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Deliberazione n. 14 dd. 25-03-2015 pag. 1/8 C O M U N E D I P E R G I N E V A L S U G A N A (Provincia di Trento) Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dd. 25-03-2015 OGGETTO: Approvazione del Piano di Classificazione Acustica e del Regolamento Acustico Comunale. Il giorno 25-03-2015 alle ore 18:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale: OSS EMER ROBERTO Sindaco Presente BEBER SANDRO Consigliere Presente CASAGRANDE DANIELA Assessore Presente DEMOZZI FRANCO Assessore Presente GRETTER BENIAMINO Consigliere Presente LAZZERI ANNAMARIA Presidente Presente LAZZERI DANIELE Consigliere Assente Giustificato LEONARDELLI ANGELA Assessore Presente MARCHESINI RAFFAELE Consigliere Presente MORELLI MARCO Consigliere Presente NEGRIOLLI MASSIMO Assessore Presente NISCO RENATO Consigliere Presente OSLER MARCO Consigliere Presente PAOLI SERGIO Assessore Presente PIZZO PAOLO Consigliere Assente ingiustificato ROAT MARIO Consigliere Presente SARTORI STEFANO Consigliere Presente TAFFARA MARINA Consigliere Presente TEDESCO MARIA Consigliere Assente Giustificato TESSADRI RENATO Consigliere Presente VALCANOVER ROBERTO Consigliere Presente ZANEI WALTER Consigliere Presente Assiste il Segretario Generale: Giuseppe Dolzani. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Annamaria Lazzeri assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 14 dd. 25-03-2015 pag. 2/8 IL CONSIGLIO COMUNALE Sentita la proposta del relatore riguardante l oggetto; rilevato che, ai sensi dell art. 81 della D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, sulla proposta di deliberazione relativa all oggetto il Dirigente incaricato ing. Loris Moar ha espresso il proprio parere favorevole in data 12.03.2015 sotto il profilo della regolarità tecnicoamministrativa; rilevato inoltre che la presente proposta non presenta rilevanza contabile e che quindi, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 55 di data 06.07.2001 e s.m., non si rende necessario acquisire sulla medesima il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria; premesso che la legge n. 447/1995 Legge quadro sull inquinamento acustico, stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell ambiente esterno e dell ambiente abitativo dall inquinamento acustico, inoltre l articolo 6, comma 1, attribuisce ai comuni la competenza di predisporre strumenti per la zonizzazione acustica del territorio ed il coordinamento della stessa con gli strumenti urbanistici; considerato che il Piano di Classificazione Acustica ha come finalità quella di prevenire il deterioramento del territorio e delle zone non inquinate dal rumore e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, prevenzione e risanamento dello sviluppo territoriale, per questo motivo disciplina e vincola le modalità di sviluppo del territorio in coerenza con la disciplina urbanistica; atteso che rientra nei programmi dell Amministrazione comunale procedere con la predisposizione del Piano di Classificazione Acustica al fine di dotarsi di uno strumento strategico sotto il profilo della valutazione dell'inquinamento acustico che consenta di orientare le scelte urbanistiche delle aree residenziali, commerciale, artigianale e industriale, con l'obiettivo di garantire elevati standard di qualità dell'ambiente e di tutela della salute dei cittadini; atteso che la Zonizzazione Acustica si compone in linea di principio di due fasi, una prima fase di Classificazione Acustica del Territorio Comunale che prevede una analisi del territorio comunale e degli strumenti di pianificazione esistenti e una seconda fase di elaborazione della mappatura del rumore urbano e la predisposizione di un Piano di Risanamento che comprende campagne di misurazione del rumore e individuazione di interventi di risanamento; preso atto che il Piano di Classificazione Acustica deve essere redatto da tecnici competenti in acustica, come disposto dall'art. 2, comma 6, legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell'art. 14 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg,; considerato che ai fini dell affidamento dell incarico è stato esperito un confronto concorrenziale conclusosi con l affidamento dell incarico per la redazione del Piano di Classificazione Acustica comunale alla società SEA srl, con sede a Trento in via Gianbattista Unterveger 52, mediante determina dirigenziale n. 27 del 15 febbraio 2011;

Deliberazione n. 14 dd. 25-03-2015 pag. 3/8 considerato che la società affidataria dell incarico, in collaborazione con gli uffici tecnici comunali, ha predisposto il Piano di Classificazione Acustica Comunale, provvedendo alla suddivisione del territorio secondo criteri omogenei nelle sei classi di zonizzazione individuate dal D.P.C.M. 14 novembre 1997; vista la proposta di piano di Classificazione Acustica Comunale a firma del tecnico competente in acustica, ing. Nadia Mazzoldi, costituito dai seguenti elaborati: - Relazione Tecnico Illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione - TAV. 1 Nogarè, Buss, Guarda e Comparsa - TAV. 2 Masi alti di Viarago, Montengian - TAV. 3 Roncogno, Cire', Prafango, Madrano, Canzolino, Pissol, Vigalzano, Casalino, Maso Grillo, Costa, Fornaci, Pergine nord-ovest - TAV. 4 S. Caterina, Riposo, Brazzanighe, Montesei, Filanda Petri, Serso, Viarago, Cittadella, Toffolazzi, Portolo, Canezza, Pergine nord-est, Zivignago, Maso Tre Castagni - TAV. 5 Costasavina, Susa', Pergine sud-ovest, Canale, S. Cristoforo, Maso Popper, Maso Postel, Maso Serchier, Maso Ungherle, Maso Puller; - TAV. 6 Pergine sud-est, Castello di Pergine, Fontanabotte, Masetti, Maso Valderban, Valar, Assizzi, Pozza,- Zava, S. Cristoforo, Maso Braito, Villa Romanese, loc. Canzane; - TAV. 7 S. Vito o Maso Faiti, Valcanover, Castagne o S. Caterina, Masi di Castagne - TAV. 8 Ischia,Visintainer, Partacini, Fornaselle, loc. Canzane - TAV. 9 Panarotta - TAV. 10 Fasce di pertinenza stradale e ferroviaria - TAV. 11 Zonizzazione acustica e fasce di pertinenza stradale e ferroviaria. atteso altresì che in attuazione alle competenze attribuite ai comuni ai sensi dell art. 6 comma 1 lettere e) h) della legge 447/1995, e dell art. 11 del D.P.G.P. 26 novembre 1998, n 38-110/Leg, in concomitanza al Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale è stato predisposto un Regolamento che disciplina sotto il profilo acustico lo svolgimento, anche in deroga, di attività temporanee e contiene prescrizioni di tutela della quiete pubblica e del riposo delle persone dall'inquinamento acustico; dato atto che in data 3 gennaio 2013 con deliberazione n. 1 la Giunta Comunale ha adottato in via preliminare la proposta del Piano di Classificazione Acustica del territorio Comunale e del Regolamento Acustico Comunale, disponendo contestualmente l adozione di misure di pubblicità al fine di consentire la massima trasparenza e partecipazione; preso atto che successivamente alla sua adozione i documenti sono stati pubblicati sul sito del Comune di Pergine Valsugana ed è stato aperto un periodo di osservazioni di 60gg consecutivi a partire dal 18 gennaio 2013 al fine di consentire la presentazione di proposte o osservazioni da parte dei cittadini; contestualmente la documentazione adottata è stata trasmessa all'agenzia Provinciale per la Protezione dell'ambiente (APPA) per l'espressione di un parere di competenza, inoltre sono stati contattati i comuni territorialmente confinanti per verificare la compatibilità della classificazione acustica attribuita alle aree di confine; atteso che nel periodo di deposito sono pervenute complessivamente 11 osservazioni, con i seguenti contenuti principali:

Deliberazione n. 14 dd. 25-03-2015 pag. 4/8 una osservazione ha per oggetto l area residenziale posta in prossimità dell'insediamento industriale della Vetri Speciali in località Ciré, per la quale viene chiesta l'attribuzione di una classe III, in luogo della IV prevista dal Piano. In subordine si chiede una riclassificazione in classe III o inferiore dell area residenziale non appena dovesse decadere l esigenza della sua classificazione in classe IV in conseguenza delle emissioni acustiche generate dalla Vetri Speciali; due osservazioni riguardano sempre l'insediamento industriale della Vetri Speciali e riguardano la correzione di errori cartografici e la proposta di inserire una zona in classe IV a nord dell area produttiva interessando anche un edificio agricolo che è stato inserito in classe III per consentire una maggior coerenza con le altre aree adiacenti ed evitare il salto di classe; sei osservazioni riguardano il crossodromo in località Cros del Cius e marginalmente il frantoio posto in prossimità dell'impianto motoristico. Tutte le osservazioni segnalano il disturbo acustico provocato dalla pista di motocross chiedendo di adottare misure per il contenimento dell inquinamento acustico; una osservazione ha per oggetto l'area ricettiva di Punta Indiani per la quale viene chiesta la classificazione in classe II, e chiede inoltre di limitare il periodo di svolgimento delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, per preservare la quiete degli ospiti del campeggio nelle ore tardo-serali; una osservazione chiede la modifica della zonizzazione acustica di un area soggetta a piano attuativo in loc. Fosnocheri, sulla quale verrà realizzato un impianto di cogenerazione, in zona VI - aree esclusivamente industriali. atteso inoltre che in data 28 giugno 2013, prot. 23088, è pervenuto il parere tecnico dell'appa, che rileva in particolare: la presenza di alcuni accostamenti critici in prossimità dell'area produttiva in località Ciré, dell'area destinata ad ospitare l'impianto di cogenerazione in località Fosnoccheri, nonché del crossodromo in località Croz del Cius; inoltre viene segnalato come elemento di criticità l'accostamento di aree produttive che ospitano attività di rottamazione in viale dell'industria con zone adiacenti poste in classe II. Per questi accostamenti critici si suggerisce l'utilizzo dello strumento della fascia di rispetto; la necessità di correggere le Norme di Attuazione da alcune imprecisioni; la necessità di precisare il campo di applicazione del Regolamento Acustico Comunale correggendo anche in questo caso alcune imprecisioni normative; visti i contenuti del parere dell'appa e assumendo il contributo collaborativo offerto dalle osservazioni pervenute, sono state apportate modifiche alla proposta del Piano di Classificazione Acustica ed al Regolamento Acustico Comunale. In particolare: è stato utilizzato lo strumento delle fasce di rispetto in prossimità delle zone che presentano accostamenti critici (salto di classe oltre 5 db) con aree non completamente urbanizzate, come la nuova zona produttiva in località Fosnoccheri, la zona produttiva del Ciré e il crossodromo in località Croz del Cius.

Deliberazione n. 14 dd. 25-03-2015 pag. 5/8 sono state rettificate alcune imprecisioni cartografiche e sulla scorta delle comunicazioni dei comuni confinanti sono state omogeneizzate le zone di confine per evitare accostamenti critici; sono state modificate le Norme di Attuazione recependo le osservazioni dell'appa; è stato sostanzialmente rivisto il Regolamento Acustico Comunale delineando, in coerenza con la disciplina nazionale e provinciale, una regolamentazione delle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, per tutelale della quiete pubblica e la salute dei cittadini dall'inquinamento acustico; considerato inoltre che la variante al Piano di Smaltimento Rifiuti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, approvata con deliberazione dell'assemblea della Comunità del 22 dicembre 2014 n. 48, ha localizzato in località Comparsa una nuova area per discarica inerti, è stata modificata la cartografia del Piano di Classificazione Acustica in relazione alla nuova localizzazione prevedendo per questa una classe acustica IV - aree prevalentemente industriali; atteso che ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, nr. 15-68/Leg., da ultimo modificato con dpp 24 novembre 2009, nr. 29-31/Leg., contenente la disciplina in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il piano è stato sottoposto a Valutazione di Assoggettabilità, ai sensi dell art. 3, comma 4, del dpp sopra richiamato, per accertare se il piano può avere effetti significativi sull ambiente; considerato che la fase di Valutazione di Assoggettabilità, illustrata nell allegato Verifica di Assoggettabilità alla VAS del Piano di Classificazione Acustica, ha evidenziato che nei limiti delle competenze e prerogative attribuite dalla legge ai comuni, il piano di classificazione acustica si configura come un documento tecnicopolitico di governo del territorio, il cui obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate, di limitare i fenomeni di deterioramento acustico, di tutelare zone particolarmente sensibili e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico. Si tratta di uno strumento fortemente integrato nelle valutazioni strategiche svolte per gli altri strumenti di programmazione ed in particolare con il Piano Regolatore Generale, principale strumento di pianificazione del territorio. Per sua natura il piano si configura pertanto come uno strumento strategico per la tutela dell ambiente e della salute dei cittadini al fine di garantire elevati standard di qualità dell ambiente urbano e extraurbano, conseguentemente non si attendono impatti negativi dalla sua applicazione. Per queste ragioni si ritiene non si debba assoggettare il piano di classificazione acustica al procedimento di valutazione ambientale strategica. vista la Legge 26 ottobre 1995, n 447 Legge quadro sull inquinamento acustico ; visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore ; visto il decreto del Ministero dell Ambiente 16 marzo 1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell inquinamento acustico ;

Deliberazione n. 14 dd. 25-03-2015 pag. 6/8 Vista la legge provinciale 11 settembre 1998, n 10 "Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998"; visto il D.P.G.P. 26 novembre 1998, n 38-110/Leg "Norme regolamentari di attuazione del capo XV della Legge provinciale 11 settembre 1998, n 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti"; vista la deliberazione della Giunta provinciale 11 settembre 1998, n 14002 "Criteri e modalità di corrispondenza e di adeguamento delle classificazioni in aree, approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 18 marzo 1991, n 6, alle zonizzazioni acustiche di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico"; visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n 459 Regolamento recante norme di esecuzione dell articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario ; visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n 447 ; visto la delibera della Giunta provinciale 390 del 25 febbraio 2000 e ss.mm.; visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; atteso che l adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell art. 26, terzo comma, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.; visto ed esaminato l emendamento presentato dal Consigliere comunale Renato Tessadri in merito alla modifica dell art. 12, comma 2; messo preliminarmente in votazione detto emendamento, nel seguente testo: Nel caso di sistemi di allarme acustico installati su autoveicoli, l emissione sonora deve essere intervallata e non può superare la durata massima di 3 minuti ; votazione su emendamento: 19 favorevoli; 0 astenuti; 0 contrari; l emendamento viene approvato; visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 28.11.2006, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 22.07.2014; visto il Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 05.03.2008 e ss.mm.;

Deliberazione n. 14 dd. 25-03-2015 pag. 7/8 con n 19 voti favorevoli, n 0 voti astenuti e n 0 voti contrari, su n 19 Consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese mediante voto elettronico; DELIBERA 1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano di Classificazione Acustica costituto dai seguenti elaborati che, dimessi agli atti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: - Relazione Tecnico Illustrativa - Norme Tecniche di Attuazione - Allegato: Verifica di Assoggettabilità alla VAS del Piano di Classificazione Acustica - TAV. 1 Nogarè, Buss, Guarda e Comparsa - TAV. 2 Masi alti di Viarago, Montengian - TAV. 3 Roncogno, Cire', Prafango, Madrano, Canzolino, Pissol, Vigalzano, Casalino, Maso Grillo, Costa, Fornaci, Pergine nord-ovest - TAV. 4 S. Caterina, Riposo, Brazzanighe, Montesei, Filanda Petri, Serso, Viarago, Cittadella, Toffolazzi, Portolo, Canezza, Pergine nord-est, Zivignago, Maso Tre Castagni - TAV. 5 Costasavina, Susa', Pergine sud-ovest, Canale, S. Cristoforo, Maso Popper, Maso Postel, Maso Serchier, Maso Ungherle, Maso Puller - TAV. 6 Pergine sud-est, Castello di Pergine, Fontanabotte, Masetti, Maso Valderban, Valar, Assizzi, Pozza,- Zava, S. Cristoforo, Maso Braito, Villa Romanese, loc. Canzane - TAV. 7 S. Vito o Maso Faiti, Valcanover, Castagnè o S. Caterina, Masi di Castagnè - TAV. 8 Ischia,Visintainer, Partacini, Fornaselle, loc. Canzane - TAV. 9 Panarotta - TAV. 10 Fasce di pertinenza stradale e ferroviaria - TAV. 11 Zonizzazione acustica e fasce di pertinenza stradale e ferroviaria. 2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento Acustico Comunale emendato che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 3. di dare adeguata pubblicità alla presente deliberazione mediante pubblicazione di avviso all Albo pretorio, sul sito internet del Comune di Pergine Valsugana e notiziando i quotidiani locali; 4. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 5. di prendere atto che i regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto comunale, entrano in vigore a decorrere dall'esecutività della deliberazione che li approva. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore i regolamenti comunali sono ripubblicati per fini notiziali all'albo comunale per 30 giorni.

Deliberazione n. 14 dd. 25-03-2015 pag. 8/8 *** ** * ** *** Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.; - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare: - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Alla presente deliberazione sono uniti: - parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; - certificazione iter pubblicazione ed esecutività. Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. Il Presidente Generale - Annamaria Lazzeri -