) 5. RESTITUIRE FIRMATA COPIA DELLA POLIZZA CHE VERRA RECAPITATA A MEZZO POSTA PRIORITARIA

Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato D.M. 14 febbraio 1992 Obbligo alle organizzazioni di volontariato di assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall esercizio dell attività medesima integrato con il D. M. 16 novembre 1992 Modificazioni al Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 Art. 1 (Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato) 1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi all esercizio dell attività medesima. Art. 2 (Polizze assicurative) 1. Le assicurazioni di cui all articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica. 2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all art. 3. 3. Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro. 4. Per coloro che cessano dall adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell annotazione della cancellazione nel registro. 5. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione nel registro previsto dall art. 3.

Art. 3 (Adempimenti delle organizzazioni di volontariato) 1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono. 2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. 3. I soggetti che aderiscono all organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell organizzazione. 4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell organizzazione di volontariato. L annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica. 5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma. Art. 4 (Controllo) 1. Il controllo viene esercitato dall Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nel limite delle proprie competenze. 2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna Regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all osservatorio nazionale per il volontariato l avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse.

FAC-SIMILE REGISTRO DEI VOLONTARI (Attenzione: il Registro deve essere semplice a righe, tipo quello per i verbali, e con le pagine prenumerate)