Vittima di violenza psicologica: che fare? Autore : Mariano Acquaviva Data: 24/01/2018 Maltrattamenti, minacce, stalking: non solo la violenza fisica, ma anche quella psicologica può essere denunciata. Vediamo quando. Erroneamente si pensa che soltanto la violenza che lascia segni visibili sul corpo possa essere denunciata. Così non è. L ordinamento giuridico italiano punisce anche le forme di violenze più subdole, quelle che non provocano lividi o ferite, ma che ugualmente lasciano cicatrici a volte molto più profonde di quelle del corpo. Parliamo
ovviamente della violenza psicologica, quella che si manifesta con gesti, parole o, a volte, con il semplice disprezzo. Questo articolo è dedicato a quanti sono vittima di violenza psicologica. Vediamo cosa fare in questi casi e quali reati si configurano. Violenza psicologica: cos è? Anche se abbiano già fornito una definizione sommaria di violenza psicologica, è bene intendersi su questa nozione per non evitare fraintendimenti. In altre parole, bisogna capire cosa sia la violenza psicologica per il diritto. In questo può aiutarci la giurisprudenza. Ecco di seguito i reati più frequentemente riconnessi alla violenza psicologica e la definizione che, di volta in volta, ne ha offerto la giurisprudenza. Violenza psicologica: è reato di maltrattamenti? Il codice penale punisce con la reclusione da due a sei anni chi maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Secondo i giudici, integrano il reato di maltrattamenti [1] non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla dignità, idonei a causare sofferenze morali [2]. Sempre a proposito dello stesso reato, la Corte di Cassazione ha detto che i maltrattamenti possono consistere in una serie di fatti sia commissivi che omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche non essere punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, ecc.) ma che acquistano rilevanza penale se ripetuti nel tempo [3]. Violenza psicologica: è reato di violenza privata? La violenza psicologica può integrare anche gli estremi del reato di violenza privata [4]. La legge punisce con la reclusione fino a quattro anni chi, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare, od omettere qualche cosa. In questa ipotesi, non c è neanche bisogno che la violenza sia esercitata sulla vittima perché si possa configurare detto reato. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, integra il crimine di violenza privata anche l energia fisica esercitata su una cosa in modo tale da umiliare la persona offesa. Ad esempio, si è ravvisato il reato in oggetto nella condotta di chi, strappando manifesti e volantini, ha costretto colui che detto
materiale di propaganda doveva diffondere a subire l altrui determinazione e, quindi, a subire un ingiusto sopruso [5]. Integra inoltre il delitto di violenza privata la minaccia, ancorché implicita, che sia idonea ad incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto [6]. Violenza psicologica: è stalking? La violenza psicologica, poi, può essere ben presente nel reato di stalking. La legge punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte ripetute nel tempo, minaccia o molesta taluno in modo da: provocargli un grave stato di ansia o di paura; suscitare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva; costringere la vittima a modificare le proprie abitudini di vita [7]. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata, altresì, se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità riconosciuta, ovvero con armi o da persona travisata. Sebbene nel reato di stalking non sia contemplata la violenza vera e propria, questa può comunque diventarne elemento costitutivo nel momento in cui l atteggiamento violento venga ripetuto costantemente nel tempo, provocando una delle conseguenze sopra indicate. Anche la violenza esercitata costantemente sui beni della vittima possono integrare il reato di stalking. Pertanto, le vessazioni ripetute nel tempo ai danni della vittima, tali da ingenerare uno stato di malessere nella stessa, possono costituire stalking. Allo stesso modo, secondo la giurisprudenza integra il delitto di atti persecutori (o stalking) la condotta di chi compie atti molesti ai danni della vittima, di modo che quest ultima viva in un costante stato di ansia [8]. Violenza psicologica: si può denunciare? La vittima di violenza psicologica potrà senz altro sporgere denuncia/querela. La
denuncia è l'atto con cui una persona porta a conoscenza dell'autorità competente (pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria, non anche un agente) un reato perseguibile d'ufficio del quale ha avuto notizia. La denuncia è, normalmente, facoltativa, nel senso che non si è obbligati a sporgerla (fatta eccezione per alcuni gravi delitti) e può essere presentata in forma orale o scritta. Nel primo caso l'ufficiale dei carabinieri redige verbale che andrà poi firmato dal denunciante, mentre nel secondo l'atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale [9]. Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto. Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta. La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione. Quanto detto per la denuncia vale anche per la querela: entrambe sono dichiarazioni fatte pervenire, in forma scritta oppure orale, alle autorità competenti. La querela, pur essendo praticamente identica alla denuncia, differisce da quest ultima in quanto riguarda reati non procedibili d ufficio, ma a richiesta di parte. Chi riceve la querela provvede all attestazione della data e del luogo della presentazione, all identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all ufficio del pubblico ministero [10]. Anche chi presenta la querela ha diritto di ottenerne l'attestazione di ricezione [11]. A differenza della denuncia, la querela deve manifestare inequivocabilmente la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Il diritto di querela, inoltre, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è di sei mesi per alcuni particolari delitti (ad esempio, violenza sessuale e stalking). Violenza psicologica: come dimostrarla? Giunti a questo punto, molti si staranno chiedendo che senso ha denunciare una violenza psicologica se poi non la si può provare. Ciò è vero solo in parte, in quanto la violenza psicologica può e deve esser dimostrata. Per provare le violenze psicologiche, infatti, si può ricorrere tranquillamente alla testimonianza di persone che hanno assistito direttamente ai fatti delittuosi. La
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) vittima, poi, può effettuare registrazioni audio e/o video che possano incastrare il reo. Le registrazioni delle telefonate avvenute senza il consenso dell aggressore, infatti, sono perfettamente legali e sono possibili senza bisogno di una autorizzazione da parte del giudice o della polizia [12]. Si ricordi, infine, che nel processo penale, molto spesso, è sufficiente la testimonianza della sola persona offesa per provare la colpevolezza dell autore della violenza, purché detta testimonianza sia credibile secondo il prudente apprezzamento del giudice. Note: [1] Art. 572 cod. pen. [2] Cass., sent. n. 8396/1996 del 12.09.1996. [3] Cass., sent. n. 3448/2012 del 10.09.2012. [4] Art. 610 cod. pen. [5] Cass., sent. n. 8189/1979. [6] Cass., sent. n. 7214/2006 del 27.02.2006. [7] Art. 612-bis cod. pen. [8] Cass., sent. n. 20895/2011 del 25.05.2011. [9] Art. 333 cod. proc. pen. [10] Art. 337 cod. proc. pen. [11] Art. 107 disp. att. cod. proc. pen. [12] Cass., ord. n. 5259 del 01.03.2017.