REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SU FEDERALISMO E AUTONOMIE LOCALI

Documenti analoghi
REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN ETICA NEGLI AFFARI E RESPONSABILITA SOCIALE CREARES

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA DI DIRITTO DOGANALE E DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA PER LO STUDIO DEI TUMORI EREDO-FAMILIARI

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SULLE MALATTIE CRONICHE (MACRO)

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN MASS MEDIA E SOCIETÀ: STORIA E CRITICA DELL'OPINIONE PUBBLICA

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA ORO CRANIO FACIAL DESEASE AND MEDICINE MALATTIE ORO-CRANIO-FACCIALI E CORRELAZIONI MEDICHE

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SULLA NUTRIZIONE DAL CONCEPIMENTO ALL ETÀ EVOLUTIVA

REGOLAMENTO CENTRO DI RICERCA IN ETICA CLINICA

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA KNOWLEDGE AND SERVICE MANAGEMENT FOR BUSINESS APPLICATIONS

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN NEUROSCIENZE

Emanato con Decreto 21 maggio 2014, n. 501 Entrato in vigore il 21 maggio 2014

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA E CHIRURGIA DEI LINFATICI

REGOLAMENTO DEL CERM CENTRO DI RICERCA SULLE MINORANZE (CENTRE FOR RESEARCH ON MINORITIES)

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SUI FENOMENI LINGUISTICI E CULTURALI (CRiFLi)

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE PER LO STUDIO E LO SVILUPPO DEI TRAPIANTI D ORGANO

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN CHIRURGIA TORACICA

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE SULLE MALATTIE TROMBOEMBOLICHE E LE TERAPIE ANTITROMBOTICHE

Emanato con Decreto 30 marzo 2012, n. 379 Entrato in vigore il 30 marzo 2012

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN INNOVATIVE TECHNOLOGY AND ENGINEERED BIOMATERIALS -TECNOLOGIE INNOVATIVE E INGEGNERIA DEI BIOMATERIALI

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE SULLA PATOLOGIA DELLA PARETE ADDOMINALE E SULLA CHIRURGIA RIPARATIVA DELLE ERNIE ADDOMINALI

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE IN SCIENZE MOTORIE APPLICATE (CRISMA)

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN MEDICINA GENOMICA

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE PER LO STUDIO E L APPLICAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE IN CHIRURGIA VASCOLARE

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE IN CHIRURGIA MINI-INVASIVA

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA IN BIOINFORMATICA

Emanato con Decreto 6 ottobre 2014, n. 972 Entrato in vigore il 6 ottobre 2014

Emanato con Decreto 31 gennaio 2019, n. 57 Entrato in vigore il 31 gennaio 2019

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SULLA STORIA DELL ARTE CONTEMPORANEA (CRiSAC)

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE IN DISLIPIDEMIE

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE INTERDISCIPLINARE DI PATOLOGIA E CHIRURGIA DELL APPARATO LOCOMOTORE

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SULL INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ECONOMIE LOCALI

Emanato con Decreto 2 aprile 2014, n. 375 Ultime modifiche emanate con Decreto 22 maggio 2014, n. 500 Entrate in vigore il 21 maggio 2014

REGOLAMENTO DEL CENTRO SPECIALE DI RICERCHE INTERNATIONAL RESEARCH CENTER FOR LOCAL HISTORIES AND CULTURAL DIVERSITIES

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA PER LA CURA PEDAGOGICO-EDUCATIVA

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA ANALISI D IMMAGINI E INFORMATICA MEDICA (Image Analysis and Medical Informatics)

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE CENTER FOR NONLINEAR AND COMPLEX SYSTEMS

Emanato con Decreto 23 maggio 2016, n. 358 Entrato in vigore il 23 maggio 2016

REGOLAMENTO CENTRO RICERCHE IN EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA PREVENTIVA DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL INSUBRIA EPIMED

REGOLAMENTO DEL CENTRO SPECIALE "INSUBRIA CENTER ON INTERNATIONAL SECURITY" (ICIS)

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA INTERNATIONAL STUDY CENTRE FOR SMART ORGANIZATIONS MANAGEMENT AND SMART TERRITORY VALORIZATION (SMARTER)

REGOLAMENTO DEL CENTRO SPECIALE DI SCIENZE E SIMBOLICA DEI BENI CULTURALI

Emanato con Decreto 23 novembre 2009, n

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI STUDENTI

UNIVERSITÀ DEGLI S CATANIA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA Osservatorio sulla criminalità organizzata. Art. 1 (Natura) Art. 2 (Finalità e scopi) Art.

Centro di LOGICA, LINGUAGGIO E COGNIZIONE. Università di Torino REGOLAMENTO. Art. 1: Istituzione

STATUTO DEL CENTRO STUDI DIPARTIMENTALE DIRITTO E SOCIETA PLURALE - LAW AND PLURALISM. BiLaP (BicoccaLaw and Pluralism) Art.

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDÎ IN AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

ATTO DI RINNOVO DEL CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO IN AERODINAMICA DELLE COSTRUZIONI E INGEGNERIA DEL VENTO CRIACIV

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE DR/2012/4064 del 18/12/2012 Firmatari: MASSIMO MARRELLI

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA GIORGIO RECCHIA.

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE SUL DIRITTO EUROPEO DELLA BANCA E DELLA FINANZA. Paolo Ferro-Luzzi. Regolamento. Titolo I

Università degli Studi di Ferrara

la necessità di aggiornare le denominazioni dei nuovi Dipartimenti; D E C R E T A

CONVENZIONE ISTITUTIVA DELCENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER "L ANALISI DEL TERRITORIO (CRIAT)" TRA

DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE REGOLAMENTO DELL UNITÀ DI RICERCA DEMOCRAZIA E GOVERNANCE GLOBALE - DEMOGLOB

REGOLAMENTO DEI CENTRI EX ART. 61 DELLO STATUTO DI ATENEO

Ufficio affari generali decreto n. 85 prot. n anno 2014 IL RETTORE

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI SERVIZI INTERDIPARTIMENTALE "CENTRO STUDI SULL UNIONE EUROPEA"

CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE PER GLI STUDI POLITICO-COSTITUZIONALI E DI LEGISLAZIONE COMPARATA GIORGIO RECCHIA. Regolamento. Art.

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE SUPERFICI ED INTERFASI NANOSTRUTTURATE (NIS) DELL UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. Art. 1.

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA

Decreto prot. n /I/003 AA/ Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento dei Centri di ricerca e di servizio.

REGOLAMENTO PER CENTRO SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE - SIC

IL RETTORE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA. Protocollo Generale

Art. 3 - SEDE DEL CENTRO Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi, presso il Dipartimento di dell Università

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI ATENEO NRD-UNISS Nucleo Ricerca Desertificazione REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE DR/2019/2648 del 01/07/2019 Firmatari: De Vivo Arturo

IL RETTORE. - VISTO il vigente Statuto dell Università degli Studi di Firenze ed in particolare l art. 34;

STATUTO DELL ARCHIVIO GERARDO GUERRIERI DIPARTIMENTO DI STORIA DELL ARTE E SPETTACOLO SAPIENZA UNIVERSITA DI ROMA ART.

Regolamento di Dipartimento di Ingegneria Chimica e Alimentare

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA

Regolamento del Centro di eccellenza per la ricerca su Diritto, tecnologie e cambiamenti ( IUSTeC )

Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI. Area Affari istituzionali, Bilancio e Regolamentazione Ufficio Affari Generali

IL RETTORE. la Legge 30/12/2010 n. 240 ed, in particolare, l art. 2 comma 2 lett. a) e b);

Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca sul Dolore Animale (CeRiDA) dell Università degli Studi di Perugia

Dipartimento Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia

Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali Decreto n. 575 Anno 2016 Prot. n IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell Ateneo e, in particolare, l art. 14, comma, 2 lett. b) e l art. 29, comma 6;

Regolamento del Centro Interdipartimentale di Diritto e Storia Costituzionale DiSCo D.R. n 311 del 28/04/2015

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA DI STUDI AMERICANI ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

Centro di ricerche sulla gestione dell'assistenza sanitaria e sociale

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)

STATUTO DELLA STRUTTURA SPECIALE CENTRO UNIVERSITARIO DI STUDI PER LA FORMAZIONE E LA RICERCA IN DIRITTO PRIVATO EUROPEO (CENTRO EURODIP S.

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA SULLE CEFALEE ED ABUSO DI FARMACI (Emanato con D.R. n. 26 del 11.5.

IL RETTORE. la Legge 30/12/2010 n. 240 ed, in particolare, l art. 2 comma 2 lett. a) e b);

Entrata in vigore: 22 novembre 2017

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

Centro di economia regionale, dei trasporti e del turismo

Transcript:

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SU FEDERALISMO E AUTONOMIE LOCALI Emanato con Decreto 22 maggio 2012, n. 587 Ultime modifiche emanate con Decreto 4 maggio 2015, n. 359 Entrate in vigore il 22 maggio 2015 UFFICIO AFFARI GENERALI, ORGANI E RAPPORTI SSN Via Ravasi, 2 21100 Varese (VA) Italia Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052/9136 Fax +39 0332 219039 Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it Web: www.uninsubria.it P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120 Chiaramente Insubria! Piano I Uff. 1.017 1.018

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SU FEDERALISMO E AUTONOMIE LOCALI INDICE Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro di ricerca... 3 Art. 2 - Sede del Centro di ricerca... 3 Art. 3 - Finalità e obiettivi del Centro di ricerca... 3 Art. 4 - Attività del Centro di ricerca... 3 Art. 5 - Personale aderente al Centro di ricerca... 4 Art. 6 - Organi del Centro di ricerca... 4 Art. 7 - Assemblea degli aderenti... 5 Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro di ricerca: composizione e norme di funzionamento... 5 Art. 9 - Compiti del Consiglio Scientifico... 5 Art. 10 - Direttore Scientifico del Centro di ricerca... 5 Art. 11 - Amministrazione... 6 Art. 12 - Finanziamenti... 6 Art. 13 - Modifiche al regolamento... 6 Art. 14 - Cessazione del Centro di ricerca... 7 Art. 15 - Norma finale di rinvio... 7 2

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro di ricerca 1. Presso l Università degli Studi dell Insubria, ai sensi dell art. 61 dello Statuto di Ateneo, è istituito il Centro di ricerca su Federalismo e Autonomie locali (FEDAL) (d ora innanzi Centro o Centro di ricerca), ai sensi del D.R. Rep. n. 587/2012 del 22/05/2012. Art. 2 - Sede del Centro di ricerca 1. Il Centro, quale unità organizzativa diretta a favorire lo svolgimento di attività omogenee di ricerca, dopo aver afferito inizialmente al Dipartimento di Economia, afferisce al Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, ed è ivi funzionalmente e logisticamente allocato, usufruendo degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento, o da altri enti pubblici o privati. Art. 3 - Finalità e obiettivi del Centro di ricerca 1. Il Centro persegue le seguenti finalità fondamentali: a. Promuovere e potenziare lo sviluppo di linee e programmi di ricerca scientifica sulle tematiche del federalismo, del regionalismo e delle autonomie locali, anche favorendo un approccio multidisciplinare, in particolare, tra indagine gius-pubblicistica e indagine economico-aziendale; b. Ampliare la diffusione degli studi costituzionalistici e di diritto pubblico sui sistemi federali, sull organizzazione costituzionale dello Stato, sui processi di globalizzazione, sulla tutela dei diritti fondamentali e sul federalismo fiscale; c. Realizzare attività di alta formazione all interno dell Ateneo Insubre e al suo esterno, indirizzandosi in particolare alle autonomie locali, territoriali e funzionali. Art. 4 - Attività del Centro di ricerca 1. Nel perseguimento delle finalità di cui all art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l amministrazione universitaria, il Centro può svolgere, tra l altro, le seguenti attività: a. Accrescere gli argomenti di studio del diritto costituzionale, del diritto amministrativo e del diritto comparato, con specifica attenzione per gli ambiti del federalismo, del regionalismo, della tutela dei diritti fondamentali, del diritto costituzionale sanitario e del diritto pubblico dell ambiente; b. Promuovere e approfondire ricerche interdisciplinari sui temi del federalismo e delle autonomie locali, favorendo sinergie tra competenze giuridiche, storiche ed economico-aziendali; c. Agevolare la pubblicazione di prodotti di ricerca, inerenti alle finalità del Centro, nel rispetto degli indicatori di processo e di prodotto, previsti dalla normativa vigente, al fine di esplicitare procedure prestabilite e trasparenti per la scelta dei contributi e di pubblicare lavori rilevanti sotto il profilo scientifico; d. Proporre e svolgere, all interno e all esterno dell Ateneo, attività formative e di aggiornamento nel campo del diritto e del management delle pubbliche amministrazioni e in particolare delle autonomie locali, con particolare attenzione alle tematiche della semplificazione amministrativa, dell organizzazione e della gestione del lavoro, dell informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, della fiscalità locale; 3

e. Proporre e svolgere, all interno e all esterno dell Ateneo, attività formative e di aggiornamento nel campo del diritto delle autonomie locali, con specifico rilievo per i temi della responsabilità contabile e amministrativa; f. Proporre e promuovere iniziative di collaborazione con altri Centri di ricerca o Dipartimenti dell Ateneo, con altri Centri di ricerca o strutture pubbliche o private che si occupino delle tematiche inerenti alle finalità del Centro, nonché con enti pubblici e privati, istituzioni e altri soggetti che operano in particolare nel territorio delle Province di Como e di Varese e che possono avere interesse per le attività svolte dal Centro; g. Promuovere occasioni di confronto, di diffusione e di divulgazione delle conoscenze e dei risultati raggiunti con la propria attività, mediante comunicazioni, convegni, seminari, corsi, iniziative editoriali e pubblicistiche e ogni altro programma formativo e informativo utile al perseguimento delle finalità del Centro stesso; h. Istituire eventuali premi e/o borse di ricerca, nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore. 2. L attività del Centro è verificata ogni due anni dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, nelle forme, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto di Ateneo e dal generale di Ateneo. Art. 5 - Personale aderente al Centro di ricerca 1. Sono membri aderenti al Centro i Professori e Ricercatori universitari proponenti la sua istituzione e individuati nel decreto rettorale istitutivo dello stesso; sono inoltre già membri del Centro tutti i soggetti che hanno aderito ad esso successivamente alla sua istituzione e sino alla data di modifica del presente, indicati in un allegato ad esso. 2. Possono inoltre aderire al Centro altri professori e ricercatori dell Università degli Studi dell Insubria, nonché professori e ricercatori universitari di altri Atenei, studiosi non universitari, anche dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o professionisti, che svolgano attività di ricerca o di alta formazione nell ambito dei settori di attività del Centro o delle sue finalità, mediante domanda di adesione, corredata da curriculum scientifico o professionale e proposta di progetto o tema di interesse in linea con le finalità del Centro, sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico di cui al successivo art. 7. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di amministrazione. 3. Possono svolgere attività nell ambito del Centro, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private. 4. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare l esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile. 5. Il Centro si avvale per il proprio funzionamento di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell Università o da terzi mediante convenzioni con l Università. 6. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro. Art. 6 - Organi del Centro di ricerca 1. Sono organi del Centro: a. l Assemblea degli aderenti; 4

b. il Consiglio Scientifico; c. il Direttore Scientifico. Art. 7 - Assemblea degli aderenti 1. L Assemblea degli aderenti, presieduta dal Direttore scientifico del Centro o, in sua assenza, dal decano per ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, dal più anziano di età, esercita le funzioni elettive di cui all art. 8 del presente, nonché le funzioni di cui all art. 14 del presente. 2. Essa, inoltre, può essere convocata dal Direttore scientifico del Centro o su richiesta di metà dei suoi componenti con diritto di voto, per assumere indirizzi o proposte di deliberazione, inerenti alle finalità fondamentali del Centro, di cui all art. 3. Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro di ricerca: composizione e norme di funzionamento 1. Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore Scientifico e da un numero di membri, compreso tra quattro e sei, eletti dall Assemblea degli aderenti tra i membri del Centro. 2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture e dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, su convocazione del Direttore scientifico, l Assemblea degli aderenti al Centro provvede alla designazione dei membri del Consiglio scientifico. 3. Il Consiglio Scientifico può cooptare, al suo interno, personalità scientifiche ed esperti, in funzione di loro specifiche competenze e in numero non superiore alla metà dei membri elettivi. I membri cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio ed esprimono voto meramente consultivo. Ai fini delle delibere del Consiglio, i membri cooptati non contribuiscono alla formazione del numero legale. 4. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente la metà più uno dei membri effettivi; le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore. Di ogni riunione viene redatto verbale sommario, che viene approvato dal Consiglio Scientifico. Art. 9 - Compiti del Consiglio Scientifico 1. Il Consiglio Scientifico esercita in particolare le seguenti funzioni: a. designa il Direttore Scientifico del Centro; b. contribuisce allo sviluppo delle attività del Centro; c. individua e programma le linee dell attività scientifica del Centro; d. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore scientifico; e. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore scientifico; f. delibera sulle questioni riguardanti l amministrazione dei fondi del Centro; g. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati; h. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro. Art. 10 - Direttore Scientifico del Centro di ricerca 1. Il Direttore Scientifico del Centro è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori universitari dell Università degli Studi dell Insubria aderenti 5

al Centro, esterni al Consiglio stesso, ed è nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture. 2. Le funzioni di Direttore dovranno essere attribuite a un docente a tempo pieno. 3. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere confermato. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico. Almeno tre mesi prima dalla scadenza del triennio, il Consiglio Scientifico procede alla designazione del Direttore. 4. Il Direttore Scientifico svolge le seguenti funzioni: a. rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità e gli organi accademici, sovrintende e coordina l attività svolta dal Centro; b. convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all anno e quando non meno di un terzo dei membri ne faccia richiesta. La convocazione è inviata a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. c. presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l attività e provvede all esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio; d. predispone e presenta al Consiglio Scientifico, all inizio di ogni anno di attività, il programma delle ricerche unitamente al preventivo relativo all impiego dei fondi disponibili nell anno; e. predispone e sottopone all approvazione del Consiglio Scientifico e al Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, la relazione sull attività del Centro svolta nell anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione; f. può designare un Vice Direttore tra i membri del Consiglio Scientifico, che lo coadiuvi nella sua attività e lo supplisca in caso di impedimento o di assenza. Art. 11 - Amministrazione 1. Il Centro è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal per l amministrazione, la finanza e la contabilità. 2. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Diritto, Economia e Culture. Art. 12 - Finanziamenti 1. Il Centro opera, in particolare, con finanziamenti erogati da: a. Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca e altri Ministeri interessati all area di ricerca del Centro; b. Consiglio Nazionale delle Ricerche; c. Regioni, Enti locali e altri Enti pubblici o privati o Fondazioni; d. Comunità Europea o altri organismi internazionali; e. organizzazioni, imprese e istituzioni nazionali e internazionali; f. eventuali contributi del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture, o di altri Dipartimenti dell Ateneo o dell Amministrazione centrale; g. donazioni e lasciti; h. entrate diverse. Art. 13 - Modifiche al regolamento 1. Le modifiche al presente sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto in Consiglio e approvate dagli organi accademici competenti. 6

Art. 14 - Cessazione del Centro di ricerca 1. Il Centro cessa su proposta degli aderenti al Centro, con delibera approvata dall Assemblea degli aderenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e comunicata agli organi accademici competenti, oltre che nei casi stabiliti dall art. 62 dello Statuto dell Ateneo. Art. 15 - Norma finale di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dal presente, si rinvia in particolare allo Statuto di Ateneo, al generale di Ateneo e al per l amministrazione, la finanza, la contabilità. 7

Allegato: Elenco aderenti successivi all Istituzione del Centro Dott. Luigi Alla (AGCOM) Dott. Francesco Biagi (Università di Bologna) Prof. Maurizio Cafagno (DEC) Dott.ssa Stella Coglievina (DEC) Prof. Giuseppe D Elia (Dipartimento di Economia) Prof. Alessandro Ferrari (DEC) Prof. Umberto Galmarini (DEC) Prof. Antonio Orecchia (DISTA) Prof. Lino Panzeri (DEC) Prof.ssa Francesca Ruggieri (DEC) Prof.ssa Giulia Tiberi (DEC) 8