COMUNE DI PAESE Provincia di Treviso REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



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COMUNE DI PAESE Provincia di Treviso REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27 aprile 2004 In vigore dal 31 maggio 2004

S O M M A R I O TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità...1 Art. 2 Funzioni di polizia urbana...1 TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 3 Spazi ed aree pubbliche...1 TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO CITTADINO Art. 4 Disposizioni di carattere generale...1 Art. 5 Manutenzione degli edifici...1 Art. 6 Sgombero della neve e della formazione di ghiaccio...2 Art. 7 Rami, siepi ed aratura dei terreni...3 Art. 8 Pulizia fossati...3 Art. 9 Divieto di lavatura e riparazione veicoli...3 Art. 10 Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci...3 Art. 11 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali...4 Art. 12 Atti vietati sul suolo pubblico...4 Art. 13 Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano...4 TITOLO 4 - TUTELA AMBIENTALE E QUIETE PUBBLICA Art. 14 Riparo pozzi, cisterne e simili...5 Art. 15 Oggetti mobili...5 Art. 16 Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all aperto...5 Art. 17 Accensione di fuochi...5 Art. 18 Emissione di esalazioni, fumo o polvere...6 Art. 19 Quiete pubblica...6 TITOLO 5 - GIARDINI E PARCHI PUBBLICI Art. 20 Divieti e limitazioni...6 TITOLO 6 - CIRCOLAZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI Art. 21 Animali di affezione e domestici...7 Art. 22 Custodia e tutela degli animali...7 Art. 23 Cani...7 Art. 24 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all interno del centro abitato...8 TITOLO 7 - VARIE Art. 25 Monumento ai caduti e viale della rimembranza...8 TITOLO 8 - SANZIONI Art. 26 Accertamento delle violazioni...8 Art. 27 Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie...8 Art. 28 Sanzioni amministrative...9 TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art.29 Abrogazioni di norme...9 Art.30 Entrata in vigore...9 Art.31 Norma finale...9

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Finalità 1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell ambiente. 2. Il presente Regolamento è anche efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e/o di uso pubblico, salvo diversa disposizione. 3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana. Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana 1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali e del D. Lgs. n. 112/98. TITOLO 2 - SPAZI ED AREE PUBBLICHE Art. 3 - Spazi ed aree pubbliche 1. Deve essere consentita la fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell art. 1 del Regolamento, da p arte di tutta la collettività. 2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l indicata finalità, salvo preventiva autorizzazione dell autorità competente. TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO CITTADINO Art. 4 Disposizioni di carattere generale 1. Le piazze, le strade, i portici e tutti i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti puliti e sgombri da qualsiasi materiale. 2. E proibito gettare, abbandonare o depositare od accumulare sulle aree pubbliche ogni genere di rifiuti, compresi rami o foglie provenienti da luoghi privati. Art. 5 - Manutenzione degli edifici e delle aree 1. I proprietari, i locatari di edifici o coloro che ne detengono il possesso sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione dei fabbricati anche al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri 1

dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'autorità comunale. 2. I proprietari, i locatari di edifici o coloro che ne detengono il possesso sono, inoltre, responsabili della istallazione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. 3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. 4. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di pluviali debitamente installati, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate in apposito pozzetto ai fini dello smaltimento. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario. 5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi. 6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive. Art. 6 - Sgombero della neve e della formazione di ghiaccio 1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e/o dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l ingresso deg li edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo. 2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonchè tutti i blocch i di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. Provvederanno, inoltre, durante tali oper azioni, a garantire la sicurezza di persone e cose anche mediante adeguati transennamenti dell area interessata. 3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata. 4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti e/o di manufatti destinati a pubblici servizi. 5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico. 6. E fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti. 2

Art. 7 - Rami, siepi ed aratura dei terreni 1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari o concessionari di edifici o coloro che ne detengono il possesso. 2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, o m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. 3. E vietato piantare alberi e siepi lateralmente alle strade esterne agli abitati a distanza minore delle seguenti: a) per gli alberi: metri tre misurati dal confine della strada, salvo che siano consentite distanze minori dall autorità Comunale; b) per le siepi, tenute all altezza minore di un metro sul terreno, centimetri cinquanta misurati dal confine della strada. c) per le siepi di maggiore altezza la distanza sarà di metri due e centimetri cinquanta misurati dal ciglio esterno del fosso, oppure dal piede della scarpata, se la strada è in rilevato, ed in ogni caso non minore di metri t re dal ciglio della strada. 3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1. 4. L aratura dei terreni adiacenti le strade pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio dovrà essere eseguita alla distanza di almeno un metro dal sedime stradale in modo da non invadere o restringere la strada stessa. 5. L aratura dei terreni adiacenti i fossi di scolo dovrà essere eseguita alla distanza di almeno un metro dal ciglio in modo da non alterarne la sezione e permettere il regolare flusso delle acque. 6. Sulla testata dei campi dovrà essere prevista apposita capezzagna non inferiore a due metri in modo che i mezzi agricoli possano operare senza danneggiare strade e fossati. Art. 8 - Pulizia fossati 1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibi lità e percorribilità delle strade. Art. 9 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli 1. E vietato in luoghi pubblici od aperti al pubblico lavare i veicoli o cose personali in genere, effettuare le riparazioni di veicoli, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore. Art. 10 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci 1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne imm ediatamente lo sgombero e la pulizia. 3

Art. 11 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali 1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste dalla vigente disciplina, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Art. 12 - Atti vietati sul suolo pubblico 1. Sul suolo pubblico è vietato: a) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone, eccedente la normale tollerabilità, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi; b) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private; c) Svolgere l attività di lavavetri, di cartomante o similari; d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere; e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose; f) Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e sulle panchine, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso; g) Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi ed al decoro. h) Creare turbativa e disturbo al regolare esercizio delle attività che si svolgono all interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito; i) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali. 2. E vietato raccogliere questue ed elemosine per qualunque motivo causando disturbo ai passanti. Art. 13 - Patrimonio pubblico e arredo urbano 1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato: a) apporre, disegnare, o incidere sui muri esterni ed interni, sulle porte e sugli infissi esterni e sull arredo urbano scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici; b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada; c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cestini, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere; 4

TITOLO 4 - TUTELA AMBIENTALE E QUIETE PUBBLICA Art. 14 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili 1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. Art. 15 - Oggetti mobili 1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta. 2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito. Art. 16 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all aperto 1. E fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti. 2. E vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell ambiente circostante 3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà. Art. 17 - Accensioni di fuochi 1. In via generale è vietato bruciare rifiuti, ai sensi del D.Lvo 05/02/1997 n. 22, di qualsiasi tipo ed accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, nel rispetto di quanto previsto dall art. 57 del TULPS di cui al comma secondo del presente articolo. 2. E comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dai luoghi indicati dall art. 57 TULPS ivi comprese le strade. E inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali, garantendo la presenza di idonea attrezzatura di spegnimento e di una persona, salvo apposita autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale. 3. E consentita l eliminazione di ramaglie o residui legnosi anche mediante combustione per motivi igienico-sanitari in relazione alla lotta ad alcuni agenti patogeni della flora arborea ed arbustiva. 5

4. Se il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo. 5. L uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche e ne è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate. Art. 18 - Emissioni di esalazioni, fumo e polvere 1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare esalazioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino inconvenienti prolungati e /o ripetuti nel tempo ed eccedenti la normale tollerabilità anche in relazione a situazioni specifiche. 2. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge, coloro che per motivo inerente la loro attività devono compiere operazion i che possono sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare inconvenienti prolungati e/o ripetuti nel tempo ed eccedenti la normale tollerabilità. Art. 19 - Quiete pubblica 1. Nelle abitazioni civili le sorgenti sonore, quali ad esempio apparecchi radio, televisori, magnetofoni e simili, nonché elettrodomestici e utensili vari, non possono arrecare disturbo eccedente la normale tollerabilità al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno dopo le ore 22.00 e fino alle ore 06.00; tale limitazione viene estesa anche dalle ore 13.00 alle ore 15.00, nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre. 2. I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli. 3. In tutto il centro abitato, nel periodo 10 maggio 30 settembre, l'uso di attrezzature, macchinari e/o impianti ad uso non professionale, ivi comprese le macchine da giardinaggio con motore a scoppio, che propaghino rumore in modo tale da arrecare disturbo eccedente la normale tollerabilità al vicinato, devono sospendersi dalle ore 12.30 alle ore 15.00 e dalle ore 20.30 alle ore 07.00; nel restante periodo dell'anno dalle ore 19.30 alle ore 07.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00. 4. E' vietato provocare disturbo eccedente la normale tollerabilità alle occupazioni e al riposo delle persone con grida, schiamazzi, cori, annunci pubblicitari dei rivenditori o con malgoverno di animali. 5. Sono altresì vietati nel centro abitato gli spari, gli scoppi e l'accensione di artifici pirotecnici, salvo deroghe autorizzate dal Sindaco in occasione di particolari festività. TITOLO 5 - GIARDINI E PARCHI PUBBLICI Art. 20 - Divieti e limitazioni 1. E' vietato sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine, calpestare o sedersi sulle aiuole, guastare o smuovere i sedili o le panchine, nonché sostare e fermarsi sugli spazi erbosi dei giardini pubblici o aiuole con qualunque tipo di ve icolo a motore. 6

2. E vietato tagliare l erba, danneggiare o rimuovere gli avvisi scritti, danneggiare in qualsiasi modo pavimenti, prati, alberi, aiuole, arbusti, siepi e paletti di sostegno. 3. E vietato l uso improprio dei giochi presenti nei giardini e nei parchi pubblici nonché il loro uso da parte di persone superiori ad anni 12, od ove diversamente indicato. 4. E' del pari vietato arrampicarsi sui monumenti, sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sulle fontane e sui fanali della pubblica illuminazione. 5. Con apposita Ordinanza il Sindaco potrà regolamentare l'utilizzo dei parchi pubblici imponendo limiti e divieti. TITOLO 6 - CIRCOLAZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI Art. 21 - Animali di affezione e domestici 1. I proprietari o possessori di animali di affezione e/o domestici devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo eccedente la normale tollerabilità al vicinato o danni alle persone e alle cose. 2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali. Art. 22 - Custodia e tutela degli animali 1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato: a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo; b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici; c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all art. 1; d) lasciar vagare od abbandonare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla sulle aree pubbliche. 2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. 3. Con apposita Ordinanza del Sindaco potranno essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali ed i comportamenti vietati sia ai fini della tutela dell incolumità pubblica sia per la tutela del loro benessere, sentito il parere del competente Ufficio Veterinario. Art. 23 - Cani 1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani morsicatori, in aggiunta anche idonea museruola. 2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l attività venatoria, i cani da pastore quando accompagnano il 7

gregge o lo vigilano nelle ore notturne ed i cani adibiti ai servizi di Polizia Giudiziaria e di prevenzione ed a quelli di pubblica utilità. 3. I cani, se custoditi all interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti, nonché di sporgersi dalla recinzione o comunque dal luogo di custodia. 4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà. 5. I proprietari dei cani sono tenuti a provvedere all identificazione degli stessi mediante microchips. Art. 24 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all interno del centro abitato 1. Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo eccedente la normale tollerabilità al vicinato. 2. Gli animali devono essere tenuti nel rispetto delle le norme igienico-sanitarie. TITOLO 7 - VARIE Art. 25 - Monumenti 1. I Monumenti collocati nelle aree pubbliche o di uso pubblico sono considerati pubblici Monumenti. TITOLO 8 - SANZIONI Art. 26 - Accertamento delle violazioni 1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. 2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n 689 e successive modifiche. 3. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedur e delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81. Art. 27 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. Salva diversa disposizione di legge, per tutte le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e per le violazioni alle Ordinanze co munali, si applica, ai sensi dell art. 7/bis del T.U.E.L. D.Lgs 18 agosto 2000 n 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00= ad 500,00=; quindi l importo da indicarsi sul verbale di accertamento, quale somma da pagare nel termine di sessanta giorni (60) 8

dalla contestazione o dalla notificazione, ai sensi dell art. 16 della Legge 24/11/1981 n 689, è pari al doppio del minimo edittale ed individuata in 50,00=. Art. 28 - Sanzioni amministrative accessorie 1. L applicazione delle sanzioni amministrative accessorie del sequestro e della confisca, quando prevista, è effettuata a norma della Legge 24/11/1981 n. 689. 2. L Organo accertatore provvederà all inoltro del verbale di accertamento, debitamente notificato, al compente Ufficio Comunale per l emanazione di ulteriori e specifiche sanzioni amministrative accessorie. 3. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini indicati, si provvede d ufficio all esecuzione dell obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l esecuzione sono a carico del trasgressore. TITOLO 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 29 - Abrogazioni di norme 1. Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale in data 14/05/1966 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato. Art. 30 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il 31 Maggio 2004. Art. 31 - Norma finale 1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico. 9