FACSIMILE RA30IT. REGISTRO DELL APPARECCHIATURA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE e/o CONDIZIONAMENTO CONTENENTE TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

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RA30IT REGISTRO DELL APPARECCHIATURA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE e/o CONDIZIONAMENTO CONTENENTE TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Regolamento UE n. 517/2014 il rapporto di controllo deve essere compilato dall'operatore incaricato e consegnato in copia al responsabile dell'impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione. Blocco da 25 moduli in triplice copia Team s Solutions - Abbadia Lariana (LC) - www.et-eam.com COPIA PER L'ENTE COMPETENTE AI CONTROLLI

Mod. RA 30 IT Controlli delle perdite Articolo 4, Reg UE 517/2014 1. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente non contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite di cui al presente articolo, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate. [ ] 2. Il paragrafo 1 si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra: a) apparecchiature fisse di refrigerazione; b) apparecchiature fisse di condizionamento d aria; c) pompe di calore fisse; d) apparecchiature fisse di protezione antincendio; e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; f) commutatori elettrici; g) cicli Rankine a fluido organico. Riguardo alle apparecchiature di cui al primo comma, lettere da a) a e), i controlli sono svolti da persone fisiche certificate conformemente alle norme di cui all articolo 10. In deroga al paragrafo 1, primo comma, fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite. 3. I controlli delle perdite di cui al paragrafo 1 sono effettuati con la seguente frequenza: a) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente ma inferiori 50 tonnellate di CO 2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi; b) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO 2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO 2 equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi; c) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO 2 equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi. NOTE PER IL CALCOLO DELLE TONNELLATE DI CO 2 EQUIVALENTE Le quantità di gas ad effetto serra vengono espresse in tonnellate di CO₂ equivalente, che sostituiscono la vecchia unità di misura espressa in kg. Il calcolo delle Tonnellate di CO₂ equivalente è effettuato moltiplicando il peso del gas (in tonnellate) per il GWP (potenziale di riscaldamento globale di cui agli allegati I, II e IV o, nel caso delle miscele, calcolato a norma dell allegato IV del Reg. UE 517/2014): Ton CO₂ equivalente Per facilitare gli operatori si riporta il GWP degli F-gas più comuni. Refrigerante Altro nome GWP 23 32 134a 125 245fa 404A 407A 407C 407D 407F Performax LT 410A 417A ISCEON MO59 422A ISCEON MO79 422D ISCEON MO29 423A ISCEON 39TC 424A RS44 426A RS24 427A FX100 428A RS52 434A RS45 437A ISCEON MO49plus 438A ISCEON MO99 442A RS50 449A 507 508A 508B Suva 95 ISCEON MO89 14800 675 1430 3500 1030 3922 2107 1774 1627 1825 2088 2346 3143 2729 2280 2440 1508 2138 3607 3245 1805 2265 1888 1397 3985 13214 13396 3805 Team s Solutions - www.et-eam.com - Mod. RA30IT COPIA PER L'ENTE COMPETENTE AI CONTROLLI

rel.0918 - Team s Solutions - www.et-eam.com - Mod. RA30IT NOTE REGISTRO DELL APPARECCHIATURA - IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE e/o CONDIZIONAMENTO CONTENENTE TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Regolamento (UE) n. 517/2014 ANNO DI RIFERIMENTO: Registro n DATI IDENTIFICATIVI DELL OPERATORE Tel. E-mail DATI IDENTIFICATIVI DELL IMPIANTO Tipologia di impianto Apparecchiatura fissa di refrigerazione Apparecchiatura fissa di condizionamento d aria Pompa di calore fissa DATI IDENTIFICATIVI DELL APPARECCHIATURA (Questa parte di scheda deve essere compilata per ciascuna apparecchiatura) Tipo di apparecchiatura (Ad es. Pompa di calore, Chiller, ecc.) Numero di riferimento di installazione Carica di refrigerante [ kg ] Dati identificativi del personale certificato responsabile dell installazione Tipo refrigerante Quantità valutata: sulla base delle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche o etichetta del sistema sulla base della determinazione da parte di personale certificato INTERVENTI SULL APPARECCHIATURA Aggiunta refrigerante: Motivo dell aggiunta: Indicare se il gas aggiunto è: Rag. Soc. Impianto di riciclaggio/rigenerazione Controllo delle perdite con metodo: Note: Recuperato e Riciclato Dati identificativi dell impresa di assistenza Rag. Soc. Installazione Dati identificativi del tecnico: Nuovo Recuperato e Rigenerato indiretto Tipo di refrigerante Rigenerato diretto Causa della perdita Riciclato Recuperato e Distrutto N. Certificato Recupero/eliminazione di refrigerante Tipo di refrigerante Quantità recuperata/eliminata [ kg ] Motivo del recupero/eliminazione Misure adottate di recupero e smaltimento gas causa smantellamento apparecchiatura: Note Apparecchiatura fissa di protezione antincendio Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero Commutatori elettrici Cicli Rankine a fluido organico Numero di apparecchiature presenti Sede di installazione dell impianto (es. Supermercato, Centro Commerciale) o targa dell autocarro/rimorchio Smaltimento definitivo Risultato del controllo : perdite Partita Iva Altro Numero della Fattura/scontrino (Conservare fattura o scontrino in fondo al registro) Ermeticamente sigillata? SI NO Quantità aggiunta [ kg ] Controllo del sistema automatico di rilevamento delle perdite (se presente): il sistema è funzionante non funzionante Obbligatorio ai sensi dell Art. 6 del Reg. UE 517/2014 per apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, soggette ai controlli delle perdite di cui all Art. 4 del Reg. UE 517/2014. Ton CO 2 equivalente ( ) presenti Timbro e firma del Tecnico/Impresa assenti Firma del responsabile dell impianto COPIA PER L UTENTE

rel.0918 - Team s Solutions - www.et-eam.com - Mod. RA30IT NOTE REGISTRO DELL APPARECCHIATURA - IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE e/o CONDIZIONAMENTO CONTENENTE TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Regolamento (UE) n. 517/2014 ANNO DI RIFERIMENTO: Registro n DATI IDENTIFICATIVI DELL OPERATORE Tel. E-mail DATI IDENTIFICATIVI DELL IMPIANTO Tipologia di impianto Apparecchiatura fissa di refrigerazione Apparecchiatura fissa di condizionamento d aria Pompa di calore fissa DATI IDENTIFICATIVI DELL APPARECCHIATURA (Questa parte di scheda deve essere compilata per ciascuna apparecchiatura) Tipo di apparecchiatura (Ad es. Pompa di calore, Chiller, ecc.) Numero di riferimento di installazione Carica di refrigerante [ kg ] Dati identificativi del personale certificato responsabile dell installazione Tipo refrigerante Quantità valutata: sulla base delle indicazioni presenti nelle specifiche tecniche o etichetta del sistema sulla base della determinazione da parte di personale certificato INTERVENTI SULL APPARECCHIATURA Aggiunta refrigerante: Motivo dell aggiunta: Indicare se il gas aggiunto è: Rag. Soc. Impianto di riciclaggio/rigenerazione Controllo delle perdite con metodo: Note: Recuperato e Riciclato Dati identificativi dell impresa di assistenza Rag. Soc. Installazione Dati identificativi del tecnico: Nuovo Recuperato e Rigenerato indiretto Tipo di refrigerante Rigenerato diretto Causa della perdita Riciclato Recuperato e Distrutto N. Certificato Recupero/eliminazione di refrigerante Tipo di refrigerante Quantità recuperata/eliminata [ kg ] Motivo del recupero/eliminazione Misure adottate di recupero e smaltimento gas causa smantellamento apparecchiatura: Note Apparecchiatura fissa di protezione antincendio Celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero Commutatori elettrici Cicli Rankine a fluido organico Numero di apparecchiature presenti Sede di installazione dell impianto (es. Supermercato, Centro Commerciale) o targa dell autocarro/rimorchio Smaltimento definitivo Risultato del controllo : perdite Partita Iva Altro Numero della Fattura/scontrino (Conservare fattura o scontrino in fondo al registro) Ermeticamente sigillata? SI NO Quantità aggiunta [ kg ] Controllo del sistema automatico di rilevamento delle perdite (se presente): il sistema è funzionante non funzionante Obbligatorio ai sensi dell Art. 6 del Reg. UE 517/2014 per apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, soggette ai controlli delle perdite di cui all Art. 4 del Reg. UE 517/2014. Ton CO 2 equivalente ( ) presenti Timbro e firma del Tecnico/Impresa assenti Firma del responsabile dell impianto COPIA PER L IMPRESA L'IMPRESA

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE) Articolo 3 - Prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra [ ] 2. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra prendono delle precauzioni per prevenire il rilascio accidentale («perdita») di tali gas e adottano tutte le misure tecnicamente ed economicamente praticabili per minimizzare la perdita di gas fluorurati a effetto serra. 3. Se viene rilevata una perdita di gas fluorurati a effetto serra, gli operatori assicurano che l apparecchiatura sia riparata senza indebito ritardo. Se l apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite a norma dell articolo 4, paragrafo 1, ed è stata riparata una perdita nell apparecchiatura, gli operatori assicurano che quest ultima sia controllata da una persona fisica certificata entro un mese dalla riparazione per verificare che la riparazione sia stata efficace. 4. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a c), sono certificate conformemente all articolo 10, paragrafi 4 e 7, e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra. Le imprese che svolgono l installazione, l assistenza, la manutenzione, la riparazione o lo smantellamento delle apparecchiature elencate all articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), sono certificate conformemente all articolo 10, paragrafi 6 e 7 e adottano misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a effetto serra. Articolo 4 - Controlli delle perdite 1. Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente non contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite. Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite di cui al presente articolo, purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate. [ ] 2. Il paragrafo 1 si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra: a) apparecchiature fisse di refrigerazione; e) celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; b) apparecchiature fisse di condizionamento d aria; f) commutatori elettrici; c) pompe di calore fisse; g) cicli Rankine a fluido organico. d) apparecchiature fisse di protezione antincendio; [ ] In deroga al paragrafo 1, primo comma, fino al 31 dicembre 2016 le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra, non sono soggette a controlli delle perdite. 3. I controlli delle perdite di cui al paragrafo 1 sono effettuati con la seguente frequenza: a) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO 2 equivalente ma inferiori a 50 tonnellate di CO 2 equivalente: almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi; b) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 50 tonnellate di CO 2 equivalente ma inferiori a 500 tonnellate di CO 2 equivalente: almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi; c) per le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO 2 equivalente: almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi. N.B.: Il calcolo delle Tonnellate di CO 2 equivalente è effettuato moltiplicando il peso di gas (in tonnellate) per il potenziale di riscaldamento globale (GWP) di cui agli allegati I, II e IV o, nel caso delle miscele, calcolato a norma dell allegato IV. Articolo 6 - Tenuta dei registri 1. Gli operatori di apparecchiature per cui sono necessari controlli per verificare la presenza di eventuali perdite a norma dell articolo 4, paragrafo 1, istituiscono e tengono, per ciascuna di tali apparecchiature, registri in cui sono specificate le seguenti informazioni: a) le quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l installazione, la manutenzione o l assistenza o a causa di perdite c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riclicate o rigenerate, incluso il nome e l indirizzo dell impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificazione d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati e) l identità dell impresa che ha provveduto all installazione, all assistenza, alla manutenzione e ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato f) le date e i risultati dei controlli effettuati ai sensi dell articolo 4, paragrafi da 1 a 3 g) qualora l apparecchiatura sia stata smantellata le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra 2. A meno che i dati di cui al paragrafo 1 non siano conservati in una banca dati creata dalle autorità competenti degli Stati membri, si applicano le seguenti norme: a) gli operatori di cui al paragrafo 1 conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni. b) le imprese che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera e), per conto degli operatori conservano i registri di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni.