CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza GDmmissione consiliare

Documenti analoghi
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CDNSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 28/01/

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 14 del 8 febbraio PARTE PRIMA LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 29/04/ CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

CONSIGUO REGIONVy^E DEL VENETO Terza Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Seconda Commissione consiliare

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Sesta Commissione consiliare

OONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Tei^a Commissione consiliare

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare

Allegato al decreto del Presidente del Consiglio Regionale n.47 del 28 luglio 2016

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

or ^ Consiglio Regionale del Veneto

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

GONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quarta Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

LA TERZA COMMISSIONE REGIONALE APPROVA LA MOBILITA' VENATORIA IN VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Settima Commis s ione cons iliare

QUINTA Commissione (X Legislatura) Consiliare permanente

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare

CONSIGLIO REGION ALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Settima Commissione consiliare

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare

Bur n. 77 del 11/08/2017

QUINTA Commissione (X Legislatura) Consiliare permanente

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Al Signor PRESIDENTE del Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

QUINTA Commissione (X Legislatura) Consiliare permanente

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 24/09/ N del 24109/2013 CRV. Oggetto: Proposta di deliberazione amministrativa n.

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Settima Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 22/10/ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. e, p.c. Al Signor Presidente della Giunta regionale

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO (X Legislatura) CONSILIARE PERMANENTE

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonche' di pesca in acque interne. TITOLO I NORME IN MATERIA DI CACCIA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. Ali

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO (Quinta Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 25 del 18 marzo

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Seconda Commissione consiliare

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 12/07/ CONSIGLIO REGION ALE DEL VENETO. Sede

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Quinta Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

LA LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994 n. 8

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

CONSIGUO REGIONALE DELVENETO Prima Commissione consiliare

Consiglio regionale della Toscana

Assessore al territorio, cultura e sicurezza avv. Cristiano CORAZZARI

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

N. Gruppo consiliare Componente Voti Tipologia assegnazione comp. 1 Liga Veneta Lega Nord CANER Federico 8 art. 16, c. 2 (1 a assegnazione)

Disciplina dell' esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica. Art. 1

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

294' CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

QUINTA Commissione (X Legislatura) Consiliare permanente

COD. PRATICA: Regione Umbria. Giunta Regionale DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 933 DEL 10/08/2016

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Terza Commissione consiliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione consiliare

Elenco degli atti e documenti da allegare all'istanza

DECRETO N Del 15/02/2017

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1992, N. 14 DISCIPLINA DELLA VIABILITA SILVO- PASTORALE

CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Transcript:

Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 19/10/2018-0022907 CONSIGUO REGIONALE DEL VENETO Terza GDmmissione consiliare ^ Consiglio Regionale del Veneto N del 19/10/2018 Prot.: 0022907 Titolario 2.6 CRV CRV spc-upa Al Signor PRESIDENTE del Consiglio regionale SEDE X LEGISLATURA OGGETTO: Progetto di legge n. 99 d'iniziativa d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Ciambetti, Pinco, Riccardo Barbisan, Gidoni, Brescacin, Valdegamberi, Dalla Libera, Boriato, Barison e Gerolimetto, relativo a: "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 "Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio"". Si trasmette, in allegato alla presente, il progetto di legge in oggetto, modificato nel testo, licenziato dalla Terza Commissione nella seduta del 20 settembre 2018. Distinti saluti. D'ordine del Presidente (Sergio Antonio Berlato) Il Responsabile (Dario Toniolo) A Allegati: relazione bozza di provvedimento scheda di certificazione Politiche economiche, politiche agricole e per la montagna, caccia e pesca, politiche forestali e dell'energia San Marco 2322 Palazzo Ferro Fini 30124 Venezia +39 041 2701333 tei +39 041 5256370fax com3@ consiglioveneto.it www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche economiche, politiche agricole, politiche per la montagna, ivi comprese caccia e pesca, politiche forestali e dell'energia) proposta dì legge relativa a: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, N. 2 "ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO" Testo licenziato dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del regolamento del Consiglio regionale del Veneto A seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del disegno di legge n. 99 d'iniziativa dei Consiglieri Possamai, Ciambetti, Fineo, Riccardo Barbisan, Gidoni, Brescacin, Valdegamberi, Dalla Libera, Berlato, Barison e Gerolimetto Licenziato il 20-09-2018 nella seduta n. 112 con la seguente votazione Voti rappresentati n.41 Maggioranza richiesta n. 21 Favorevoli Contrari Astenuti 26 9 6 Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Gianpiero Possamai, correlatrice la consigliera Cristina Guarda

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, N. 2 "ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO" Relazione: Signor Presidente, colleghi consiglieri, benché la falconeria abbia una storia plurimillenaria, cosmopolita e culturale indiscussa, sono in pochi ad essere a conoscenza che essa è ancora praticata e che il suo esercìzio rappresenta pur sempre un atto di conservazione dì una memoria storica e naturalìstica; infatti sì ripetono ritualmente gli stessi gesti, con le stesse modalità di secoli or sono, così come tramandatici nell 'iconografia e letteratura medioevalì. Antica e affascinante, suggestiva e leggendaria la caccia con il falco richiama alla mente ricordi di fiaba e d'avventure. Parlare di falconeria significa parlare dell'arte di addestrare i rapaci con 10 scopo di far loro praticare le innate attitudini venatorie direttamente ali 'interno dell 'habitat naturale. La finalità della proposta dì legge, ali 'esame di questa aula, e come modificata durante l'iter di esame in commissione anche a seguito della fase di consultazione degli operatori del settore, è quella di consentire l'addestramento e 11 volo del falco senza limiti temporali e in tutto il Veneto, previa iscrizione nell'apposito registro, con la presentazione di un piano dì addestramento, comunicando alla regione le località ove esercitare al volo i falchi. La proposta in esame prevede inoltre che la Regione autorizzi l'istituzione dì appositi campi dì addestramento al volo dei falchi con cattura di fauna selvatica cacciabile proveniente da allevamento, fermo restando il divieto dì cattura di fauna selvatica limitatamente ai periodi e laddove non è previsto l'abbattimento. Non solo: viene anche prevista la possibilità di avvalersi dei falconieri e della loro esperienza per attività di controllo di cui all'articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50, per altri piani dì controllo o di dissuasione dì specie invasive, così come per interventi dì riabilitazione dei rapaci in difficoltà. La proposta è stata altresì coordinata, con riferimento al nuovo assetto di competenze in materia, come delineato dalla legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 30". Pertanto, questa proposta di legge è una modifica della attuale normativa e, alla stregua di quanto già attuato dalla Regione Lombardia (articolo 23, legge regionale 16 agosto 1993, n. 26), dalla Regione Friuli Venezia Giulia (articolo 12, legge regionale 17 luglio 1996, n. 24) e dalla Regione Lazio (articoli 21 e 22, legge regionale 2 maggio 1995, n. 17), tende a vedere riconosciuta una maggiore mobilità ai praticanti la caccia con falchi ed un riconoscimento delle specificità dei falconieri abilitati. In data 4 maggio 2016 si sono svolte le consultazioni con le organizzazioni professionali agricole e le associazioni ambientaliste e venatorie.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, in data 20 settembre 2018 ha approvato a maggioranza il progetto di legge n. 99, modificato nel testo, che viene ora sottoposto all'esame dell'assemblea consiliare. Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta - Lega Nord (Nicola Ignazio Fineo, Gianpiero Possamai), Zaia Presidente (Nazzareno Gerolimetto con delega Luciano Sandonà), Fratelli d'italia- Movimento per la cultura rurale (Sergio Antonio Berlato), Siamo Veneto (Antonio Guadagnìni), Veneti Uniti (Pietro Dalla Libera). Sì sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Alessandra Moretti Presidente (Franco Ferrari), Movimento 5 Stelle (Erika Baldin, Simone Scarabei). Contrari i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Cristina Guarda). Incaricato a relazionare in Aula il consigliere Gianpiero Possamai, correlatrice la consigliera Cristina Guarda.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2000, N. 2 "ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI FALCHI PER L'ESERCIZIO VENATORIO" Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2, le parole: "le amministrazioni provinciali istituiscono" sono sostituite con le parole: "la Regione istituisce " e le parole : "ì falconieri residenti nella provincia" sono sostituite con le parole: "i falconieri residenti nella Regione ". 2. Il termine di novanta giorni definito all'articolo 2 comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2, per la istituzione del registro regionale in cui vengono iscritti i falconieri residenti nella Regione, come modificato dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla entrata in vigore della presente legge. Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 1. All'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche: a) Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2, è così sostituito: "2. Il falconiere deve inoltre comunicare alla Regione una o più località ove esercitare al volo i falchi, allegando il consenso scritto del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo di esercitazione, nonché il periodo di utilizzo del falco stesso. " b) Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 geimaio 2000, n. 2, è così sostituito: "3. Con l'iscrizione al registro di cui al comma 2 dell'articolo 2, il falconiere viene altresì autorizzato dalla Regione ad addestrare ed allenare i falchi durante l'intero periodo dell'anno, con divieto di predazione di fauna selvatica limitatamente ai periodi e laddove non è previsto l'abbattimento, nelle zone dì cui all'articolo 18 comma 1 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nonché a partecipare alle gare o alle prove cinofilie dì cui al comma 3 del medesimo articolo. " c) Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 sono inseriti i seguenti: "3.bis. La Regione autorizza l'istituzione di apposite zone con periodi per l'addestramento e l'allenamento dei falchi, accompagnati anche dai cani, con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. " "3.ter. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1 può avvalersi dei falconieri registrati ai sensi dell'articolo 2 in possesso di requisiti specifici a svolgere attività: a) di controllo di cui ali 'articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50, di altri piani di controllo o di dissuasione di specie invasive; b) di riabilitazione dei rapaci in difficoltà di cui all'articolo 5 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 53. "

Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2, le parole: "alleprovincie" sono sostituite con le parole: "alla Regione". Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 1. All'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla alinea del comma 1 dell'articolo 5 le parole: "da lire 100.000 a lire 600.000" sono sostituite con le parole: "da euro 52 a euro 312"; b) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 2, dopo le parole: "comma 3 " sono aggiunte le parole: "e 3 bis". Art 5 - Norma di prima attuazione 1.1 falconieri che risultino già iscritti presso amministrazioni provinciali o la Città metropolitana di Venezia ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della legge regionale 20 gennaio 2002, n. 2 sono iscritti d'ufficio al registro regionale istituito entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria 1, All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Art. 7 - Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

INDICE Art. 1 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio venatorio" 3 Art. 2 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20 germaio venatorio" 3 Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20 germaio venatorio" 4 Art. 4 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20 germaio venatorio" 4 Art 5 - Norma di prima attuazione 4 Art. 6 - Clausola di neutralità finanziaria 4 Art. 7 - Entrata in vigore 4