REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA INDICE DEGLI ARTICOLI 1. Principi generali 2. Riferimenti normativi 3. Soggetti ammessi alla richiesta di contributo 4. Criteri generali di riferimento 5. Partecipazione dei familiari tenuti ad intervenire 6. Caratteristiche e finalità del sostegno socio economico 7. Destinatari 8. Minimo vitale 9. Ammissione al contributo 10. Limiti / esclusioni 11. Contributi di assistenza economica 12. Contributi straordinari per emergenza abitativa 13. Contributi a famiglie o persone in stato di bisogno temporaneo, con patto di restituzione 14. Commissione tecnica 15. Modalità di erogazione 16. Modalità organizzative per l erogazione dei contributi 17. Riservatezza dati dei beneficiari 18. Revisione soglie economiche 19. Validità del regolamento - Abrogazione di norme precedenti 1
1 - Principi generali Il presente Regolamento degli interventi di assistenza economica disciplina i criteri di accesso, le modalità di erogazione, i criteri di valutazione relativi agli interventi di sostegno economico che il Comune di Arcore, nell esercizio delle funzioni concernenti gli interventi sociali di cui ha titolarità ai sensi delle leggi vigenti, predispone al fine di : promuovere l inclusione sociale della persona e della famiglia, in particolar modo di quanti si trovino in situazione di maggior disagio, fragilità e bisogno, derivanti da inadeguatezza di risorse economiche, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia; contrastare il rischio della caduta in situazioni di povertà e promuovere il miglioramento della qualità della vita delle persone e nuclei più fragili; garantire pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza ; sostenere e valorizzare l apporto e la presenza di reti famigliari e della solidarietà sociale. 2 - Riferimenti normativi Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana, trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi: legge n. 328 del 8 novembre 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ; legge n. 104 del 5 febbraio 1992 Legge quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ; legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario e succ. mod. e integ.. 3 - Soggetti ammessi alla richiesta di contributo Ai sensi dell art. 6 della l.r. 3/2008 possono accedere agli interventi previsti dal presente Regolamento i cittadini residenti nel Comune di Arcore sia italiani che di Stati diversi purché in regola con le disposizioni nazionali e regionali che disciplinano il soggiorno e la residenza. 4 - Criteri generali di riferimento La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata, salvo le eccezioni normate dal presente Regolamento, con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ISEE. Il nucleo famigliare si intende così come definito dal D. Lgs 109/98 e s.m.i. ad eccezioni delle prestazioni per le quali si definisce come unità di riferimento una composizione del nucleo famigliare estratta nell ambito dei soggetti che la compongono. 5 - Partecipazione dei familiari tenuti ad intervenire Nelle richieste di contributo, l interessato dovrà sempre indicare i familiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell art. 433 del C.C. e quindi produrre la documentazione economica relativa agli stessi, richiesta dal Servizio Sociale. In caso di domande incomplete per la parte relativa ai familiari tenuti al mantenimento, Il servizio sociale si riserva la possibilità di valutare le richieste e le documentazioni, attuando una decurtazione del contributo comunale per una percentuale dal 15% al 30%. 6 - Caratteristiche e finalità del sostegno socio - economico Gli interventi di assistenza socio economica sostenuti dal Comune si configurano quali misure di sostegno temporaneo finalizzati a favorire, attraverso l accompagnamento in percorsi di reinserimento sociale, il recupero e l evoluzione positiva delle capacità e dell autonomia personali, nonché come misura di prevenzione del rischio di emarginazione sociale. 2
In particolare mirano a: favorire il superamento di situazioni di bisogno attivando le risorse delle persone e della rete famigliare e promuovendone l autonomia; sostenere la maternità e le responsabilità famigliari nelle situazioni più fragili e vulnerabili; sviluppare progetti di accompagnamento sociale personalizzati; evitare per quanto possibile l instaurarsi della dipendenza assistenziale; facilitare il pieno utilizzo dei servizi sociali locali e territoriali a disposizione. 7 - Destinatari Sono destinatari degli interventi di assistenza socio economica le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da condizioni di povertà in carenza od assenza di reti famigliari o solidaristiche, e prioritariamente: anziani >65 anni fragili / non autosufficienti, disabili, esclusi da altri percorsi assistenziali o di integrazione sociale e lavorativa, adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multi-problematicità, nuclei famigliari / genitori soli con figli minori in condizione di grave precarietà economica o sottoposti a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria. 8 - Minimo vitale L importo del minimo vitale costituisce il valore cui fare riferimento ai fini della concessione dei contributi economici Il minimo vitale si intende definito ed annualmente aggiornato mediante provvedimenti del Funzionario Responsabile con riferimento all importo della pensione minima INPS. Il minimo vitale del nucleo famigliare di riferimento è ricavato dal minimo vitale individuale parametrato alla scala di equivalenza dei nuclei familiari prevista dalla normativa ISEE. 9 - Ammissione al contributo Possono essere ammesse alle misure di sostegno economico persone o nuclei famigliari che presentino un indicatore ISEE inferiore alla soglia del minimo vitale e non dispongano di eventuali ulteriori risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o di specifici bisogni o si trovino in particolari situazioni di emergenza socio economica. In caso di utenti con situazione gravemente compromessa a causa della perdita di lavoro (o cassa integrazione/mobilità) il Servizio Sociale potrà tenere in considerazione la situazione socio-economica documentata al momento della presentazione della richiesta (cedolini buste paga, indennità percepite a vario titolo, ecc.). L erogazione degli interventi di assistenza economica è effettuata, su richiesta degli interessati, previa definizione con l Assistente sociale del Piano assistenziale individualizzato (PAI) e con riferimento alla complessiva condizione socio economico- patrimoniale della persona o del nucleo famigliare. Si potrà tenere conto di particolari aspetti che caratterizzano lo stato di bisogno sociale del nucleo familiare, comprese situazioni impreviste che incidono sensibilmente sulla situazione reddituale rispetto a quanto risultante dalla certificazione Isee (ad esempio recente disoccupazione) Nel PAI, che viene condiviso con l utente e i suoi familiari, sono compresi sia gli interventi di natura economica previsti, sia l orientamento e l attivazione di servizi sociali finalizzati ad affrontare la situazione di disagio rilevata. Nel corso dell istruttoria sarà esplorata la fattibilità di promuovere il coinvolgimento degli eventuali parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell art. 433 e seguenti del Codice Civile, al fine di far fronte alle esigenze di carattere economico e sociale del richiedente. 3
La valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo famigliare è effettuata tenendo conto dell ISEE e delle seguenti altre entrate : a) redditi non fiscalmente imponibili o esenti, quali a titolo indicativo e non esaustivo: pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc. b) benefici economici che non costituiscono reddito ai fini fiscali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: assegno maternità inps, buoni sociali Piano di zona, contributo economico ASL, contributi regionali ecc. c) entrate a vario titolo quali contribuzione da parenti o da altri ecc. nonché delle seguenti spese che incidono significativamente sul costo della vita familiare, non ponderate con lo strumento dell Isee: a) spese sanitarie documentate non detraibili ai fini fiscali, da calcolarsi al 50% in caso di invalidità superiore all 80% ed Isee inferiore ad. 6.200, b) spese documentate per utenze gas, acqua, energia elettrica, da calcolarsi al 50%. c) spese socio assistenziali sostenute anziani e disabili gravi, valutate dal Servizio Sociale come necessarie ed improrogabili, in assenza di una rete familiare (ad esempio spese per assistenza privata/badante), da calcolarsi al 50% Le spese per mutuo ipotecario e per canoni di affitto non vengono considerate, in quanto già conteggiate nello strumento dell ISEE. Le rate di restituzione prestiti o finanziamenti, contratti a vario titolo, e le spese condominiali non vengono invece considerate. La base di calcolo per la definizione del contributo è rappresentata dalla differenza tra il valore del Minimo Vitale relativo al nucleo familiare richiedente e il valore dell ISEE, integrato dalle altre risorse eventualmente percepite, al netto delle spese prima citate e del correttivo da apportarsi in caso di presenza nel nucleo familiare di persone adulte abili al lavoro o con diritto accertato a redditi pensionistici, pari al valore corrente dell assegno sociale Inps applicato per il numero dei componenti che versano in tali situazioni. L entità di ogni contributo, se dovuto, può variare dal valore minimo di 100,00, fino al limite massimo rappresentato da tale differenza. 10 - Limiti/esclusioni Sono motivo di esclusione dagli interventi di assistenza economica : - la proprietà di ulteriori immobili, oltre la casa d abitazione e relative pertinenze, che non siano strumento di lavoro direttamente legati alle possibilità di sussistenza, - il possesso di veicoli, autoveicoli o automezzi di rilevante valore economico, - mancata presentazione della documentazione richiesta. Costituiscono inoltre motivo di sospensione o revoca del contributo le seguenti eventualità: - l accertamento di redditi o patrimoni non dichiarati da parte del richiedente; - l inadempienza rispetto agli obiettivi stabiliti e concordati nel progetto individuale (PAI); - stabile disoccupazione ingiustificata; - l assenza di comportamenti attivi di ricerca del lavoro o il rifiuto / abbandono di percorsi di inserimento / reinserimento lavorativo, - situazione economica non corrispondente a quella dichiarata, verificata tramite controlli effettuati con l ausilio di servizi preposti (Accordo con la Guardia di Finanza ecc.). 4
11 - Contributi di assistenza economica I contributi comunali possono essere erogati in situazioni di bisogno comprovato per un periodo massimo di 3 mesi, prorogabili al 50% per i successivi 3 mesi. Deroghe ai suddetti limiti di tempo possono essere valutate in situazioni di particolare gravità, a favore di persone in situazione di estrema povertà, impossibilitate a provvedere alle proprie esigenze per inabilità lavorativa totale, prive di sostegni parentali ed escluse dalla possibilità di percepire altri aiuti economici assistenziali. In tali casi i contributi possono essere prorogati fino a 12 mesi. Contributi straordinari una tantum possono essere concessi a favore di persone / nuclei familiari in stato di povertà e/o a rischio di esclusione sociale, per far fronte ad evenienze straordinarie tali da compromettere in modo grave la situazione sociale del nucleo. 12 - Contributi straordinari per emergenza abitativa Ad utenti in situazione di emergenza abitativa, possono essere erogati contributi finalizzati alla locazione della casa d abitazione. Tale beneficio si intende integrativo e non sostitutivo di analoghe misure predisposte da altri Enti pubblici o privati. Il contributo potrà essere determinato fino al valore massimo di 1.500,00 e sarà calcolato sulla base dei criteri di calcolo del Minimo Vitale, erogato per tre mesi in un'unica soluzione. Il richiedente dovrà produrre idonei preventivi di spesa e successivamente avrà l obbligo di comprovare, con ricevute / attestazioni di pagamento, la spesa sostenuta. 13 - Contributi a famiglie o persone in stato di bisogno temporaneo, con patto di restituzione Il Comune puo erogare contributi assistenziali con patto di restituzione a persone che si trovino in difficoltà economiche per motivi contingenti, (a solo titolo esemplificativo: attesa di erogazione della pensione o attesa di cassa integrazione). Le condizioni di bisogno verranno verificate dal servizio sociale. Verrà stipulato con l utente un atto di impegno per la restituzione della somma, senza interessi, e con modalità che andranno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma erogata, della capacità di reintegro del reddito e dei tempi di restituzione previsti. L Ufficio competente provvederà all esazione delle somme dovute dall utente nei tempi e nei modi stabiliti dall accordo stipulato. Qualora il cittadino non ottemperasse agli accordi, il servizio finanziario ne darà comunicazione al Servizio Sociale che, sulla base di un riaccertamento della situazione, sentito il parere favorevole della Giunta, potrà procedere alternativamente come segue: a. riconvertire il prestito in contributo per il sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino; b. prorogare la scadenza di restituzione del prestito per inadempienza di altri enti (INPS, Prefettura, ecc.) nei confronti del cittadino; c. esperire azione di rivalsa, anche nella forma coattiva, non ravvisando, per le motivazioni addotte dal cittadino, di dover modificare il patto. 14 - Commissione tecnica L istruttoria delle richieste di contributi economici è effettuata dall assistente sociale, che definisce il PAI con il richiedente. La determinazione del contributo economico è effettuata da un équipe costituita da almeno 2 assistenti sociali; l équipe si riunisce mediamente una volta al mese o comunque ogni qual volta un assistente sociale ne ravvisi la necessità o l urgenza. 5
15 - Modalità di erogazione Di norma il contributo è erogato al diretto beneficiario. Può altresì essere erogato per il tramite dell assistente sociale comunale (tramite mandato di pagamento). In presenza di progetti individuali definiti con altri enti (terzo settore, associazioni di volontariato) il contributo a favore dell utente può essere erogato direttamente all associazione/ente referente del progetto per la sua realizzazione. Il contributo può inoltre consistere in buoni spesa o voucher per prestazioni di servizi. Il contributo può inoltre essere destinato direttamente al pagamento di specifici servizi o prestazioni (es. pagamento utenze, prestazioni sanitarie, integrazione parziale o totale di rette asilo nido ecc). Qualora il beneficiario risulti moroso nel pagamento di servizi comunali o risulti moroso nella corresponsione di canoni di affitto e spese condominiali derivanti dall utilizzo di alloggio comunale, è possibile la compensazione secondo valutazione del servizio sociale competente, salvo casi eccezionali di estrema gravità e contingenza, 16 - Modalità organizzative per l erogazione dei contributi Tutte le richieste in ordine alla concessione dei contributi di cui al presente Regolamento devono essere presentate al Servizio sociale, mediante la modulistica appositamente predisposta e corredate dalla relativa documentazione. Il Servizio sociale informa il cittadino, lo indirizza nella presentazione delle richieste, effettuando con lui una prima valutazione dei bisogni espressi e adotta tutte le modalità inerenti la propria funzione idonee all approfondimento del caso. L erogazione dei contributi e degli altri benefici economici è disposta, nei limiti delle risorse annualmente disponibili in base agli stanziamenti di bilancio, mediante provvedimenti del Funzionario responsabile. La non ammissione della domanda o la non erogazione del contributo devono essere comunicate per iscritto al richiedente, con la motivazione dell esclusione. 17 - Riservatezza dati dei beneficiari Il Servizio sociale adotta tutti provvedimenti previsti dalla normativa vigente al fine di assicurare il rispetto della privacy e la gestione dei dati personali e sensibili dei richiedenti l erogazione di benefici economici. Negli atti pubblici con cui viene disposta l erogazione del beneficio il destinatario verrà indicato con le iniziali, la data e luogo di nascita - il codice fiscale. 18 Revisione soglie economiche E rideterminato annualmente con provvedimento del Funzionario responsabile l importo del minimo vitale. 19 - Validità del Regolamento - Abrogazione norme precedenti Il presente regolamento entrerà in vigore decorso il periodo di pubblicazione all Albo Pretorio dell Ente. Potrà essere modificato ed adeguato, per sopravvenute esigenze e per aggiornamenti normativi. Dalla data di entrata in vigore, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali; specificatamente viene abrogato il regolamento approvato con delibera consiliare n. 123 del 30.12.1996, che rimane in vigore limitatamente all art. 5 relativo alla integrazione di rette di ricovero, oggetto di separata regolamentazione.. 6