CONTRATTO DI VENDITA DI ATTIVITA AZIENDALE A PAGAMENTO



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CONTRATTO DI VENDITA DI ATTIVITA AZIENDALE A PAGAMENTO TRA l Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 Vicenza (di seguito denominata anche Azienda ) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi n. 37 - codice fiscale e partita IVA 02441500242 nella persona del Direttore Generale, ing. Ermanno Angonese, E Eurosanità S.p.A. con sede legale in Roma P.zza dei Caprettari, 70, per la Casa di Cura Villa Stuart sita in Roma Via Trionfale, 5952 (di seguito denominato anche Struttura) codice fiscale e partita IVA 06726891002 nella persona dell Avv. Maurizio Martinetti, nato a La Spezia il 26/01/1956 in qualità di Legale Rappresentante, PREMESSO - che l art. 15 quinquies, comma 2, punto d) del D. L.vo 502/92 e s.m.i. e l art. 8 del D.P.C.M. 27.03.2000 prevedono la possibilità di effettuare attività aziendale a pagamento; - che l art. 58, comma 9, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 dell area della dirigenza medica e veterinaria prevede la possibilità per i Dirigenti che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo, di partecipare ai proventi di attività richiesta a pagamento da terzi all Azienda quando le predette attività siano svolte al di fuori dell impegno di servizio, sia all interno che all esterno delle strutture aziendali; - che l art 3 dell Addendum al Regolamento Aziendale sulla Libera Professione Intramuraria, approvato con deliberazione n. 435 del 12 giugno 2014, regola tale attività; Pagina 1 di 6

- che la Casa di Cura Villa Stuart, struttura privata non convenzionata con il S.S.N., con nota del 21/5/2012, ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza mediante la stipula di un accordo per acquisire prestazioni di cardiochirurgia da svolgersi all esterno delle strutture aziendali presso le sedi della Struttura medesima; - che la Struttura è titolare di autorizzazione all esercizio di attività sanitaria e non è accreditata, nemmeno parzialmente, con il Servizio Sanitario Nazionale; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Oggetto La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di prestazioni medico specialistiche a pagamento, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, nella disciplina di cardiochirurgia da parte dell Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 Vicenza, per il tramite dei propri dirigenti medici a rapporto esclusivo, alla Struttura che le acquista. Art. 2 Tipologia delle prestazioni Le prestazioni specialistiche acquisite dalla Struttura, previste dalla presente convenzione sono visite e consulenze che consistono nel solo parere volto a definire un quadro clinico-diagnostico. Art. 3 Spazi, attrezzature, personale, servizi organizzativi La Struttura acquirente mette a disposizione gli spazi, le attrezzature, lo strumentario, i farmaci, il materiale sanitario ed economale nonché tutta l organizzazione necessaria all espletamento dell attività oggetto della presente convenzione. L Azienda fornisce le prestazioni oggetto della presente convenzione mediante i propri Specialisti che opereranno al di fuori dell orario di lavoro e compatibilmente Pagina 2 di 6

con gli impegni di servizio, in regime di libera professione intramoenia. L Azienda, tramite il Direttore dell Unità Operativa Complessa di Cardiochirurgia, assicura l organizzazione dell attività, individuando i singoli Specialisti o l équipe cui affidare l effettuazione delle prestazioni, nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che ha aderito volontariamente. E esclusa ogni possibilità di accordi diretti tra la Struttura e gli Specialisti autorizzati dall Azienda. Art. 4 Tariffe La Struttura acquista dall Azienda le seguenti prestazioni, che saranno fatturate dalla Casa di Cura Villa Stuart al paziente sulla base dei diversi tariffari praticati dalle Compagnie assicurative e/o Casse di assistenza sanitaria con le quali la Struttura e/o gli specialisti medici siano Convenzionati. La tariffe che la Struttura riconoscerà all Azienda per visite e consulenze non potranno scendere al di sotto dell importo minimo di 50,00 (cinquanta/00). Art. 5 Modalità attuative Durante l attività non è ammesso l uso del ricettario regionale. La Struttura acquirente si impegna a trasmettere preventivamente all Azienda, nella persona del Direttore dell Unità Operativa coinvolta, il calendario delle prenotazioni con 15 giorni di anticipo rispetto alla data di erogazione delle prestazioni, salvo casi particolari e/o diverse esigenze che potranno essere gestite di volta in volta con diverse modalità. La Struttura si impegna sotto la propria responsabilità a trasmettere all Azienda con cadenza mensile, un report contenente l elenco analitico delle prestazioni erogate e fatturate dalla Struttura, suddivise per ogni singolo Specialista, indicando: nominativo dello Specialista nome del paziente Pagina 3 di 6

data di erogazione delle prestazioni numero e tipologia delle prestazioni erogate importo fatturato al paziente dalla Struttura ed importo riconosciuto all Azienda. L Azienda, sulla base dei reports di cui al precedente comma, emette fattura intestata ad Eurosanità S.p.a. partita IVA n. 067266891002 con sede legale in Roma Piazza dei Caprettari n. 70 e la recapita per l importo corrispondente alle prestazioni erogate. Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura entro la scadenza indicata sulla fattura stessa mediante c/c bancario c/o Unicredit Banca S.p.A, IT/24/F/02008/11820/000003495321. Art. 6 Verifiche e controlli La Struttura consentirà all Azienda il controllo, come previsto da norme di legge e da propri atti regolamentari, della corretta attuazione della presente convenzione. Art. 7 Copertura assicurativa La Struttura, titolare dell erogazione delle prestazioni ambulatoriali, risponde civilmente nei confronti degli utenti degli eventuali danni subiti nel corso dell attività ambulatoriale oggetto della presente convenzione. Ai sensi dell art. 2043 del Codice Civile, la Struttura provvederà ad idonea copertura assicurativa R.C.T. per sinistro o serie di sinistri provocati a persone e cose causati dal cattivo funzionamento delle apparecchiature e/o dal personale di supporto. La Struttura provvede a garantire idonea copertura assicurativa anche per i danni subiti o arrecati dagli Specialisti dell Azienda per l espletamento dell attività ambulatoriale oggetto della presente convenzione presso la propria sede. L Azienda a sua volta garantisce, alle condizioni previste dalle polizze aziendali in vigore, la copertura assicurativa R.C.T. per sinistro o serie di sinistri, provocati a Pagina 4 di 6

terzi dai propri Specialisti in relazione alle attività ambulatoriale oggetto della presente convenzione. Gli Specialisti provvederanno a proprie spese alla copertura assicurativa contro eventuali infortuni professionali o in itinere. La Struttura dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08. Art.8 Pubblicità sanitaria Non è ammessa alcuna forma di informazione e pubblicità sanitaria relativamente alle prestazioni oggetto della presente convenzione che non sia preventivamente approvata dall Azienda. La Struttura deve pertanto provvedere ad inviare qualunque forma di informazione/pubblicità (cartelli, locandine, brochure, carte dei servizi, pubblicazioni sul web, etc.) al Servizio Amministrativo dell Ospedale prima della divulgazione al pubblico al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione. Art. 9 Durata e facoltà di recesso La presente convenzione ha validità dal 01.01.2014 e sino al 31.12.2014 e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi scritti fra le Parti. Non è previsto il rinnovo tacito. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anche unilateralmente, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di giorni 30. Le Parti si riservano il diritto di risolvere la convenzione ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dalla presente convenzione, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali la convenzione s intende risoluta di diritto. Pagina 5 di 6

Art. 10 Foro competente Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. Art. 11 Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari in materia. Agli effetti fiscali, la presente convenzione: - è soggetta a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m., a cura ed a spese della parte richiedente; - è esente da I.V.A., ai sensi dell art. 10, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; - è soggetta ad imposta di bollo a carico della Struttura acquirente ai sensi dell art. 2 allegato A del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.. Letto, approvato e sottoscritto. Vicenza, per la Casa di Cura IL LEGALE RAPPRESENTANTE (Avv. Maurizio Martinetti) per l Azienda U.L.SS. n. 6 IL DIRETTORE GENERALE (ing. Ermanno Angonese) Pagina 6 di 6