Quanto tempo dura l efficacia di un pignoramento? Autore : Redazione Data: 20/11/2015 Dal precetto al pignoramento: i nuovi termini per chiedere la vendita dei beni pignorati del debitore. Il pignoramento effettuato dall ufficiale giudiziario ha un termine massimo di efficacia, scaduto il quale senza che il creditore abbia richiesto la vendita di detti beni scade ; in tal caso, i beni tornano nella disponibilità completa del debitore. In altre parole, se il creditore non si attiva subito, depositando l istanza in cancelleria del tribunale, tutta la procedura cadrà nel nulla, potendo il debitore disporre dei beni precedentemente pignorati per come meglio vuole (ad es.: potrà venderli, donarli, ecc.). È questo il cosiddetto termine di efficacia del pignoramento che è diventato di 45 giorni a seguito di una riforma entrata in vigore la scorsa estate [1]. Ma procediamo con ordine. Quando arriva l ufficiale giudiziario a pignorare i beni, mobili o immobili, il debitore viene nominato custode degli stessi fino al momento in cui verranno venduti o saranno presi in consegna (nel caso di pignoramento mobiliare) dall Istituto Vendite Giudiziarie. Ma ciò non è sufficiente per procedere all asta: è necessario, infatti, che il creditore compia un ulteriore passaggio che è il deposito dell istanza di vendita dei beni pignorati (o, solo in determinati casi che a breve vedremo, l istanza di assegnazione diretta di detti beni a sé medesimo: il che avviene quando il creditore rinuncia all asta e chiede di ottenere la proprietà dei beni pignorati).
In generale, il creditore può presentare istanza di assegnazione del bene o di vendita dello stesso: - non prima che siano decorsi almeno 10 giorni dal pignoramento; entro tale termine iniziale il debitore può chiedere la conversione o la riduzione del pignoramento oppure può pagare, evitando così la prosecuzione del procedimento esecutivo; - entro il termine massimo di 45 giorni dal pignoramento stesso, diversamente esso perde efficacia. Decorsi inutilmente detto termine, il pignoramento diventa inefficace (in gergo tecnico si dice perento ) e il creditore procedente è costretto a iniziare una nuova procedura esecutiva, chiedendo all'ufficiale giudiziario di effettuare un nuovo pignoramento. Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, emette un'ordinanza di estinzione del processo esecutivo. Per effetto di tale ordinanza, il giudice dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Tuttavia la legge prevede che: - in caso di pignoramento relativo a cose deteriorabili, può invece essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata, ossia l'istanza può essere presentata contestualmente alla richiesta di pignoramento; la deteriorabilità delle cose pignorate non è fissata in generale per categorie di beni astrattamente considerati, ma dev'essere concretamente accertata e riconosciuta considerando sia le naturali qualità delle cose, sia tutti gli elementi che nel caso concreto possono incidere sulla conservazione e far perdere il loro valore di scambio [2]; - se il creditore vuole ottenere l'espropriazione di un bene oggetto di pegno o ipotecato in suo favore non deve procedere al pignoramento, potendo direttamente chiederne l'assegnazione o la vendita dopo aver notificato il precetto [3]. In tal caso l'istanza di assegnazione o di vendita può essere proposta una volta che siano decorsi
10 giorni dalla notifica del precetto. Da quando decorre il termine di efficacia del pignoramento? Il termine di cessazione dell'efficacia del pignoramento (che, come detto, corrisponde a 45 giorni) decorre dalla data di notificazione dell'atto di pignoramento [4]. Il termine stesso è soggetto a sospensione feriale dal 1 al 31 agosto di ogni anno. Che deve fare il debitore? Se il creditore dovesse ugualmente proporre l istanza di vendita oltre i 45 giorni, il debitore, al fine di far dichiarare l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione dell'esecuzione, non deve proporre un opposizione agli atti esecutivi, ma deve depositare una istanza di estinzione nella sua prima difesa successiva al verificarsi del fatto estintivo ossia nell'udienza per la fissazione della vendita [5]. A seguito della presentazione dell'ordinanza di estinzione, il direttore responsabile dei servizi immobiliari dell'agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio provvede alla cancellazione del pignoramento. Qual è, invece, l efficacia del precetto? La riforma non ha modificato l efficacia del precetto, la quale opera sempre per 90 giorni. In altre parole, la procedura è composta dai seguenti passaggi: - il creditore notifica al debitore il precetto; - solo dopo la notifica del precetto, il creditore può andare dall ufficiale giudiziario a chiedere il pignoramento: tale richiesta, però, non può essere effettuata né prima di 10 giorni dal ricevimento del precetto (salvo particolari ragioni di urgenza e
autorizzazione del Presidente del Tribunale), né dopo 90 giorni dal ricevimento del precetto stesso. Se scadono i 90 giorni, il creditore deve procedere alla notifica di un nuovo atto di precetto. Diversamente, il pignoramento è nullo; - l ufficiale giudiziario procede al pignoramento dei beni del debitore; - non prima di 10 giorni né dopo 45 giorni da tale atto, il creditore deposita l istanza di vendita. Istanza di assegnazione diretta dei beni pignorati Il creditore pignorante può fare istanza per ottenere in assegnazione, e quindi direttamente in proprietà, i beni pignorati nei limiti e secondo le regole previste per ciascuna tipologia di pignoramento. Nel caso di pignoramento di beni mobili, il creditore può chiedere l'assegnazione solo per: - titoli di credito - altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato, ivi compresi gli autoveicoli. Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti. L'assegnazione può essere fatta solo per un valore non inferiore alle spese di
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) esecuzione e ai crediti aventi diritto di prelazione purché anteriore a quello del creditore che chiede l'assegnazione. Se il valore eccede i parametri appena detti, sulla parte eccedente concorrono il creditore che chiede l'assegnazione e gli altri creditori eventualmente intervenuti, osservate le cause di prelazione che li assistono. Note: [1] Nuovo art. 497 cod. proc. civ. modificato dal d.l. n. 83/2015 convertito in legge n. 132/2015. [2] Cass. sent. n. 133/1984. [3] Art. 502 c. 1 cod. proc. civ. [4] Cass. sent. n. 9231/1997. [5] Cass. sent. n. 18366/2010. Autore immagine: 123rf com