per le organizzazioni di volontariato
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1 Le per le organizzazioni di volontariato A cura del Dott. Emidio Valeri Broker assicurativo e Consulente del C.S.V. di Teramo Prima Edizione maggio 2004 Seconda Edizione maggio 2013 Terza Edizione giugno 2015
2 INDICE Introduzione pag. 3 Capitolo I Le assicurazioni per le organizzazioni di volontariato alla luce della Legge 266/91 e del D.M. 14 febbraio 1992 pag. 4 Capitolo II Il contratto di assicurazione pag. 6 Capitolo III Il contratto di assicurazione nelle organizzazioni di volontariato pag. 8 Capitolo IV Il registro dei volontari pag. 9 Capitolo V L assicurazione infortuni e malattie pag. 10 Capitolo VI L assicurazione sulla responsabilità civile verso i terzi pag. 11 Allegati 1 D.M. 14 febbraio 1992 pag Il registro dei volontari pag. 14 2
3 INTRODUZIONE Carissimi volontari, da quando, circa 12 anni fa, il C.S.V. di Teramo mi ha affidato il prezioso compito di assistere le associazioni che operano nella nostra provincia, nella valutazione e nella scelta delle coperture assicurative, mi sono trovato più volte a rispondere ai numerosi dubbi interpretativi seguiti all introduzione delle norme riguardanti gli obblighi assicurativi per le organizzazioni di volontariato. - Quali tipi di organizzazioni sono soggetti all obbligo assicurativo? - Chi e quando deve essere assicurato? - Quali garanzie e per quali massimali? - Cos è il Registro dei Volontari e come si tiene? L intento di questo piccolo manuale è quello di fornire alle associazioni di volontariato uno strumento operativo per un facile e corretto adempimento degli obblighi assicurativi. Esso costituisce la sintesi di un lavoro svolto, attraverso l analisi delle esigenze delle organizzazioni di volontariato, e lo studio sia delle normative in materia assicurativa che dei contratti proposti dalle imprese di assicurazione. Ritengo, avendolo imparato direttamente da chi s impegna in tante realtà associative nella nostra provincia, che fare volontariato non è un gioco, e pertanto desidero con questa semplice pubblicazione dare una mano a chi da una mano. Rimango a vostra completa disposizione ( [email protected]), per rispondere ad ulteriori quesiti ed esigenze che dovessero sorgere dalla vostra esperienza. Giugno
4 CAPITOLO I LE ASSICURAZIONI PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLA LUCE DELLA LEGGE 266/1991 E DEL D.M. 14 FEBBRAIO La legge 266/1991 ha istituito e regolato la figura delle organizzazioni di volontariato: secondo detta legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute per l attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. La qualità di volontario è infine incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l organizzazione di cui fa parte. Passiamo ora ad esaminare in dettaglio gli obblighi assicurativi delle organizzazioni di volontariato. Come abbiamo già detto la legge 266/91, all art. 4, sancisce inesorabilmente che le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. A fondamento di tale obbligo sta che ogni giorno il volontario si trova ad affrontare situazioni di rischio nello svolgimento della sua attività di volontariato. La copertura assicurativa non avviene tramite l Inail, ma deve essere ottenuta dalle organizzazioni di volontariato attraverso la stipulazione di polizze con le assicurazioni private. 4
5 E da rilevare che l obbligo riguarda tutte le organizzazioni di volontariato, anche quelle non riconosciute o non iscritte al registro regionale del volontariato. La legge inoltre fa riferimento a tutti gli aderenti all associazione; si ritiene però che tale obbligo in sostanza riguarda quei volontari che svolgono attivamente l attività nell associazione, non essendo necessario assicurare quei soci che siano solo sostenitori simpatizzanti. In caso di convenzione con ente pubblico, la legge quadro sul volontariato, prevede che il costo delle coperture assicurative sia a carico dell ente. Il Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 regola l obbligo di assicurazione derivante dall art. 4 della legge 266/91, definendone le modalità operative e gli adempimenti (cfr. Allegato 1). Tale decreto individua innanzitutto meccanismi assicurativi semplificati, ossia polizze stipulate in forma numerica o collettiva. In secondo luogo prevede gli adempimenti per mettersi in regola con gli obblighi assicurativi; le organizzazioni devono tenere il registro dei volontari: questo registro, prima di essere posto in uso deve essere numerato progressivamente, bollato in ogni foglio e vidimato e deve avere particolari caratteristiche tecniche di cui si dirà più avanti. 5
6 CAPITOLO II IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione è disciplinato dagli artt e seguenti del Codice Civile. L assicurazione è il contratto con il quale l assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui prodotto da un sinistro ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art.1882 c.c.). Il premio è un corrispettivo calcolato sulla base di elementi probabilistici, tenuto conto di tutti i rischi dello stesso tipo assunti dall impresa di assicurazione. L assicurato è, nel contratto di assicurazione, il soggetto esposto al rischio; non necessariamente coincide con il contraente. Quest ultimo, infatti, può agire per sé, e allora c è identità fra contraente e assicurato, oppure può agire per conto altrui, e allora l assicurato sarà persona diversa dal contraente. Il rischio che il contratto trasferisce all assicuratore è quello al quale le cose o gli individui assicurati sono esposti per il caso fortuito, o per cause di forza maggiore, o per il fatto doloso o colposo di terzi; è, ancora, il rischio che dipende dal fatto dello stesso assicurato se commesso con colpa lieve. Non sono, invece, indennizzati i sinistri che dipendono da dolo dell assicurato e, salvo patto contrario, da colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave (art c.c.). Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento, ma l assicuratore può recedere dal contratto stesso entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza o la reticenza (art c.c.). Il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto (art c.c.). 6
7 Il rischio può, durante il contratto, diminuire (art c.c.) oppure aggravarsi (art c.c.); in entrambi i casi l assicuratore ha la facoltà di recedere dal contratto di assicurazione salvo che non preferisca, nel primo caso, ridurre e, nel secondo caso, aumentare l entità del premio. Il contratto di assicurazione appartiene alla categoria dei contratti per adesione, ossia è predisposto su moduli uniformi dall impresa di assicurazione. Il contratto deve essere provato per iscritto ( art c.c.) e il documento che ne fornisce la prova è la polizza di assicurazione. Il contratto è consensuale, ossia si perfeziona con il consenso delle parti, e decorre dalle ore 24 del giorno indicato in esso, se in quel momento il premio è pagato; in caso diverso, decorre dalle ore 24 del giorno in cui il contraente esegue il pagamento. Per le rate successive è concesso il termine di rispetto di quindici giorni, trascorso il quale l assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto alle ore 24 del giorno del pagamento del premio. 7
8 CAPITOLO III IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO Abbiamo già visto come l art. 4 della legge 266/91 prevede espressamente per le organizzazioni di volontariato una vera e propria assicurazione obbligatoria per i propri aderenti che non avviene tramite l Inail, ma stipulando polizze con le assicurazioni private. Il contratto di assicurazione è perfezionato mediante l impiego di polizze standardizzate, numeriche o collettive, nelle quali figurano come contraente l organizzazione di volontariato, come assicurato il volontario e come assicuratore l impresa privata di assicurazione. L organizzazione di volontariato è esonerata normalmente dall obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Per l identificazione delle medesime si fa riferimento al registro dei volontari, che costituisce pertanto un elemento essenziale sia da un punto di vista giuridico che da un punto di vista assicurativo, costituendo l unico elemento probatorio. Il contraente anticipa un premio sulla base di un certo numero di persone, ed annualmente provvede alla regolazione del premio definitivo in base alla totalità degli assicurati iscritti all associazione nel periodo considerato. L impresa di assicurazione ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 8
9 CAPITOLO IV IL REGISTRO DEI VOLONTARI Tra i vari adempimenti propri delle organizzazioni di volontariato assume una rilevanza fondamentale la tenuta di un particolare registro denominato Registro dei volontari (cfr. Allegato 2), la cui funzione e tenuta sono regolate in maniera dettagliata e specifica dall art. 3 del Decreto 14 febbraio 1992 del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato. Il registro deve essere numerato in ogni pagina e la numerazione deve essere progressiva. Inoltre il registro deve essere assoggettato a vidimazione iniziale con l indicazione nell ultimo foglio del numero delle pagine che sono state vidimate o bollate. Organi preposti alla vidimazione sono il notaio, il segretario comunale o qualsiasi altro pubblico ufficiale abilitato a tale adempimento. Nel registro dovranno essere sempre indicati i seguenti dati del volontario: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. L iscrizione di un volontario va fatta nello stesso giorno in cui lo stesso è ammesso a far parte dell organizzazione. Inoltre, in calce alle generalità del volontario, andrà indicata la data di inizio e di cessazione dell attività di volontariato da lui svolta. Tale registro assume un importanza fondamentale per la compagnia di assicurazione poiché solo gli elementi individuati in tale registro potranno essere risarciti in caso di sinistro. Infine, per chi aderisce all organizzazione in data successiva alla stipulazione della polizza, le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno d iscrizione nel registro; per chi cessa dall attività le garanzie perdono efficacia dalle ore 24 del giorno della cancellazione dal registro. 9
10 CAPITOLO V L ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE L oggetto dell assicurazione infortuni e malattie per le organizzazioni di volontariato è l interesse che l assicurato (l associazione) ha a garantire copertura e risarcimento al volontario nell eventualità che quest ultimo subisca durante lo svolgimento dell opera di volontariato un danno alla propria persona, riconducibile alla morte o alla riduzione delle sue capacità di lavoro e di guadagno. Per tali motivi il rischio deve necessariamente essere esposto all assicuratore in maniera chiara e precisa. Il rischio poi deve restare invariato per i volontari, altrimenti si avrebbe uno squilibrio nella posizione reciproca dei contraenti (associazione ed assicuratore); ad ogni variazione rispetto al contratto originario dovrà corrispondere una comunicazione bilaterale. L assicurazione vale quindi esclusivamente per gli infortuni e le malattie subite dagli assicurati durante l attività di volontariato svolta per conto dell associazione ed eseguita nei modi e nei termini stabiliti dalla propria organizzazione. Per infortunio s intende una lesione personale dovuta a causa violenta, fortuita ed esterna. La lesione, poi, deve incidere sul corpo umano in modo fisico, e vale a dire essere obiettivamente constatabile. Per malattia si considera ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Esistono varie forme possibili di coperture assicurative per questi eventi, tra le quali ricordiamo: un capitale per il caso morte, un capitale per invalidità permanente, una diaria da ricovero ospedaliero per infortunio, una diaria da ricovero ospedaliero per malattia, un rimborso delle spese sanitarie sostenute. 10
11 CAPITOLO VI L ASSICURAZIONE SULLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO I TERZI Nelle organizzazioni di volontariato spetta all ente di premunirsi e dare copertura ai propri volontari circa la possibilità di quest ultimi di cagionare danni a terzi durante lo svolgimento della loro opera di volontariato. L assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi è operante riguardo ai rischi connessi alle attività di volontariato così come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni. Occorre tenere presente che l assicurazione di responsabilità civile riguarda i danni imputabili a colpa, quindi involontari e conseguenti a fatto accidentale; riguarda inoltre i danni subiti da terze persone, vale a dire persone estranee all associazione: infatti, gli iscritti delle organizzazioni di volontariato assicurate non sono da ritenersi terzi tra loro. L impresa di assicurazione assume a suo carico, entro i limiti del massimale indicato in polizza, il risarcimento dovuto a terzi per liquidazioni amichevoli o per sentenza, e le relative spese e interessi. E bene che la garanzia contenga delle estensioni ossia che valga ad esempio per la responsabilità derivante da: - proprietà e/o conduzione di fabbricati; - partecipazione a fiere, mostre, compreso l allestimento di stands; - proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, ecc. - gestione di mense; - proprietà di animali; - danni a veicoli sotto carico e scarico; - committenza auto; - organizzazione di convegni, corsi, visite guidate, ecc. 11
12 ALLEGATO 1 Ministero dell Industria Decreto 14 febbraio Articolo 1 Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato. 1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto, n. 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi dall esercizio dell attività medesima. Articolo 2 Polizze assicurative. 1. Le assicurazioni di cui all articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica. 2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all art Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire a tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano attività di volontariato, sulla base delle risultanze del registro di cui all art. 3 alla data di stipulazione delle polizze, nonché coloro che aderiscono all organizzazione in data successiva. 4. Per questi ultimi le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro. 5. Per coloro che cessano dall adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell annotazione della cancellazione nel registro. 6. omissis. 12
13 Articolo 3 Adempimenti delle organizzazioni di volontariato. 1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Il registro deve essere annualmente vidimato. 2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. 3. I soggetti che aderiscono all organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell organizzazione. 4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell organizzazione di volontariato. L annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica. 5. Il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma. Articolo 4- Controllo. 1. Il controllo viene esercitato dall Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) nel limite delle proprie competenze. 2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna Regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all osservatorio nazionale per il volontariato l avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all art. 1 entro i trenta giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse. 13
14 ALLEGATO 2 Registro dei volontari. Num. Data Cognome e nome Luogo e data di nascita Indirizzo Ammissione o recesso 14
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