PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DELLE IMPRESE DA UTILIZZARE PER L AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL ART.

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Transcript:

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DELLE IMPRESE DA UTILIZZARE PER L AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL ART. 36 del D.Lgs. N. 50/2016 MODIFICATO DALLA LEGGE N.55 DEL 14 GIUGNO 2019 COSTITUZIONE, TENUTA E MODALITÁ DI ASSEGNAZIONE

ART. 1 ISTITUZIONE DELL ELENCO Il presente regolamento disciplina l istituzione e la tenuta dell Elenco delle imprese di fiducia per l affidamento diretto e/o con procedura negoziata di cui all art. 36 del D. Lgs. n.50/2016 modificato dalla Legge n. 55 del14 giugno 2019 secondo i seguenti importi: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L elenco delle imprese di fiducia della Puglia Valore Immobiliare srl come previsto è costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti e della normativa vigente. Le disposizioni del presente Regolamento dovranno intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. ART. 2 PREVENTIVA PUBBLICAZIONE La formazione dell elenco avviene previa pubblicazione di apposito avviso sul sito web della Puglia Valore Immobiliare srl. L avviso sarà sempre visibile per tutta la durata di validità dell elenco.

ART. 3 MODALITÀ DI TENUTA DELL ELENCO L elenco viene redatto su supporto cartaceo e informatico e contiene le seguenti informazioni: 1. numero progressivo (secondo ordine di arrivo al protocollo) 2. denominazione e ragione sociale 3. codice fiscale e/o partita I.V.A. 4. indirizzo PEC 5. numero telefonico e di fax 6. sede legale ed operativa 7. categorie e classifica di iscrizione ART. 4 CATEGORIE DI LAVORI L'Elenco delle imprese di fiducia è suddiviso in categorie di operatori in relazione alle singole specializzazioni riconducibili alle categorie generali e specializzate di cui all art. 61 del D.P.R. 207/2010. Per i lavori di cui all art.83 comma 2, successivamente all emanazione del Regolamento di cui all articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. n.50/2016, dette categorie saranno rideterminate e l elenco conseguentemente aggiornato. ART. 5 REQUISITI PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO Per essere iscritti nell Elenco, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: a) requisiti di cui all art. 80 del D. Lgs. n.50/2016; per l affidamento di lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 b1) iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio; b2) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente non inferiore all'importo del contratto da stipulare; b3) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta); b4) adeguata attrezzatura tecnica. per l affidamento di lavori di importo superiore a 150.000,00 c) attestazione di qualificazione S.O.A.

La mancanza, in tutto o in parte, dei requisiti richiesti costituisce causa di non iscrizione. La Società si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda di iscrizione. ART. 6 DOMANDA D ISCRIZIONE Le domande d iscrizione nell elenco devono essere redatte utilizzando esclusivamente l apposito modello di istanza predisposto dalla Società. Nel modello di domanda sono riportate le dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che l impresa dovrà sottoscrivere per attestare il possesso dei requisiti previsti. Alla domanda dovranno essere allegati: 1) dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti diversi (i soggetti diversi sono il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con pari o inferiore di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione di gara e gli altri procuratori dotati di poteri decisionali ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti che, in base alle indicazioni dell Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23/2013, rendano gli stessi equiparabili agli amministratori dotati di potere di rappresentanza. La dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta altresì dai soggetti dotati dei poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell anno antecedente. Tra i cessati dalla carica sono compresi anche i soggetti che rivestivano le cariche di cui al comma 3 dell art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 delle società cedenti, locatrici, fuse o incorporate nell anno antecedente alla pubblicazione del bando); 2) fotocopie non autenticate di un documento valido d identità di tutti i sottoscrittori delle dichiarazioni. In funzione della qualificazione degli operatori economici, l iscrizione sarà effettuata per più categorie. Per le domande che in sede di istruttoria dovessero risultare incomplete o irregolari, la Società inviterà l Impresa ad integrare e/o regolarizzare la documentazione entro un termine massimo di 10 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione richiesta ad integrazione, comporterà la non iscrizione. Le domande saranno idonee per l iscrizione nell elenco solo se regolari e complete, ovvero se sanate nei termini di cui al

precedente comma; in tale ultimo caso saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dalla data di arrivo al protocollo. ART. 7 CANCELLAZIONE DALL ELENCO Si provvederà d ufficio alla cancellazione dall elenco delle imprese nei casi in cui la ditta: a) abbia cessato l attività; b) abbia perso anche solo uno dei requisiti di cui all art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, atti a contrarre con la Pubblica Amministrazione e richiesti in sede di iscrizione; c) abbia avuta revocata l attestazione SOA o abbia perso i requisiti di cui all art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016; d) invitata, non abbia partecipato, senza giustificati motivi, per due volte consecutive; e) sia stata oggetto di giudizio negativo da parte del Responsabile Unico del Procedimento congruamente motivato a seguito di contestazioni, irregolarità, ritardi o esecuzione con standard qualitativi o tecnici non conformi a quelli richiesti nell esecuzione di lavori affidati da questa Società; f) nei suoi confronti vi sia stato un accertamento di non veridicità del contenuto delle dichiarazione presentate dalla ditta in sede di iscrizione; g) abbia fatto richiesta di cancellazione. La cancellazione preclude per i due anni successivi la possibilità di reiscrizione all Elenco. L Impresa, tuttavia, potrà presentare eventuali controdeduzioni avverso la decisione entro il termine di 10 gg. dalla data di ricevimento della notifica di cancellazione. ART. 8 ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO L elenco presenta carattere aperto e tutte le imprese in possesso dei requisiti possono richiedere l iscrizione per tutta la validità dell elenco stesso. I titolari o legali rappresentanti delle imprese iscritte sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati certificati e delle dichiarazioni rese. La ditta rimane iscritta fino a comunicazione di cancellazione oppure fino a eventuale annullamento dell elenco. L elenco viene aggiornato con determinazione dell Amministratore

Unico, in riferimento alle nuove iscrizioni, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base delle richieste pervenute entro il 31 dicembre dell anno precedente. Per la prima istituzione dell Albo, valido per gli affidamenti da effettuare nell anno 2019, saranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute entro il 04/11/2019. ART. 9 UTILIZZAZIONE DELL ELENCO In relazione all importo della singola procedura in affidamento, le ditte iscritte nella categoria corrispondente verranno interessate ai sensi dell art. 36 del D. Lgs. n.50/2016 modificato dalla Legge n. 55 del14 giugno 2019 e precisamente: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Ai sensi degli artt. 30 e 36 del D. Lgs. n.50/2016, l individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, assicurando e privilegiando, qualora possibile la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. Le ditte saranno interpellate con il criterio della rotazione, a seconda della categoria di lavori, comunicata tramite avviso pubblicato sul sito web della Società, al fine di rispettare il criterio della rotazione degli inviti e favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con determinate imprese.

Per quanto attiene l affidamento diretto solo in casi in cui la procedura riguardi categorie di lavori non presenti tra le ditte incluse nell Elenco, verrà esperita una preliminare indagine esplorativa volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni della Società. Sempre riguardo l affidamento diretto sotto l importo di 40.000,00, il contratto verrà formalizzato mediante corrispondenza secondo l uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere mediante posta elettronica certificata (PEC). In relazione alla tipologia e specificità dell appalto, che determinerà la motivazione per l affidamento, il Responsabile Unico del Procedimento potrà individuare la/le ditta/e da invitare, anche se non inclusa/e nell Elenco, e non invitare quelle ditte che, pur se iscritte, appaiono obiettivamente inadatte al tipo di prestazione richiesta, anche se in tal modo risultasse disapplicato il criterio di rotazione e quello del numero minimo di ditte da invitare. In questo caso verrà esperita una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni della Società. Ove risulti iscritto nell Elenco per la categoria di prestazioni oggetto della gara, un numero di ditte inferiore a cinque, il Responsabile Unico del Procedimento è autorizzato ad estendere l invito ad altre ditte non iscritte. ART. 10 REQUISITI Per tutti gli affidamenti si dovranno possedere i requisiti di cui all art. 80 del D. Lgs. n.50/2016, che dovranno essere autocertificati con una dichiarazione generale che il RUP verificherà prima dell affidamento. Prima dell affidamento di qualsiasi lavoro il RUP verificherà d ufficio il possesso della regolarità contributiva e, qualora la stessa non sia verificata e/o verificabile, l Impresa non verrà ammessa alla procedura di assegnazione. ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi dell art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si precisa che il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è obbligatorio essendo necessario per poter gestire il procedimento, sarà improntato a liceità e

correttezza nella piena tutela dei diritti dell interessato e della sua riservatezza ed esclusivamente per le finalità connesse all iscrizione nell Elenco. Il titolare dei dati è Puglia Valore Immobiliare srl e il responsabile del trattamento è il Rup. I dati personali saranno comunicati al personale interno della Società coinvolto nel procedimento e saranno altresì comunicati a Enti terzi per le necessarie verifiche. ART. 12 ANNULLAMENTO ALBO ESISTENTE Con l approvazione dell Albo delle ditte di fiducia viene implicitamente annullato l albo esistente. Le imprese già iscritte dovranno pertanto presentare nuova istanza di iscrizione sulla base del presente Regolamento. ART. 13 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di approvazione dell Amministratore Unico n. 110 del 01/10/2019.